CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/11/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. OV NF Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 98/2022 RGCA
Promossa da
nato il Parte_1
19/12/1955, rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Matarazzo per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
, nata il 18.051967 a Nicosia,C.F. Controparte_1
; C.F._2
1 2
, nato il [...] a [...], Parte_2
CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] Parte_3
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._4
LV IN AR per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Voglia la Corte adita,
in riforma della sentenza impugnata, rigettare la proposta opposizione inammissibile e infondata in fatto e diritto e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Per gli Appellati/appellanti incidentali:
Voglia la Corte di Appello:
1)In via istruttoria ammettere le prove richieste con l'opposizione e la memoria 183 n.2 ;
dire inammissibili le prove richieste dall'opposto signor
; Pt_1
in caso di ammissione di codeste prove, disporre ispezione del sito istituzionale dell' Ordine degli ingegneri di Enna, onde verificare la veridicità del documento qui prodotto con il n.20 e così che l'ingegnere si è iscritto Persona_1 all'albo nell'anno 2005; in caso di ammissione di codeste prove, ammettere l'opponente alla prova contraria: diretta e dunque, sulle circostanze articolate dall'opposto ; Pt_1
2 3
indiretta, sulle circostanze di cui all'atto di appello da a1) a v1); a prova contraria diretta e indiretta si indicano a testi, in aggiunta a quelli indicati, nell' opposizione anche il signor e e tutti gli altri Testimone_1 Persona_1 testi indicati dall'opposto.
Nel merito, ritenere e dichiarare che gli opponenti siccome non sono eredi del defunto signor non sono Persona_2 tenuti a pagarne i debiti;
Per conseguenza revocare l'opposto decreto.
In subordine ritenere e dichiarare il contratto di cui alla scrittura del 2/8/2002, allegata con il numero 2, si è risolto anche per impossibilità sopravvenuta del suo oggetto;
e per l'effetto ritenere e dichiarare che gli opponenti hanno diritto ad avere pagato dall'opposto la somma di euro 9.025,00 o quell'altra maggiore o minore che risulterà ad essi dovuta in virtù di quella scrittura e dell'altra allegata con il n.3, con rivalutazione ed interessi dal sorgere del diritto al soddisfo.
Ritenere e dichiarare che i crediti del furono Pt_1 definitivamente compensati con il debito che costui aveva con il AG, per i lavori da quest'ultimo eseguiti nel fabbricato dei signori AN ed Acquedolci;
ovvero, ritenere che il signor dovrà pagare agli opponenti il Controparte_2 corrispettivo di quelle opere come stimato dal nominato c.t.u., con interessi di cui al Decreto legs. n. 231/2002 a far data dal
31/3/2007 fino al soddisfo;
conseguentemente condannare a pagare agli opponenti il corrispettivo Controparte_2 come liquidato dal nominato ausiliare con interessi di cui al decreto precedente dal 31/3/2007 al soddisfo. Per l'effetto revocare l'opposto decreto.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
E invece riformando la sentenza appellata:
3 4
condannare l'appellante a rifondere le spese del primo Pt_1 grado liquidate come indicato in comparsa o nella somma che questa Corte riterrà equa;
condannare se del caso l'appellante ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c. Con vittoria di spese anche del grado di appello.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1
e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 proposto opposizione al d.i. n.403/2016 con cui il Tribunale di
Enna ha ingiunto agli stessi (quali eredi di Persona_2 rispettivamente, coniuge e figli di e nei limiti Persona_2 della loro quota ereditaria) di pagare in favore di
[...] la somma complessiva di €.16.410,00 sulla base CP_2 di una dichiarazione di riconoscimento di debito da parte di del 21.07.2006 e di due assegni bancari di Persona_2
€5.300,00 ciascuno.
Gli opponenti hanno preliminarmente dedotto: a) difetto di legittimazione passiva in quanto non eredi di
[...] per omessa accettazione dell'eredità, e comunque, in Per_2 subordine, che gli assegni bancari sarebbero stati emessi a garanzia di altro affare che il con il avrebbero Per_2 Pt_1 dovuto condurre nel lontano 2002, poi non andato a buon fine;
b) disconoscimento delle sottoscrizioni apposte, sia sulla dichiarazione di riconoscimento del debito – peraltro nulla
(precisavano gli opponenti che il defunto era Persona_2 del tutto estraneo infatti alla EdilSicilia SNC della quale erano socie l'odierna opponente e Controparte_1 Per_3
moglie di e cognata dell'opposto
[...] Persona_4
Sigismondo, e che in ogni caso, tali socie con atto stipulato il
31/12/2003, avevano sciolto la predetta società dandosi reciprocamente atto della inesistenza di crediti e debiti
4 5
reciproci, avendo le stesse già operato il riparto tra loro delle attività sociali) di data e scritta in stampatello)- sia, sugli assegni bancari.
Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese.
L'opposto, nel costituirsi, ha contestato le allegazioni di controparte, chiedendo la conferma del d.i., avanzando istanza di verificazione del disconoscimento ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
L'iter istruttorio veniva compiuto con produzione documentale a seguito del rigetto delle istanze istruttorie ritenute irrilevanti ai fini della decisione.
Con sentenza n.575/2021, il Tribunale di Enna accoglieva l'opposizione ritenendo assorbente la questione della qualità degli stessi opponenti i quali, in assenza della prova di una intervenuta accettazione dell'eredità, non poteva sostenersi che avessero la qualità di eredi ma soltanto di chiamati all'eredità, revocando conseguentemente il d. i. opposto e condannando alle spese l'opposta.
******
Avverso la richiamata sentenza, ha Controparte_2 proposto appello deducendo che la qualità di eredi di e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 odierni appellati, era dimostrata da molteplici ed univoci dati
(certificato di stato di famiglia e visura camerale della s.n.c.
Eredi di IN AG, prove per testi) che dimostrerebbero la loro qualità di eredi integrando comunque una accettazione tacita dell'eredità di In ultimo tale qualità Persona_2 deriva sicuramente dall'atto del 15.09.2020 in Notar Per_5 di Enna(rep al n.31551Racc.14158) ,prodotto in questo grado di giudizio quale documento nuovo, ammissibile ex art.345 III
5 6
c.p.c. poiché venuto ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per il deposito ex art.183 VI co.c.p.c.(l'ultimo con scadenza il 24.10.2017)nel primo grado di giudizio. Nel citato atto, gli appellati, quali venditori della quota indivisa di un bene ai Sigg.ri pervenuto loro dalla successione Parte_5 di . Insisteva comunque, per l'ammissione di Persona_2 prova testimoniale sulle circostanze già articolate in primo grado, nonché per l'ammissione di altri testi sugli articolati indicati in atto di appello .
Si sono costituiti gli appellati contestando le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello e mediante appello incidentale, contestando la disciplina delle spese.
In corso di giudizio, con ordinanza riservata depositata il
21.11.2022, la Corte, considerato che le prove per testi, rispettivamente dedotte da e dagli Controparte_2 appellati, si palesano in parte inammissibili o per la loro genericità o perché aventi ad oggetto manifestazione di giudizio, in parte non conducenti e in parte superflue;
ritenuto altresì, salva ogni valutazione in sede decisoria, che non appare necessario dare seguito all'istanza di verificazione avanzata ex articolo 216 c.p.c. dal , rigettava le istanze Pt_1 istruttorie rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nell'ambito della disposta trattazione scritta la Corte all'udienza del 30.01.2025 ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Vanno preliminarmente, disattese le istanze istruttorie riproposte dalle parti (che in atto di appello hanno fatto rinvio
6 7
alle memorie ex articolo 183 VI° comma c.p.c.), non sussistendo ragioni per discostarsi, in punto di ammissibilità
e rilevanza da quanto statuito in corso di giudizio con l'ordinanza riservata depositata il 21.11.2022.
Nel merito, l'appello principale è infondato e la sentenza merita conferma ma per ragioni diverse da quelle esplicitate dal Tribunale.
In relazione alla qualità di eredi legittimi di Persona_2 gli odierni appellati hanno eccepito l'assenza della prova della loro accettazione, anche tacita, dell'eredità. Osserva il Collegio che tale eccezione risulta priva di fondamento alla luce della compiuta istruttoria, specificamente della documentazione prodotta in atti. Ed invero, la presentazione di domande ed eccezioni riconvenzionali di cui agli atti di causa, devono considerarsi in senso logico-giuridico atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e tali che gli odierni appellati non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di eredi, integrando sicuramente una accettazione tacita dell'eredità di cui all'articolo 476 c.c. in armonia con i consolidati principi dettati in subiecta materia dal S.C. In tal senso ex multis Cass.Civ.n.14499, secondo la quale
“l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare
l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, ed è implicita nell'esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie”. Nella fattispecie, e ad ulteriore conferma, quale decisiva e inconfutabile circostanza che determina quanto disposto dall'articolo 476 c.c. in termini di accettazione tacita dell'eredità, va rilevato quanto risulta dal documento ultimo, prodotto dall'appellante e pienamente ammissibile in questo
7 8
grado ex art. 345 co.3 c.p.c. : l'atto pubblico del 15.09.2020 prima citato, con il quale gli appellati venivano così indicati
“ , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 giusta successione legittima in morte del rispettivo coniuge e genitore signor nato a [...] il 14 aprile Persona_2
1960, deceduto in Messina il 9 settembre 2014(Den. n.1376 vol
9990 del 31/8/2015, Agenzia delle entrate di Enna)
(accettazione tacita di eredità trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. il giorno 11 settembre 2018 ai nn. 5766/4934).
Ciò che comprova la legittimazione passiva degli opponenti odierni appellati/appellanti incidentali quali eredi di Per_2
[...]
Merita invece accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi di con riferimento sia alla Persona_2 dichiarazione di riconoscimento del debito di euro 5.810,00
(quota parte del 50% reclamata dall'odierno appellante) datata il 21.7.2006 e dei due assegni di €. 5.300,00 ciascuno, atteso che non risulta allegato alcun successivo atto interruttivo del termine della prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. sussistendo agli atti solo la copia di due missive del
17/12/2015 che si riferiscono, una alla ricognizione di debito, l'altra, ai due assegni oggetto del D.I. opposto, apparentemente indirizzate ai signori Controparte_1
e rispetto alle quali però Parte_2 Parte_3 non vi è prova di alcuna consegna, né tantomeno della loro effettiva spedizione postale così come eccepito dagli opponenti odierni appellati/ appellanti incidentali. A tal proposito si ricorda che, con l'eccezione della ricognizione di debito, gli atti di interruzione della prescrizione hanno natura ricettizia per cui producono effetto solo nel momento in cui entrano nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav. 1 luglio
2013 n.16452;Cass. Sez. Lav. 21 dicembre 2010, n.23822;
8 9
Cass.19 giugno 2009 n.14301; Cass.17 novembre 2005 n.23
251).
Consegue da ciò che dovrà ritenersi prescritto il credito relativo sia, della ricognizione datata 21/7/2006, sia, dei due assegni (peraltro privi di data e mai posti all'incasso dal e relativi ad un affare concluso nel 2002 con il Pt_1 [...] poi non andato a buon fine come da scrittura Per_2 prodotta-all.3- ) in quanto non viè alcun atto interruttivo della prescrizione, antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo effettuato il 14/11/2016 atteso che per consolidata giurisprudenza il mero deposito del decreto ingiuntivo, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non è idoneo a spiegare l'efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di volere interrompere il corso della prescrizione (ex multis Cass. Civ. n.
27944/2022).
Nè risulta altra documentazione contabile e fiscale attinente agli importi oggetto del decreto ingiuntivo, con l'ovvia conseguenza che nell'ordinanza riservata di rigetto delle istanze istruttorie il primo giudice non riteneva necessario disporre CTU o accedere alle altre istanze istruttorie in quanto alcun principio di prova poteva desumersi sull'effettiva esistenza di crediti reclamati peraltro a distanza di oltre 10 anni e agli eredi piuttosto che al AG originario debitore.
Diverso esito non avrebbe potuto ricavarsi dalle risultanze della prova testimoniale.
Fondata è ancora la contestazione degli appellati/appellanti incidentali in ordine alle spese di lite liquidate nel corso del giudizio di primo grado. Il S.C. ha recentemente ribadito, in continuità con quanto precedentemente affermato, il diritto
9 10
all'equo compenso, secondo il quale ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto con il proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente,… non può in nessun caso essere diminuito oltre il 50% dei valori medi di cui alle tabelle vigenti ratione temporis.
La liquidazione effettuata dal primo giudice oltre ad essere al di sotto dei minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M.
n.55/2014, non tiene conto che il difensore ha rappresentato tre parti nel giudizio di primo grado. Pertanto va rideterminato l'importo relativo alle spese legali che vanno riliquidata per il primo grado nella misura che il Collegio ritiene congrua in €.2.277,18 e ciò oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge che vanno poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati.
Infine, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, proposta dagli appellati/appellanti incidentali non merita accoglimento, atteso che nessun danno ulteriore è stato patito dagli appellanti incidentali, nè si ravvisano, da parte dell' appellante stati soggettivi di mala fede o colpa grave per avere agito in questo grado.
In conclusione, l'appello principale è infondato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €.3.174,40 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater
D.p.r. n.115/2002.
10 11
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.575/21 pubblicata dal Tribunale di Enna in data 14.09.2021, appellata in via principale, da
[...]
ed, in via incidentale, da Parte_1 Controparte_1
e Parte_2 Parte_3
Condanna al pagamento delle spese del Parte_1
primo grado come rideterminate e liquidate in parte motiva;
Condanna al pagamento delle spese legali Parte_1
per il presente grado in favore degli appellati/appellanti incidentali liquidate come in parte motiva.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater
D.p.r.n.115/2002.
Caltanissetta 25 giugno 2025
IL Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
OV NF Dott. Roberto Rezzonico
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. OV NF Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 98/2022 RGCA
Promossa da
nato il Parte_1
19/12/1955, rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Matarazzo per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
, nata il 18.051967 a Nicosia,C.F. Controparte_1
; C.F._2
1 2
, nato il [...] a [...], Parte_2
CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] Parte_3
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._4
LV IN AR per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Voglia la Corte adita,
in riforma della sentenza impugnata, rigettare la proposta opposizione inammissibile e infondata in fatto e diritto e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Per gli Appellati/appellanti incidentali:
Voglia la Corte di Appello:
1)In via istruttoria ammettere le prove richieste con l'opposizione e la memoria 183 n.2 ;
dire inammissibili le prove richieste dall'opposto signor
; Pt_1
in caso di ammissione di codeste prove, disporre ispezione del sito istituzionale dell' Ordine degli ingegneri di Enna, onde verificare la veridicità del documento qui prodotto con il n.20 e così che l'ingegnere si è iscritto Persona_1 all'albo nell'anno 2005; in caso di ammissione di codeste prove, ammettere l'opponente alla prova contraria: diretta e dunque, sulle circostanze articolate dall'opposto ; Pt_1
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indiretta, sulle circostanze di cui all'atto di appello da a1) a v1); a prova contraria diretta e indiretta si indicano a testi, in aggiunta a quelli indicati, nell' opposizione anche il signor e e tutti gli altri Testimone_1 Persona_1 testi indicati dall'opposto.
Nel merito, ritenere e dichiarare che gli opponenti siccome non sono eredi del defunto signor non sono Persona_2 tenuti a pagarne i debiti;
Per conseguenza revocare l'opposto decreto.
In subordine ritenere e dichiarare il contratto di cui alla scrittura del 2/8/2002, allegata con il numero 2, si è risolto anche per impossibilità sopravvenuta del suo oggetto;
e per l'effetto ritenere e dichiarare che gli opponenti hanno diritto ad avere pagato dall'opposto la somma di euro 9.025,00 o quell'altra maggiore o minore che risulterà ad essi dovuta in virtù di quella scrittura e dell'altra allegata con il n.3, con rivalutazione ed interessi dal sorgere del diritto al soddisfo.
Ritenere e dichiarare che i crediti del furono Pt_1 definitivamente compensati con il debito che costui aveva con il AG, per i lavori da quest'ultimo eseguiti nel fabbricato dei signori AN ed Acquedolci;
ovvero, ritenere che il signor dovrà pagare agli opponenti il Controparte_2 corrispettivo di quelle opere come stimato dal nominato c.t.u., con interessi di cui al Decreto legs. n. 231/2002 a far data dal
31/3/2007 fino al soddisfo;
conseguentemente condannare a pagare agli opponenti il corrispettivo Controparte_2 come liquidato dal nominato ausiliare con interessi di cui al decreto precedente dal 31/3/2007 al soddisfo. Per l'effetto revocare l'opposto decreto.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
E invece riformando la sentenza appellata:
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condannare l'appellante a rifondere le spese del primo Pt_1 grado liquidate come indicato in comparsa o nella somma che questa Corte riterrà equa;
condannare se del caso l'appellante ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c. Con vittoria di spese anche del grado di appello.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1
e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 proposto opposizione al d.i. n.403/2016 con cui il Tribunale di
Enna ha ingiunto agli stessi (quali eredi di Persona_2 rispettivamente, coniuge e figli di e nei limiti Persona_2 della loro quota ereditaria) di pagare in favore di
[...] la somma complessiva di €.16.410,00 sulla base CP_2 di una dichiarazione di riconoscimento di debito da parte di del 21.07.2006 e di due assegni bancari di Persona_2
€5.300,00 ciascuno.
Gli opponenti hanno preliminarmente dedotto: a) difetto di legittimazione passiva in quanto non eredi di
[...] per omessa accettazione dell'eredità, e comunque, in Per_2 subordine, che gli assegni bancari sarebbero stati emessi a garanzia di altro affare che il con il avrebbero Per_2 Pt_1 dovuto condurre nel lontano 2002, poi non andato a buon fine;
b) disconoscimento delle sottoscrizioni apposte, sia sulla dichiarazione di riconoscimento del debito – peraltro nulla
(precisavano gli opponenti che il defunto era Persona_2 del tutto estraneo infatti alla EdilSicilia SNC della quale erano socie l'odierna opponente e Controparte_1 Per_3
moglie di e cognata dell'opposto
[...] Persona_4
Sigismondo, e che in ogni caso, tali socie con atto stipulato il
31/12/2003, avevano sciolto la predetta società dandosi reciprocamente atto della inesistenza di crediti e debiti
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reciproci, avendo le stesse già operato il riparto tra loro delle attività sociali) di data e scritta in stampatello)- sia, sugli assegni bancari.
Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese.
L'opposto, nel costituirsi, ha contestato le allegazioni di controparte, chiedendo la conferma del d.i., avanzando istanza di verificazione del disconoscimento ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
L'iter istruttorio veniva compiuto con produzione documentale a seguito del rigetto delle istanze istruttorie ritenute irrilevanti ai fini della decisione.
Con sentenza n.575/2021, il Tribunale di Enna accoglieva l'opposizione ritenendo assorbente la questione della qualità degli stessi opponenti i quali, in assenza della prova di una intervenuta accettazione dell'eredità, non poteva sostenersi che avessero la qualità di eredi ma soltanto di chiamati all'eredità, revocando conseguentemente il d. i. opposto e condannando alle spese l'opposta.
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Avverso la richiamata sentenza, ha Controparte_2 proposto appello deducendo che la qualità di eredi di e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 odierni appellati, era dimostrata da molteplici ed univoci dati
(certificato di stato di famiglia e visura camerale della s.n.c.
Eredi di IN AG, prove per testi) che dimostrerebbero la loro qualità di eredi integrando comunque una accettazione tacita dell'eredità di In ultimo tale qualità Persona_2 deriva sicuramente dall'atto del 15.09.2020 in Notar Per_5 di Enna(rep al n.31551Racc.14158) ,prodotto in questo grado di giudizio quale documento nuovo, ammissibile ex art.345 III
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c.p.c. poiché venuto ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per il deposito ex art.183 VI co.c.p.c.(l'ultimo con scadenza il 24.10.2017)nel primo grado di giudizio. Nel citato atto, gli appellati, quali venditori della quota indivisa di un bene ai Sigg.ri pervenuto loro dalla successione Parte_5 di . Insisteva comunque, per l'ammissione di Persona_2 prova testimoniale sulle circostanze già articolate in primo grado, nonché per l'ammissione di altri testi sugli articolati indicati in atto di appello .
Si sono costituiti gli appellati contestando le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello e mediante appello incidentale, contestando la disciplina delle spese.
In corso di giudizio, con ordinanza riservata depositata il
21.11.2022, la Corte, considerato che le prove per testi, rispettivamente dedotte da e dagli Controparte_2 appellati, si palesano in parte inammissibili o per la loro genericità o perché aventi ad oggetto manifestazione di giudizio, in parte non conducenti e in parte superflue;
ritenuto altresì, salva ogni valutazione in sede decisoria, che non appare necessario dare seguito all'istanza di verificazione avanzata ex articolo 216 c.p.c. dal , rigettava le istanze Pt_1 istruttorie rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nell'ambito della disposta trattazione scritta la Corte all'udienza del 30.01.2025 ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Vanno preliminarmente, disattese le istanze istruttorie riproposte dalle parti (che in atto di appello hanno fatto rinvio
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alle memorie ex articolo 183 VI° comma c.p.c.), non sussistendo ragioni per discostarsi, in punto di ammissibilità
e rilevanza da quanto statuito in corso di giudizio con l'ordinanza riservata depositata il 21.11.2022.
Nel merito, l'appello principale è infondato e la sentenza merita conferma ma per ragioni diverse da quelle esplicitate dal Tribunale.
In relazione alla qualità di eredi legittimi di Persona_2 gli odierni appellati hanno eccepito l'assenza della prova della loro accettazione, anche tacita, dell'eredità. Osserva il Collegio che tale eccezione risulta priva di fondamento alla luce della compiuta istruttoria, specificamente della documentazione prodotta in atti. Ed invero, la presentazione di domande ed eccezioni riconvenzionali di cui agli atti di causa, devono considerarsi in senso logico-giuridico atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e tali che gli odierni appellati non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di eredi, integrando sicuramente una accettazione tacita dell'eredità di cui all'articolo 476 c.c. in armonia con i consolidati principi dettati in subiecta materia dal S.C. In tal senso ex multis Cass.Civ.n.14499, secondo la quale
“l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare
l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, ed è implicita nell'esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie”. Nella fattispecie, e ad ulteriore conferma, quale decisiva e inconfutabile circostanza che determina quanto disposto dall'articolo 476 c.c. in termini di accettazione tacita dell'eredità, va rilevato quanto risulta dal documento ultimo, prodotto dall'appellante e pienamente ammissibile in questo
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grado ex art. 345 co.3 c.p.c. : l'atto pubblico del 15.09.2020 prima citato, con il quale gli appellati venivano così indicati
“ , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 giusta successione legittima in morte del rispettivo coniuge e genitore signor nato a [...] il 14 aprile Persona_2
1960, deceduto in Messina il 9 settembre 2014(Den. n.1376 vol
9990 del 31/8/2015, Agenzia delle entrate di Enna)
(accettazione tacita di eredità trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. il giorno 11 settembre 2018 ai nn. 5766/4934).
Ciò che comprova la legittimazione passiva degli opponenti odierni appellati/appellanti incidentali quali eredi di Per_2
[...]
Merita invece accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi di con riferimento sia alla Persona_2 dichiarazione di riconoscimento del debito di euro 5.810,00
(quota parte del 50% reclamata dall'odierno appellante) datata il 21.7.2006 e dei due assegni di €. 5.300,00 ciascuno, atteso che non risulta allegato alcun successivo atto interruttivo del termine della prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. sussistendo agli atti solo la copia di due missive del
17/12/2015 che si riferiscono, una alla ricognizione di debito, l'altra, ai due assegni oggetto del D.I. opposto, apparentemente indirizzate ai signori Controparte_1
e rispetto alle quali però Parte_2 Parte_3 non vi è prova di alcuna consegna, né tantomeno della loro effettiva spedizione postale così come eccepito dagli opponenti odierni appellati/ appellanti incidentali. A tal proposito si ricorda che, con l'eccezione della ricognizione di debito, gli atti di interruzione della prescrizione hanno natura ricettizia per cui producono effetto solo nel momento in cui entrano nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav. 1 luglio
2013 n.16452;Cass. Sez. Lav. 21 dicembre 2010, n.23822;
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Cass.19 giugno 2009 n.14301; Cass.17 novembre 2005 n.23
251).
Consegue da ciò che dovrà ritenersi prescritto il credito relativo sia, della ricognizione datata 21/7/2006, sia, dei due assegni (peraltro privi di data e mai posti all'incasso dal e relativi ad un affare concluso nel 2002 con il Pt_1 [...] poi non andato a buon fine come da scrittura Per_2 prodotta-all.3- ) in quanto non viè alcun atto interruttivo della prescrizione, antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo effettuato il 14/11/2016 atteso che per consolidata giurisprudenza il mero deposito del decreto ingiuntivo, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non è idoneo a spiegare l'efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di volere interrompere il corso della prescrizione (ex multis Cass. Civ. n.
27944/2022).
Nè risulta altra documentazione contabile e fiscale attinente agli importi oggetto del decreto ingiuntivo, con l'ovvia conseguenza che nell'ordinanza riservata di rigetto delle istanze istruttorie il primo giudice non riteneva necessario disporre CTU o accedere alle altre istanze istruttorie in quanto alcun principio di prova poteva desumersi sull'effettiva esistenza di crediti reclamati peraltro a distanza di oltre 10 anni e agli eredi piuttosto che al AG originario debitore.
Diverso esito non avrebbe potuto ricavarsi dalle risultanze della prova testimoniale.
Fondata è ancora la contestazione degli appellati/appellanti incidentali in ordine alle spese di lite liquidate nel corso del giudizio di primo grado. Il S.C. ha recentemente ribadito, in continuità con quanto precedentemente affermato, il diritto
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all'equo compenso, secondo il quale ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto con il proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente,… non può in nessun caso essere diminuito oltre il 50% dei valori medi di cui alle tabelle vigenti ratione temporis.
La liquidazione effettuata dal primo giudice oltre ad essere al di sotto dei minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M.
n.55/2014, non tiene conto che il difensore ha rappresentato tre parti nel giudizio di primo grado. Pertanto va rideterminato l'importo relativo alle spese legali che vanno riliquidata per il primo grado nella misura che il Collegio ritiene congrua in €.2.277,18 e ciò oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge che vanno poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati.
Infine, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, proposta dagli appellati/appellanti incidentali non merita accoglimento, atteso che nessun danno ulteriore è stato patito dagli appellanti incidentali, nè si ravvisano, da parte dell' appellante stati soggettivi di mala fede o colpa grave per avere agito in questo grado.
In conclusione, l'appello principale è infondato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €.3.174,40 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater
D.p.r. n.115/2002.
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P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.575/21 pubblicata dal Tribunale di Enna in data 14.09.2021, appellata in via principale, da
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ed, in via incidentale, da Parte_1 Controparte_1
e Parte_2 Parte_3
Condanna al pagamento delle spese del Parte_1
primo grado come rideterminate e liquidate in parte motiva;
Condanna al pagamento delle spese legali Parte_1
per il presente grado in favore degli appellati/appellanti incidentali liquidate come in parte motiva.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater
D.p.r.n.115/2002.
Caltanissetta 25 giugno 2025
IL Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
OV NF Dott. Roberto Rezzonico
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