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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 6.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 13042/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Angelo Maria Lettera Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Opposto
Oggetto: indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , è pronunciata la presente Per_1
sentenza.
1 Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito Per_1 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 82 al momento della visita, risulta affetta da:
• ESITI DI MASTECTOMIA TOTALE (09/20) PER K AM DX (PT3,G3,
PN2A) CON LINFADENECTOMIA E CONSENSUALE LINFEDEMA ARTO SUPERIORE
DESTRO.
• CARDIOPATIA IERTENSIVA (FA CRONICA IN TRATTAMENTO CON NAO). IVC
AA.II.
• POLIARTROSI CON LIMITAZIONE FUNZIONALE MODERATA.
• VCC CON DECLINO COGNITIVO MODERATO.
• INCONTINENZA URINARIA DA URGENZA.
• DIABETE MELLITO II.
In merito al quesito circa il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento il CTU ha precisato che non v'è dubbio dall'excursus anamnestico/documentale, che la ricorrente soffra di un complesso sindromico che ne condiziona la qualità di vita. Tuttavia, non ha ritenuto possibile, all'esito dell'esame obiettivo praticato nonché dello studio di quanto documentato in atti, affermare che la ricorrente sia affetta da totale incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana.
Ha poi rilevato in conclusione, il ctu ha quindi ritenuto che la ricorrente, invalida al 100%, risulta in grado d'espletare una deambulazione autonoma e che è dotata di più che buoni livelli cognitivi, e che, pertanto, non sussistono i requisiti medico-legali in capo alla sig.ra per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. Pt_1
2 Le conclusioni rese dal CTU sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa e sono pertanto condivise e fatte proprie. Si osserva, infine, che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase sono le medesime cui era pervenuto il ctu nominato nella fase atp, dott.
Per
, e che non sussistono ragioni per procedere ad un ulteriore rinnovo delle operazioni peritali, come richiesto da parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza, avendo il ctu valutato il certificato medico del 13.9.2022, e rappresentando quindi un mero dissenso rispetto a quanto osservato dal CTU durante l'esame obiettivo della ricorrente.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e
l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 15381/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 7.03.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 6.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 13042/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Angelo Maria Lettera Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Opposto
Oggetto: indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , è pronunciata la presente Per_1
sentenza.
1 Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito Per_1 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 82 al momento della visita, risulta affetta da:
• ESITI DI MASTECTOMIA TOTALE (09/20) PER K AM DX (PT3,G3,
PN2A) CON LINFADENECTOMIA E CONSENSUALE LINFEDEMA ARTO SUPERIORE
DESTRO.
• CARDIOPATIA IERTENSIVA (FA CRONICA IN TRATTAMENTO CON NAO). IVC
AA.II.
• POLIARTROSI CON LIMITAZIONE FUNZIONALE MODERATA.
• VCC CON DECLINO COGNITIVO MODERATO.
• INCONTINENZA URINARIA DA URGENZA.
• DIABETE MELLITO II.
In merito al quesito circa il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento il CTU ha precisato che non v'è dubbio dall'excursus anamnestico/documentale, che la ricorrente soffra di un complesso sindromico che ne condiziona la qualità di vita. Tuttavia, non ha ritenuto possibile, all'esito dell'esame obiettivo praticato nonché dello studio di quanto documentato in atti, affermare che la ricorrente sia affetta da totale incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana.
Ha poi rilevato in conclusione, il ctu ha quindi ritenuto che la ricorrente, invalida al 100%, risulta in grado d'espletare una deambulazione autonoma e che è dotata di più che buoni livelli cognitivi, e che, pertanto, non sussistono i requisiti medico-legali in capo alla sig.ra per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. Pt_1
2 Le conclusioni rese dal CTU sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa e sono pertanto condivise e fatte proprie. Si osserva, infine, che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase sono le medesime cui era pervenuto il ctu nominato nella fase atp, dott.
Per
, e che non sussistono ragioni per procedere ad un ulteriore rinnovo delle operazioni peritali, come richiesto da parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza, avendo il ctu valutato il certificato medico del 13.9.2022, e rappresentando quindi un mero dissenso rispetto a quanto osservato dal CTU durante l'esame obiettivo della ricorrente.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e
l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 15381/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 7.03.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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