Articolo 316 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 315Articolo 317
Versione
6 maggio 1952
Art. 316.
(Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri)


Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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