TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1006/2024 R.G.
promossa da
nata in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Vitello che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE-
CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in esito al decorso dei termini
1
8/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo ritualmente notificato al resistente CP_1
a mani della madre incaricata ,
[...] Parte_2 Parte_1
chiedeva al Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione
[...]
effetti civili del matrimonio che in data 29/6/2002 aveva contratto con e dal quale non erano nati figli. Controparte_1
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dal 2022 e di non essersi più riconciliata con il predetto. Svolgeva le deduzioni ivi calendate.
Non proponeva ulteriori domande.
Venuta la causa alla udienza in data 11/6/2024, sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024 in esito al
decorso dei termini di legge ed alla rimessione del fascicolo al
Giudice in data 8/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del reistente CP_1
il quale non ha ritenuto né di comparire alla fissata udienza né di
[...]
costituirsi in giudizio nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso degli atti processuali a cura di parte ricorrente, giusta quanto specificamente esposto in svolgimento.
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n.
2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per
2 il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 2651/2022 emanato inter partes dal Tribunale di Catania in data 15/11/2022, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda, non essendo dal matrimonio nati figli ed avendo in sede di precisazione delle conclusioni il difensore della ricorrente precisato le conclusioni chiedendo “pronunziarsi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio concluso inter partes senza alcuna ulteriore statuizione”, come in ricorso istato, onde null'altro va statuito.
Nulla va statuito per spese ex art. 91 cpc attesa la natura della
presente statuizione che, siccome attinente al mero status imprescindibilmente oggetto di necessaria statuizione
sentenziale, esclude la sussistenza di soccombenza alcuna in
assenza di contestazioni od eccezioni.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia del resistente , pronunzia la cessazione effetti Controparte_1
civili del matrimonio celebrato in Valverde il 29/6/2002 tra
, nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato in [...] il [...] e trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
3 Valverde, anno 2002, n. 7, parte II, Serie A;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 18/10/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
4