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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 316.
(Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri)
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.
(Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri)
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.
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- 1. Attuazione direttiva UE su requisiti minimi di formazione gente di mareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 agosto 2011 · 107.34037
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2025, n. 41238Provvedimento: […] Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, previa diversa qualificazione del fatto nella ipotesi prevista dall'artp17 cod. nav. all'esito del contraddittorio con il difensore; […] senza contestazioni da parte dell'autorità marittima e senza porre in pericolo la sicurezza pubblica, convinto di agire lecitamente, […] A tenore dell'art. 264 del d.P.R. del 09 dicembre 1970 n. 1487 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), […] Per lo svolgimento di tale attività è necessario il rilascio di un titolo professionale marittimo per il cui conseguimento_ occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;Leggi di più...
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