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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/08/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 353/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
MICHELE FAVETTA, con elezione di domicilio il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.03.2025 ha chiesto che il Tribunale pronunci lo CP_1 scioglimento del matrimonio contratto con CP_2
La ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio in data 15.09.2007 in Terni con;
CP_2
-che dall'unione non nascevano figli;
-che il rapporto matrimoniale non ha avuto mai inizio in quanto i coniugi non avrebbero mai convissuto, anche in ragione del fatto che la ricorrente, in considerazione della propria cultura, doveva attendere la celebrazione del matrimonio con il rito religioso, per poter andare a convivere con il marito;
-che il resistente, dopo pochi mesi dal matrimonio, avrebbe abbandonato la moglie rendendosi irreperibile;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, proponeva ricorso per la separazione;
-che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, il Tribunale di Terni, con sentenza n. 150/2019, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento tra i coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere lo scioglimento del matrimonio;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, il resistente, regolarmente citato, non è comparso;
parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda chiedendo la decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm.
Deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2 in Terni (TR) il 15.09.2007; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 93, parte I); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
MICHELE FAVETTA, con elezione di domicilio il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.03.2025 ha chiesto che il Tribunale pronunci lo CP_1 scioglimento del matrimonio contratto con CP_2
La ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio in data 15.09.2007 in Terni con;
CP_2
-che dall'unione non nascevano figli;
-che il rapporto matrimoniale non ha avuto mai inizio in quanto i coniugi non avrebbero mai convissuto, anche in ragione del fatto che la ricorrente, in considerazione della propria cultura, doveva attendere la celebrazione del matrimonio con il rito religioso, per poter andare a convivere con il marito;
-che il resistente, dopo pochi mesi dal matrimonio, avrebbe abbandonato la moglie rendendosi irreperibile;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, proponeva ricorso per la separazione;
-che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, il Tribunale di Terni, con sentenza n. 150/2019, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento tra i coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere lo scioglimento del matrimonio;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, il resistente, regolarmente citato, non è comparso;
parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda chiedendo la decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm.
Deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2 in Terni (TR) il 15.09.2007; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 93, parte I); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti