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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 5 giugno 2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3434/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
residente a [...] , C.F._1 elettivamente domiciliato in Ottaviano , via R.Pappalardo nr.95 , presso lo studio dell'Avv. Antonio Auricchio c.f. che - lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura redatta su foglio separato firmata digitalmente allegato al ricorso di opposizione ex art.1 comma 51 depositato il 17.01.2024 , il quale dichiara voler ricevere ogni afferente comunicazione al proprio indirizzo PEC ovvero al FAX n. 0815295227 Email_1
Reclamante
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) con sede in Piossasco (TO) al Controparte_1 P.IVA_1
Viale dell'Artigianato n.10, in persona del Presidente del CdA nonché legale rappresentante in carica sig , rappresentato e difeso dall' Controparte_2 avvocato Umberto Canetti del Foro di Napoli ( ) – CodiceFiscale_3
PEC: giusta procura in atti rilasciata su separato Email_2 foglio allegato ai fini del deposito telematico, e presso lo studio dello stesso elettivamente dom.to in Napoli alla via Carlo Poerio n.90 Reclamata -
OGGETTO : reclamo avverso la sentenza n.. N.2173/24 emessa dal Tribunale di Nola in data 12.11.2024 ,comunicata il 13.11.2024 , nel procedimento rubricato al n. R.G. 358/2024,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo al n.850/2023 proposto ex art.1, comma 48 della legge 92/2012 impugnava il licenziamento intimato con Parte_1 lettera del 18.11.2022, per motivi disciplinari e, comunque, per giusta causa deducendone la nullità ed illegittimità per omessa affissione del codice disciplinare;
per violazione dell'art. 7 l. 300/70, non essendo stato messo in condizione di spiegare adeguatamente le proprie difese in sede di audizione;
per omessa specifica contestazione della recidiva nella preliminare lettera di contestazione che aveva preceduto il licenziamento;
per infondatezza degli addebiti e/o assenza di illiceità e per violazione del principio di proporzionalità. Per l'effetto , chiedeva la condanna della resistente alla reintegra nel posto precedentemente occupato, nonché al risarcimento del danno ex art. 18 st. lav. ;in via subordinata, in caso di non applicazione della tutela reale invocata, condannarsi la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore ritenuta equa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio la società resistente sosteneva, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. A scioglimento della riserva, con ordinanza sommaria del 19.12.2023 il Tribunale adito rigettava la domanda , con condanna del ricorrente al pagamento di onorari e spese di lite. Avverso tale decisione proponeva opposizione il lavoratore soccombente sulla base dei motivi indicati ritualmente nel ricorso, fondati essenzialmente sulle deduzioni già oggetto del ricorso introduttivo della fase sommaria. Anche nella fase di opposizione si costituiva, con tempestiva memoria difensiva, la società che chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata andava del tutto esente da censure. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando il lavoratore soccombente al pagamento delle spese di lite. Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 20.12.2024 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012, Parte_1 ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale per i motivi di cui a breve si dirà , chiedendo , in riforma della pronuncia gravata , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio ,con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la società CP_1 eccependo , in via preliminare , l'inammissibilità del reclamo siccome
[...] tardivamente proposto oltre il termine di 30 gg dalla data di comunicazione della sentenza da parte della cancelleria avvenuta il 13.11.2024 ; nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado .
Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta , previo deposito di note scritte ,la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare va disattesa la richiesta di rinvio della causa per rinuncia al mandato da parte del procuratore dell'appellante avvenuta in data 4.6.2025, (ad immediato ridosso dell'odierna udienza -v. lettera di rinuncia allegata ), per cui si rende necessario delibare la questione dedotta in giudizio, tenuto anche conto della natura della causa e dello stato ( ormai decisorio) in cui essa si trova nonché del fatto che l'efficacia della rinuncia è sospesa fino alla nomina del nuovo difensore . Ciò posto in via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Mette conto, poi, osservare che il reclamo, a differenza del giudizio di opposizione, è un vero e proprio giudizio di natura impugnatoria, assoggettato, in quanto tale, alle regole specifiche del grado di appello, sicché lo stesso va esaminato esclusivamente nei limiti del devoluto e delle critiche mosse alla sentenza di prime cure.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di tardività del reclamo e, in accoglimento dell'istanza formulata da parte reclamante ed allegata agli atti ,la parte va rimessa in termini . Risulta infatti documentalmente comprovato che il procuratore del reclamante ,benchè avesse provveduto a depositare il reclamo in data 13.11.2024 , tuttavia , successivamente al deposito suddetto vi erano stati problemi con il sistema, per il blocco del REGINDE registro indirizzi telematici, per cui l'atto benché visibile non era scaricabile. Ritiene , pertanto , il Collegio che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante sicchè , sussistendo i presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., va disposta la richiesta rimessione in termini. Nel merito tuttavia, la Corte giudica il reclamo infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata.
Seguendo l'ordine dei motivi di gravame denunciati , con il primo motivo parte reclamante lamenta: ERRORE IN GIUDICANDO- ERRATA VALUTAZIONE DELLA ISTRUTTORIADIFETTO DI MOTIVAZIONE – NULLITA' DELLA SENTENZA PERMANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE -
In particolare il reclamante ribadisce l'illegittimità del procedimento per violazione dell'art. 7 legge 300/70 per non aver reso le proprie giustificazioni, affermando che nell'audizione del 17.11.22 si parlò “in generale delle condizioni del cantiere e delle precedenti contestazioni disciplinari che avevano attinto il ricorrente” ma che alcuna specifica difesa fu svolta in merito alle tre contestazioni, tanto che, d' accordo, si decise di rinviare l'audizione del ricorrente al successivo 23.11.22 come confermato dalle dichiarazioni del teste S_
( sindacalista ) , per dar modo al lavoratore di rendere le proprie giustificazioni.
Il motivo è destituito di ogni fondamento , risultando smentito e contraddetto dalle risultanze istruttorie, correttamente esaminate e valutate dal Tribunale nella reclamata sentenza.
La teste (allora dipendente della con mansioni Tes_2 CP_1 specifiche di Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari,) escussa quale teste , ha spiegato in maniera puntuale , precisa e dettagliata l'andamento dell'audizione del 17.11.2022 , avvenuta “da remoto” con l'Ufficio del Personale di Torino in persona della stessa Avv. ; il predetto teste, con dovizia di Tes_2 rilievi e particolari ha riferito di aver letto al ricorrente le tre contestazioni oggetto del procedimento disciplinare ( mancato utilizzo dei DPI e segnatamente scarpe antiinfortunistiche;
abbandono del posto di lavoro e assenza ingiustificata) riferendo che il lavoratore alla presenza del suo rappresentante sindacale sig. , ebbe a rendere le sue giustificazioni in relazione ad ogni S_ singolo fatto addebitato
. In particolare, per quanto concerne la contestazione del mancato utilizzo dei dpi (segnatamente scarpe antinfortunistiche) rispetto al quale il ricorrente già risultava recidivo, la teste ha riferito che il lavoratore si difese affermando che non poteva indossare la scarpa antinfortunistica perché aveva male al piede.
Rispetto alla contestazione dell'abbandono del posto di lavoro, il ricorrente si giustificò, dichiarando che quel giorno aveva ricevuto una telefonata del fratello, impossibilitato ad accompagnare la madre a visita e quindi aveva chiesto al ricorrente di provvedervi, così il aveva chiesto al capocantiere il Parte_1 permesso di andar via ma il capocantiere IO gli rispose che doveva prima ultimare il lavoro, negandogli il permesso, e ciò nonostante lui andò via.
Rispetto all'ultima contestazione dell'assenza ingiustificata, il ricorrente si giustificò dichiarando che non si era presentato a lavoro in quanto si era addormentato dopo aver passato una notte in ospedale .
La teste ha anche precisato che la proposta del sindacalista di S_ approfondire la questione del procedimento disciplinare riguardante il in occasione dell'incontro programmato con il sindaco per il 23 Parte_1 novembre successivo ,veniva respinta in quanto l'audizione del lavoratore doveva ritenersi conclusa , tant'è che la stessa teste si riservava di Tes_2 riportare il contenuto del colloquio alla Direzione aziendale, per le conseguenti determinazioni. Del resto per come pure riferito dalla predetta teste non aveva alcun senso per l'azienda “subordinare” l'andamento della procedura disciplinare di un dipendente a quello che era un incontro già programmato in sede istituzionale (presso il Comune e con il Sindaco) ,per motivi di verifiche contrattuali ed organizzative, del tutto “avulse” dalle procedure disciplinari dei dipendenti. Le dichiarazioni rese dalla teste si rivelano precise , puntuali e Tes_2 circostanziate sicchè del tutto ineccepibile è il giudizio espresso dal primo giudice in ordine all'attendibilità e alla preponderante valenza probatoria delle dichiarazioni resa dalla predetta teste rispetto alle dichiarazioni rese dal sindacalista , che appaiono piuttosto ispirate ad un aprioristico S_ atteggiamento di favor per il lavoratore oltre che intrinsecamente ed estrinsecamente contraddittorie .
Il primo giudice infatti nel seguente passaggio motivazionale ha ben evidenziato gli elementi di dubbio e di sospetto che vanno ad inficiare la deposizione del teste
,rilevando che “appare quantomeno inverosimile che in più di un'ora di S_ conversazione, abbia parlato solo la dott.ssa della condotta generale del Tes_2 ricorrente e che quest'ultimo non abbia spiegato alcuna puntuale difesa, benchè quella audizione fosse proprio preordinata a consentire al lavoratore di esporre le proprie giustificazioni. Lo stesso teste, dapprima riferisce che il ricorrente non abbia svolto alcuna specifica difesa rispetto alle tre contestazioni a base del licenziamento e, poi, in ultimo, ammette di aver parlato con il ricorrente nel corso dell'audizione delle circostanze giustificative delle singole condotte, ma non sa se la dott.ssa le abbia udite. Appare, in altri termini, poco credibile che in una Tes_2 conversazione da remoto, il sindacalista e il lavoratore confabulino tra di loro sulle ragioni giustificative delle condotte contestate (oggetto dell'audizione), verosimilmente per diversi minuti, senza che vi fosse inevitabilmente il coinvolgimento dell'altro interlocutore connesso da remoto” Il Tribunale ha inoltre sottolineato come la versione fornita dal teste si S_ ponesse persino in contrasto con quanto dichiarato dal ricorrente nell'atto introduttivo in fase sommaria, laddove si precisava: “Il 17.11.2022 aveva luogo l'incontro richiesto dal ricorrente per essere ascoltato personalmente , assistito dal proprio rappresentante sindacale Sig. della , per le Persona_1 Pt_2 controdeduzioni avverso le tre contestazioni disciplinari. Nel corso dell'incontro , l'attenzione veniva subito posta sulla questione delle scarpe che affliggevano un pò tutti gli operai e, soprattutto, il ricorrente per la piccola malformazione al piede sinistro . Per il suddetto problema , da approfondire, le parti si accordarono di rinviare il procedimento per la definizione al giorno 23.11.2022 . Il ricorrente non ha esercitato il suo diritto di difesa , avendo il datore di lavoro comminato la sanzione disciplinare lo stesso giorno dell'incontro. Nella seduta del 17.09.22, allorquando si passò alla discussione sulla questione delle scarpe difettose e dell'invalidità del ricorrente , le parti si accordarono per la definizione del procedimento al giorno 23.11.2022”. Dunque, lo stesso ricorrente ammette che nel corso dell'audizione si era parlato espressamente del problema delle scarpe e delle ragioni per cui non le avrebbe indossate (a giustificazione della condotta contestata), salvo poi, a dire del ricorrente, accordarsi per un ulteriore incontro.
Ritiene , dunque , il Collegio che il Tribunale abbia compiuto una corretta esegesi delle risultanze della prova testimoniale espletata .
Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto.
Con il secondo motivo di gravame parte reclamante assume la VIOLAZIONE DELL' ART. 7 LEGGE 300/70 – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO -NULLITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE - MANCATA AFFISSIONE INAZIENDA DEL CODICE DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE. Anche tale doglianza è palesemente infondata.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della S. C (tra altre v. Cass. n. 6893 del 2018, n1477/2021 e da ultimo da Cass. 11584/2025
) secondo cui il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti ,non si applica non solo nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto
“minimo etico”, ma anche in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (cfr. Cass. n. 16291 del 2004; Cass. n. 20270 del 2009), ovvero anche a fronte di comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa e dei lavoratori (Cass. n. 18377 del 2006); il principio, originariamente affermato in relazione alle sanzioni espulsive (Cass. n. 12735 del 2003), è stato poi esteso anche a quelle conservative (Cass. n. 1926 del 2011; Cass. n. 13414 del 2013; Cass. n. 54 del 2017).
Nella specie, il Tribunale ha correttamente escluso la necessità dell'affissione del codice disciplinare in quanto i fatti contestati sia relativamente alle sanzioni conservative impugnate, sia relativamente al licenziamento, attenevano a mancanze ed inadempimenti che attingevano il loro disvalore disciplinare non già nel mero contenuto (privatistico) del CCNL di categoria, bensì nella violazione di princìpi generale del diritto, norme di legge, ovvero di fondamentali doveri connessi al rapporto di lavoro, che escludono la necessità di una preventiva individuazione dei fatti stessi nel codice disciplinare, in quanto trattasi di comportamenti contrari all'etica comune (c.d. “minimo etico”).
Con il terzo motivo parte reclamante lamenta una ERRATA VALUTAZIONE DELL'ISTRUTTORIA – NULLITA' DELLA SENTENZA PER MANCATA AMMISSIONE DELLA ISTRUTTORIA RICHIESTA . VIOLAZIONE DELL'ART.41 DLGS 81/2008. Sul punto parte reclamante assume che, in ordine alla contestazione dell'abbandono del posto di lavoro senza permesso, la stessa era priva di fondamento in quanto egli era stato autorizzato ad allontanarsi dal posto di lavoro come evincibile dalla deposizione resa dal teste di parte ricorrente e nonché dallo stesso teste IO, indotto dal datore di lavoro Tes_3
Il motivo è infondato dal momento che una corretta esegesi delle predette deposizioni testimoniali induce a risultati del tutto opposti a quelli asseriti. Ed invero il teste , capocantiere, ha dichiarato: “..durante il Testimone_4 servizio di mattina ricordo che il ricorrente venne da me e mi rappresentò la necessità di andar via per accompagnare la madre a fare una visita medica, io però gli feci presente che non era possibile concedere il permesso e ricordo che ciò nonostante il ricorrente andò via. Io,comunque, non autorizzai nessun permesso. Lui era sul servizio di raccolta e non c'era nessuno che potesse sostituirlo. (…) Quando il 27.10.22 il ricorrente andò via dal cantiere nonostante non gli avessi accordato il permesso, il lavoro fu completato dagli altri lavoratori in servizio. Più o meno l'allontanamento è avvenuto verso la fine del servizio. Preciso che il servizio termina alle 12,20.” A sua volta il teste ha dichiarato: “…... Preciso che ero presente alla Tes_3 conversazione con IO. Inizialmente il IO gli disse che poteva allontanarsi se avessimo accelerato e terminato il lavoro di raccolta in tempo. Alle 11,30 il IO si accorse che il lavoro di raccolta non era stato ultimato e quindi disse al ricorrente che non poteva accordargli il permesso. Il ricorrente, avendo urgenza ed avendo preso questo impegno con la madre, andò via lo stesso e il lavoro lo ultimammo io e gli altri lavoratori presenti, e (non ricordo i cognomi). Il turno Per_2 Per_3 terminava alle 12,20 e riuscimmo a terminare il lavoro in tempo utile. (…) Il 27.10.22 alle 11,30 circa riaccompagnai il ricorrente con il compattatore da me guidato nell'area (isola ecologica) perché potesse andar via e in quella occasione vidi il ricorrente che discuteva con IO che gli disse che non poteva andar via perché il servizio non era stato ultimato. Il ricorrente ribattè che aveva necessità di andare e si allontanò. Allora IO disse a me e gli altri due lavoratori presenti, e di andare ad ultimare il lavoro con il compattatore.” Per_2 Per_3
Alla stregua di tali chiare deposizioni è evidente che il ricorrente non fu assolutamente autorizzato ad allontanarsi dal cantiere;
anzi a fronte di un espresso diniego da parte del suo responsabile , abbandonava ingiustificatamente ed arbitrariamente il proprio posto di lavoro. Né può valere come esimente la circostanza dedotta circa l'urgenza di accompagnare la madre in ospedale, non essendo tale necessità improcrastinabile documentata in atti . Come ben rilevato dal primo giudice il certificato versato in atti del 27.10.22 (cfr. prod. ric. fase sommaria) relativo alla madre del ricorrente è un mero certificato specialistico di follow up (controllo cioè routinario), non già di pronto soccorso, che testimonia la natura programmata di quella visita e nemmeno emerge quella singolare criticità rappresentata in ricorso.
Con riferimento all'episodio contestato l'1.11.2022 ovvero al mancato utilizzo delle scarpe antinfortunistiche con recidiva specificamente contestata, parte reclamante ribadisce le medesime difese svolte nelle pregressi fasi ossia che la malformazione al piede sinistro , riconosciuta in ambito previdenziale con una invalidità del 50% ,risultava dimostrata dalla documentazione in atti;
che la sua zoppia era evidente e il datore di lavoro era a conoscenza della sua invalidità; che aveva sempre indossato le scarpe aziendali ma che in alcune occasioni era costretto a sostituire la scarpa sinistra fornita da CP_1 perché insopportabile, ciò a partire dalla fine di luglio 2022. Ebbene ancora una volta parte reclamante sembra non avvedersi dei chiari ed univoci esiti dell'istruttoria espletata da cui emerge che il ricorrente non aveva mai comunicato all'azienda alcuna patologia e/o invalidità che gli impediva di indossare le scarpe antinfortunistiche obbligatorie per legge (v. in particolare dep. testi IO e ) ovvero denunciato il problema della non compatibilità Tes_5 delle scarpe in dotazione con la sua patologia al piede o chiesto di essere autorizzato alla loro sostituzione;
né egli aveva mai denunciato alcunchè in occasione delle visite mediche di idoneità obbligatorie, all'esito delle quali mai alcuna inidoneità o idoneità con limitazione gli era stata riscontrato. Peraltro lo stesso ricorrente , in sede di libero interrogatorio nella fase sommaria , ha dichiarato “ non ho mai comunicato all'azienda il verbale di invalidità civile Inps”. Stando così le cose è evidente che il comportamento contestato al ricorrente costituisce una grave violazione dei suoi doveri contrattuali e legali (violazione degli artt. 26 comma 8 e 20 comma 3 del D.lgs n. 81/08. Ed infatti le scarpe antinfortunistiche rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, che sono definiti dall'articolo 74 del decreto Legislativo numero 81 del 2008. Il lavoratore una volta che ha ricevuto le scarpe antinfortunistiche adeguate alle mansioni svolte e sia stato adeguatamente informato sulle modalità di utilizzarle anche consegnandogli le istruzioni del fabbricante, le deve utilizzare. L'articolo 78 del DL 81 del 2008 , poi, pone a carico del dipendente l'obbligo di provvedere alla cura dei dispostivi che ha ricevuto e di evitare di apporre di propria iniziativa qualsiasi tipo di modifica, anche se ritiene che in questo modo ci siano delle migliorie. E' il lavoratore che si deve si rivolgere al Medico Competente per fare certificare la sua eventuale incompatibilità con le scarpe antinfortunistiche. Nel caso di specie , come si è detto ,alcuna documentazione medica attestante
“problematiche“ e/o “limitazioni” e/o “patologie“ del ricorrente era stata consegnata alla neppure dall'azienda “cessante”, né il ricorrente Controparte_1
– che solo in giudizio aveva esibito un certificato di invalidità civile al 50% - aveva mai segnalato alla sue patologie o invalidità aventi effetto sulla sua CP_1 capacità lavorativa, né al momento dell'assunzione, né nel corso del rapporto di lavoro. Men che mai , alcuna patologia e/o limitazione lavorativa era mai emersa né in occasione della visita preassuntiva né in occasione delle visite periodiche obbligatorie di idoneità alle mansioni, ex D.lgs 81/2088 in materia di“sicurezza su lavoro” (vedasi certificato di idoneità del ricorrente in prod. parte resistente). Deve allora convenirsi con il primo giudice il quale ha giustamente osservato come non rilevi la circostanza che fosse o meno nota la patologia al piede (la zoppia era pacificamente evidente a tutti, eppure il ricorrente aveva sempre regolarmente lavorato anche con i precedenti appaltatori sicchè la patologia non incideva né limitava l'idoneità alla mansione), quanto piuttosto la circostanza, indimostrata, che il ricorrente avesse segnalato la sua problematica, chiedendo espressamente di essere autorizzato a sostituire quelle scarpe con altre più confortevoli, sempre messe a disposizione dell'azienda. Stando così le cose è evidente che alcun comportamento illecito vi è stato da parte del datore di lavoro, mentre invece contra legem con grave rischio sia per il lavoratore che per l'azienda si era rivelata la condotta del Parte_1
Il motivo in esame va , dunque , disatteso. Con il quarto ed ultimo motivo di doglianza il reclamante deduce -ULTERIORE INSUFFICIENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONEDEGLI ARTT. 244 E 420 C.p:C. - PER MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE RICHIESTE . NULLITA' DELLA SENTENZA - Sul punto parte reclamante assume che la sentenza sarebbe nulla per non aver il Tribunale ammesso l'escussione del teste , indicato come teste Tes_6 di riferimento ex art 244 c.p.c nel corso dell'istruttoria, in ordine alla circostanza che il ricorrente avesse informato, della sua problematica relativa alle scarpe, il predetto . Tes_6
Il motivo non è accoglibile .
Il Tribunale ha dato ampia ed esaustiva spiegazione dei motivi per cui aveva ritenuto non di ammettere la prova testimoniale articolata solo nel corso del giudizio, siccome inammissibile ed irrilevante. Sotto il primo profilo infatti il Tribunale rilevava l'estrema genericità del relativo capitolo di prova, in quanto privo di puntuali riferimenti temporali e per nulla contestualizzato (si legge testualmente nel capitolo di prova: “Più volte il sig.
ha riferito al ricorrente di aver sollecitato il IO ad intervenire presso Tes_6 la ditta per far cambiare le scarpe”, senza specificare quando avrebbe denunciato il problema al sig. e in quali occasioni, quest'ultimo, avrebbe riferito al Tes_6 ricorrente).
Sotto il secondo profilo evidenziava l'irrilevanza della circostanza dal momento che il fatto che il ricorrente avesse un'evidente zoppia era pacifico, mentre del tutto non provata risultava la circostanza che il avesse denunciato Parte_1 al capocantiere e al responsabile aziendale la sua insofferenza ad indossare quelle specifiche scarpe antinfortunistiche ( peraltro nessun teste ha riferito sul punto
). Si tratta di considerazioni pienamente condivise dal collegio che si sottraggono alle censure sollevate .
Parimenti del tutto ineccepibile è il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla non ammissibilità dell'ulteriore richiesta di prova , (reiterata anche in questa sede) diretta a dimostrare la circostanza riferita dal in Testimone_4 occasione di alcuni incontri con e la cugina , CP_3 Controparte_4 che “ tutti sapevano del problema al piede sinistro del . Parte_1
Anche tale circostanza correttamente non è stata ammessa sia perché inammissibile in quanto formulata tardivamente rispetto ai presunti incontri avvenuti in data 23.6.2023 sia perché del tutto irrilevante a fronte –come si è detto- della mancata dimostrazione da parte ricorrente che egli avesse segnalato la propria patologia alla società. Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice ,il quale correttamente ha ritenuto che la condotte ascritte al ricorrente, valutate complessivamente, e tenuto conto del breve arco temporale nel quale si sono concretate anche senza voler considerare tutte le pregresse sanzioni disciplinari che le hanno precedute denotano senz'altro un profilo, quello del lavoratore, naturalmente incline alla noncuranza ed inosservanza delle più elementari norme di comportamento (oltre che di legge) che regolano ed informano qualsivoglia rapporto di lavoro, confortando il giudizio di gravità delle stesse in quanto lesive del vincolo fiduciario e legittimando, perciò, il provvedimento espulsivo senza preavviso. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dal reclamante e il rigetto del reclamo con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-previo accoglimento dell'istanza di rimessione in termini , rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante alla refusione , in favore della società reclamata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 5 giugno 2025
Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 5 giugno 2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3434/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
residente a [...] , C.F._1 elettivamente domiciliato in Ottaviano , via R.Pappalardo nr.95 , presso lo studio dell'Avv. Antonio Auricchio c.f. che - lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura redatta su foglio separato firmata digitalmente allegato al ricorso di opposizione ex art.1 comma 51 depositato il 17.01.2024 , il quale dichiara voler ricevere ogni afferente comunicazione al proprio indirizzo PEC ovvero al FAX n. 0815295227 Email_1
Reclamante
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) con sede in Piossasco (TO) al Controparte_1 P.IVA_1
Viale dell'Artigianato n.10, in persona del Presidente del CdA nonché legale rappresentante in carica sig , rappresentato e difeso dall' Controparte_2 avvocato Umberto Canetti del Foro di Napoli ( ) – CodiceFiscale_3
PEC: giusta procura in atti rilasciata su separato Email_2 foglio allegato ai fini del deposito telematico, e presso lo studio dello stesso elettivamente dom.to in Napoli alla via Carlo Poerio n.90 Reclamata -
OGGETTO : reclamo avverso la sentenza n.. N.2173/24 emessa dal Tribunale di Nola in data 12.11.2024 ,comunicata il 13.11.2024 , nel procedimento rubricato al n. R.G. 358/2024,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo al n.850/2023 proposto ex art.1, comma 48 della legge 92/2012 impugnava il licenziamento intimato con Parte_1 lettera del 18.11.2022, per motivi disciplinari e, comunque, per giusta causa deducendone la nullità ed illegittimità per omessa affissione del codice disciplinare;
per violazione dell'art. 7 l. 300/70, non essendo stato messo in condizione di spiegare adeguatamente le proprie difese in sede di audizione;
per omessa specifica contestazione della recidiva nella preliminare lettera di contestazione che aveva preceduto il licenziamento;
per infondatezza degli addebiti e/o assenza di illiceità e per violazione del principio di proporzionalità. Per l'effetto , chiedeva la condanna della resistente alla reintegra nel posto precedentemente occupato, nonché al risarcimento del danno ex art. 18 st. lav. ;in via subordinata, in caso di non applicazione della tutela reale invocata, condannarsi la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore ritenuta equa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio la società resistente sosteneva, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. A scioglimento della riserva, con ordinanza sommaria del 19.12.2023 il Tribunale adito rigettava la domanda , con condanna del ricorrente al pagamento di onorari e spese di lite. Avverso tale decisione proponeva opposizione il lavoratore soccombente sulla base dei motivi indicati ritualmente nel ricorso, fondati essenzialmente sulle deduzioni già oggetto del ricorso introduttivo della fase sommaria. Anche nella fase di opposizione si costituiva, con tempestiva memoria difensiva, la società che chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata andava del tutto esente da censure. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando il lavoratore soccombente al pagamento delle spese di lite. Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 20.12.2024 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012, Parte_1 ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale per i motivi di cui a breve si dirà , chiedendo , in riforma della pronuncia gravata , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio ,con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la società CP_1 eccependo , in via preliminare , l'inammissibilità del reclamo siccome
[...] tardivamente proposto oltre il termine di 30 gg dalla data di comunicazione della sentenza da parte della cancelleria avvenuta il 13.11.2024 ; nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado .
Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta , previo deposito di note scritte ,la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare va disattesa la richiesta di rinvio della causa per rinuncia al mandato da parte del procuratore dell'appellante avvenuta in data 4.6.2025, (ad immediato ridosso dell'odierna udienza -v. lettera di rinuncia allegata ), per cui si rende necessario delibare la questione dedotta in giudizio, tenuto anche conto della natura della causa e dello stato ( ormai decisorio) in cui essa si trova nonché del fatto che l'efficacia della rinuncia è sospesa fino alla nomina del nuovo difensore . Ciò posto in via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Mette conto, poi, osservare che il reclamo, a differenza del giudizio di opposizione, è un vero e proprio giudizio di natura impugnatoria, assoggettato, in quanto tale, alle regole specifiche del grado di appello, sicché lo stesso va esaminato esclusivamente nei limiti del devoluto e delle critiche mosse alla sentenza di prime cure.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di tardività del reclamo e, in accoglimento dell'istanza formulata da parte reclamante ed allegata agli atti ,la parte va rimessa in termini . Risulta infatti documentalmente comprovato che il procuratore del reclamante ,benchè avesse provveduto a depositare il reclamo in data 13.11.2024 , tuttavia , successivamente al deposito suddetto vi erano stati problemi con il sistema, per il blocco del REGINDE registro indirizzi telematici, per cui l'atto benché visibile non era scaricabile. Ritiene , pertanto , il Collegio che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante sicchè , sussistendo i presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., va disposta la richiesta rimessione in termini. Nel merito tuttavia, la Corte giudica il reclamo infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata.
Seguendo l'ordine dei motivi di gravame denunciati , con il primo motivo parte reclamante lamenta: ERRORE IN GIUDICANDO- ERRATA VALUTAZIONE DELLA ISTRUTTORIADIFETTO DI MOTIVAZIONE – NULLITA' DELLA SENTENZA PERMANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE -
In particolare il reclamante ribadisce l'illegittimità del procedimento per violazione dell'art. 7 legge 300/70 per non aver reso le proprie giustificazioni, affermando che nell'audizione del 17.11.22 si parlò “in generale delle condizioni del cantiere e delle precedenti contestazioni disciplinari che avevano attinto il ricorrente” ma che alcuna specifica difesa fu svolta in merito alle tre contestazioni, tanto che, d' accordo, si decise di rinviare l'audizione del ricorrente al successivo 23.11.22 come confermato dalle dichiarazioni del teste S_
( sindacalista ) , per dar modo al lavoratore di rendere le proprie giustificazioni.
Il motivo è destituito di ogni fondamento , risultando smentito e contraddetto dalle risultanze istruttorie, correttamente esaminate e valutate dal Tribunale nella reclamata sentenza.
La teste (allora dipendente della con mansioni Tes_2 CP_1 specifiche di Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari,) escussa quale teste , ha spiegato in maniera puntuale , precisa e dettagliata l'andamento dell'audizione del 17.11.2022 , avvenuta “da remoto” con l'Ufficio del Personale di Torino in persona della stessa Avv. ; il predetto teste, con dovizia di Tes_2 rilievi e particolari ha riferito di aver letto al ricorrente le tre contestazioni oggetto del procedimento disciplinare ( mancato utilizzo dei DPI e segnatamente scarpe antiinfortunistiche;
abbandono del posto di lavoro e assenza ingiustificata) riferendo che il lavoratore alla presenza del suo rappresentante sindacale sig. , ebbe a rendere le sue giustificazioni in relazione ad ogni S_ singolo fatto addebitato
. In particolare, per quanto concerne la contestazione del mancato utilizzo dei dpi (segnatamente scarpe antinfortunistiche) rispetto al quale il ricorrente già risultava recidivo, la teste ha riferito che il lavoratore si difese affermando che non poteva indossare la scarpa antinfortunistica perché aveva male al piede.
Rispetto alla contestazione dell'abbandono del posto di lavoro, il ricorrente si giustificò, dichiarando che quel giorno aveva ricevuto una telefonata del fratello, impossibilitato ad accompagnare la madre a visita e quindi aveva chiesto al ricorrente di provvedervi, così il aveva chiesto al capocantiere il Parte_1 permesso di andar via ma il capocantiere IO gli rispose che doveva prima ultimare il lavoro, negandogli il permesso, e ciò nonostante lui andò via.
Rispetto all'ultima contestazione dell'assenza ingiustificata, il ricorrente si giustificò dichiarando che non si era presentato a lavoro in quanto si era addormentato dopo aver passato una notte in ospedale .
La teste ha anche precisato che la proposta del sindacalista di S_ approfondire la questione del procedimento disciplinare riguardante il in occasione dell'incontro programmato con il sindaco per il 23 Parte_1 novembre successivo ,veniva respinta in quanto l'audizione del lavoratore doveva ritenersi conclusa , tant'è che la stessa teste si riservava di Tes_2 riportare il contenuto del colloquio alla Direzione aziendale, per le conseguenti determinazioni. Del resto per come pure riferito dalla predetta teste non aveva alcun senso per l'azienda “subordinare” l'andamento della procedura disciplinare di un dipendente a quello che era un incontro già programmato in sede istituzionale (presso il Comune e con il Sindaco) ,per motivi di verifiche contrattuali ed organizzative, del tutto “avulse” dalle procedure disciplinari dei dipendenti. Le dichiarazioni rese dalla teste si rivelano precise , puntuali e Tes_2 circostanziate sicchè del tutto ineccepibile è il giudizio espresso dal primo giudice in ordine all'attendibilità e alla preponderante valenza probatoria delle dichiarazioni resa dalla predetta teste rispetto alle dichiarazioni rese dal sindacalista , che appaiono piuttosto ispirate ad un aprioristico S_ atteggiamento di favor per il lavoratore oltre che intrinsecamente ed estrinsecamente contraddittorie .
Il primo giudice infatti nel seguente passaggio motivazionale ha ben evidenziato gli elementi di dubbio e di sospetto che vanno ad inficiare la deposizione del teste
,rilevando che “appare quantomeno inverosimile che in più di un'ora di S_ conversazione, abbia parlato solo la dott.ssa della condotta generale del Tes_2 ricorrente e che quest'ultimo non abbia spiegato alcuna puntuale difesa, benchè quella audizione fosse proprio preordinata a consentire al lavoratore di esporre le proprie giustificazioni. Lo stesso teste, dapprima riferisce che il ricorrente non abbia svolto alcuna specifica difesa rispetto alle tre contestazioni a base del licenziamento e, poi, in ultimo, ammette di aver parlato con il ricorrente nel corso dell'audizione delle circostanze giustificative delle singole condotte, ma non sa se la dott.ssa le abbia udite. Appare, in altri termini, poco credibile che in una Tes_2 conversazione da remoto, il sindacalista e il lavoratore confabulino tra di loro sulle ragioni giustificative delle condotte contestate (oggetto dell'audizione), verosimilmente per diversi minuti, senza che vi fosse inevitabilmente il coinvolgimento dell'altro interlocutore connesso da remoto” Il Tribunale ha inoltre sottolineato come la versione fornita dal teste si S_ ponesse persino in contrasto con quanto dichiarato dal ricorrente nell'atto introduttivo in fase sommaria, laddove si precisava: “Il 17.11.2022 aveva luogo l'incontro richiesto dal ricorrente per essere ascoltato personalmente , assistito dal proprio rappresentante sindacale Sig. della , per le Persona_1 Pt_2 controdeduzioni avverso le tre contestazioni disciplinari. Nel corso dell'incontro , l'attenzione veniva subito posta sulla questione delle scarpe che affliggevano un pò tutti gli operai e, soprattutto, il ricorrente per la piccola malformazione al piede sinistro . Per il suddetto problema , da approfondire, le parti si accordarono di rinviare il procedimento per la definizione al giorno 23.11.2022 . Il ricorrente non ha esercitato il suo diritto di difesa , avendo il datore di lavoro comminato la sanzione disciplinare lo stesso giorno dell'incontro. Nella seduta del 17.09.22, allorquando si passò alla discussione sulla questione delle scarpe difettose e dell'invalidità del ricorrente , le parti si accordarono per la definizione del procedimento al giorno 23.11.2022”. Dunque, lo stesso ricorrente ammette che nel corso dell'audizione si era parlato espressamente del problema delle scarpe e delle ragioni per cui non le avrebbe indossate (a giustificazione della condotta contestata), salvo poi, a dire del ricorrente, accordarsi per un ulteriore incontro.
Ritiene , dunque , il Collegio che il Tribunale abbia compiuto una corretta esegesi delle risultanze della prova testimoniale espletata .
Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto.
Con il secondo motivo di gravame parte reclamante assume la VIOLAZIONE DELL' ART. 7 LEGGE 300/70 – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO -NULLITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE - MANCATA AFFISSIONE INAZIENDA DEL CODICE DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE. Anche tale doglianza è palesemente infondata.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della S. C (tra altre v. Cass. n. 6893 del 2018, n1477/2021 e da ultimo da Cass. 11584/2025
) secondo cui il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti ,non si applica non solo nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto
“minimo etico”, ma anche in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (cfr. Cass. n. 16291 del 2004; Cass. n. 20270 del 2009), ovvero anche a fronte di comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa e dei lavoratori (Cass. n. 18377 del 2006); il principio, originariamente affermato in relazione alle sanzioni espulsive (Cass. n. 12735 del 2003), è stato poi esteso anche a quelle conservative (Cass. n. 1926 del 2011; Cass. n. 13414 del 2013; Cass. n. 54 del 2017).
Nella specie, il Tribunale ha correttamente escluso la necessità dell'affissione del codice disciplinare in quanto i fatti contestati sia relativamente alle sanzioni conservative impugnate, sia relativamente al licenziamento, attenevano a mancanze ed inadempimenti che attingevano il loro disvalore disciplinare non già nel mero contenuto (privatistico) del CCNL di categoria, bensì nella violazione di princìpi generale del diritto, norme di legge, ovvero di fondamentali doveri connessi al rapporto di lavoro, che escludono la necessità di una preventiva individuazione dei fatti stessi nel codice disciplinare, in quanto trattasi di comportamenti contrari all'etica comune (c.d. “minimo etico”).
Con il terzo motivo parte reclamante lamenta una ERRATA VALUTAZIONE DELL'ISTRUTTORIA – NULLITA' DELLA SENTENZA PER MANCATA AMMISSIONE DELLA ISTRUTTORIA RICHIESTA . VIOLAZIONE DELL'ART.41 DLGS 81/2008. Sul punto parte reclamante assume che, in ordine alla contestazione dell'abbandono del posto di lavoro senza permesso, la stessa era priva di fondamento in quanto egli era stato autorizzato ad allontanarsi dal posto di lavoro come evincibile dalla deposizione resa dal teste di parte ricorrente e nonché dallo stesso teste IO, indotto dal datore di lavoro Tes_3
Il motivo è infondato dal momento che una corretta esegesi delle predette deposizioni testimoniali induce a risultati del tutto opposti a quelli asseriti. Ed invero il teste , capocantiere, ha dichiarato: “..durante il Testimone_4 servizio di mattina ricordo che il ricorrente venne da me e mi rappresentò la necessità di andar via per accompagnare la madre a fare una visita medica, io però gli feci presente che non era possibile concedere il permesso e ricordo che ciò nonostante il ricorrente andò via. Io,comunque, non autorizzai nessun permesso. Lui era sul servizio di raccolta e non c'era nessuno che potesse sostituirlo. (…) Quando il 27.10.22 il ricorrente andò via dal cantiere nonostante non gli avessi accordato il permesso, il lavoro fu completato dagli altri lavoratori in servizio. Più o meno l'allontanamento è avvenuto verso la fine del servizio. Preciso che il servizio termina alle 12,20.” A sua volta il teste ha dichiarato: “…... Preciso che ero presente alla Tes_3 conversazione con IO. Inizialmente il IO gli disse che poteva allontanarsi se avessimo accelerato e terminato il lavoro di raccolta in tempo. Alle 11,30 il IO si accorse che il lavoro di raccolta non era stato ultimato e quindi disse al ricorrente che non poteva accordargli il permesso. Il ricorrente, avendo urgenza ed avendo preso questo impegno con la madre, andò via lo stesso e il lavoro lo ultimammo io e gli altri lavoratori presenti, e (non ricordo i cognomi). Il turno Per_2 Per_3 terminava alle 12,20 e riuscimmo a terminare il lavoro in tempo utile. (…) Il 27.10.22 alle 11,30 circa riaccompagnai il ricorrente con il compattatore da me guidato nell'area (isola ecologica) perché potesse andar via e in quella occasione vidi il ricorrente che discuteva con IO che gli disse che non poteva andar via perché il servizio non era stato ultimato. Il ricorrente ribattè che aveva necessità di andare e si allontanò. Allora IO disse a me e gli altri due lavoratori presenti, e di andare ad ultimare il lavoro con il compattatore.” Per_2 Per_3
Alla stregua di tali chiare deposizioni è evidente che il ricorrente non fu assolutamente autorizzato ad allontanarsi dal cantiere;
anzi a fronte di un espresso diniego da parte del suo responsabile , abbandonava ingiustificatamente ed arbitrariamente il proprio posto di lavoro. Né può valere come esimente la circostanza dedotta circa l'urgenza di accompagnare la madre in ospedale, non essendo tale necessità improcrastinabile documentata in atti . Come ben rilevato dal primo giudice il certificato versato in atti del 27.10.22 (cfr. prod. ric. fase sommaria) relativo alla madre del ricorrente è un mero certificato specialistico di follow up (controllo cioè routinario), non già di pronto soccorso, che testimonia la natura programmata di quella visita e nemmeno emerge quella singolare criticità rappresentata in ricorso.
Con riferimento all'episodio contestato l'1.11.2022 ovvero al mancato utilizzo delle scarpe antinfortunistiche con recidiva specificamente contestata, parte reclamante ribadisce le medesime difese svolte nelle pregressi fasi ossia che la malformazione al piede sinistro , riconosciuta in ambito previdenziale con una invalidità del 50% ,risultava dimostrata dalla documentazione in atti;
che la sua zoppia era evidente e il datore di lavoro era a conoscenza della sua invalidità; che aveva sempre indossato le scarpe aziendali ma che in alcune occasioni era costretto a sostituire la scarpa sinistra fornita da CP_1 perché insopportabile, ciò a partire dalla fine di luglio 2022. Ebbene ancora una volta parte reclamante sembra non avvedersi dei chiari ed univoci esiti dell'istruttoria espletata da cui emerge che il ricorrente non aveva mai comunicato all'azienda alcuna patologia e/o invalidità che gli impediva di indossare le scarpe antinfortunistiche obbligatorie per legge (v. in particolare dep. testi IO e ) ovvero denunciato il problema della non compatibilità Tes_5 delle scarpe in dotazione con la sua patologia al piede o chiesto di essere autorizzato alla loro sostituzione;
né egli aveva mai denunciato alcunchè in occasione delle visite mediche di idoneità obbligatorie, all'esito delle quali mai alcuna inidoneità o idoneità con limitazione gli era stata riscontrato. Peraltro lo stesso ricorrente , in sede di libero interrogatorio nella fase sommaria , ha dichiarato “ non ho mai comunicato all'azienda il verbale di invalidità civile Inps”. Stando così le cose è evidente che il comportamento contestato al ricorrente costituisce una grave violazione dei suoi doveri contrattuali e legali (violazione degli artt. 26 comma 8 e 20 comma 3 del D.lgs n. 81/08. Ed infatti le scarpe antinfortunistiche rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, che sono definiti dall'articolo 74 del decreto Legislativo numero 81 del 2008. Il lavoratore una volta che ha ricevuto le scarpe antinfortunistiche adeguate alle mansioni svolte e sia stato adeguatamente informato sulle modalità di utilizzarle anche consegnandogli le istruzioni del fabbricante, le deve utilizzare. L'articolo 78 del DL 81 del 2008 , poi, pone a carico del dipendente l'obbligo di provvedere alla cura dei dispostivi che ha ricevuto e di evitare di apporre di propria iniziativa qualsiasi tipo di modifica, anche se ritiene che in questo modo ci siano delle migliorie. E' il lavoratore che si deve si rivolgere al Medico Competente per fare certificare la sua eventuale incompatibilità con le scarpe antinfortunistiche. Nel caso di specie , come si è detto ,alcuna documentazione medica attestante
“problematiche“ e/o “limitazioni” e/o “patologie“ del ricorrente era stata consegnata alla neppure dall'azienda “cessante”, né il ricorrente Controparte_1
– che solo in giudizio aveva esibito un certificato di invalidità civile al 50% - aveva mai segnalato alla sue patologie o invalidità aventi effetto sulla sua CP_1 capacità lavorativa, né al momento dell'assunzione, né nel corso del rapporto di lavoro. Men che mai , alcuna patologia e/o limitazione lavorativa era mai emersa né in occasione della visita preassuntiva né in occasione delle visite periodiche obbligatorie di idoneità alle mansioni, ex D.lgs 81/2088 in materia di“sicurezza su lavoro” (vedasi certificato di idoneità del ricorrente in prod. parte resistente). Deve allora convenirsi con il primo giudice il quale ha giustamente osservato come non rilevi la circostanza che fosse o meno nota la patologia al piede (la zoppia era pacificamente evidente a tutti, eppure il ricorrente aveva sempre regolarmente lavorato anche con i precedenti appaltatori sicchè la patologia non incideva né limitava l'idoneità alla mansione), quanto piuttosto la circostanza, indimostrata, che il ricorrente avesse segnalato la sua problematica, chiedendo espressamente di essere autorizzato a sostituire quelle scarpe con altre più confortevoli, sempre messe a disposizione dell'azienda. Stando così le cose è evidente che alcun comportamento illecito vi è stato da parte del datore di lavoro, mentre invece contra legem con grave rischio sia per il lavoratore che per l'azienda si era rivelata la condotta del Parte_1
Il motivo in esame va , dunque , disatteso. Con il quarto ed ultimo motivo di doglianza il reclamante deduce -ULTERIORE INSUFFICIENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONEDEGLI ARTT. 244 E 420 C.p:C. - PER MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE RICHIESTE . NULLITA' DELLA SENTENZA - Sul punto parte reclamante assume che la sentenza sarebbe nulla per non aver il Tribunale ammesso l'escussione del teste , indicato come teste Tes_6 di riferimento ex art 244 c.p.c nel corso dell'istruttoria, in ordine alla circostanza che il ricorrente avesse informato, della sua problematica relativa alle scarpe, il predetto . Tes_6
Il motivo non è accoglibile .
Il Tribunale ha dato ampia ed esaustiva spiegazione dei motivi per cui aveva ritenuto non di ammettere la prova testimoniale articolata solo nel corso del giudizio, siccome inammissibile ed irrilevante. Sotto il primo profilo infatti il Tribunale rilevava l'estrema genericità del relativo capitolo di prova, in quanto privo di puntuali riferimenti temporali e per nulla contestualizzato (si legge testualmente nel capitolo di prova: “Più volte il sig.
ha riferito al ricorrente di aver sollecitato il IO ad intervenire presso Tes_6 la ditta per far cambiare le scarpe”, senza specificare quando avrebbe denunciato il problema al sig. e in quali occasioni, quest'ultimo, avrebbe riferito al Tes_6 ricorrente).
Sotto il secondo profilo evidenziava l'irrilevanza della circostanza dal momento che il fatto che il ricorrente avesse un'evidente zoppia era pacifico, mentre del tutto non provata risultava la circostanza che il avesse denunciato Parte_1 al capocantiere e al responsabile aziendale la sua insofferenza ad indossare quelle specifiche scarpe antinfortunistiche ( peraltro nessun teste ha riferito sul punto
). Si tratta di considerazioni pienamente condivise dal collegio che si sottraggono alle censure sollevate .
Parimenti del tutto ineccepibile è il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla non ammissibilità dell'ulteriore richiesta di prova , (reiterata anche in questa sede) diretta a dimostrare la circostanza riferita dal in Testimone_4 occasione di alcuni incontri con e la cugina , CP_3 Controparte_4 che “ tutti sapevano del problema al piede sinistro del . Parte_1
Anche tale circostanza correttamente non è stata ammessa sia perché inammissibile in quanto formulata tardivamente rispetto ai presunti incontri avvenuti in data 23.6.2023 sia perché del tutto irrilevante a fronte –come si è detto- della mancata dimostrazione da parte ricorrente che egli avesse segnalato la propria patologia alla società. Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice ,il quale correttamente ha ritenuto che la condotte ascritte al ricorrente, valutate complessivamente, e tenuto conto del breve arco temporale nel quale si sono concretate anche senza voler considerare tutte le pregresse sanzioni disciplinari che le hanno precedute denotano senz'altro un profilo, quello del lavoratore, naturalmente incline alla noncuranza ed inosservanza delle più elementari norme di comportamento (oltre che di legge) che regolano ed informano qualsivoglia rapporto di lavoro, confortando il giudizio di gravità delle stesse in quanto lesive del vincolo fiduciario e legittimando, perciò, il provvedimento espulsivo senza preavviso. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dal reclamante e il rigetto del reclamo con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-previo accoglimento dell'istanza di rimessione in termini , rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante alla refusione , in favore della società reclamata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 5 giugno 2025
Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.