TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Marco Fantini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via A. Pansa, n. 51
Attrice-opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Andrea Giussani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Filippo Corridoni n. 40
Convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 12 novembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc, il procuratore della convenuta-opposta chiedeva che la causa venisse spedita a sentenza.
MOTIVIDELLADECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1359/2024, emesso dal Tribunale di Parma in data 28 novembre
2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, a favore della società Controparte_1
della somma di euro 27.265,66, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio,
[...]
somma dovuta per la fornitura di materiale elettrico.
A sostegno della spiegata opposizione, la eccepiva in via preliminare Parte_1
l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e della procedura di mediazione. Nel merito, eccepiva il mancato assolvimento da parte della dell'onere probatorio sulla stessa gravante, stante l'inadeguatezza CP_1 Controparte_1
1 della documentazione prodotta in fase monitoria a dimostrazione delle ragioni di credito. In particolare, allegava che la società si era limitata a produrre copia delle Controparte_1
fatture dalla stessa emesse, che non avevano alcun valore probatorio incontrovertibile, trattandosi di documentazione proveniente dalla stessa parte che intendeva avvalersene. Inoltre, sosteneva che neppure i DDT prodotti potessero assurgere a piena prova dell'avvenuta consegna, riportando una firma priva di certificazione. Pertanto, mancando la prova circa l'effettivo adempimento da parte dell'asserita creditrice delle prestazioni dalla stessa dovute, non sussistevano i presupposti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di essa opponente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società , la quale Controparte_1
contestava in fatto e diritto la proposta opposizione, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta contestava preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda e nel merito allegava che la debitrice aveva accettato senza alcuna contestazione le fatture da essa emesse nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, sicché le fatture rappresentavano un valido elemento di prova, come affermato pure dalla Suprema Corte (Cass. n.
949/2024; Cass. 3581/2024). Inoltre, deduceva di aver prodotto, a comprova della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, anche i documenti di trasporti, debitamente sottoscritti per accettazione dal personale dell'odierna attrice autorizzato al ritiro. In ogni caso, a ulteriore riprova del credito da essa vantato, l'opposta produceva l'estratto autentico notarile dei Registri
IVA, da cui emergeva la rituale annotazione delle fatture insolute nelle proprie scritture contabili.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, la insisteva per il rigetto CP_1 Controparte_1 dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, stante la pretestuosità dell'opposizione.
Con ordinanza riservata depositata in data 12 agosto 2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
Tanto esposto in fatto, va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente. Invero, come già evidenziato dal Giudice Istruttore nell'ordinanza del 2-12 agosto 2025, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 132/2014 l'obbligo di negoziazione assistita non sussiste per i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione. Inoltre, la presente controversia non rientra neppure tra quelle per cui l'art. 5 del D. Lgs n. 28/2010 prevede il preventivo obbligatorio esperimento della procedura di mediazione.
2 Passando ad esaminare il merito della presente controversia, occorre rammentare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore ed è, pertanto, tenuto a provare il fatto costitutivo del credito, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Ordinanza
Cass. n. 13240 del 2019, Cass. n. 2421 del 2006).
Nel caso di specie, è onere dell'opposta , quale attrice in senso sostanziale, CP_1 Controparte_1
provare, avvalendosi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, di avere effettivamente adempiuto alla propria prestazione. Infatti, occorre rammentare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
Orbene, nella specie, le acquisite emergenze processuali consentono di affermare che la società
ha effettivamente eseguito, nei confronti dell'opponente, la fornitura del Controparte_1 materiale elettrico di cui alle fatture azionate in sede monitoria. Infatti, l'avvenuta consegna della merce di cui alle predette fatture trova pieno riscontro documentale nei D.D.T. prodotti dall'opposta, recanti la sottoscrizione del destinatario (v. docc.
4-15 fascicolo monitorio). Come già rilevato nell'ordinanza adottata da questo Giudice in data 2 agosto 2025, la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto non è stata oggetto di espresso disconoscimento da parte dell'opponente, la quale avrebbe dovuto contestare tale sottoscrizione, affermando la non riferibilità della stessa al suo rappresentante legale né tanto meno ai suoi collaboratori addetti allo scarico e alla ricezione della merce, con indicazione del nominativo di questi ultimi. E' evidente come, in difetto di tale specifico disconoscimento, verrebbe, infatti, ad essere inibita alla controparte la possibilità di agire per la verificazione della sottoscrizione (cfr. Trib. Roma, sez. III, n.25464/2012).
Inoltre, occorre prendere in considerazione la condotta tenuta dalla Parte_1 anteriormente all'introduzione del presente giudizio, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione a fronte della ricezione delle fatture elettroniche emesse dall'opposta, che risultano peraltro regolarmente registrate nel registro IVA della medesima società opposta.
In conclusione, il credito consacrato nel decreto ingiuntivo deve ritenersi, all'esito del presente giudizio, definitivamente accertato nell'entità indicata in sede monitoria e la presente opposizione deve essere integralmente respinta, con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 Le spese, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
Da ultimo, quanto alla domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dalla CP_1
va ricordato che la norma in esame costituisce una disposizione di natura Controparte_1 pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Giudice che l'attrice-opponente abbia posto in essere una condotta tale da configurare un abuso dello strumento processuale, il quale esige, dal punto di vista soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nella specie, le prospettazioni difensive delle si sono rivelate del tutto Controparte_2 infondate, così palesando l'intento meramente dilatorio della spiegata opposizione. Peraltro,
l'opponente, successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non ha più coltivato l'opposizione, non depositando gli scritti conclusivi di cui all'art. 189 cpc e non comparendo neppure all'udienza di rimessione della causa in decisione, in tal modo dimostrando l'assenza di valide argomentazioni da contrapporre alla domanda di pagamento avanzata dalla società creditrice. Il che consente di affermare che l'opponente ha tenuto con tutta evidenza una condotta connotata da colpa grave nel proporre l'opposizione.
Tali considerazioni comportano una valutazione ampiamente negativa in ordine al comportamento processuale tenuto dalla società opponente e giustificano la condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, che risulta ragionevolmente commisurata a 1/3 delle spese processuali, determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione come sopra proposta da e, per l'effetto, Pt_1 Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1359/2024, emesso da questo Tribunale in data 28 novembre
2024;
2) Condanna la alla rifusione, in favore della società opposta Pt_1 Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA (se dovuta) e
CPA come per legge.
4 3) Condanna la al pagamento ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in favore Parte_1 dell'opposta della somma di euro 1.692,00. CP_1 Controparte_1
Così deciso in Parma, il 25 novembre 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Marco Fantini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via A. Pansa, n. 51
Attrice-opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Andrea Giussani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Filippo Corridoni n. 40
Convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 12 novembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc, il procuratore della convenuta-opposta chiedeva che la causa venisse spedita a sentenza.
MOTIVIDELLADECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1359/2024, emesso dal Tribunale di Parma in data 28 novembre
2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, a favore della società Controparte_1
della somma di euro 27.265,66, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio,
[...]
somma dovuta per la fornitura di materiale elettrico.
A sostegno della spiegata opposizione, la eccepiva in via preliminare Parte_1
l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e della procedura di mediazione. Nel merito, eccepiva il mancato assolvimento da parte della dell'onere probatorio sulla stessa gravante, stante l'inadeguatezza CP_1 Controparte_1
1 della documentazione prodotta in fase monitoria a dimostrazione delle ragioni di credito. In particolare, allegava che la società si era limitata a produrre copia delle Controparte_1
fatture dalla stessa emesse, che non avevano alcun valore probatorio incontrovertibile, trattandosi di documentazione proveniente dalla stessa parte che intendeva avvalersene. Inoltre, sosteneva che neppure i DDT prodotti potessero assurgere a piena prova dell'avvenuta consegna, riportando una firma priva di certificazione. Pertanto, mancando la prova circa l'effettivo adempimento da parte dell'asserita creditrice delle prestazioni dalla stessa dovute, non sussistevano i presupposti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di essa opponente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società , la quale Controparte_1
contestava in fatto e diritto la proposta opposizione, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta contestava preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda e nel merito allegava che la debitrice aveva accettato senza alcuna contestazione le fatture da essa emesse nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, sicché le fatture rappresentavano un valido elemento di prova, come affermato pure dalla Suprema Corte (Cass. n.
949/2024; Cass. 3581/2024). Inoltre, deduceva di aver prodotto, a comprova della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, anche i documenti di trasporti, debitamente sottoscritti per accettazione dal personale dell'odierna attrice autorizzato al ritiro. In ogni caso, a ulteriore riprova del credito da essa vantato, l'opposta produceva l'estratto autentico notarile dei Registri
IVA, da cui emergeva la rituale annotazione delle fatture insolute nelle proprie scritture contabili.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, la insisteva per il rigetto CP_1 Controparte_1 dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, stante la pretestuosità dell'opposizione.
Con ordinanza riservata depositata in data 12 agosto 2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
Tanto esposto in fatto, va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente. Invero, come già evidenziato dal Giudice Istruttore nell'ordinanza del 2-12 agosto 2025, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 132/2014 l'obbligo di negoziazione assistita non sussiste per i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione. Inoltre, la presente controversia non rientra neppure tra quelle per cui l'art. 5 del D. Lgs n. 28/2010 prevede il preventivo obbligatorio esperimento della procedura di mediazione.
2 Passando ad esaminare il merito della presente controversia, occorre rammentare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore ed è, pertanto, tenuto a provare il fatto costitutivo del credito, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Ordinanza
Cass. n. 13240 del 2019, Cass. n. 2421 del 2006).
Nel caso di specie, è onere dell'opposta , quale attrice in senso sostanziale, CP_1 Controparte_1
provare, avvalendosi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, di avere effettivamente adempiuto alla propria prestazione. Infatti, occorre rammentare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
Orbene, nella specie, le acquisite emergenze processuali consentono di affermare che la società
ha effettivamente eseguito, nei confronti dell'opponente, la fornitura del Controparte_1 materiale elettrico di cui alle fatture azionate in sede monitoria. Infatti, l'avvenuta consegna della merce di cui alle predette fatture trova pieno riscontro documentale nei D.D.T. prodotti dall'opposta, recanti la sottoscrizione del destinatario (v. docc.
4-15 fascicolo monitorio). Come già rilevato nell'ordinanza adottata da questo Giudice in data 2 agosto 2025, la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto non è stata oggetto di espresso disconoscimento da parte dell'opponente, la quale avrebbe dovuto contestare tale sottoscrizione, affermando la non riferibilità della stessa al suo rappresentante legale né tanto meno ai suoi collaboratori addetti allo scarico e alla ricezione della merce, con indicazione del nominativo di questi ultimi. E' evidente come, in difetto di tale specifico disconoscimento, verrebbe, infatti, ad essere inibita alla controparte la possibilità di agire per la verificazione della sottoscrizione (cfr. Trib. Roma, sez. III, n.25464/2012).
Inoltre, occorre prendere in considerazione la condotta tenuta dalla Parte_1 anteriormente all'introduzione del presente giudizio, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione a fronte della ricezione delle fatture elettroniche emesse dall'opposta, che risultano peraltro regolarmente registrate nel registro IVA della medesima società opposta.
In conclusione, il credito consacrato nel decreto ingiuntivo deve ritenersi, all'esito del presente giudizio, definitivamente accertato nell'entità indicata in sede monitoria e la presente opposizione deve essere integralmente respinta, con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 Le spese, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
Da ultimo, quanto alla domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dalla CP_1
va ricordato che la norma in esame costituisce una disposizione di natura Controparte_1 pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Giudice che l'attrice-opponente abbia posto in essere una condotta tale da configurare un abuso dello strumento processuale, il quale esige, dal punto di vista soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nella specie, le prospettazioni difensive delle si sono rivelate del tutto Controparte_2 infondate, così palesando l'intento meramente dilatorio della spiegata opposizione. Peraltro,
l'opponente, successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non ha più coltivato l'opposizione, non depositando gli scritti conclusivi di cui all'art. 189 cpc e non comparendo neppure all'udienza di rimessione della causa in decisione, in tal modo dimostrando l'assenza di valide argomentazioni da contrapporre alla domanda di pagamento avanzata dalla società creditrice. Il che consente di affermare che l'opponente ha tenuto con tutta evidenza una condotta connotata da colpa grave nel proporre l'opposizione.
Tali considerazioni comportano una valutazione ampiamente negativa in ordine al comportamento processuale tenuto dalla società opponente e giustificano la condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, che risulta ragionevolmente commisurata a 1/3 delle spese processuali, determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione come sopra proposta da e, per l'effetto, Pt_1 Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1359/2024, emesso da questo Tribunale in data 28 novembre
2024;
2) Condanna la alla rifusione, in favore della società opposta Pt_1 Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA (se dovuta) e
CPA come per legge.
4 3) Condanna la al pagamento ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in favore Parte_1 dell'opposta della somma di euro 1.692,00. CP_1 Controparte_1
Così deciso in Parma, il 25 novembre 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
5