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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG IN Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2335 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 13/01/1980, elettivamente domiciliata in Palermo Via Parte_1 Libertà n. 103, presso lo studio dell'avv. Arcoleo Antonella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 01/03/1977, elettivamente domiciliato in Palermo Controparte_1 Via Galileo Galiei n.139, presso lo studio dell'avv. Culò Loredana che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni variazione di residenza e/o domicilio dovrà essere reciprocamente comunicata.
2) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
3) La figlia minore della coppia rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché la figlia minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per la figlia. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata.
4) Le parti concordano che la figlia minore sarà collocata in via prevalente presso il domicilio materno con esercizio del diritto di visita del padre, salvo diverso accordo delle parti, tenuto conto dell'età della stessa, purché compatibile, in ogni caso, con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, secondo il seguente calendario: il lunedì ed il mercoledì di ciascuna settimana (dalle 17.30 sino alle ore 20:00, allorquando il sig. provvederà a riaccompagnare la figlia presso CP_1 il domicilio materno), oltre a pernottamenti, a week end alternati, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 20:00 della domenica, allorquando il sig. provvederà a riaccompagnare la CP_1 figlia presso il domicilio materno.
5) Quanto alle festività civili e religiose, queste, salvo diverso accordo tra le parti, seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza, e, nello specifico, le parti concordano che: relativamente alle festività natalizie, la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, le giornate del 24- 25 e 26 dicembre presso la madre e le giornate del 30- 31 dicembre e 1° gennaio presso il padre. Quanto alle festività pasquali, le parti concordano che la figlia minore trascorrerà, salvo diverso accordo, ad anni alterni, la giornata della Pasqua presso la madre e la giornata del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) presso il padre.
6) Per ciò che, invece, concerne le vacanze estive, le parti concordano che, salvo diverso accordo tra le stesse, durante i mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno, rimarrà ferma l'applicazione del regime di visita delineato al punto n. 4 del presente accordo e che, nello specifico, in detto periodo estivo, le parti potranno condurre la figlia minore in vacanza per 10 giorni anche non consecutivi,
2 previa espressa volontà della stessa ed accordo l'altro genitore, avendo cura di indicare all'altro la località di vacanza, nonché le date di partenza e rientro della figlia. Durante tale periodo, le parti concordano che entrambe si obbligano a garantire i contatti telefonici tra genitore e figlia almeno una volta al giorno.
7) Le parti concordano, altresì, che, durante il periodo festivo di spettanza di ciascun genitore in virtù del sopra descritto criterio dell'alternanza, resterà sospeso l'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore così come delineato secondo il calendario di cui al punto n. 4 del presente accordo.
8) Quanto al giorno del compleanno della figlia minore, le parti concordano che, sarà trascorso con uno di essi per il pranzo e con l'altro per la cena in alternanza negli anni;
9) La figlia minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, sita a Palermo in Corso Calatafimi n. 954, ove a breve trasferirà la residenza anagrafica.
10) Il sig. verserà in favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Pt_1 complessiva pari ad €200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , Per_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le parti concordano che tale somma verrà dal sig. accreditata, entro il 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla sig.ra . CP_1 Pt_1
11) L'assegno unico ed universale, pari ad euro 200,00, verrà interamente percepito dalla sig.ra
, la quale computerà il 50% di detto importo, ovvero la parte destinata al sig. a cui Pt_1 CP_1 rinuncia, fino alla concorrenza, al pagamento della quota parte di spettanza del predetto delle spese straordinarie. Le parti concordano, altresì, in considerazione che l'assegno Unico INPS viene determinato di anno in anno, che la sig.ra ogni anno dovrà comunicare e documentare al sig. Pt_1 l'importo dell'assegno Unico INPS. CP_1
12) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e saranno da intendersi secondo Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che qui integralmente si riporta:
- spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: a)spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto;
b) spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
c)spese extra-scolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
- spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: a) spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati
3 anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati. b)spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); c)spese extra-scolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.) spese di custodia se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
13) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento del coniuge e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatto salvo quanto contenuto nel presente accordo.
14) Le parti concordano che le presenti condizioni avranno, tra le stesse, efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente accordo”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/05/2025, riportate in parte motiva.
4 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/06/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 24 - P. II – serie A - Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
RG IN
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG IN Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2335 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 13/01/1980, elettivamente domiciliata in Palermo Via Parte_1 Libertà n. 103, presso lo studio dell'avv. Arcoleo Antonella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 01/03/1977, elettivamente domiciliato in Palermo Controparte_1 Via Galileo Galiei n.139, presso lo studio dell'avv. Culò Loredana che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni variazione di residenza e/o domicilio dovrà essere reciprocamente comunicata.
2) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
3) La figlia minore della coppia rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché la figlia minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per la figlia. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata.
4) Le parti concordano che la figlia minore sarà collocata in via prevalente presso il domicilio materno con esercizio del diritto di visita del padre, salvo diverso accordo delle parti, tenuto conto dell'età della stessa, purché compatibile, in ogni caso, con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, secondo il seguente calendario: il lunedì ed il mercoledì di ciascuna settimana (dalle 17.30 sino alle ore 20:00, allorquando il sig. provvederà a riaccompagnare la figlia presso CP_1 il domicilio materno), oltre a pernottamenti, a week end alternati, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 20:00 della domenica, allorquando il sig. provvederà a riaccompagnare la CP_1 figlia presso il domicilio materno.
5) Quanto alle festività civili e religiose, queste, salvo diverso accordo tra le parti, seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza, e, nello specifico, le parti concordano che: relativamente alle festività natalizie, la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, le giornate del 24- 25 e 26 dicembre presso la madre e le giornate del 30- 31 dicembre e 1° gennaio presso il padre. Quanto alle festività pasquali, le parti concordano che la figlia minore trascorrerà, salvo diverso accordo, ad anni alterni, la giornata della Pasqua presso la madre e la giornata del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) presso il padre.
6) Per ciò che, invece, concerne le vacanze estive, le parti concordano che, salvo diverso accordo tra le stesse, durante i mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno, rimarrà ferma l'applicazione del regime di visita delineato al punto n. 4 del presente accordo e che, nello specifico, in detto periodo estivo, le parti potranno condurre la figlia minore in vacanza per 10 giorni anche non consecutivi,
2 previa espressa volontà della stessa ed accordo l'altro genitore, avendo cura di indicare all'altro la località di vacanza, nonché le date di partenza e rientro della figlia. Durante tale periodo, le parti concordano che entrambe si obbligano a garantire i contatti telefonici tra genitore e figlia almeno una volta al giorno.
7) Le parti concordano, altresì, che, durante il periodo festivo di spettanza di ciascun genitore in virtù del sopra descritto criterio dell'alternanza, resterà sospeso l'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore così come delineato secondo il calendario di cui al punto n. 4 del presente accordo.
8) Quanto al giorno del compleanno della figlia minore, le parti concordano che, sarà trascorso con uno di essi per il pranzo e con l'altro per la cena in alternanza negli anni;
9) La figlia minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, sita a Palermo in Corso Calatafimi n. 954, ove a breve trasferirà la residenza anagrafica.
10) Il sig. verserà in favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Pt_1 complessiva pari ad €200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , Per_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le parti concordano che tale somma verrà dal sig. accreditata, entro il 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla sig.ra . CP_1 Pt_1
11) L'assegno unico ed universale, pari ad euro 200,00, verrà interamente percepito dalla sig.ra
, la quale computerà il 50% di detto importo, ovvero la parte destinata al sig. a cui Pt_1 CP_1 rinuncia, fino alla concorrenza, al pagamento della quota parte di spettanza del predetto delle spese straordinarie. Le parti concordano, altresì, in considerazione che l'assegno Unico INPS viene determinato di anno in anno, che la sig.ra ogni anno dovrà comunicare e documentare al sig. Pt_1 l'importo dell'assegno Unico INPS. CP_1
12) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e saranno da intendersi secondo Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che qui integralmente si riporta:
- spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: a)spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto;
b) spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
c)spese extra-scolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
- spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: a) spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati
3 anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati. b)spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); c)spese extra-scolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.) spese di custodia se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
13) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento del coniuge e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatto salvo quanto contenuto nel presente accordo.
14) Le parti concordano che le presenti condizioni avranno, tra le stesse, efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente accordo”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/05/2025, riportate in parte motiva.
4 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/06/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 24 - P. II – serie A - Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
RG IN
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