Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 350
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione del diritto alla pubblica udienza

    La Corte ritiene infondata la censura, in quanto la mancata trattazione della causa in pubblica udienza non costituisce causa di remissione al giudice di primo grado, ma una nullità processuale che non determina la retrocessione del processo, dovendo il giudice dell'impugnazione pronunciarsi nel merito.

  • Rigettato
    Insufficienza e apparenza della motivazione della sentenza impugnata

    Il motivo è infondato in quanto il contribuente non specifica quali elementi della pronuncia non sarebbero comprensibili o sui quali il giudice a quo non si sarebbe pronunciato.

  • Rigettato
    Invalidità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione del PVC

    Non sussiste l'onere di allegare gli atti qualora questi siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Nel caso di presunzione di distribuzione dell'utile in società a ristretta base societaria, l'onere di allegazione del PVC emesso nei confronti della società non deve essere rispettato.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo

    Si applica il termine quinquennale ordinario, pertanto la notifica dell'accertamento risulta tempestiva.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'atto per violazione dell'art. 29 D.L. 78/2010

    Il motivo è infondato, in quanto l'avviso presenta tutti gli elementi, formali e sostanziali, di legge.

  • Rigettato
    Erronea ricostruzione reddituale a causa di incendio

    L'incendio non è un'ipotesi idonea a sconfessare il contenuto ricostruttivo dell'avviso. È onere del contribuente munirsi di copie della documentazione e non si limita a vagliare il merito dell'avviso.

  • Rigettato
    Violazione della disciplina sulla presentazione della dichiarazione a causa di incendio

    L'incendio è irrilevante sull'obbligo di presentare la dichiarazione, il quale prescinde dalle vicende del contribuente. Inoltre, tali circostanze attengono alla società, mentre il giudizio verte sull'avviso notificato al contribuente.

  • Rigettato
    Contestazione del capo della sentenza circa la condanna alle spese

    L'obbligo di rifusione delle spese di lite non viene meno se l'Agenzia si difende in proprio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 350
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 350
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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