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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2906 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da dall'avv. Domenico Bicelli Parte_1
ATTRICE contro assistita dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 di Brescia
assistita dall'avv. Roberta Dominici Controparte_2
CONVENUTI
Fatto e diritto.
La società ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione presso terzi proposta da e ha Controparte_2 dedotto che la creditrice non aveva depositato tempestivamente l'atto di precetto e gli atti di cui al secondo comma dell'art 543 cpc e che il credito di cui al titolo esecutivo era insussistente.
si è costituita in giudizio e ha sostenuto che la Controparte_2 dedotta violazione dell'art 543 cpc fosse insussistente.
pagina 1 di 3 In relazione alle contestazioni di merito, la convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
L' è intervenuta in giudizio, ha eccepito la Controparte_1 carenza di giurisdizione del giudice ordinario e, in via subordinata, ha chiesto che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
All'udienza del 3.4.2025, la causa è stata posta in decisione.
- - - - - -
Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato la violazione dell'art 543 cpc da parte della creditrice pignorante.
L'art. 543 secondo comma cpc dispone che il creditore “deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna”.
L' ha prodotto, al momento dell'iscrizione a ruolo Controparte_2 del procedimento esecutivo, effettuata il 27.10.2022, l'atto di citazione (doc. 2),
l'estratto di ruolo (doc. 4) e la relata di notifica dell'intimazione (doc. 4).
L' non ha, invece, depositato l'intimazione che è stata, poi, depositata in data CP_2
24.7.2023.
Il secondo comma dell'art 543 cpc dispone che “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”.
Poiché non vi è dubbio che nel caso in esame il precetto, qui costituito dall'intimazione, sia stato depositato addirittura molti mesi dopo l'iscrizione a ruolo, che, a sua volta, è, ovviamente, successiva alla consegna al creditore del pignoramento notificato, l'opposizione è accolta.
Le ulteriori questioni sollevate dall'opponente non rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e risultano, comunque, assorbite.
Le spese di lite, tenuto conto che l'opponente ha sollevato anche questioni estranee alla giurisdizione di questo giudice, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 2 di 3 rilevata la violazione del disposto di cui all'art. 543 c.p.c., dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi 022-2022-21735, effettuato da Controparte_2
verso in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiara estinta la procedura esecutiva pendente avanti a questo tribunale e rubricata al RGE. N.
3327/2022, dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 3.4.2025.
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2906 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da dall'avv. Domenico Bicelli Parte_1
ATTRICE contro assistita dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 di Brescia
assistita dall'avv. Roberta Dominici Controparte_2
CONVENUTI
Fatto e diritto.
La società ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione presso terzi proposta da e ha Controparte_2 dedotto che la creditrice non aveva depositato tempestivamente l'atto di precetto e gli atti di cui al secondo comma dell'art 543 cpc e che il credito di cui al titolo esecutivo era insussistente.
si è costituita in giudizio e ha sostenuto che la Controparte_2 dedotta violazione dell'art 543 cpc fosse insussistente.
pagina 1 di 3 In relazione alle contestazioni di merito, la convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
L' è intervenuta in giudizio, ha eccepito la Controparte_1 carenza di giurisdizione del giudice ordinario e, in via subordinata, ha chiesto che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
All'udienza del 3.4.2025, la causa è stata posta in decisione.
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Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato la violazione dell'art 543 cpc da parte della creditrice pignorante.
L'art. 543 secondo comma cpc dispone che il creditore “deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna”.
L' ha prodotto, al momento dell'iscrizione a ruolo Controparte_2 del procedimento esecutivo, effettuata il 27.10.2022, l'atto di citazione (doc. 2),
l'estratto di ruolo (doc. 4) e la relata di notifica dell'intimazione (doc. 4).
L' non ha, invece, depositato l'intimazione che è stata, poi, depositata in data CP_2
24.7.2023.
Il secondo comma dell'art 543 cpc dispone che “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”.
Poiché non vi è dubbio che nel caso in esame il precetto, qui costituito dall'intimazione, sia stato depositato addirittura molti mesi dopo l'iscrizione a ruolo, che, a sua volta, è, ovviamente, successiva alla consegna al creditore del pignoramento notificato, l'opposizione è accolta.
Le ulteriori questioni sollevate dall'opponente non rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e risultano, comunque, assorbite.
Le spese di lite, tenuto conto che l'opponente ha sollevato anche questioni estranee alla giurisdizione di questo giudice, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 2 di 3 rilevata la violazione del disposto di cui all'art. 543 c.p.c., dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi 022-2022-21735, effettuato da Controparte_2
verso in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiara estinta la procedura esecutiva pendente avanti a questo tribunale e rubricata al RGE. N.
3327/2022, dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 3.4.2025.
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 3 di 3