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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12286/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/11/2024 da e Parte_1 Controparte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. RUBINATO GIANLUCA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25/05/2015 in MANZANO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di MANZANO (UD) al numero 1, parte 1, anno 2015;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 03/04/2017); Persona_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 25/05/2015, in Controparte_1
MANZANO (UD), con atto trascritto presso il comune di MANZANO (UD) al n. 1, Parte 1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) Dispone che i coniugi esercitino la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
in modo congiunto secondo le regole dell'affidamento condiviso, con Per_1
collocazione prevalente della minore presso la madre . Parte_1
3) Dà atto che le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute della figlia verranno prese in modo congiunto e di comune accordo tra i genitori, tenendo conto preliminarmente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
4) Dispone che la minore trascorra un fine settimana con il padre Persona_2
e, precisamente, dal sabato al termine della scuola fino alle ore 19.00 della domenica, quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione della madre ove è collocata, e quello successivo con la madre e ciò in modo alternato.
5) Dispone che il padre, inoltre, veda la figlia quando voglia previo accordo con la madre in ordine ai giorni e agli orari, compatibilmente con le esigenze anche lavorative della sig.ra e con le esigenze della minore, anche al fine di consentire ad lo Pt_1 Persona_1
svolgimento degli impegni di studio o delle attività extra scolastiche. Dispone che la figlia trascorra con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio. Dispone che passi, inoltre, le festività natalizie e pasquali con l'uno o con l'altro Persona_1
genitore ad anni alterni;
in particolare, per quanto riguarda le vacanze natalizie, si intende che saranno divise in due parti: dal termine dell'ultimo giorno di scuola alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche.
2 6) Dispone che il Sig. versi alla sig.ra la somma di € 200,00 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 20 di Persona_1
ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso la Poste Italiane Pt_1
ed avente il seguente IBAN: [...]. Un tanto a partire dal giorno 20 del mese successivo alla data fissata per la comparizione dei coniugi davanti al giudice istruttore. La somma del mantenimento sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Dà atto che l'assegno unico per la minore Persona_2
verrà percepito interamente dalla madre .
[...] Parte_1
7) Dà atto che l'autovettura Dacia, mod. ND con targa EX346SS in comproprietà con la sig.ra verrà intestata al solo sig. , con spese a carico dello stesso. Pt_1 CP_1
8) Dà atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere e di avere già regolamentato ogni altra questione patrimoniale.
9) Le spese straordinarie relative alla figlia minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che è stato consegnato loro.
10) Dà atto che i coniugi si concedono la reciproca apposizione delle firme necessarie per portare con sé la figlia minore all'estero e rinunciano a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio per sé e per la figlia. Detti viaggi avverranno per periodi concordati e comunicati con congruo anticipo all'altro genitore.
11) Dà atto che i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico.
12) La casa familiare di comproprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità della Pt_1
stessa ed il sig. si trasferirà in altra abitazione. CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANZANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 3.3.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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