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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/09/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 505/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza G. Impastato Parte_1
n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Roberta Perna e Albino Domanico che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna
n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_2
e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Cont Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici
1 che economici, il servizio di preruolo prestato dalla ricorrente alla stessa stregua e nella
stessa misura di quello di ruolo. - 2) Conseguentemente, ordinare al di effettuare la CP_4
corretta valutazione della anzianità di servizio, sia ai fini della corretta ricostruzione della
carriera che del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come
anche ad ogni altro effetto di legge, quale la esatta ricostruzione del TFR dovuto. - 3)
Conseguentemente, condannarlo a inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale
maturata ed a corrispondere tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta
ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 2) oltre agli interessi legali ed alla
rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al
soddisfo. - 4) Condannarlo, altresì a corrisponderle tutte le differenze retributive spettanti
al netto delle ritenute previdenziali da versarsi direttamente all' (ex Gestione CP_2
INPDAP), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed
intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi
difensivi, oltre IVA e CPA. da distrarre ex art 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e
per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute
e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, limitando l'eventuale riconoscimento dei
correlati diritti economici agli ultimi cinque anni, secondo quanto il giudice riterrà di
giustizia tenendo conto del divieto di cumulo indicato nella presente memoria;
- Condannare
la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi
dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare l'azienda resistente al pagamento nei
CP_ confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo
oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio …”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio come docente con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2015; che, prima dell'assunzione, aveva prestato attività lavorativa per 9 anni con contratti a tempo determinato;
che, con decreto n. 1481 del 20.2.2017, era stata riconosciuta anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994; che il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la
Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione
CP_ retributiva, da versare in favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che si era verificata la prescrizione quinquennale per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 485 D. Lgs.
297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione
3 l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va ravvisato margine di incertezza nella domanda, atteso che inizialmente la parte ricorrente aveva chiesto la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
spettanti “… quantificande in corso di causa …” (punto 4 delle conclusioni inizialmente rassegnate), configurando dunque la domanda in termini di richiesta di condanna specifica.
Nelle note scritte depositate il 22.9.2023 la parte ricorrente pare qualificare invece la sua domanda in termini di condanna generica, anche se al punto 4 si chiede in subordine c.t.u.
per la quantificazione delle differenze retributive.
L'istanza formulata al punto 4 delle note scritte depositate il 22.9.2023, in tal senso,
impedisce la qualificazione della domanda in termini di condanna generica.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav.
nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
4 La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270
del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base
delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la
clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo
restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che
la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di
ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro
5 e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Per_2
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
[...]
di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di
servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità
pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al
momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità,
come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo
rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive»
ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a
tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un
rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità
maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale
ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un
concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati
6 membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un
concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base dell'esperienza professionale
da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che tale disparità
di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche richieste e
della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono assumere la
responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei
confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, C- Per_3
466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Deve poi considerarsi che l'anzianità è mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre il conseguente diritto a differenze retributive è soggetto al termine prescrizionale, sicché deve affermarsi l'intervenuta prescrizione per il periodo di cinque anni precedenti alla proposizione del ricorso (cfr. Cass. Cass. Sez. Lav. 8228/2003; Cass. SS. UU.
36197/2023).
Su tali premesse, è stato formulato il quesito al c.t.u. per la quantificazione del credito con riferimento alle giornate effettive di lavoro della ricorrente ed alla conseguente progressione stipendiale nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il c.t.u., con conclusioni condivisibili ed adeguatamente motivate (oltre che non contestate),
ha quantificato in €. 8.593,67 la somma al lordo dovuta alla parte ricorrente (in ricorso non sono contenuti compiuti riferimenti al periodo di lavoro presso la scuola paritaria, sicché
deve riconoscersi la somma indicata, non considerando il periodo presso la scuola paritaria).
7 Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma, calcolata al lordo, di €. 8.593,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' in relazione alle differenze retributive riconosciute, da scomputare rispetto alla somma quantificata al lordo.
In ordine alle spese di lite, per la posizione del resistente i margini di incertezza CP_1
nella domanda come indicati comportano la compensazione delle stesse nella misura della metà. Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano integralmente, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del CP_1
resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 8.593,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna il resistente al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' nei termini indicati in motivazione;
compensa le spese di lite nella misura della metà per la domanda proposta nei confronti del resistente e condanna il al pagamento, in CP_1 Controparte_1
8 favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €.
1.350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del
[...]
. Controparte_1
Si comunichi
Cosenza, 24.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 505/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza G. Impastato Parte_1
n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Roberta Perna e Albino Domanico che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna
n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_2
e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Cont Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici
1 che economici, il servizio di preruolo prestato dalla ricorrente alla stessa stregua e nella
stessa misura di quello di ruolo. - 2) Conseguentemente, ordinare al di effettuare la CP_4
corretta valutazione della anzianità di servizio, sia ai fini della corretta ricostruzione della
carriera che del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come
anche ad ogni altro effetto di legge, quale la esatta ricostruzione del TFR dovuto. - 3)
Conseguentemente, condannarlo a inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale
maturata ed a corrispondere tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta
ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 2) oltre agli interessi legali ed alla
rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al
soddisfo. - 4) Condannarlo, altresì a corrisponderle tutte le differenze retributive spettanti
al netto delle ritenute previdenziali da versarsi direttamente all' (ex Gestione CP_2
INPDAP), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed
intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi
difensivi, oltre IVA e CPA. da distrarre ex art 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e
per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute
e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, limitando l'eventuale riconoscimento dei
correlati diritti economici agli ultimi cinque anni, secondo quanto il giudice riterrà di
giustizia tenendo conto del divieto di cumulo indicato nella presente memoria;
- Condannare
la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi
dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare l'azienda resistente al pagamento nei
CP_ confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo
oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio …”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio come docente con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2015; che, prima dell'assunzione, aveva prestato attività lavorativa per 9 anni con contratti a tempo determinato;
che, con decreto n. 1481 del 20.2.2017, era stata riconosciuta anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994; che il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la
Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione
CP_ retributiva, da versare in favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che si era verificata la prescrizione quinquennale per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 485 D. Lgs.
297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione
3 l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va ravvisato margine di incertezza nella domanda, atteso che inizialmente la parte ricorrente aveva chiesto la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
spettanti “… quantificande in corso di causa …” (punto 4 delle conclusioni inizialmente rassegnate), configurando dunque la domanda in termini di richiesta di condanna specifica.
Nelle note scritte depositate il 22.9.2023 la parte ricorrente pare qualificare invece la sua domanda in termini di condanna generica, anche se al punto 4 si chiede in subordine c.t.u.
per la quantificazione delle differenze retributive.
L'istanza formulata al punto 4 delle note scritte depositate il 22.9.2023, in tal senso,
impedisce la qualificazione della domanda in termini di condanna generica.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav.
nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
4 La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270
del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base
delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la
clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo
restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che
la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di
ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro
5 e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Per_2
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
[...]
di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di
servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità
pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al
momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità,
come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo
rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive»
ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a
tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un
rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità
maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale
ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un
concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati
6 membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un
concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base dell'esperienza professionale
da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che tale disparità
di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche richieste e
della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono assumere la
responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei
confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, C- Per_3
466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Deve poi considerarsi che l'anzianità è mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre il conseguente diritto a differenze retributive è soggetto al termine prescrizionale, sicché deve affermarsi l'intervenuta prescrizione per il periodo di cinque anni precedenti alla proposizione del ricorso (cfr. Cass. Cass. Sez. Lav. 8228/2003; Cass. SS. UU.
36197/2023).
Su tali premesse, è stato formulato il quesito al c.t.u. per la quantificazione del credito con riferimento alle giornate effettive di lavoro della ricorrente ed alla conseguente progressione stipendiale nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il c.t.u., con conclusioni condivisibili ed adeguatamente motivate (oltre che non contestate),
ha quantificato in €. 8.593,67 la somma al lordo dovuta alla parte ricorrente (in ricorso non sono contenuti compiuti riferimenti al periodo di lavoro presso la scuola paritaria, sicché
deve riconoscersi la somma indicata, non considerando il periodo presso la scuola paritaria).
7 Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma, calcolata al lordo, di €. 8.593,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' in relazione alle differenze retributive riconosciute, da scomputare rispetto alla somma quantificata al lordo.
In ordine alle spese di lite, per la posizione del resistente i margini di incertezza CP_1
nella domanda come indicati comportano la compensazione delle stesse nella misura della metà. Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano integralmente, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del CP_1
resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 8.593,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna il resistente al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' nei termini indicati in motivazione;
compensa le spese di lite nella misura della metà per la domanda proposta nei confronti del resistente e condanna il al pagamento, in CP_1 Controparte_1
8 favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €.
1.350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del
[...]
. Controparte_1
Si comunichi
Cosenza, 24.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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