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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 9741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9741 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
n. rg16767 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16767 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
VILLA MASSIMO e dall'avv. MARIA VALENTINA VERGA presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
GUARDASCIONE TERESA presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17.9.24.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
1 l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II,
s. A, sez. Y, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/09/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16767 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
VILLA MASSIMO e dall'avv. MARIA VALENTINA VERGA presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
GUARDASCIONE TERESA presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17.9.24.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
1 l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II,
s. A, sez. Y, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/09/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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