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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4382/2022 depositato il 03/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 2 e pubblicata il 04/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I301083 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte contribuente si riporta a quanto dedotto nelle memorie del
05/09/2025 e chiede l'accoglimento delle proprie richieste.
Resistente/Appellato: Il difensore dell'Ufficio si riporta a quanto dedotto in atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in proprio e quale socia al 27% della Società_1 in liquidazione, aveva proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. TKL 01I301083/2019, relativo all'anno d'imposta 2013, notificato il 24 ottobre 2019 dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo. L'avviso traeva origine dal Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Tarquinia il 23 gennaio 2019, al termine di una verifica fiscale svolta nei confronti della società Società_1
Il PVC aveva rilevato una serie di irregolarità riguardanti più annualità (2013-2016). In particolare, per l'anno
2013 la società era stata ritenuta evasore totale, con conseguente ricostruzione presuntiva dei ricavi e determinazione di un reddito non dichiarato di € 297.886,00 ai fini IRES. Tale maggior reddito, considerato astrattamente distribuibile ai soci, era stato imputato pro-quota alla sig.ra Ricorrente_1.
Con l'avviso impugnato l'Ufficio contestava alla contribuente redditi di capitale non dichiarati per € 88.865,35.
Venivano conseguentemente liquidate imposte ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali per un totale di € 37.325,00, oltre sanzioni (€ 44.790,00) e interessi, per un complessivo importo richiesto pari a
€ 90.059,15.
La contribuente, dopo la notifica dell'atto, presentava domanda di accertamento con adesione in data 18 dicembre 2019, senza tuttavia pervenire ad alcun accordo.
Con il ricorso introduttivo, la sig.ra Ricorrente_1 deduceva molteplici motivi di illegittimità dell'avviso, tra cui: - mancata allegazione del PVC richiamato nell'atto; - asserita illegittimità dello stesso PVC e nullità derivata dell'accertamento; - decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per l'anno 2013; - vizi relativi alla struttura e contenuto dell'avviso ex art. 29 D.L. 78/2010; - erronea ricostruzione del reddito in considerazione dell'incendio che aveva distrutto beni e contabilità della società; - violazioni in tema di obblighi dichiarativi e responsabilità dell'intermediario contabile.
La contribuente richiedeva espressamente la discussione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 15 novembre 2021 la Corte di Giustizia di I grado adita teneva l'udienza in modalità da remoto ai sensi dell'art. 27 del D.L. 137/2020, senza procedere alla discussione orale richiesta dalla parte.
Con sentenza n. 5/02/2022, depositata il 4 gennaio 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Viterbo rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese per € 1.800,00.
Avverso siffatta sentenza, la contribuente propone quindi appello, deducendo l'illegittimità della sentenza e riproponendo tutti i motivi già formulati in primo grado.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio, resistendo con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione del diritto alla pubblica udienza. Il contribuente denuncia la violazione dell'art. 6 CEDU, art. 111 Cost., art. 31 D.Lgs.
546/1992, la mancata considerazione della richiesta di discussione orale, l'invalidità del procedimento e, di conseguenza, chiede l'accertamento della nullità della pronuncia e conseguente necessità di rimessione in primo grado.
Tale censura è infondata. Fermo restando il carattere completamente devolutivo dell'appello, la mancata trattazione della causa in pubblica udienza non costituisce causa di remissione al giudice di primo grado.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. Cas. Civ., sent. 29692/2021) ha statuito che “la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza in tal senso di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una nullità processuale che, pur travolgendo la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 cit., e costituendo l'appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia» (Corte di Cassazione – Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29692 che richiama precedenti Cass. n. 3559 del 16/02/2010, e Cass. 24/07/2018, n. 19579). A ciò va aggiunto che il ricorrente non ha indicato quali siano gli specifici aspetti che la discussione della causa in pubblica udienza avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi, tenuto conto del fatto che l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato errore in procedendo. (v. Cass. n. 19579/2018, in connessione con Cass. 10/02/2006, n. 2948; 17/03/2008, n. 7108).
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente si duole dell'insufficienza e dell'apparenza della motivazione della sentenza impugnata. Tale motivo, se non addirittura inammissibile, è nondimeno infondato. Il contribuente non specifica quali elementi della pronuncia non sarebbero comprensibili e sui quali il giudice a quo non si sarebbe pronunciato.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'invalidità dell'avviso di accertamento. Il contribuente si duole dell'invalidità della motivazione per mancata allegazione del PVC nell'avviso di accertamento. Non sussiste tuttavia l'onere di allegare gli atti qualora questi siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Trattandosi di ipotesi di presunzione di distribuzione dell'utile extrabilancio in caso di società a ristretta base societaria, in cui la presunzione di distribuzione dell'utile si fonda sulla fisiologica ingerenza dei soci nell'amministrazione,
l'onere di allegazione del PVC emesso nei confronti della Società non deve essere rispettato. In altri termini,
o il contribuente contesta l'utilizzabilità della presunzione di distribuzione degli utili nel caso di specie, oppure soggiace alle conseguenze, tra cui la non necessaria allegazione degli atti conosciuti dalla società (Cass. civ., sent. 18354/2025).
Con il quarto motivo, l'appellante contesta l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento. L'appellante sostiene che l'Ufficio sarebbe decaduto dal potere di emanare l'avviso di accertamento dal momento che sarebbe spirato il termine di decadenza quadriennale, applicabile a seguito dell'impossibilità di presentare la dichiarazione nei termini. L'avviso, notificato nel 24.10.2019, sarebbe quindi tardivo. Tuttavia, si applica pacificamente il termine quinquennale ordinario e quindi la notifica dell'accertamento risulta tempestiva.
Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente lamenta l'inesistenza giuridica dell'atto per violazione dell'art. 29 D.L. 78/2010. Il motivo è infondato, in quanto l'avviso presenta tutti gli elementi, formali e sostanziali, di legge.
Con il sesto motivo, l'appellante ribadisce l'erroneità della ricostruzione reddituale operata dall'Ufficio. Il contribuente si limita ad addurre un incendio doloso che ha distrutto tutta la contabilità e di non potersi difendere nel merito delle singole eccezioni. Tale circostanza, tuttavia, oltre al fatto che è onere del contribuente munirsi di copie della documentazione idonea propria ad evitare siffatti eventi, non costituisce un'ipotesi di per sé idonea a sconfessare il contenuto ricostruttivo dell'avviso. Il contribuente, infatti, si limita a generiche ed aspecifiche considerazioni, senza vagliare il merito dell'avviso.
Con il settimo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione della disciplina sulla presentazione della dichiarazione. L'appellante sostiene che la dichiarazione non doveva essere presentata a causa dell'impossibilità derivante dall'incendio. Tuttavia, è irrilevante l'intervenuto incendio sull'obbligo di presentare la dichiarazione, atteso che l'obbligo di presentazione della dichiarazione prescinde dalle vicende in concreto del contribuente, il quale, invece, è tenuto a sopperire a tali eventi tenendo diligentemente i documenti necessari.Tali circostanze, che accomunano gli ultimi motivi di ricorso, peraltro, attengono ad un evento che ha colpito la società, mentre tale giudizio verte esclusivamente sull'avviso di accertamento notificato al contribuente.
Con l'ultimo motivo di ricorso, l'appellante contesta il capo della sentenza circa la condanna alle spese.
Il contribuente contestata la condanna alle spese poiché l'Agenzia delle Entrate si era costituita tramite propri funzionari.Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Civ., sent. 20758/2025) statuisce che l'obbligo di rifusione delle spese di lite non viene meno se l'Agenzia si difende in proprio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 2.200,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4382/2022 depositato il 03/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 2 e pubblicata il 04/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I301083 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte contribuente si riporta a quanto dedotto nelle memorie del
05/09/2025 e chiede l'accoglimento delle proprie richieste.
Resistente/Appellato: Il difensore dell'Ufficio si riporta a quanto dedotto in atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in proprio e quale socia al 27% della Società_1 in liquidazione, aveva proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. TKL 01I301083/2019, relativo all'anno d'imposta 2013, notificato il 24 ottobre 2019 dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo. L'avviso traeva origine dal Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Tarquinia il 23 gennaio 2019, al termine di una verifica fiscale svolta nei confronti della società Società_1
Il PVC aveva rilevato una serie di irregolarità riguardanti più annualità (2013-2016). In particolare, per l'anno
2013 la società era stata ritenuta evasore totale, con conseguente ricostruzione presuntiva dei ricavi e determinazione di un reddito non dichiarato di € 297.886,00 ai fini IRES. Tale maggior reddito, considerato astrattamente distribuibile ai soci, era stato imputato pro-quota alla sig.ra Ricorrente_1.
Con l'avviso impugnato l'Ufficio contestava alla contribuente redditi di capitale non dichiarati per € 88.865,35.
Venivano conseguentemente liquidate imposte ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali per un totale di € 37.325,00, oltre sanzioni (€ 44.790,00) e interessi, per un complessivo importo richiesto pari a
€ 90.059,15.
La contribuente, dopo la notifica dell'atto, presentava domanda di accertamento con adesione in data 18 dicembre 2019, senza tuttavia pervenire ad alcun accordo.
Con il ricorso introduttivo, la sig.ra Ricorrente_1 deduceva molteplici motivi di illegittimità dell'avviso, tra cui: - mancata allegazione del PVC richiamato nell'atto; - asserita illegittimità dello stesso PVC e nullità derivata dell'accertamento; - decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per l'anno 2013; - vizi relativi alla struttura e contenuto dell'avviso ex art. 29 D.L. 78/2010; - erronea ricostruzione del reddito in considerazione dell'incendio che aveva distrutto beni e contabilità della società; - violazioni in tema di obblighi dichiarativi e responsabilità dell'intermediario contabile.
La contribuente richiedeva espressamente la discussione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 15 novembre 2021 la Corte di Giustizia di I grado adita teneva l'udienza in modalità da remoto ai sensi dell'art. 27 del D.L. 137/2020, senza procedere alla discussione orale richiesta dalla parte.
Con sentenza n. 5/02/2022, depositata il 4 gennaio 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Viterbo rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese per € 1.800,00.
Avverso siffatta sentenza, la contribuente propone quindi appello, deducendo l'illegittimità della sentenza e riproponendo tutti i motivi già formulati in primo grado.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio, resistendo con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione del diritto alla pubblica udienza. Il contribuente denuncia la violazione dell'art. 6 CEDU, art. 111 Cost., art. 31 D.Lgs.
546/1992, la mancata considerazione della richiesta di discussione orale, l'invalidità del procedimento e, di conseguenza, chiede l'accertamento della nullità della pronuncia e conseguente necessità di rimessione in primo grado.
Tale censura è infondata. Fermo restando il carattere completamente devolutivo dell'appello, la mancata trattazione della causa in pubblica udienza non costituisce causa di remissione al giudice di primo grado.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. Cas. Civ., sent. 29692/2021) ha statuito che “la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza in tal senso di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una nullità processuale che, pur travolgendo la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 cit., e costituendo l'appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia» (Corte di Cassazione – Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29692 che richiama precedenti Cass. n. 3559 del 16/02/2010, e Cass. 24/07/2018, n. 19579). A ciò va aggiunto che il ricorrente non ha indicato quali siano gli specifici aspetti che la discussione della causa in pubblica udienza avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi, tenuto conto del fatto che l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato errore in procedendo. (v. Cass. n. 19579/2018, in connessione con Cass. 10/02/2006, n. 2948; 17/03/2008, n. 7108).
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente si duole dell'insufficienza e dell'apparenza della motivazione della sentenza impugnata. Tale motivo, se non addirittura inammissibile, è nondimeno infondato. Il contribuente non specifica quali elementi della pronuncia non sarebbero comprensibili e sui quali il giudice a quo non si sarebbe pronunciato.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'invalidità dell'avviso di accertamento. Il contribuente si duole dell'invalidità della motivazione per mancata allegazione del PVC nell'avviso di accertamento. Non sussiste tuttavia l'onere di allegare gli atti qualora questi siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Trattandosi di ipotesi di presunzione di distribuzione dell'utile extrabilancio in caso di società a ristretta base societaria, in cui la presunzione di distribuzione dell'utile si fonda sulla fisiologica ingerenza dei soci nell'amministrazione,
l'onere di allegazione del PVC emesso nei confronti della Società non deve essere rispettato. In altri termini,
o il contribuente contesta l'utilizzabilità della presunzione di distribuzione degli utili nel caso di specie, oppure soggiace alle conseguenze, tra cui la non necessaria allegazione degli atti conosciuti dalla società (Cass. civ., sent. 18354/2025).
Con il quarto motivo, l'appellante contesta l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento. L'appellante sostiene che l'Ufficio sarebbe decaduto dal potere di emanare l'avviso di accertamento dal momento che sarebbe spirato il termine di decadenza quadriennale, applicabile a seguito dell'impossibilità di presentare la dichiarazione nei termini. L'avviso, notificato nel 24.10.2019, sarebbe quindi tardivo. Tuttavia, si applica pacificamente il termine quinquennale ordinario e quindi la notifica dell'accertamento risulta tempestiva.
Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente lamenta l'inesistenza giuridica dell'atto per violazione dell'art. 29 D.L. 78/2010. Il motivo è infondato, in quanto l'avviso presenta tutti gli elementi, formali e sostanziali, di legge.
Con il sesto motivo, l'appellante ribadisce l'erroneità della ricostruzione reddituale operata dall'Ufficio. Il contribuente si limita ad addurre un incendio doloso che ha distrutto tutta la contabilità e di non potersi difendere nel merito delle singole eccezioni. Tale circostanza, tuttavia, oltre al fatto che è onere del contribuente munirsi di copie della documentazione idonea propria ad evitare siffatti eventi, non costituisce un'ipotesi di per sé idonea a sconfessare il contenuto ricostruttivo dell'avviso. Il contribuente, infatti, si limita a generiche ed aspecifiche considerazioni, senza vagliare il merito dell'avviso.
Con il settimo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione della disciplina sulla presentazione della dichiarazione. L'appellante sostiene che la dichiarazione non doveva essere presentata a causa dell'impossibilità derivante dall'incendio. Tuttavia, è irrilevante l'intervenuto incendio sull'obbligo di presentare la dichiarazione, atteso che l'obbligo di presentazione della dichiarazione prescinde dalle vicende in concreto del contribuente, il quale, invece, è tenuto a sopperire a tali eventi tenendo diligentemente i documenti necessari.Tali circostanze, che accomunano gli ultimi motivi di ricorso, peraltro, attengono ad un evento che ha colpito la società, mentre tale giudizio verte esclusivamente sull'avviso di accertamento notificato al contribuente.
Con l'ultimo motivo di ricorso, l'appellante contesta il capo della sentenza circa la condanna alle spese.
Il contribuente contestata la condanna alle spese poiché l'Agenzia delle Entrate si era costituita tramite propri funzionari.Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Civ., sent. 20758/2025) statuisce che l'obbligo di rifusione delle spese di lite non viene meno se l'Agenzia si difende in proprio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 2.200,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.