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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 908 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 908 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BERAUDI DANIELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. ANDRIUOLO JUSI (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/05/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.07.2011,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 27.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni aggiuntive e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Rimini in data 24/07/2011, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 116, P. II, serie A, anno 2011, ordinando al competente ufficio di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Dichiarare che ciascun genitore si impegnerà a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro genitore, secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché siano rispettati i provvedimenti dettati in favore di garantendo il pieno ed effettivo rispetto della minore e il suo diritto a Per_1
mantenere in modo significativo i rapporti con ciascun genitore e i nonni di entrambi i rami genitoriali.
3. La piccola sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali collaboreranno con Per_1 lealtà e buona fede avendo, come unico interesse, il suo benessere psicofisico e, all'uopo, concordano per il collocamento paritario della piccola seguendo il seguente schema:
I° settimana: lunedì, martedì, giovedì e domenica con la madre;
II° settimana: lunedì, martedì, giovedì e domenica con il padre;
III° settimana: lunedì, martedì, giovedì e domenica con la madre;
IV° settimana: lunedì, martedì, giovedì e domenica con il padre.
I genitori concorderanno le giornate nel rispetto dell'alternanza e dei propri impegni lavorativi.
4. Dichiarare che trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Per_1
Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01- stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25
Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dalla madre. Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto almeno 20 giorni prima.
5. Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, della figlia verrà trascorso ad anni alternati con i genitori qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
6. Stabilire che le parti, in caso di difficoltà ad assumere in armonia decisioni e/o scelte nell'interesse della minore dichiarano sin da ora la propria disponibilità a farsi coadiuvare da un professionista da loro scelto.
7. In virtù della pariteticità dei tempi trascorsi anche con il padre, quest'ultimo verserà a Pt_1 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di
[...] mantenimento per la figlia pari ad € 350,00 oltre ad aggiornamento Istat come per legge. Per_1
8. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella Per_1
misura del 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Bologna (cui fa espresso riferimento il
Tribunale adito).
9. Stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro i dieci giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro dieci giorni dall'esibizione del documento di spesa.
10. L'assegno unico verrà riconosciuto alla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
11. Si dà atto che le spese per i lavori di edilizia/ristrutturazione eseguiti nella casa coniugale sino al
Maggio 2024, sono state sostenute da entrambi e dunque le conseguenti relative detrazioni/rimborsi che verranno percepiti nei prossimi 10 anni dovranno essere suddivise al 50% anche dopo il trasferimento della proprietà in capo alla sig.ra Pt_1
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, i legali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
13. Il sig. , nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_5
residente in [...], quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio o anche successivamente previo accordo tra i coniugi, si impegna a cedere e trasferire, con corrispettivo di € 55.000,00, alla sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._6 , residente in [...], che accetta, la propria quota di proprietà
[...] pari al 50% dell'immobile abitazione sito in Rimini (RN), Via Marecchiese n. 298 Lett. E int. 16, individuato nel Catasto Urbano di detto Comune al fg. 81, partic. 1088, sub. 70, cat. A/2, cl. 03, consistenza 4 vani, r.c. € 437,13 e dell'immobile garage al fg. 81, partic. 1088, sub. 49, cat. C/6, cl.
02, consistenza 25 mq, r.c. € 117,49. La sig.ra al momento dell'accollo del mutuo si Pt_1
impegna a liberare dalla qualità di garante il Signor (padre del sig. Persona_2 [...]
indicando, se necessario, all'istituto bancario altro nominativo da sostituire al garante in Parte_2
essere.
14. Contestualmente al trasferimento di cui al punto 13, la sig.ra nata a [...] il Parte_1
16/07/1981, C.F.: , residente in [...], quale CodiceFiscale_6
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio o anche successivamente previo accordo tra i coniugi, si impegna a cedere e trasferire, senza alcun corrispettivo al sig. , nato a [...] il Parte_2
04/01/1978, C.F.: , residente in [...], che CodiceFiscale_5 accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile garage sito in Rimini (RN), Via
Marecchiese, individuato nel Catasto Urbano di detto Comune al fg. 81, partic. 1088, sub. 47, cat.
C/6, cl. 02, consistenza 17 mq, r.c. € 79,90.
15. I trasferimenti immobiliari di cui ai punti 13 e 14 sopraindicati beneficeranno delle esenzioni fiscali previste dalla Legge, mentre i compensi del Notaio rogante ed ogni altra spesa finalizzata ai trasferimenti di cui sopra saranno sostenuti dalle parti in ragione di ½ ciascuna.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e lle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 116 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 908 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BERAUDI DANIELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. ANDRIUOLO JUSI (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/05/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.07.2011,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 27.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni aggiuntive e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Rimini in data 24/07/2011, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 116, P. II, serie A, anno 2011, ordinando al competente ufficio di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Dichiarare che ciascun genitore si impegnerà a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro genitore, secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché siano rispettati i provvedimenti dettati in favore di garantendo il pieno ed effettivo rispetto della minore e il suo diritto a Per_1
mantenere in modo significativo i rapporti con ciascun genitore e i nonni di entrambi i rami genitoriali.
3. La piccola sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali collaboreranno con Per_1 lealtà e buona fede avendo, come unico interesse, il suo benessere psicofisico e, all'uopo, concordano per il collocamento paritario della piccola seguendo il seguente schema:
I° settimana: lunedì, martedì, giovedì e domenica con la madre;
II° settimana: lunedì, martedì, giovedì e domenica con il padre;
III° settimana: lunedì, martedì, giovedì e domenica con la madre;
IV° settimana: lunedì, martedì, giovedì e domenica con il padre.
I genitori concorderanno le giornate nel rispetto dell'alternanza e dei propri impegni lavorativi.
4. Dichiarare che trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Per_1
Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01- stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25
Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dalla madre. Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto almeno 20 giorni prima.
5. Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, della figlia verrà trascorso ad anni alternati con i genitori qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
6. Stabilire che le parti, in caso di difficoltà ad assumere in armonia decisioni e/o scelte nell'interesse della minore dichiarano sin da ora la propria disponibilità a farsi coadiuvare da un professionista da loro scelto.
7. In virtù della pariteticità dei tempi trascorsi anche con il padre, quest'ultimo verserà a Pt_1 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di
[...] mantenimento per la figlia pari ad € 350,00 oltre ad aggiornamento Istat come per legge. Per_1
8. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella Per_1
misura del 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Bologna (cui fa espresso riferimento il
Tribunale adito).
9. Stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro i dieci giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro dieci giorni dall'esibizione del documento di spesa.
10. L'assegno unico verrà riconosciuto alla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
11. Si dà atto che le spese per i lavori di edilizia/ristrutturazione eseguiti nella casa coniugale sino al
Maggio 2024, sono state sostenute da entrambi e dunque le conseguenti relative detrazioni/rimborsi che verranno percepiti nei prossimi 10 anni dovranno essere suddivise al 50% anche dopo il trasferimento della proprietà in capo alla sig.ra Pt_1
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, i legali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
13. Il sig. , nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_5
residente in [...], quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio o anche successivamente previo accordo tra i coniugi, si impegna a cedere e trasferire, con corrispettivo di € 55.000,00, alla sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._6 , residente in [...], che accetta, la propria quota di proprietà
[...] pari al 50% dell'immobile abitazione sito in Rimini (RN), Via Marecchiese n. 298 Lett. E int. 16, individuato nel Catasto Urbano di detto Comune al fg. 81, partic. 1088, sub. 70, cat. A/2, cl. 03, consistenza 4 vani, r.c. € 437,13 e dell'immobile garage al fg. 81, partic. 1088, sub. 49, cat. C/6, cl.
02, consistenza 25 mq, r.c. € 117,49. La sig.ra al momento dell'accollo del mutuo si Pt_1
impegna a liberare dalla qualità di garante il Signor (padre del sig. Persona_2 [...]
indicando, se necessario, all'istituto bancario altro nominativo da sostituire al garante in Parte_2
essere.
14. Contestualmente al trasferimento di cui al punto 13, la sig.ra nata a [...] il Parte_1
16/07/1981, C.F.: , residente in [...], quale CodiceFiscale_6
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio o anche successivamente previo accordo tra i coniugi, si impegna a cedere e trasferire, senza alcun corrispettivo al sig. , nato a [...] il Parte_2
04/01/1978, C.F.: , residente in [...], che CodiceFiscale_5 accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile garage sito in Rimini (RN), Via
Marecchiese, individuato nel Catasto Urbano di detto Comune al fg. 81, partic. 1088, sub. 47, cat.
C/6, cl. 02, consistenza 17 mq, r.c. € 79,90.
15. I trasferimenti immobiliari di cui ai punti 13 e 14 sopraindicati beneficeranno delle esenzioni fiscali previste dalla Legge, mentre i compensi del Notaio rogante ed ogni altra spesa finalizzata ai trasferimenti di cui sopra saranno sostenuti dalle parti in ragione di ½ ciascuna.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e lle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 116 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi