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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/09/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1503/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice rel. dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1484/2025 RG. VG. promossa da codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1984, rappresentato e difeso dall'avv. ELENA VOICU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.07.1980, rappresentata e difesa dall'avv. SEBASTIANA PELLERITI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, ordinando a tutti gli enti competenti italiani e rumeni di procedere Controparte_2
all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto e alle comunicazioni di legge;
2. Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre che resterà presso la casa coniugale, sita in Bosco Marengo, Via Tortona di Pollastra, n. 38, 15062, (AL);
3. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, prelevandole dall'abitazione materna o Parte_1
dalla scuola o dal luogo di attività sportiva e riaccompagnandole presso l'abitazione materna entro le ore 20.00, una/due volte nel corso della settimana (ad es. martedì e giovedì) compatibilmente ai suoi orari lavorativi ed agli interessi/attività delle figlie;
ed in aggiunta:
- il padre potrà prelevare le figlie dalla casa materna alle ore 20:00 del venerdì e riportarle alle ore 12:00 della domenica, sempre fatto salvo diverso accordo tra genitori quanto a tempi e modi.
- per quanto riguarda le festività: il padre e la madre si alterneranno a trascorrere con le figlie il giorno della vigilia ed il giorno di Natale;
per il corrente anno 2025 il sig. potrà tenere Parte_1
le figlie nella giornata del Natale, salvo diverso accordo.
- la stessa alternanza tra i genitori varrà per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e per gli altri giorni festivi da calendario scolastico, tenuto conto delle esigenze lavorative dei medesimi e della volontà delle minori.
- per quanto riguarda le ferie estive, le figlie trascorreranno con la madre 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di Agosto in concomitanza con la chiusura del posto di lavoro;
il padre trascorrerà con le figlie altri 15 gg in un diverso periodo che comunicherà alla madre, ogni anno, con un anticipo di almeno trenta giorni.
- entrambi i genitori dovranno comunicarsi i reciproci recapiti feriali.
- in caso di disaccordo sul periodo di vacanza prescelto, prevarrà la scelta materna negli anni dispari e la scelta paterna negli anni pari. - le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno 5 giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze personali e del figlio nonché lavorative dei medesimi.
- Il sig. si impegna a comunicare con precisione alla signora il giorno di Parte_1 Parte_1
partenza e quello di rientro da eventuali viaggi all'estero con le figlie.
- Ciascun genitore dovrà garantire alle figlie almeno un contatto telefonico giornaliero con
l'altro genitore.
- Il signor si impegna ad osservare il principio della gradualità Parte_1
nell'applicazione del regime di visita sopra indicato ove le figlie esprimessero difficoltà o resistenza nella immediata integrarle applicazione degli accordi in punto.
5. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie sino a quando Parte_1
quest'ultime non avranno raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di euro 500,00, (€250,00 per ciascun figlia) a partire dal mese in cui avverrà il rilascio della casa coniugale;
detto importo dovrà essere rivalutato il 1° gennaio di ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente;
6. Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse delle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%; per le spese straordinarie ci si richiama a quanto previsto dal Protocollo di codesto Tribunale da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail e/o whatsapp) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Il rilascio della casa coniugale da parte del sig. dovrà avvenire entro 30 giorni dal Parte_1
deposito del presente ricorso. Sino alla data di rilascio del domicilio coniugale da parte della del sig. , le spese familiari ed i ratei del mutuo, saranno ripartiti tra i coniugi come è Parte_1
attualmente.
8. Al momento del rilascio della abitazione, il sig. potrà asportare i suoi effetti e beni Parte_1 personali e comunicherà alla sig.ra il luogo e l'immobile ove intende fissare la propria Parte_1
residenza;
Successivamente al rilascio della casa familiare, graverà esclusivamente sulla sig.ra il Parte_1
pagamento di tutte le spese legate alla gestione della casa familiare, oltre che del mutuo;
9. il sig. , si impegna a trasferire alla sig.ra , nell'ambito della Parte_1 Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote di proprietà delle seguenti unità immobiliari:
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24,
Foglio, 24 particella 330 sub. 3, piano S1-T-1-2, categoria A/4, classe 1, vani 7, rendita € 433,82;
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24, foglio 24, mappale 200, sub.2 e mappale 331 graffati, piano T-1, categoria A4, classe 2, vani 4,5, rendita € 160,36;
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24,
Foglio 24, mappale 200, sub.1, piano T, categoria C/6, classe 2, mq 19, rendita € 39,25;
10. La sig.ra , si impegna a trasferire al sig. , nell'ambito della Parte_1 Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote di proprietà della seguente unità immobiliare: entità immobiliare sita in Comune di Villalvernia (AL), facendo parte del fabbricato denominato Condominio Carbone, in Via Domenico Carbone, n. 67 e precisamente: appartamento al piano primo (secondo fuori terra), avente accesso alla Scala B, distinto con il numero interno 3, cantina al piano primo sottostante avendo accesso dalla scala
B, distinta con il numero interno 3.
Quanto sopra descritto risulta censito al catasto dei fabbricati del Comune di Villalvernia come segue: foglio 3, mappale 52, subalterno 10, Via Domenico Carbone, n. 67, piani S 1-1, categoria
A/2, classe 2, vani 3, superficie catastale totale metti quadri 64, rendita catastale €224,66.
(docc. 7 e 8)
11. Tutte le cessioni immobiliari previste dal presente accordo sono connesse e funzionali alla sistemazione della crisi coniugale e pertanto assoggettabili alle esenzioni fiscali di cui all'art. 19
L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
12. Le spese notarili ed ogni onere connesso ai passaggi di proprietà - nulla escluso saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% . 13. L'autovettura FIAT Bravo targata DM614 NX, intestata alla signora Controparte_1
resta assegnata in proprietà definitiva alla stessa, senza obbligo di conguaglio a carico
[...]
o favore dell'uno o dell'altro coniuge;
14. L'autovettura FIAT Punto targata FF368WR intestata al sig. resta Parte_1
assegnata in proprietà definiva allo stesso, senza obbligo di conguaglio a carico o favore dell'uno o dell'altro coniuge;
15. L'importo relativo all'Assegno Unico verrà riscosso esclusivamente dalla sig.ra ed in Parte_1
tal senso il sig. dichiara di rinunciare a percepirlo dalla data di deposito al Tribunale del Parte_1
presente ricorso rinunciando a ripetere le somme pregresse che a tale titolo fossero state riscosse dalla signora;
Controparte_1
16. La SI.ra riprenderà il cognome da nubile abbandonando Controparte_1 Per_3
il cognome;
Parte_1
17. Le spese legali si intendono compensate tra le parti;
18. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
19. Le Parti concordemente chiedono fissarsi udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile presso il
Comune di Calafat (Romania) il 14.07.2016, trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo
Comune: Atto di matrimonio n. 34 del 14.07.2016 (Serie CY, certificato di matrimonio nr.
089281); dall'unione coniugale sono nate il 10.04.2016 e il Persona_1 Persona_2
18/08/2017, oggi ancora minorenni;
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
nel corso del tempo è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione spirituale e materiale e i coniugi sono addivenuti alla decisione di congiuntamente ricorso per lo scioglimento del matrimonio/divorzio; con note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di legge.
Considerando che i coniugi sono cittadini rumeni e che il matrimonio è stato celebrato e registrato unicamente in Romania saranno applicabili
- l'art. 3 Regolamento UE n. 2201/2003 in materia di competenza (Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova:
[omissis] - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
[omissis]);
- l'art. 31 legge n. 218/1995 in ordine alla scelta della legge applicabile (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale);
- l'art.5 Regolamento UE 1259/2010 Scelta della legge applicabile dalle parti (
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: [omissis] c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; [omissis]);
- l'art. 373 Codice civile romeno “Il divorzio può avvenire: a) per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi o di uno di essi accettata dall'altro; b) allorquando, per giustificati motivi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente compromessi e il matrimonio non è più sostenibile;
c) su richiesta di uno dei coniugi, in seguito ad una separazione di fatto di almeno 2 anni;
d) su richiesta del coniuge il cui stato di salute rende impossibile la prosecuzione del matrimonio”;
- l'art. 397 Codice civile romeno in materia di affidamento che prevede come regola generale l'affidamento congiunto dei figli.
Si deve, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Nel caso concreto – peraltro – gli accordi raggiunti fra i coniugi, appaiono rispettosi del principio generale della bigenitorialità ricavabile dalle norme del diritto italiano. Le somme previste per il mantenimento dei figli poste a carico del padre appaiono coerenti ed adeguate con la situazione reddittuale e patrimoniale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra codice fiscale Parte_1
, nato a [...] il [...], e , C.F._1 Controparte_1
codice fiscale , con rito civile nel Comune di Calafat (Romania) il 14.07.2016, C.F._2
trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune: Atto di matrimonio n. 34 del
14.07.2016 (Serie CY, certificato di matrimonio nr. 089281);
Dispone che
2. Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre che resterà presso la casa coniugale, sita in Bosco Marengo, Via Tortona di Pollastra, n. 38, 15062, (AL);
3. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, prelevandole dall'abitazione materna o Parte_1
dalla scuola o dal luogo di attività sportiva e riaccompagnandole presso l'abitazione materna entro le ore 20.00, una/due volte nel corso della settimana (ad es. martedì e giovedì) compatibilmente ai suoi orari lavorativi ed agli interessi/attività delle figlie;
ed in aggiunta:
- il padre potrà prelevare le figlie dalla casa materna alle ore 20:00 del venerdì e riportarle alle ore 12:00 della domenica, sempre fatto salvo diverso accordo tra genitori quanto a tempi e modi.
- per quanto riguarda le festività: il padre e la madre si alterneranno a trascorrere con le figlie il giorno della vigilia ed il giorno di Natale;
per il corrente anno 2025 il sig. potrà tenere le Parte_1
figlie nella giornata del Natale, salvo diverso accordo.
- la stessa alternanza tra i genitori varrà per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e per gli altri giorni festivi da calendario scolastico, tenuto conto delle esigenze lavorative dei medesimi e della volontà delle minori.
- per quanto riguarda le ferie estive, le figlie trascorreranno con la madre 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di Agosto in concomitanza con la chiusura del posto di lavoro;
il padre trascorrerà con le figlie altri 15 gg in un diverso periodo che comunicherà alla madre, ogni anno, con un anticipo di almeno trenta giorni.
- entrambi i genitori dovranno comunicarsi i reciproci recapiti feriali. - in caso di disaccordo sul periodo di vacanza prescelto, prevarrà la scelta materna negli anni dispari e la scelta paterna negli anni pari.
- le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno 5 giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze personali e del figlio nonché lavorative dei medesimi.
- Il sig. si impegna a comunicare con precisione alla signora il giorno di Parte_1 Parte_1
partenza e quello di rientro da eventuali viaggi all'estero con le figlie.
- Ciascun genitore dovrà garantire alle figlie almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
- Il signor si impegna ad osservare il principio della gradualità Parte_1
nell'applicazione del regime di visita sopra indicato ove le figlie esprimessero difficoltà o resistenza nella immediata integrarle applicazione degli accordi in punto.
5. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie sino a quando quest'ultime Parte_1
non avranno raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di euro 500,00, (€250,00 per ciascun figlia) a partire dal mese in cui avverrà il rilascio della casa coniugale;
detto importo dovrà essere rivalutato il 1° gennaio di ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente;
6. Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse delle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%; per le spese straordinarie ci si richiama a quanto previsto dal Protocollo di codesto Tribunale da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail e/o whatsapp) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
15. L'importo relativo all'Assegno Unico verrà riscosso esclusivamente dalla sig.ra ed in Parte_1
tal senso il sig. dichiara di rinunciare a percepirlo dalla data di deposito al Tribunale del Parte_1
presente ricorso rinunciando a ripetere le somme pregresse che a tale titolo fossero state riscosse dalla signora;
Controparte_1
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
7. Il rilascio della casa coniugale da parte del sig. dovrà avvenire entro 30 giorni dal Parte_1
deposito del presente ricorso. Sino alla data di rilascio del domicilio coniugale da parte della del sig. , le spese familiari ed i ratei del mutuo, saranno ripartiti tra i coniugi come è Parte_1
attualmente.
8. Al momento del rilascio della abitazione, il sig. potrà asportare i suoi effetti e beni Parte_1
personali e comunicherà alla sig.ra il luogo e l'immobile ove intende fissare la propria Parte_1
residenza;
Successivamente al rilascio della casa familiare, graverà esclusivamente sulla sig.ra il Parte_1
pagamento di tutte le spese legate alla gestione della casa familiare, oltre che del mutuo;
9. il sig. , si impegna a trasferire alla sig.ra , nell'ambito della regolamentazione Parte_1 Parte_1
dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote di proprietà delle seguenti unità immobiliari:
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24,
Foglio, 24 particella 330 sub. 3, piano S1-T-1-2, categoria A/4, classe 1, vani 7, rendita € 433,82;
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24, foglio 24, mappale 200, sub.2 e mappale 331 graffati, piano T-1, categoria A4, classe 2, vani 4,5, rendita € 160,36;
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24,
Foglio 24, mappale 200, sub.1, piano T, categoria C/6, classe 2, mq 19, rendita € 39,25;
10. La sig.ra , si impegna a trasferire al sig. , nell'ambito della Parte_1 Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote di proprietà della seguente unità immobiliare: entità immobiliare sita in Comune di Villalvernia (AL), facendo parte del fabbricato denominato Condominio Carbone, in Via Domenico Carbone, n. 67 e precisamente: appartamento al piano primo (secondo fuori terra), avente accesso alla Scala B, distinto con il numero interno 3, cantina al piano primo sottostante avendo accesso dalla scala B, distinta con il numero interno 3.
Quanto sopra descritto risulta censito al catasto dei fabbricati del Comune di Villalvernia come segue: foglio 3, mappale 52, subalterno 10, Via Domenico Carbone, n. 67, piani S 1-1, categoria A/2, classe 2, vani 3, superficie catastale totale metti quadri 64, rendita catastale €224,66. (docc.
7 e 8)
11. Tutte le cessioni immobiliari previste dal presente accordo sono connesse e funzionali alla sistemazione della crisi coniugale e pertanto assoggettabili alle esenzioni fiscali di cui all'art. 19 L.
n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
12. Le spese notarili ed ogni onere connesso ai passaggi di proprietà - nulla escluso saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% .
13. L'autovettura FIAT Bravo targata DM614 NX, intestata alla signora Controparte_1
resta assegnata in proprietà definitiva alla stessa, senza obbligo di conguaglio a carico o favore dell'uno o dell'altro coniuge;
14. L'autovettura FIAT Punto targata FF368WR intestata al sig. resta Parte_1
assegnata in proprietà definiva allo stesso, senza obbligo di conguaglio a carico o favore dell'uno o dell'altro coniuge;
16. La SI.ra riprenderà il cognome da nubile abbandonando il Controparte_1 Per_3
cognome ; Parte_1
17. Le spese legali si intendono compensate tra le parti;
18. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
Così deciso in Alessandria, lì 16 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice rel. dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1484/2025 RG. VG. promossa da codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1984, rappresentato e difeso dall'avv. ELENA VOICU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.07.1980, rappresentata e difesa dall'avv. SEBASTIANA PELLERITI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, ordinando a tutti gli enti competenti italiani e rumeni di procedere Controparte_2
all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto e alle comunicazioni di legge;
2. Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre che resterà presso la casa coniugale, sita in Bosco Marengo, Via Tortona di Pollastra, n. 38, 15062, (AL);
3. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, prelevandole dall'abitazione materna o Parte_1
dalla scuola o dal luogo di attività sportiva e riaccompagnandole presso l'abitazione materna entro le ore 20.00, una/due volte nel corso della settimana (ad es. martedì e giovedì) compatibilmente ai suoi orari lavorativi ed agli interessi/attività delle figlie;
ed in aggiunta:
- il padre potrà prelevare le figlie dalla casa materna alle ore 20:00 del venerdì e riportarle alle ore 12:00 della domenica, sempre fatto salvo diverso accordo tra genitori quanto a tempi e modi.
- per quanto riguarda le festività: il padre e la madre si alterneranno a trascorrere con le figlie il giorno della vigilia ed il giorno di Natale;
per il corrente anno 2025 il sig. potrà tenere Parte_1
le figlie nella giornata del Natale, salvo diverso accordo.
- la stessa alternanza tra i genitori varrà per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e per gli altri giorni festivi da calendario scolastico, tenuto conto delle esigenze lavorative dei medesimi e della volontà delle minori.
- per quanto riguarda le ferie estive, le figlie trascorreranno con la madre 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di Agosto in concomitanza con la chiusura del posto di lavoro;
il padre trascorrerà con le figlie altri 15 gg in un diverso periodo che comunicherà alla madre, ogni anno, con un anticipo di almeno trenta giorni.
- entrambi i genitori dovranno comunicarsi i reciproci recapiti feriali.
- in caso di disaccordo sul periodo di vacanza prescelto, prevarrà la scelta materna negli anni dispari e la scelta paterna negli anni pari. - le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno 5 giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze personali e del figlio nonché lavorative dei medesimi.
- Il sig. si impegna a comunicare con precisione alla signora il giorno di Parte_1 Parte_1
partenza e quello di rientro da eventuali viaggi all'estero con le figlie.
- Ciascun genitore dovrà garantire alle figlie almeno un contatto telefonico giornaliero con
l'altro genitore.
- Il signor si impegna ad osservare il principio della gradualità Parte_1
nell'applicazione del regime di visita sopra indicato ove le figlie esprimessero difficoltà o resistenza nella immediata integrarle applicazione degli accordi in punto.
5. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie sino a quando Parte_1
quest'ultime non avranno raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di euro 500,00, (€250,00 per ciascun figlia) a partire dal mese in cui avverrà il rilascio della casa coniugale;
detto importo dovrà essere rivalutato il 1° gennaio di ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente;
6. Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse delle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%; per le spese straordinarie ci si richiama a quanto previsto dal Protocollo di codesto Tribunale da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail e/o whatsapp) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Il rilascio della casa coniugale da parte del sig. dovrà avvenire entro 30 giorni dal Parte_1
deposito del presente ricorso. Sino alla data di rilascio del domicilio coniugale da parte della del sig. , le spese familiari ed i ratei del mutuo, saranno ripartiti tra i coniugi come è Parte_1
attualmente.
8. Al momento del rilascio della abitazione, il sig. potrà asportare i suoi effetti e beni Parte_1 personali e comunicherà alla sig.ra il luogo e l'immobile ove intende fissare la propria Parte_1
residenza;
Successivamente al rilascio della casa familiare, graverà esclusivamente sulla sig.ra il Parte_1
pagamento di tutte le spese legate alla gestione della casa familiare, oltre che del mutuo;
9. il sig. , si impegna a trasferire alla sig.ra , nell'ambito della Parte_1 Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote di proprietà delle seguenti unità immobiliari:
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24,
Foglio, 24 particella 330 sub. 3, piano S1-T-1-2, categoria A/4, classe 1, vani 7, rendita € 433,82;
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24, foglio 24, mappale 200, sub.2 e mappale 331 graffati, piano T-1, categoria A4, classe 2, vani 4,5, rendita € 160,36;
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24,
Foglio 24, mappale 200, sub.1, piano T, categoria C/6, classe 2, mq 19, rendita € 39,25;
10. La sig.ra , si impegna a trasferire al sig. , nell'ambito della Parte_1 Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote di proprietà della seguente unità immobiliare: entità immobiliare sita in Comune di Villalvernia (AL), facendo parte del fabbricato denominato Condominio Carbone, in Via Domenico Carbone, n. 67 e precisamente: appartamento al piano primo (secondo fuori terra), avente accesso alla Scala B, distinto con il numero interno 3, cantina al piano primo sottostante avendo accesso dalla scala
B, distinta con il numero interno 3.
Quanto sopra descritto risulta censito al catasto dei fabbricati del Comune di Villalvernia come segue: foglio 3, mappale 52, subalterno 10, Via Domenico Carbone, n. 67, piani S 1-1, categoria
A/2, classe 2, vani 3, superficie catastale totale metti quadri 64, rendita catastale €224,66.
(docc. 7 e 8)
11. Tutte le cessioni immobiliari previste dal presente accordo sono connesse e funzionali alla sistemazione della crisi coniugale e pertanto assoggettabili alle esenzioni fiscali di cui all'art. 19
L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
12. Le spese notarili ed ogni onere connesso ai passaggi di proprietà - nulla escluso saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% . 13. L'autovettura FIAT Bravo targata DM614 NX, intestata alla signora Controparte_1
resta assegnata in proprietà definitiva alla stessa, senza obbligo di conguaglio a carico
[...]
o favore dell'uno o dell'altro coniuge;
14. L'autovettura FIAT Punto targata FF368WR intestata al sig. resta Parte_1
assegnata in proprietà definiva allo stesso, senza obbligo di conguaglio a carico o favore dell'uno o dell'altro coniuge;
15. L'importo relativo all'Assegno Unico verrà riscosso esclusivamente dalla sig.ra ed in Parte_1
tal senso il sig. dichiara di rinunciare a percepirlo dalla data di deposito al Tribunale del Parte_1
presente ricorso rinunciando a ripetere le somme pregresse che a tale titolo fossero state riscosse dalla signora;
Controparte_1
16. La SI.ra riprenderà il cognome da nubile abbandonando Controparte_1 Per_3
il cognome;
Parte_1
17. Le spese legali si intendono compensate tra le parti;
18. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
19. Le Parti concordemente chiedono fissarsi udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile presso il
Comune di Calafat (Romania) il 14.07.2016, trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo
Comune: Atto di matrimonio n. 34 del 14.07.2016 (Serie CY, certificato di matrimonio nr.
089281); dall'unione coniugale sono nate il 10.04.2016 e il Persona_1 Persona_2
18/08/2017, oggi ancora minorenni;
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
nel corso del tempo è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione spirituale e materiale e i coniugi sono addivenuti alla decisione di congiuntamente ricorso per lo scioglimento del matrimonio/divorzio; con note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di legge.
Considerando che i coniugi sono cittadini rumeni e che il matrimonio è stato celebrato e registrato unicamente in Romania saranno applicabili
- l'art. 3 Regolamento UE n. 2201/2003 in materia di competenza (Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova:
[omissis] - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
[omissis]);
- l'art. 31 legge n. 218/1995 in ordine alla scelta della legge applicabile (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale);
- l'art.5 Regolamento UE 1259/2010 Scelta della legge applicabile dalle parti (
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: [omissis] c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; [omissis]);
- l'art. 373 Codice civile romeno “Il divorzio può avvenire: a) per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi o di uno di essi accettata dall'altro; b) allorquando, per giustificati motivi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente compromessi e il matrimonio non è più sostenibile;
c) su richiesta di uno dei coniugi, in seguito ad una separazione di fatto di almeno 2 anni;
d) su richiesta del coniuge il cui stato di salute rende impossibile la prosecuzione del matrimonio”;
- l'art. 397 Codice civile romeno in materia di affidamento che prevede come regola generale l'affidamento congiunto dei figli.
Si deve, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Nel caso concreto – peraltro – gli accordi raggiunti fra i coniugi, appaiono rispettosi del principio generale della bigenitorialità ricavabile dalle norme del diritto italiano. Le somme previste per il mantenimento dei figli poste a carico del padre appaiono coerenti ed adeguate con la situazione reddittuale e patrimoniale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra codice fiscale Parte_1
, nato a [...] il [...], e , C.F._1 Controparte_1
codice fiscale , con rito civile nel Comune di Calafat (Romania) il 14.07.2016, C.F._2
trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune: Atto di matrimonio n. 34 del
14.07.2016 (Serie CY, certificato di matrimonio nr. 089281);
Dispone che
2. Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre che resterà presso la casa coniugale, sita in Bosco Marengo, Via Tortona di Pollastra, n. 38, 15062, (AL);
3. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, prelevandole dall'abitazione materna o Parte_1
dalla scuola o dal luogo di attività sportiva e riaccompagnandole presso l'abitazione materna entro le ore 20.00, una/due volte nel corso della settimana (ad es. martedì e giovedì) compatibilmente ai suoi orari lavorativi ed agli interessi/attività delle figlie;
ed in aggiunta:
- il padre potrà prelevare le figlie dalla casa materna alle ore 20:00 del venerdì e riportarle alle ore 12:00 della domenica, sempre fatto salvo diverso accordo tra genitori quanto a tempi e modi.
- per quanto riguarda le festività: il padre e la madre si alterneranno a trascorrere con le figlie il giorno della vigilia ed il giorno di Natale;
per il corrente anno 2025 il sig. potrà tenere le Parte_1
figlie nella giornata del Natale, salvo diverso accordo.
- la stessa alternanza tra i genitori varrà per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e per gli altri giorni festivi da calendario scolastico, tenuto conto delle esigenze lavorative dei medesimi e della volontà delle minori.
- per quanto riguarda le ferie estive, le figlie trascorreranno con la madre 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di Agosto in concomitanza con la chiusura del posto di lavoro;
il padre trascorrerà con le figlie altri 15 gg in un diverso periodo che comunicherà alla madre, ogni anno, con un anticipo di almeno trenta giorni.
- entrambi i genitori dovranno comunicarsi i reciproci recapiti feriali. - in caso di disaccordo sul periodo di vacanza prescelto, prevarrà la scelta materna negli anni dispari e la scelta paterna negli anni pari.
- le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno 5 giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze personali e del figlio nonché lavorative dei medesimi.
- Il sig. si impegna a comunicare con precisione alla signora il giorno di Parte_1 Parte_1
partenza e quello di rientro da eventuali viaggi all'estero con le figlie.
- Ciascun genitore dovrà garantire alle figlie almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
- Il signor si impegna ad osservare il principio della gradualità Parte_1
nell'applicazione del regime di visita sopra indicato ove le figlie esprimessero difficoltà o resistenza nella immediata integrarle applicazione degli accordi in punto.
5. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie sino a quando quest'ultime Parte_1
non avranno raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di euro 500,00, (€250,00 per ciascun figlia) a partire dal mese in cui avverrà il rilascio della casa coniugale;
detto importo dovrà essere rivalutato il 1° gennaio di ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente;
6. Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse delle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%; per le spese straordinarie ci si richiama a quanto previsto dal Protocollo di codesto Tribunale da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail e/o whatsapp) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
15. L'importo relativo all'Assegno Unico verrà riscosso esclusivamente dalla sig.ra ed in Parte_1
tal senso il sig. dichiara di rinunciare a percepirlo dalla data di deposito al Tribunale del Parte_1
presente ricorso rinunciando a ripetere le somme pregresse che a tale titolo fossero state riscosse dalla signora;
Controparte_1
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
7. Il rilascio della casa coniugale da parte del sig. dovrà avvenire entro 30 giorni dal Parte_1
deposito del presente ricorso. Sino alla data di rilascio del domicilio coniugale da parte della del sig. , le spese familiari ed i ratei del mutuo, saranno ripartiti tra i coniugi come è Parte_1
attualmente.
8. Al momento del rilascio della abitazione, il sig. potrà asportare i suoi effetti e beni Parte_1
personali e comunicherà alla sig.ra il luogo e l'immobile ove intende fissare la propria Parte_1
residenza;
Successivamente al rilascio della casa familiare, graverà esclusivamente sulla sig.ra il Parte_1
pagamento di tutte le spese legate alla gestione della casa familiare, oltre che del mutuo;
9. il sig. , si impegna a trasferire alla sig.ra , nell'ambito della regolamentazione Parte_1 Parte_1
dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote di proprietà delle seguenti unità immobiliari:
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24,
Foglio, 24 particella 330 sub. 3, piano S1-T-1-2, categoria A/4, classe 1, vani 7, rendita € 433,82;
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24, foglio 24, mappale 200, sub.2 e mappale 331 graffati, piano T-1, categoria A4, classe 2, vani 4,5, rendita € 160,36;
Immobile censito al NCEU del Comune di Bosco Marengo, frazione Pollastra, Via Tortona n. 24,
Foglio 24, mappale 200, sub.1, piano T, categoria C/6, classe 2, mq 19, rendita € 39,25;
10. La sig.ra , si impegna a trasferire al sig. , nell'ambito della Parte_1 Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote di proprietà della seguente unità immobiliare: entità immobiliare sita in Comune di Villalvernia (AL), facendo parte del fabbricato denominato Condominio Carbone, in Via Domenico Carbone, n. 67 e precisamente: appartamento al piano primo (secondo fuori terra), avente accesso alla Scala B, distinto con il numero interno 3, cantina al piano primo sottostante avendo accesso dalla scala B, distinta con il numero interno 3.
Quanto sopra descritto risulta censito al catasto dei fabbricati del Comune di Villalvernia come segue: foglio 3, mappale 52, subalterno 10, Via Domenico Carbone, n. 67, piani S 1-1, categoria A/2, classe 2, vani 3, superficie catastale totale metti quadri 64, rendita catastale €224,66. (docc.
7 e 8)
11. Tutte le cessioni immobiliari previste dal presente accordo sono connesse e funzionali alla sistemazione della crisi coniugale e pertanto assoggettabili alle esenzioni fiscali di cui all'art. 19 L.
n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
12. Le spese notarili ed ogni onere connesso ai passaggi di proprietà - nulla escluso saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% .
13. L'autovettura FIAT Bravo targata DM614 NX, intestata alla signora Controparte_1
resta assegnata in proprietà definitiva alla stessa, senza obbligo di conguaglio a carico o favore dell'uno o dell'altro coniuge;
14. L'autovettura FIAT Punto targata FF368WR intestata al sig. resta Parte_1
assegnata in proprietà definiva allo stesso, senza obbligo di conguaglio a carico o favore dell'uno o dell'altro coniuge;
16. La SI.ra riprenderà il cognome da nubile abbandonando il Controparte_1 Per_3
cognome ; Parte_1
17. Le spese legali si intendono compensate tra le parti;
18. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
Così deciso in Alessandria, lì 16 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI