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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/24
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 09.10.25, sono comparsi, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, l'avv. Agrizzi
IE per parte ricorrente e l'avv. Bernardo Lovat come da delega in atti Parte_1 per l'Avvocatura per parte resistente . Controparte_1
L'avv. Agrizzi IE conclude come da ricorso e note conclusive.
L'avv. Bernardo Lovat conclude come da memoria di costituzione e memoria integrativa e note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
R.G. n. 107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.
DA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Agrizzi IE
e Agrizzi AN
- ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente -
OGGETTO: 1) richiesta UNA TANTUM ex art. 2, comma 3, L.210/1992; 2) in subordine richiesta di assegno di reversibilità per 15 anni ai sensi art. 2, cc.1 e 3, L. 210/92 così modificato dalla L.238/97, art. 1, cc. 1 e 3.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale dd. 09.10.25: CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
A) In via principale 1. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causa (o concausale) fra l'epatite cronica evoluta in cirrosi contratta a seguito di emotrasfusioni e il decesso della signora
[...]
;
2. conseguentemente condannare il , in persona del Ministro Persona_1 Controparte_1 pro-tempore, a corrispondere all'odierno ricorrente sig. l'indennizzo “una tantum” Parte_1 di cui all'art. 2, comma 3, della legge n.210/1992 ritenendo che il decesso del famigliare sia derivato dalle complicanze insorte a causa (o concausa) dell'epatite post trasfusionale.
B) In via subordinata 3. qualora non si dovesse rinvenire nesso causale di cui al punto 1, condannare il a corrispondere all'odierno ricorrente l'assegno di reversibilità per 15 anni, Controparte_1
a far data dal 18.11.2020, epoca del decesso, con corresponsione degli arretrati, della rivalutazione e degli interessi compensativi, ai sensi dell'art. 1 comma 1-3, legge 210/92, condizione migliorativa introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. 548/96 – convertito con modificazioni dalla L. n.641/96, condizione migliorativa definitivamente confermata e ribadita dalla legge n.
238/97, art. 1 c. 1, in quanto la domanda di indennizzo originaria è anteriore al 01 gennaio 2004 e, pertanto, l'assegno reversibile spetta alle categorie elencate nell'art. 1 c.
1-3 L. 210/92 e senza che sia necessario il nesso fra exitus e patologia contratta.
Tutti gli importi dovranno essere corrisposti con rivalutazione monetaria e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma così rivalutata dalla data del 18.11.2020 al saldo effettivo (Cass. Civ. Sez.
Unite di data 17.02.1995 n.1712).
- Sono altresì dovuti gli interessi moratori dalla domanda giudiziale di cui alla L. 162/2014 (per cui è previsto il tasso come da D.lvo 231/2002 in tema di ritardo dei pagamenti), nonché interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale per gli interessi dovuti almeno per 6 mesi (Cass.
Civ. n. 61/2023). - Compensi professionali e spese generali di lite rifusi sia stragiudiziali (Come da
Avviso di parcella - Ns. doc. n. 15), come danno emergente, (tale spesa rientra nel danno emergente come da Cass. Civ., SS.UU. 10.07.2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. II, 07.10.2020 n.21565 per cui le spese stragiudiziali sono voce autonoma rispetto a quelle giudiziali e non rileva l'inevitabilità della lite, né l'esito negativo delle trattative) che giudiziali, ivi comprese le spese per il Ricorso Gerarchico, spese di cui si chiede la distrazione in favore dell'Avv. IE Agrizzi per dichiarata anticipazione ai sensi dell'art.93 c.p.c.. Sentenza esecutiva ex lege.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO RESISTENTE
Rigettare tutte le domande di controparte, sia principali che subordinata, difettando i presupposti di legge per l'accoglimento; in ogni caso, con vittoria di spese, o, in subordine, con compensazione delle stesse, in ragione dei contrasti interpretativi. FATTO E DIRITTO
A mezzo del ricorso in epigrafe, marito della defunta , Parte_1 Persona_1 ha domandato, contro il , in via principale, l'accertamento della Controparte_1 sussistenza del nesso di causa (o concausale) fra l'epatite cronica evoluta in cirrosi contratta a seguito di emotrasfusioni ed il decesso di e, conseguentemente, la condanna a Persona_1 corrispondere all'odierno ricorrente l'indennizzo “una tantum” di cui all'art. 2 c. 3 l. 210/1992 ritenendo che il decesso del famigliare fosse derivato dalle complicanze insorte a causa (o concausa) dell'epatite post trasfusionale;
in via subordinata, il ricorrente, per il caso di mancato riconoscimento del nesso causale, ha chiesto la condanna del a corrispondergli l'assegno di Controparte_1 reversibilità per 15 anni, a far data dal 18.11.2020, epoca del decesso, con corresponsione degli arretrati, della rivalutazione e degli interessi compensativi sostenendo che l'assegno reversibile spetti alle categorie elencate nell'art. 1 cc.
1-3 e senza necessità di alcun nesso fra exitus ed epatite. ha, infatti, allegato in ricorso: Parte_1 di aver presentato in data 07.04.2021 domanda, integrata in data 05.05.2021, per ottenere l'indennizzo
“una tantum” di cui all'art. 2 c. 3 l. 25/2/1992 n. 210 ovvero, in subordine, l'assegno di reversibilità per 15 anni di cui all'art. 2 cc. 1 e 3 l. 210/1992; che la CMO di Padova, esaminata la documentazione sanitaria allegata agli atti, con verbale di data
24.02.2022, trasmesso con nota di data 14.04.2022, aveva svolto le seguenti considerazioni medico legali: “…La CMO di Udine, mentre l'interessata era in vita, con verbale ML/V n. 587/2003 del
27.10.2003, ha riconosciuto il nesso di causa tra le trasfusioni subite e l'infermità “Infezione da HBV senza segni di epatocitolisi in atto”, ascrivendo il quadro clinico a nessuna categoria della Tabella
A di cui al D.P.R. 834/81 ma, in seguito al ricorso, il Giudice del Lavoro con sentenza n. 54/07 del
20.03.2007 ha ascritto la menomazione alla ottava categoria della Tabella A di cui al D.P.R. 834/81.
In data 18/11/2020 l'interessata è deceduta. Dalla cartella clinica dell'ultimo ricovero, risulta che il decesso è avvenuto per "Adenocarcinoma polmonare in stadio IV per carcinosi peritoneale e localizzazioni encefaliche, quadro evoluto in addome acuto e sindrome da disfunzione multiorgano"….si ritiene pertanto che l'epatopatia cronica di cui era affetta l'interessata non sia in rapporto causale con il decesso. L'exitus è avvenuto in data 18/11/2020, domanda presentata dagli eredi in data 07/04/2021, quindi tempestiva. La menomazione, in relazione alle situazioni di tutela della L.210/92, resterebbe ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A di cui al D.P.R. 834/81
(come da direttiva del , lettera n. 0118667 del 10.12.2009) qualora, in Controparte_1 successivi accertamenti, fosse riconosciuto il diritto ai benefici della L. 210/92…”; che, con certificazione della Regione FVG ASS n.4 “Medio Friuli” di data 26.02.2003, a Persona_1
era stata riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per malattie
[...] croniche ed invalidanti (D.M. 28.05.1999 n.329); che in data 19.05.2022 aveva presentato ricorso gerarchico ex art. 5 L. 210/92 Parte_1 avverso l'esito negativo della CMO di data 24.02.2022; che con nota pervenuta in data 14.02.2023 il aveva trasmesso decreto con il Controparte_1 quale aveva respinto il ricorso gerarchico.
Ciò posto, ha contestato la vicenda sanitaria di così come Parte_1 Persona_1 ricostruita dalla CMO e dalla medicina legale del e, richiamandosi al parere Controparte_1 medico legale redatto dal Dott. in data 09.05.2022, ha sostenuto che all'epoca del Persona_2 decesso era affetta da una epatite cronica cirrotica HBV relata, ascrivibile alla Persona_1 sesta categoria della Tabella A, D.P.R. 834/81 e che l'epatite cronica cirrotica aveva concorso nel determinismo del decesso di data 18.11.2020.
Pertanto, il ricorrente ha concluso come in epigrafe.
Ritualmente costituitosi in causa con memoria depositata il 27.03.24, il Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso, in sintesi, negando l'esistenza del nesso di causalità tra
[...]
l'epatite cronica e il decesso di e contestando la pretesa attorea di ricevere Persona_1
l'assegno di reversibilità ex art. 2 comma 1 l. 210/1992 a prescindere dal fatto che la morte della coniuge sia stata causata o meno dall'epatite (forse) contratta a seguito delle trasfusioni.
Poi, con memoria depositata in data 08.04.24 - e quindi in data antecedente lo scadere del termine per la costituzione in giudizio, attesa la fissazione della prima udienza alla data del 30.04.24 - il ha integrato le sue difese, eccependo, in particolare, l'assenza di Controparte_1 uno dei requisiti necessari per il conferimento dell'assegno di reversibilità o una tantum e cioè la Pers vivenza a carico del coniuge, odierno ricorrente, al momento della morte di . Persona_1
All'udienza di discussione del 30.04.24 parte ricorrente ha contestato l'interpretazione data da controparte ai fini del nesso causale tra morte e patologia, da un lato, e, dall'altro lato, ha contestato l'aspetto della vivenza a carico quanto alle leggi che si sono succedute alla L. 210/92 (cfr. verbale di udienza).
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale.
Nelle note conclusive, depositate in data 28.08.25, parte ricorrente: ha eccepito la tardività dell'eccezione del circa il difetto del requisito della vivenza a carico in quanto contenuta CP_1 nella memoria integrativa depositata in data 08.04.24 e non nella memoria di costituzione;
inoltre, ha allegato che il ricorrente era a carico della moglie stante i suoi limitati redditi (come risultava dal certificato di stato di famiglia in atti), godendo il ricorrente, per tale motivo, della pensione di reversibilità liquidata ai superstiti categoria SOCOM n. 38032624 con decorrenza dal 01 dicembre
2020, come da doc. 19 che il ricorrente allegava alle note conclusive, depositate in data 28.08.25.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, ed hanno proceduto alla discussione orale all'udienza del giorno 09.10.25.
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Il Giudicante ritiene che il ricorso debba essere rigettato per le ragioni qui di seguito esposte.
Oggetto della domanda principale del ricorrente è l'assegno “una tantum” in favore dei familiari superstiti di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, beneficio dovuto secondo la previsione contenuta nell'art. 2 comma 3 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche, quando la morte del familiare sia conseguenza dei predetti trattamenti.
In via subordinata, il ricorrente, per il caso di mancato riconoscimento del nesso causale, ha, poi, chiesto la condanna del a corrispondergli l'assegno di reversibilità per 15 anni, Controparte_1
a far data dal 18.11.2020, epoca del decesso, con corresponsione degli arretrati, della rivalutazione e degli interessi compensativi sostenendo che l'assegno reversibile spetti alle categorie elencate nell'art. 1 cc.
1-3 e senza necessità di alcun nesso fra exitus ed epatite.
La Corte di Cassazione, in un caso simile a quello per cui è processo, con la sentenza n. 22762/25 ha così statuito:
“……pare anzitutto opportuno ricostruire l'articolato quadro normativo nel cui ambito si colloca la provvidenza dell'assegno una tantum invocata dalla ricorrente. L'art.1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 prevede che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge». L'art. 2, comma 1, stabilisce che
«l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111».Il comma 3 dello stesso art.2 ha introdotto l'assegno una tantum, prevedendo che, «qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro». L'articolo 7 del d.l. n. 548/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1996, ha sostituito il citato articolo 2, prevedendo la reversibilità per 15 anni dell'assegno di cui al comma 1 ed elevando l'importo dell'assegno una tantum a 150 milioni di lire (ora 77.468,53 Euro); inoltre, ha riscritto l'ambito degli aventi diritto, includendovi i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro,
e ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico, nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresenti o meno l'unico sostentamento della famiglia: nell'attuale formulazione, infatti, il comma 3 del citato art. 2 stabilisce che, «ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro» e prevede che «i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia». La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma
145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge
n.210/1992 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, così uniformando i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum, in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni. Pertanto, nell'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla legge
n. 210/1992, i familiari indicati nel comma 3 dell'art. 2 hanno diritto di fruire dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, di percepire l'assegno una tantum: vengono in considerazione diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare iure proprio e soggetti ai presupposti stabiliti dallo stesso comma 3 (in tal senso, Cass.
n.3879/2009 e Cass. n. 19502/2028). Al contrario, nell'ipotesi di decesso del danneggiato non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie, spetta agli eredi, iure successionis, ciò che formava oggetto del diritto già acquisito dal de cuius, ovverosia i ratei dell'assegno istituito in suo favore, scaduti prima del decesso e non ancora percepiti.
3.1.b. Alla luce del quadro normativo, come ricostruito, possono formularsi le seguenti considerazioni. a) Entrambe le provvidenze previste dal comma 3 dell'art. 2 sono funzionalmente distinte dall'indennizzo di cui al comma 1 e soggette a presupposti specifici diversi da quelli ai quali è subordinata la percezione dell'indennizzo stesso
(Cass. n. 25559/2015, cit.). Tale diversità implica, per un verso, la compatibilità della fruizione da parte del de cuius dell'indennizzo di cui al comma 1 con la percezione, da parte degli aventi diritto, dell'assegno una tantum di cui al comma 3 (Cass. n. 19502/2018) e trova fondamento, per altro verso, nella diversa natura dei due diritti soggettivi: l'uno (quello all'indennizzo di cui al comma 1), avente la funzione di riparazione (sia pure non integrale stante il carattere indennitario e non risarcitorio stricto sensu della prestazione) dei pregiudizi conseguenti alle menomazioni dell'integrità fisica derivate dalle vaccinazioni o somministrazioni di sangue ed emoderivati;
l'altro
(alternativamente, il diritto all'assegno reversibile o a quello una tantum di cui al comma 3), avente la funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto che per il proprio sostentamento contavano, anche solo in parte, sul reddito della persona deceduta. b) Diversamente da quanto vigorosamente ma infondatamente sostenuto dalla ricorrente, con riguardo ai diritti iure proprio dei superstiti di cui al comma 3 dell'art. 2 (dunque, sia l'assegno reversibile che l'assegno una tantum), il requisito della “vivenza a carico” del de cuius, già richiesto dalla formulazione originaria della norma, non è stato, neppure sotto il profilo meramente testuale, espunto da quella successiva. Si è visto, infatti, che, dal punto di vista formale, le interpolazioni al testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 210/1992 sono state apportate, non già dalla legge n. 238/1997, bensì dal decreto-legge n. 548/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 641/1996, il cui art.7, nel sostituire l'art. 2 della legge n. 210/1992, ha mantenuto, nella riscrittura del secondo periodo del comma 3, la locuzione “soggetti a carico”, già contenuta nel vecchio testo della disposizione, riferendola alla rinnovata, più ampia, platea dei beneficiari. Piuttosto, la nuova formulazione della norma, come è stato condivisibilmente già osservato dalla Sezione lavoro di questa Corte (Cass. n. 26842/2020), nel prevedere la persistente necessità del detto requisito, ne ha chiarito la portata, precisando che la situazione di non autosufficienza economica del congiunto superstite e la sua dipendenza dal reddito della persona deceduta può essere anche parziale, in quanto il predetto reddito non sia l'unica fonte di sostentamento della famiglia. c) Non può dunque condividersi l'opinione della ricorrente circa la natura (non già assistenziale, bensì) risarcitoria delle provvidenze di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 210/1992 (in quanto asseritamente dirette a ristorare il danno da lesione del rapporto parentale), né appare men che infondato l'assunto circa l'assenza di riferimenti al requisito della
“vivenza a carico” nell'ambito dell'attuale formulazione della norma;
al contrario, è agevole rilevare che proprio l'art. 1, comma 3, della legge n.238/1997, nel ribadire la previsione (già introdotta nel nuovo comma 3 dell'art.2 della legge n.210/1992 dall'art.7 del decreto-legge n.
548/1996) secondo cui «i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia», afferma con forza la necessità di una, pur parziale, dipendenza del familiare superstite dal reddito del congiunto deceduto, posto che, se, da un lato, la vivenza a carico non è esclusa dal fatto che il sostentamento della famiglia si basi anche su altre fonti di reddito, dall'altro lato resta però necessario che a tale sostentamento concorresse il reddito del de cuius. d) Deve, in conseguenza, darsi continuità all'orientamento, peraltro consolidato, espresso dalla Sezione lavoro di questa Corte (Cass. n.11407/2018; Cass.
n.26842/2020) secondo cui, “in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento”. e) Non può infine sottacersi che la precisazione del requisito della “vivenza a carico” in termini di dipendenza, anche solo parziale, del congiunto dal reddito della persona deceduta, esclude la possibilità di ritenere tale requisito insito nel mero fatto della convivenza, anche con riferimento alla peculiare posizione del coniuge superstite, giacché la sussistenza degli obblighi di assistenza, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, che derivano dal rapporto di coniugio ai sensi dell'art.143 cod. civ., non è di per sé bastevole a certificare una situazione di non autosufficienza dei mezzi di sussistenza autonoma di ciascun coniuge rispetto all'altro.……..”.
La sopra citata sentenza della Corte di Cassazione ha, quindi, escluso anche che la “vivenza a carico” possa essere provata con la produzione di un certificato di residenza o con la “coabitazione” (cfr. punti 4 e 4.1 di Cass. 22762/25).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha allegato la sua condizione di “vivenza a carico” della moglie al momento del decesso di quest'ultima.
Trattasi, come si ricava anche dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, di elemento costitutivo del diritto preteso dal ricorrente, sia in via principale che subordinata (attesa l'identità di natura e presupposti per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum), che, quindi, era onere del ricorrente allegare e provare fin dall'atto introduttivo.
Peraltro, tale allegazione non è stata formulata nemmeno all'udienza di discussione del 30.04.24 ove parte ricorrente si è limitata a contestare l'aspetto della vivenza a carico quanto alle leggi che si sono succedute alla L. 210/92 (cfr. verbale di udienza).
In ogni caso, parte ricorrente non ha provato il requisito della “vivenza a carico” della moglie al momento del decesso di quest'ultima, considerato che, allo scopo, per quanto statuito dalla sopra citata sentenza della Corte di Cassazione, non è significativo il certificato di stato di famiglia in atti di cui al doc. 2 attoreo, né è significativo il doc. 19 attoreo (comunque, depositato solo in sede di note conclusive) relativo alla pensione di reversibilità liquidata ai superstiti categoria SOCOM n.
38032624 con decorrenza dal 01.12.20 in favore di , visto che quest'ultima Parte_1 prestazione spetta al coniuge a prescindere dal requisito della “vivenza a carico”, requisito richiesto solo per le categorie di soggetti diverse dal coniuge (cfr. art. 13 r.d.l. 636/39 e Cass. 2606/18).
Ad abbondanza si precisa, inoltre, che la memoria integrativa del depositata in data CP_1
08.04.24 legittimamente poteva contenere eccezioni anche non rilevabili d'ufficio poiché è stata depositata in data antecedente allo scadere del termine per la costituzione in giudizio, attesa la fissazione della prima udienza alla data del 30.04.24 (cfr. Cass. 25934/22).
Da ultimo, rileva il Giudice che nelle note conclusive parte ricorrente ha introdotto inammissibilmente una nuova domanda (“…Nel caso di specie sussiste la responsabilità del gestore del ai sensi del disposto dell'art. 2043 c.c., cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale CP_1 aquilana rispetto all'evento di danno, sussistendo in capo alla resistente profili di colpa sia generica che specifica…..”, cfr. note conclusive del ricorrente).
Al riguardo, si osserva che la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che l'azione per ottenere la prestazione assistenziale disciplinata dalla legge n. 210 del 1992 e quella per ottenere il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sono azioni diverse (“…..occorre sottolineare l'ontologica diversità fra il diritto soggettivo alla prestazione assistenziale disciplinata dalla legge n. 210 del
1992 ed il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., diversità che queste Sezioni Unite hanno già evidenziato, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, in più pronunce …. (cfr. Cass. S.U. 1° aprile 2010 nn. 8064 e 8065; Cass. S.U. 9 giugno 2011 n. 12538). Si
è detto, in particolare, che il rimedio risarcitorio presuppone un fatto illecito e può trovare applicazione solo qualora il trattamento sanitario sia stato in concreto attuato senza adottare le cautele o omettendo i controlli ritenuti necessari sulla base delle conoscenze scientifiche.
L'indennizzo, invece, nei casi di lesione irreversibile derivata da emotrasfusioni o dalla somministrazione di emoderivati (diversa è la ratio dell'istituto nell'ipotesi di vaccinazione obbligatoria), trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sociale prescritto dall'art. 2 Cost. e,
«in un'ottica più avanzata di socializzazione del danno incolpevole», valorizza i principi desumibili dall'art. 38 Cost., quanto alla protezione sociale della malattia e dell'inabilità al lavoro, chiamando la collettività a partecipare, nei limiti delle risorse disponibili, al ristoro del danno alla salute che, altrimenti, in quanto incolpevole, rimarrebbe esclusivamente a carico del danneggiato……Il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., che
l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia
l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazione Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 584), e l'azione di danno si differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica….”… (cfr. Cass. 19129/23).
E' vero che il Giudice, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella tempestivamente invocata in ricorso, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda, in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, tuttavia, resta ferma l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n.
30607/2018, n. 5832/2021). Pertanto, ritiene il Giudice che l'applicazione alla fattispecie per cui è processo dell'art. 2043 c.c. rappresenta un mutamento di domanda, atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c. risultano diversi e non integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella domanda introduttiva.
Invero, per quanto già sopra detto, nell'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il ricorrente deve allegare e provare, quanto meno, un elemento in più rispetto al caso dell'azione per ottenere la prestazione assistenziale disciplinata dalla legge n. 210 del 1992 e cioè la colpa del preteso danneggiante.
Al riguardo, deve allora evidenziarsi - avuto specifico riferimento al caso delle trasfusioni subite da
- l'irrimediabile inconsistenza delle allegazioni attoree, essendo stata dal Persona_1 ricorrente del tutto trascurata, in fatto, la specifica allegazione in ricorso di qualsivoglia riferimento a condotte colposamente omissive del , anche in relazione ai livelli di CP_1 CP_1 conoscenza scientifica dell'epoca.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, ed i costi della
CTU, già determinati in separata sede, seguono la soccombenza (si precisa che il ricorrente non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 152 c.p.c. in quanto il pagamento del C.U. documentato in data 24.07.25 è incompatibile con la dichiarazione della sussistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio dell'esenzione delle spese processuali in caso di soccombenza nei giudizi previdenziali e assistenziali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ rigetta il ricorso;
▪ condanna il ricorrente a rifondere al le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.638,00 per compensi, oltre accessori di legge;
▪ pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Udine, 09.10.25 IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 09.10.25, sono comparsi, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, l'avv. Agrizzi
IE per parte ricorrente e l'avv. Bernardo Lovat come da delega in atti Parte_1 per l'Avvocatura per parte resistente . Controparte_1
L'avv. Agrizzi IE conclude come da ricorso e note conclusive.
L'avv. Bernardo Lovat conclude come da memoria di costituzione e memoria integrativa e note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
R.G. n. 107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.
DA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Agrizzi IE
e Agrizzi AN
- ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente -
OGGETTO: 1) richiesta UNA TANTUM ex art. 2, comma 3, L.210/1992; 2) in subordine richiesta di assegno di reversibilità per 15 anni ai sensi art. 2, cc.1 e 3, L. 210/92 così modificato dalla L.238/97, art. 1, cc. 1 e 3.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale dd. 09.10.25: CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
A) In via principale 1. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causa (o concausale) fra l'epatite cronica evoluta in cirrosi contratta a seguito di emotrasfusioni e il decesso della signora
[...]
;
2. conseguentemente condannare il , in persona del Ministro Persona_1 Controparte_1 pro-tempore, a corrispondere all'odierno ricorrente sig. l'indennizzo “una tantum” Parte_1 di cui all'art. 2, comma 3, della legge n.210/1992 ritenendo che il decesso del famigliare sia derivato dalle complicanze insorte a causa (o concausa) dell'epatite post trasfusionale.
B) In via subordinata 3. qualora non si dovesse rinvenire nesso causale di cui al punto 1, condannare il a corrispondere all'odierno ricorrente l'assegno di reversibilità per 15 anni, Controparte_1
a far data dal 18.11.2020, epoca del decesso, con corresponsione degli arretrati, della rivalutazione e degli interessi compensativi, ai sensi dell'art. 1 comma 1-3, legge 210/92, condizione migliorativa introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. 548/96 – convertito con modificazioni dalla L. n.641/96, condizione migliorativa definitivamente confermata e ribadita dalla legge n.
238/97, art. 1 c. 1, in quanto la domanda di indennizzo originaria è anteriore al 01 gennaio 2004 e, pertanto, l'assegno reversibile spetta alle categorie elencate nell'art. 1 c.
1-3 L. 210/92 e senza che sia necessario il nesso fra exitus e patologia contratta.
Tutti gli importi dovranno essere corrisposti con rivalutazione monetaria e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma così rivalutata dalla data del 18.11.2020 al saldo effettivo (Cass. Civ. Sez.
Unite di data 17.02.1995 n.1712).
- Sono altresì dovuti gli interessi moratori dalla domanda giudiziale di cui alla L. 162/2014 (per cui è previsto il tasso come da D.lvo 231/2002 in tema di ritardo dei pagamenti), nonché interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale per gli interessi dovuti almeno per 6 mesi (Cass.
Civ. n. 61/2023). - Compensi professionali e spese generali di lite rifusi sia stragiudiziali (Come da
Avviso di parcella - Ns. doc. n. 15), come danno emergente, (tale spesa rientra nel danno emergente come da Cass. Civ., SS.UU. 10.07.2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. II, 07.10.2020 n.21565 per cui le spese stragiudiziali sono voce autonoma rispetto a quelle giudiziali e non rileva l'inevitabilità della lite, né l'esito negativo delle trattative) che giudiziali, ivi comprese le spese per il Ricorso Gerarchico, spese di cui si chiede la distrazione in favore dell'Avv. IE Agrizzi per dichiarata anticipazione ai sensi dell'art.93 c.p.c.. Sentenza esecutiva ex lege.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO RESISTENTE
Rigettare tutte le domande di controparte, sia principali che subordinata, difettando i presupposti di legge per l'accoglimento; in ogni caso, con vittoria di spese, o, in subordine, con compensazione delle stesse, in ragione dei contrasti interpretativi. FATTO E DIRITTO
A mezzo del ricorso in epigrafe, marito della defunta , Parte_1 Persona_1 ha domandato, contro il , in via principale, l'accertamento della Controparte_1 sussistenza del nesso di causa (o concausale) fra l'epatite cronica evoluta in cirrosi contratta a seguito di emotrasfusioni ed il decesso di e, conseguentemente, la condanna a Persona_1 corrispondere all'odierno ricorrente l'indennizzo “una tantum” di cui all'art. 2 c. 3 l. 210/1992 ritenendo che il decesso del famigliare fosse derivato dalle complicanze insorte a causa (o concausa) dell'epatite post trasfusionale;
in via subordinata, il ricorrente, per il caso di mancato riconoscimento del nesso causale, ha chiesto la condanna del a corrispondergli l'assegno di Controparte_1 reversibilità per 15 anni, a far data dal 18.11.2020, epoca del decesso, con corresponsione degli arretrati, della rivalutazione e degli interessi compensativi sostenendo che l'assegno reversibile spetti alle categorie elencate nell'art. 1 cc.
1-3 e senza necessità di alcun nesso fra exitus ed epatite. ha, infatti, allegato in ricorso: Parte_1 di aver presentato in data 07.04.2021 domanda, integrata in data 05.05.2021, per ottenere l'indennizzo
“una tantum” di cui all'art. 2 c. 3 l. 25/2/1992 n. 210 ovvero, in subordine, l'assegno di reversibilità per 15 anni di cui all'art. 2 cc. 1 e 3 l. 210/1992; che la CMO di Padova, esaminata la documentazione sanitaria allegata agli atti, con verbale di data
24.02.2022, trasmesso con nota di data 14.04.2022, aveva svolto le seguenti considerazioni medico legali: “…La CMO di Udine, mentre l'interessata era in vita, con verbale ML/V n. 587/2003 del
27.10.2003, ha riconosciuto il nesso di causa tra le trasfusioni subite e l'infermità “Infezione da HBV senza segni di epatocitolisi in atto”, ascrivendo il quadro clinico a nessuna categoria della Tabella
A di cui al D.P.R. 834/81 ma, in seguito al ricorso, il Giudice del Lavoro con sentenza n. 54/07 del
20.03.2007 ha ascritto la menomazione alla ottava categoria della Tabella A di cui al D.P.R. 834/81.
In data 18/11/2020 l'interessata è deceduta. Dalla cartella clinica dell'ultimo ricovero, risulta che il decesso è avvenuto per "Adenocarcinoma polmonare in stadio IV per carcinosi peritoneale e localizzazioni encefaliche, quadro evoluto in addome acuto e sindrome da disfunzione multiorgano"….si ritiene pertanto che l'epatopatia cronica di cui era affetta l'interessata non sia in rapporto causale con il decesso. L'exitus è avvenuto in data 18/11/2020, domanda presentata dagli eredi in data 07/04/2021, quindi tempestiva. La menomazione, in relazione alle situazioni di tutela della L.210/92, resterebbe ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A di cui al D.P.R. 834/81
(come da direttiva del , lettera n. 0118667 del 10.12.2009) qualora, in Controparte_1 successivi accertamenti, fosse riconosciuto il diritto ai benefici della L. 210/92…”; che, con certificazione della Regione FVG ASS n.4 “Medio Friuli” di data 26.02.2003, a Persona_1
era stata riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per malattie
[...] croniche ed invalidanti (D.M. 28.05.1999 n.329); che in data 19.05.2022 aveva presentato ricorso gerarchico ex art. 5 L. 210/92 Parte_1 avverso l'esito negativo della CMO di data 24.02.2022; che con nota pervenuta in data 14.02.2023 il aveva trasmesso decreto con il Controparte_1 quale aveva respinto il ricorso gerarchico.
Ciò posto, ha contestato la vicenda sanitaria di così come Parte_1 Persona_1 ricostruita dalla CMO e dalla medicina legale del e, richiamandosi al parere Controparte_1 medico legale redatto dal Dott. in data 09.05.2022, ha sostenuto che all'epoca del Persona_2 decesso era affetta da una epatite cronica cirrotica HBV relata, ascrivibile alla Persona_1 sesta categoria della Tabella A, D.P.R. 834/81 e che l'epatite cronica cirrotica aveva concorso nel determinismo del decesso di data 18.11.2020.
Pertanto, il ricorrente ha concluso come in epigrafe.
Ritualmente costituitosi in causa con memoria depositata il 27.03.24, il Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso, in sintesi, negando l'esistenza del nesso di causalità tra
[...]
l'epatite cronica e il decesso di e contestando la pretesa attorea di ricevere Persona_1
l'assegno di reversibilità ex art. 2 comma 1 l. 210/1992 a prescindere dal fatto che la morte della coniuge sia stata causata o meno dall'epatite (forse) contratta a seguito delle trasfusioni.
Poi, con memoria depositata in data 08.04.24 - e quindi in data antecedente lo scadere del termine per la costituzione in giudizio, attesa la fissazione della prima udienza alla data del 30.04.24 - il ha integrato le sue difese, eccependo, in particolare, l'assenza di Controparte_1 uno dei requisiti necessari per il conferimento dell'assegno di reversibilità o una tantum e cioè la Pers vivenza a carico del coniuge, odierno ricorrente, al momento della morte di . Persona_1
All'udienza di discussione del 30.04.24 parte ricorrente ha contestato l'interpretazione data da controparte ai fini del nesso causale tra morte e patologia, da un lato, e, dall'altro lato, ha contestato l'aspetto della vivenza a carico quanto alle leggi che si sono succedute alla L. 210/92 (cfr. verbale di udienza).
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale.
Nelle note conclusive, depositate in data 28.08.25, parte ricorrente: ha eccepito la tardività dell'eccezione del circa il difetto del requisito della vivenza a carico in quanto contenuta CP_1 nella memoria integrativa depositata in data 08.04.24 e non nella memoria di costituzione;
inoltre, ha allegato che il ricorrente era a carico della moglie stante i suoi limitati redditi (come risultava dal certificato di stato di famiglia in atti), godendo il ricorrente, per tale motivo, della pensione di reversibilità liquidata ai superstiti categoria SOCOM n. 38032624 con decorrenza dal 01 dicembre
2020, come da doc. 19 che il ricorrente allegava alle note conclusive, depositate in data 28.08.25.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, ed hanno proceduto alla discussione orale all'udienza del giorno 09.10.25.
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Il Giudicante ritiene che il ricorso debba essere rigettato per le ragioni qui di seguito esposte.
Oggetto della domanda principale del ricorrente è l'assegno “una tantum” in favore dei familiari superstiti di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, beneficio dovuto secondo la previsione contenuta nell'art. 2 comma 3 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche, quando la morte del familiare sia conseguenza dei predetti trattamenti.
In via subordinata, il ricorrente, per il caso di mancato riconoscimento del nesso causale, ha, poi, chiesto la condanna del a corrispondergli l'assegno di reversibilità per 15 anni, Controparte_1
a far data dal 18.11.2020, epoca del decesso, con corresponsione degli arretrati, della rivalutazione e degli interessi compensativi sostenendo che l'assegno reversibile spetti alle categorie elencate nell'art. 1 cc.
1-3 e senza necessità di alcun nesso fra exitus ed epatite.
La Corte di Cassazione, in un caso simile a quello per cui è processo, con la sentenza n. 22762/25 ha così statuito:
“……pare anzitutto opportuno ricostruire l'articolato quadro normativo nel cui ambito si colloca la provvidenza dell'assegno una tantum invocata dalla ricorrente. L'art.1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 prevede che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge». L'art. 2, comma 1, stabilisce che
«l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111».Il comma 3 dello stesso art.2 ha introdotto l'assegno una tantum, prevedendo che, «qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro». L'articolo 7 del d.l. n. 548/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1996, ha sostituito il citato articolo 2, prevedendo la reversibilità per 15 anni dell'assegno di cui al comma 1 ed elevando l'importo dell'assegno una tantum a 150 milioni di lire (ora 77.468,53 Euro); inoltre, ha riscritto l'ambito degli aventi diritto, includendovi i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro,
e ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico, nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresenti o meno l'unico sostentamento della famiglia: nell'attuale formulazione, infatti, il comma 3 del citato art. 2 stabilisce che, «ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro» e prevede che «i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia». La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma
145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge
n.210/1992 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, così uniformando i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum, in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni. Pertanto, nell'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla legge
n. 210/1992, i familiari indicati nel comma 3 dell'art. 2 hanno diritto di fruire dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, di percepire l'assegno una tantum: vengono in considerazione diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare iure proprio e soggetti ai presupposti stabiliti dallo stesso comma 3 (in tal senso, Cass.
n.3879/2009 e Cass. n. 19502/2028). Al contrario, nell'ipotesi di decesso del danneggiato non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie, spetta agli eredi, iure successionis, ciò che formava oggetto del diritto già acquisito dal de cuius, ovverosia i ratei dell'assegno istituito in suo favore, scaduti prima del decesso e non ancora percepiti.
3.1.b. Alla luce del quadro normativo, come ricostruito, possono formularsi le seguenti considerazioni. a) Entrambe le provvidenze previste dal comma 3 dell'art. 2 sono funzionalmente distinte dall'indennizzo di cui al comma 1 e soggette a presupposti specifici diversi da quelli ai quali è subordinata la percezione dell'indennizzo stesso
(Cass. n. 25559/2015, cit.). Tale diversità implica, per un verso, la compatibilità della fruizione da parte del de cuius dell'indennizzo di cui al comma 1 con la percezione, da parte degli aventi diritto, dell'assegno una tantum di cui al comma 3 (Cass. n. 19502/2018) e trova fondamento, per altro verso, nella diversa natura dei due diritti soggettivi: l'uno (quello all'indennizzo di cui al comma 1), avente la funzione di riparazione (sia pure non integrale stante il carattere indennitario e non risarcitorio stricto sensu della prestazione) dei pregiudizi conseguenti alle menomazioni dell'integrità fisica derivate dalle vaccinazioni o somministrazioni di sangue ed emoderivati;
l'altro
(alternativamente, il diritto all'assegno reversibile o a quello una tantum di cui al comma 3), avente la funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto che per il proprio sostentamento contavano, anche solo in parte, sul reddito della persona deceduta. b) Diversamente da quanto vigorosamente ma infondatamente sostenuto dalla ricorrente, con riguardo ai diritti iure proprio dei superstiti di cui al comma 3 dell'art. 2 (dunque, sia l'assegno reversibile che l'assegno una tantum), il requisito della “vivenza a carico” del de cuius, già richiesto dalla formulazione originaria della norma, non è stato, neppure sotto il profilo meramente testuale, espunto da quella successiva. Si è visto, infatti, che, dal punto di vista formale, le interpolazioni al testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 210/1992 sono state apportate, non già dalla legge n. 238/1997, bensì dal decreto-legge n. 548/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 641/1996, il cui art.7, nel sostituire l'art. 2 della legge n. 210/1992, ha mantenuto, nella riscrittura del secondo periodo del comma 3, la locuzione “soggetti a carico”, già contenuta nel vecchio testo della disposizione, riferendola alla rinnovata, più ampia, platea dei beneficiari. Piuttosto, la nuova formulazione della norma, come è stato condivisibilmente già osservato dalla Sezione lavoro di questa Corte (Cass. n. 26842/2020), nel prevedere la persistente necessità del detto requisito, ne ha chiarito la portata, precisando che la situazione di non autosufficienza economica del congiunto superstite e la sua dipendenza dal reddito della persona deceduta può essere anche parziale, in quanto il predetto reddito non sia l'unica fonte di sostentamento della famiglia. c) Non può dunque condividersi l'opinione della ricorrente circa la natura (non già assistenziale, bensì) risarcitoria delle provvidenze di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 210/1992 (in quanto asseritamente dirette a ristorare il danno da lesione del rapporto parentale), né appare men che infondato l'assunto circa l'assenza di riferimenti al requisito della
“vivenza a carico” nell'ambito dell'attuale formulazione della norma;
al contrario, è agevole rilevare che proprio l'art. 1, comma 3, della legge n.238/1997, nel ribadire la previsione (già introdotta nel nuovo comma 3 dell'art.2 della legge n.210/1992 dall'art.7 del decreto-legge n.
548/1996) secondo cui «i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia», afferma con forza la necessità di una, pur parziale, dipendenza del familiare superstite dal reddito del congiunto deceduto, posto che, se, da un lato, la vivenza a carico non è esclusa dal fatto che il sostentamento della famiglia si basi anche su altre fonti di reddito, dall'altro lato resta però necessario che a tale sostentamento concorresse il reddito del de cuius. d) Deve, in conseguenza, darsi continuità all'orientamento, peraltro consolidato, espresso dalla Sezione lavoro di questa Corte (Cass. n.11407/2018; Cass.
n.26842/2020) secondo cui, “in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento”. e) Non può infine sottacersi che la precisazione del requisito della “vivenza a carico” in termini di dipendenza, anche solo parziale, del congiunto dal reddito della persona deceduta, esclude la possibilità di ritenere tale requisito insito nel mero fatto della convivenza, anche con riferimento alla peculiare posizione del coniuge superstite, giacché la sussistenza degli obblighi di assistenza, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, che derivano dal rapporto di coniugio ai sensi dell'art.143 cod. civ., non è di per sé bastevole a certificare una situazione di non autosufficienza dei mezzi di sussistenza autonoma di ciascun coniuge rispetto all'altro.……..”.
La sopra citata sentenza della Corte di Cassazione ha, quindi, escluso anche che la “vivenza a carico” possa essere provata con la produzione di un certificato di residenza o con la “coabitazione” (cfr. punti 4 e 4.1 di Cass. 22762/25).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha allegato la sua condizione di “vivenza a carico” della moglie al momento del decesso di quest'ultima.
Trattasi, come si ricava anche dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, di elemento costitutivo del diritto preteso dal ricorrente, sia in via principale che subordinata (attesa l'identità di natura e presupposti per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum), che, quindi, era onere del ricorrente allegare e provare fin dall'atto introduttivo.
Peraltro, tale allegazione non è stata formulata nemmeno all'udienza di discussione del 30.04.24 ove parte ricorrente si è limitata a contestare l'aspetto della vivenza a carico quanto alle leggi che si sono succedute alla L. 210/92 (cfr. verbale di udienza).
In ogni caso, parte ricorrente non ha provato il requisito della “vivenza a carico” della moglie al momento del decesso di quest'ultima, considerato che, allo scopo, per quanto statuito dalla sopra citata sentenza della Corte di Cassazione, non è significativo il certificato di stato di famiglia in atti di cui al doc. 2 attoreo, né è significativo il doc. 19 attoreo (comunque, depositato solo in sede di note conclusive) relativo alla pensione di reversibilità liquidata ai superstiti categoria SOCOM n.
38032624 con decorrenza dal 01.12.20 in favore di , visto che quest'ultima Parte_1 prestazione spetta al coniuge a prescindere dal requisito della “vivenza a carico”, requisito richiesto solo per le categorie di soggetti diverse dal coniuge (cfr. art. 13 r.d.l. 636/39 e Cass. 2606/18).
Ad abbondanza si precisa, inoltre, che la memoria integrativa del depositata in data CP_1
08.04.24 legittimamente poteva contenere eccezioni anche non rilevabili d'ufficio poiché è stata depositata in data antecedente allo scadere del termine per la costituzione in giudizio, attesa la fissazione della prima udienza alla data del 30.04.24 (cfr. Cass. 25934/22).
Da ultimo, rileva il Giudice che nelle note conclusive parte ricorrente ha introdotto inammissibilmente una nuova domanda (“…Nel caso di specie sussiste la responsabilità del gestore del ai sensi del disposto dell'art. 2043 c.c., cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale CP_1 aquilana rispetto all'evento di danno, sussistendo in capo alla resistente profili di colpa sia generica che specifica…..”, cfr. note conclusive del ricorrente).
Al riguardo, si osserva che la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che l'azione per ottenere la prestazione assistenziale disciplinata dalla legge n. 210 del 1992 e quella per ottenere il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sono azioni diverse (“…..occorre sottolineare l'ontologica diversità fra il diritto soggettivo alla prestazione assistenziale disciplinata dalla legge n. 210 del
1992 ed il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., diversità che queste Sezioni Unite hanno già evidenziato, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, in più pronunce …. (cfr. Cass. S.U. 1° aprile 2010 nn. 8064 e 8065; Cass. S.U. 9 giugno 2011 n. 12538). Si
è detto, in particolare, che il rimedio risarcitorio presuppone un fatto illecito e può trovare applicazione solo qualora il trattamento sanitario sia stato in concreto attuato senza adottare le cautele o omettendo i controlli ritenuti necessari sulla base delle conoscenze scientifiche.
L'indennizzo, invece, nei casi di lesione irreversibile derivata da emotrasfusioni o dalla somministrazione di emoderivati (diversa è la ratio dell'istituto nell'ipotesi di vaccinazione obbligatoria), trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sociale prescritto dall'art. 2 Cost. e,
«in un'ottica più avanzata di socializzazione del danno incolpevole», valorizza i principi desumibili dall'art. 38 Cost., quanto alla protezione sociale della malattia e dell'inabilità al lavoro, chiamando la collettività a partecipare, nei limiti delle risorse disponibili, al ristoro del danno alla salute che, altrimenti, in quanto incolpevole, rimarrebbe esclusivamente a carico del danneggiato……Il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., che
l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia
l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazione Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 584), e l'azione di danno si differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica….”… (cfr. Cass. 19129/23).
E' vero che il Giudice, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella tempestivamente invocata in ricorso, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda, in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, tuttavia, resta ferma l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n.
30607/2018, n. 5832/2021). Pertanto, ritiene il Giudice che l'applicazione alla fattispecie per cui è processo dell'art. 2043 c.c. rappresenta un mutamento di domanda, atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c. risultano diversi e non integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella domanda introduttiva.
Invero, per quanto già sopra detto, nell'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il ricorrente deve allegare e provare, quanto meno, un elemento in più rispetto al caso dell'azione per ottenere la prestazione assistenziale disciplinata dalla legge n. 210 del 1992 e cioè la colpa del preteso danneggiante.
Al riguardo, deve allora evidenziarsi - avuto specifico riferimento al caso delle trasfusioni subite da
- l'irrimediabile inconsistenza delle allegazioni attoree, essendo stata dal Persona_1 ricorrente del tutto trascurata, in fatto, la specifica allegazione in ricorso di qualsivoglia riferimento a condotte colposamente omissive del , anche in relazione ai livelli di CP_1 CP_1 conoscenza scientifica dell'epoca.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, ed i costi della
CTU, già determinati in separata sede, seguono la soccombenza (si precisa che il ricorrente non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 152 c.p.c. in quanto il pagamento del C.U. documentato in data 24.07.25 è incompatibile con la dichiarazione della sussistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio dell'esenzione delle spese processuali in caso di soccombenza nei giudizi previdenziali e assistenziali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ rigetta il ricorso;
▪ condanna il ricorrente a rifondere al le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.638,00 per compensi, oltre accessori di legge;
▪ pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Udine, 09.10.25 IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia