TAR Parma, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 85
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Ordinanza cautelare 18 settembre 2024
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Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Altro
    Vizio di nullità per sottoscrizione del provvedimento da parte di funzionario privo di poteri delegati

    La questione è stata assorbita dalla sopraggiunta convalida del provvedimento, che sana con efficacia retroattiva l'atto viziato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto

    L'amministrazione ha documentato l'invio del preavviso di rigetto successivo alla sentenza, rendendo infondata la censura.

  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione contraddittoria, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ingiustizia grave e manifesta

    Il Collegio ritiene che la data di redazione delle attestazioni non sia un motivo ostativo tassativo, data la ratio della norma, la natura non vincolante della circolare ministeriale e l'orientamento giurisprudenziale che valorizza indici astrattamente idonei a comprovare la presenza. L'amministrazione non ha contestato la veridicità delle attestazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 85
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 85
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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