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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Giovanna Cannata Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 735/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Gallarate via Carlo Noè, 45 Parte_1 nonché telematicamente presso la pec presso l'avv Mirko Email_1
Tosini che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore in atti
APPELLANTE
Contro
elettivamente domiciliata in ANDORA (SV) alla via Usodimare n. 9/A CP_1 presso l'avv. Massimo MATTEU, che la rappresenta e difende per mandato in atti ,
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
ARCH. elettivamente domiciliato in SAVONA alla via Controparte_2
Garassino n. 1/5, presso l'avv. Sergio Aquilino, che unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti Renato Prestinoni e Andrea CIVATI lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATO
Nonché contro
1 , elettivamente domiciliata in SAVONA al Corso Italia n. 8/3 presso l'avv CP_3
Francesca D'Amelio che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Nonché contro
, elettivamente domiciliato in IVREA Via Circonvallazione n, 38 Controparte_4 presso l'avv Alessandro Lopez Cesarino che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, così giudicare:
- Respingere, poiché infondata alla luce delle risultanze della CTU, la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dell'appellata (ed inerente alla domanda di risoluzione CP_1 dei negozi giuridici meglio precisati in atti, accolta da Codesta Ecc.ma Corte d'Appello con la sentenza parziale del 31.03.2023), con integrale compensazione – in ragione della soccombenza sul punto – delle spese di giudizio;
- Considerato che le spese liquidate in I grado alla Sig.ra inerivano alla domanda di CP_1
adempimento sostituita in appello da quella di risoluzione, riformare sul punto la sentenza del Tribunale di Savona, dichiarando la non debenza delle spese liquidate alla Sig.ra CP_1
in quanto relative a una domanda sostituita (non più esistente) e disporre la restituzione al
Sig. elle spese dallo stesso già liquidate” Pt_1
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE : CP_1
2 A) in parziale riforma della sentenza n. 489/2020 del Tribunale di Savona e preso atto delle statuizioni di cui alla sentenza parziale del 02/12/2022 che ha già dichiarato la risoluzione per grave inadempimento di ex art. 1453 c.c. dei collegati contratti del Parte_1
19/05/2008, 14/06/2008 e 28/11/2008 “patti integrativi all'atto notarile”, per l'effetto, condannare l'appellante a restituire e, ove non possibile per la radicale trasformazione e successiva alienazione a terzi degli immobili a lui trasferiti col rogito del notaio di Per_1
Avigliana del 28.11.2008 rep. 10.506 – racc. 2.474, condannare l'appellante a risarcire per equivalente alla sig.ra l'importo meglio visto come parte integrante del prezzo CP_1
di trasferimento degli immobili, oltre agli interessi legali sulle somme liquidande;
- porre integralmente a carico di le spese del primo grado di giudizio Parte_1
secondo la tariffa di cui al D.M. 55/2014;
B) mantenere in quanto compatibili con la domanda di risoluzione contrattuale in luogo di quella di esatto adempimento, le restanti statuizioni della sentenza n. 489/2020 del Tribunale di Savona non impugnate e, in particolare, quelle indicate ai punti I) e II.B);
In ogni caso vinte le spese del presente giudizio oltre alle spese di CTU.
APPELLATO PEDROLETTI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, pretesa, eccezione e deduzione, - in via preliminare, revocare la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, non essendo stata documentata dall'appellante in alcun modo la sussistenza di gravi e fondati ex art. 283 c.p.c.; - in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dal signor - in via Parte_1
ulteriormente preliminare, dichiarare coperto da giudicato interno la domanda di manleva avanzata dal signor ei confronti dell'arch. e pertanto inoppugnabile;
- nel Pt_1 CP_2
merito, rigettare l'appello proposto dal signor avverso la suindicata Parte_1
sentenza resa inter partes n. 489/2020 - pronunciata in data 16.09.2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data, notificata in data 19.10.2020 - dal Tribunale di Savona a definizione della controversia civile n. 3762/17 RG Cont., perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza stessa anche nella/e parte/i ex adverso impugnata/e. - nel merito, in via subordinata, ove venisse accolto l'appello con riferimento alla posizione dell'arch.
nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello accerti la responsabilità CP_2
3 dell'arch. nella causazione del danno riscontrato, accerti la misura ed il grado di CP_2
responsabilità di questo mandandolo assolto da ogni ulteriore richiesta. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insiste per l'ammissione della prova per testimoni e per interrogatorio formale dell'attore sulle Pt_1
seguenti circostanze: 1) Vero che il progetto definitivo a nome dei signori e CP_6
(l'attuale convenuta) è stato realizzato del geom. dello CP_1 Persona_2
(via Aurelia 172 Andora) che poi lo ha presentato in Comune di Andora in Org_1
data 5.8.2008 prot. 27051 - doc. n. 2 in comp. costit - ; 2) Vero che il permesso di costruire
CP_ volturato in data 05.12.2008 dai signori e ai signori e CP_1 Parte_2
(l'attuale attore) è stato poi definitivamente rilasciato per l'esecuzione Parte_1
delle opere indicate nel progetto a e in data Parte_2 Parte_1
22.6.2009 con pratica edilizia n. 735/10 – doc. n. 3 e 3bis in comp. costit. -; 3) Vero che il progetto strutturale è stato realizzato dall'ing. (con studio in Monvalle Testimone_1
(VA) via Madre Teresa di Calcutta n. 11/1) – doc. n. 4 e 4bis in comp. costit. - ; ▪ teste: ing.
via Madre Teresa di Calcutta n. 11/1, Monvalle 4) Vero che il certificato di Testimone_1
collaudo statico attestante la conformità delle opere eseguite è stato effettuato dal dott. ing. di Varese;
▪ teste: ing. via Madre Teresa di Calcutta Persona_3 Testimone_1
n. 11/1, Monvalle 5) Vero che quando in data 15.11.2012 l'arch. assunse l'incarico CP_2 professionale da i lavori per la costruzione dell'immobile progettato non erano Org_2 ancora iniziati;
l'attore committente e l'arch. avevano già provveduto a Pt_1 CP_4
svolgere tutte le pratiche necessarie per eseguire le opere per la demolizione dei vecchi edifici allora esistenti sull'area su cui doveva sorgere la nuova costruzione poi realizzata da teste: ing. via Madre Teresa di Calcutta n. 11/1, Monvalle Controparte_5 Testimone_1
6) Vero che l'arch. su incarico del signor e dell'impresa CP_2 Parte_1
si è limitato a presentare in Comune di Andora in data 21.1.2014 denunzia di inizio CP_5
attività per modifiche alla distribuzione interna degli alloggi ed ultimazione lavori (doc. n. 11 in atti primo grado convenuta , nonché in data 25.7.2014 e in data 4.4.2016 a CP_1 presentare dichiarazione di conformità dell'opera realizzata rispetto ai titoli abitativi approvati per ottenere l'agibilità poi concessa il 17.8.2016 (v. doc. n. 5 in atti attore
4 ; ▪ teste: ing. via Madre Teresa di Calcutta n. 11/1, Monvalle 7) Pt_1 Testimone_1
Vero che la relazione (prodotta in giudizio dalla difesa del signor con nota di Pt_1 deposito 7.2.2019 che qui si allega sub doc. n.10) è stata inviata dall'arch. al CP_2
signor perché da questi richiesta per essere informato di tutte le modifiche al Parte_1
progetto originario che lo stesso e gli avevano ordinato durante le Pt_1 Controparte_5 costruzioni dell'immobile per soluzione tecniche al fine di “… migliorare complessivamente le prestazioni degli alloggi”, modifiche che sono state poi oggetto della sanatoria al fine di ottenere l'agibilità dell'immobile; ▪ teste: ing. via Madre Teresa di Testimone_1
Calcutta n. 11/1, Monvalle Con integrale rifusione di spese e compenso professionale pure del presente grado del giudizio.
APPELLATA DELIA EDLIRA:
“Piaccia alla Corte di Appello ecc.ma, adversis reiectis: Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ai sensi degli art. 342 cpc e 348 bis c.p.c. In Parte_1
subordine, e nel merito, rigettare ogni motivo di appello ed ogni altra domanda e istanza proposta dall'appellante nei confronti della terza chiamata . In via ulteriormente CP_3
subordinata qualora trovassero accoglimento le domande avversarie, dichiarare il terzo chiamato Arch. tenuto a manlevare/tenere indenne la Sig.ra da CP_4 CP_3 ogni danno e/o conseguenza economica derivante dall'accoglimento delle domande avversarie;
In ogni caso respingere l'istanza di sospensione formulata ex art. 283 c.p.c. dall'appellante, poiché infondata. In via istruttoria si richiamano tutti i documenti prodotti nel procedimento di primo grado nonché, se si rendesse necessario e nel caso in cui la Corte ritenesse di ammetterli, i capitoli di prova di cui alla memoria art. 183 n.
2. Si producono altresì: sentenza di primo grado e atto di citazione in appello notificato. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado, di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”
APPELLATO DIVITIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova così GIUDICARE IN VIA PRELIMINARE: - per i motivi articolati in narrativa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dichiarare inammissibili le domande proposte dall'appellante; - per i motivi articolati in narrativa, ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. dichiarare inammissibile l'impugnazione spiegata dall'appellante; - in
5 ogni caso respingere l'istanza di sospensione formulata ex art. 283 c.p.c. dall'appellante, poiché infondata. NEL MERITO: - in via principale: per i motivi esposti in narrativa respingere l'avversario appello, confermando così la sentenza oggetto di gravame (n. 489/20
– Trib. di Savona del 16.9.2020) e tutte le statuizioni in essa contenute e per l'effetto respingere, con la miglior formula, tutte le domande formulate nei confronti dell'arch.
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: qualora trovassero CP_4
accoglimento le domande avversarie, dichiarare la terza chiamata tenuta a CP_7 manlevare/garantire l'arch. da ogni danno e/o conseguenza economica derivante CP_4 dall'accoglimento delle domande avversarie;
- in via ulteriormente gradata: nell'assai poco temuta ipotesi di accoglimento delle domande spiccate nei confronti dell'arch.
[...]
, contenere al minimo il danno risarcibile. IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare CP_4 all'appellante Signor x art. 210 c.p.c. l'esibizione di copia conforme all'originale Pt_1
della sentenza 5.7/3.8-2012 pronunciata dal T.A.R. Liguria (n. 01134/2012 REG. PROV.
COLL., n. 00459/2011 REG. RIC.) – con relativa attestazione di passaggio in giudicato - di tutti gli atti di causa e dei documenti afferenti al predetto procedimento. - respingere le istanze istruttorie di parte attorea, per tutti i motivi articolati in narrativa;
- occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai seguenti capitoli (cfr. memoria istruttoria n. 2, fasc. primo grado), da intendersi tutti preceduti dalla locuzione
“vero che”: 1) “in data 22.10.2012 l'arch. comunicava con raccomandata n. CP_4
14471534785-4 al Comune di Andora che, con riguardo al permesso di costruire n. 735/10 del 22.6.2009 depositato presso tale Comune, subentravano rispettivamente la società
P.I. come impresa costruttrice, e l'arch. Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. come direttore dei lavori?” Si rammostra al teste il doc. 1 – C.F._1 difesa;
2) “alla data del 22.10.2012 in relazione al cantiere di cui al permesso di CP_4
costruire n. 735/10 del 22.6.2009, presentato presso il Comune di Andora, erano state realizzate solo opere di demolizione del fabbricato preesistente?”. Si indica quale testimone: nata a [...] il [...] e residente a [...]. IN OGNI Parte_2
CASO: con vittoria delle spese di lite di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”
FATTO E DIRITTO
6 Con sentenza parziale n. 377/2023 depositata il 31.03.2023 questa Corte “non definitivamente deliberando”, sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 489/2020 del Tribunale di Savona CP_1
pubblicata il 16.09.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta ha così provveduto:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , CP_1 accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento delle scritture private del
19.05.2008, del 14.06.2008 e del 28.11.2008 e di restituzione dei terreni e fabbricati rustici ceduti;
3) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza e riserva di decidere sull'oggetto della domanda di restituzione all'esito della espletanda CTU e della quantificazione del valore per equivalente dell'immobile ceduto da a CP_1
; Parte_1
4) Dichiara inammissibili le domande spiegate nei confronti di , Controparte_2
, , CP_3 CP_4 CP_5
5) Conferma per il resto la sentenza gravata.
6) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, e , che liquida in euro 6.615,00 Controparte_2 CP_3 CP_4 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore di ciascuno, con distrazione in favore del difensore di , avv. Alessandro Lopez Cesarino, CP_4 dichiaratosi antistatario, ed in favore dell'avv. Francesca D'Amelio, difensore di CP_3
, dichiaratasi antistataria.
[...]
7) Spese di lite tra appellante principale ed appellante incidentale al definitivo”.
La Corte, attesa la proposizione, per la prima volta in appello, da parte della signora CP_1
in luogo della già spiegata domanda riconvenzionale di esatto adempimento, di domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art 1453 c.c. della scrittura privata del 19.05.2008, della scrittura integrativa del 14.06.2008 e della scrittura privata contenente patti integrativi dell'atto notarile del 28.11.2008, con conseguenziale richiesta di condanna dell'appellante “a restituire, ove non possibile, per la radicale trasformazione e successiva alienazione a terzi
7 degli immobili a lui trasferiti col rogito del notaio di Avigliana del 28.11.2008 rep. Per_1
10.106 racc. 2.474, condannare l'appellante a risarcire per equivalente alla signora CP_1
l'importo di euro 221.325, pari al valore dell'alloggio e posto auto promessi (doc.7)
[...]
come parte integrante del prezzo di trasferimento degli immobili , oltre agli interessi legali sulle somme liquidande” , ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento formulata da in via incidentale, rigettato il secondo motivo di appello CP_1
incidentale ( risarcimento dei danni riportati dal muro di confine), rigettato il primo motivo di appello principale proposto da (domanda di esecuzione in forma Parte_1
specifica), dichiarati assorbiti il primo e secondo motivo di appello principale e rigettato il terzo motivo, e rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento di CTU finalizzata a quantificare il valore delle particelle di terreno con immobili rurali già di proprietà di oggetto delle scritture private risolte, e così l'oggetto dell'obbligazione CP_1
restitutoria per equivalente.
La Corte ha già deciso dunque in via definitiva sulle domande spiegate dall'appellante nei confronti di ed Controparte_2 CP_3 CP_4 Org_2
(quest'ultima rimasta contumace) dichiarandole inammissibili con conseguenziale condanna al pagamento delle spese di lite, e si è pertanto riservata di decidere sul valore per equivalente cui commisurare l'obbligo restitutorio conseguenziale alla accertata e dichiarata risoluzione per inadempimento delle scritture private tutte meglio individuate agli atti di causa, e sulle spese di lite tra appellante principale ed appellante incidentale CP_1
Per tali ragioni, con separata ordinanza di pari data, questa Corte ha affidato l'incarico di CTU all'arch. affinchè rispondesse al seguente quesito: “proceda il CTU, viste le Persona_4
statuizioni della sentenza non definitiva, a calcolare il valore dei terreni e dei fabbricati rurali di proprietà meglio descritti nelle scritture private agli atti (doc. 2, 3 e 4 CP_8
produzione di primo grado alla data delle scritture medesime (19.05.2008, CP_1
14.06.2008, 28.11.2008) ed all'attualità” fissando per il giuramento l'udienza del 20.04.2023
e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.10.2023, in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
<<<>>>
8 Preliminarmente la Corte rileva che i motivi di gravame già decisi con la sentenza non definitiva non possono essere oggetto di ulteriore revisione, residuando in questa sede unicamente la decisione sulla determinazione del valore dei beni oggetto di domanda restitutoria “per equivalente”, e sulle spese di lite tra appellante ed appellata appellante incidentale essendo tutte le altre posizioni già definite. CP_1
In ordine alla domanda avanzata da parte all'esito della espletata CTU di CP_1
“condannare l'appellante a risarcire per equivalente alla sig.ra l'importo CP_1
meglio visto come parte integrante del prezzo di trasferimento degli immobili, oltre agli interessi legali sulle somme liquidande”, fondata sull'argomentazione (note sostitutive di udienza): “ ha versato solo una parte del prezzo stabilito per Parte_1
l'operazione immobiliare prevista (euro 205.000,00), deve pertanto ripristinare integralmente il patrimonio di versando la differenza rappresentata dal valore CP_1 che all'epoca avevano i fabbricati e i terreni trasferiti, attualizzati all'effettivo pagamento, tenuto conto del corrispettivo originariamente pattuito”, va precisato che la domanda spiegata in appello incidentale da parte a seguito di mutatio libelli (da CP_1
domanda di adempimento a domanda di risoluzione per inadempimento) ha ad oggetto esclusivamente l'obbligazione restitutoria “per equivalente” conseguente alla risoluzione contrattuale, con efficacia ex tunc.
La tutela restitutoria è quella che ha per obiettivo di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il patrimonio del soggetto si trovava prima di un certo avvenimento che l'ha alterato (nel caso in ispecie i contratti di vendita del 2008), sicchè evidente è la differenza con la domanda di risarcimento del danno, che mira a tenere indenne il soggetto dal peso del danno che ha subito, domanda che in questo giudizio non è stata spiegata.
Venendo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, il consulente incaricato è pervenuto alla conclusione che il valore delle quote di proprietà alla data di stipula dei CP_1 contratti risolti fosse pari ad euro 243.759,38, quantificando il valore all'attualità dei beni suddetti in euro 219.944,08.
Il CTU ha indicato quale criterio utilizzato per la valutazione dell'immobile quello della
“stima per valore di trasformazione”, avvalendosi per la quantificazione del valore del bene trasformato dei dati ricavati da Osservatori nazionali ed operatori di settore (circa euro
9 3.000,00/mq) e quotazioni della banca dati OMI , rispetto ai quali ha ipotizzato un incremento del 15% in ragione delle caratteristiche di nuova costruzione delle unità immobiliari oggetto di perizia.
Per il valore all'attualità il CTU ha invece ritenuto di non poter riproporre le modalità di determinazione del valore dell'edificio originario, considerando che “l'operazione immobiliare concepita nell'anno 2008 non sarebbe oggi ipotizzabile..” in conseguenza della mutata normativa edilizia , della diminuzione del prezzo di vendita degli appartamenti di nuova realizzazione, dell'incremento del costo di produzione , sicché “non avrebbe senso calcolare il valore dell'edificio originario riproponendo alla data odierna le modalità di determinazione del medesimo riportate.. né prendere a riferimento l'edificio (e relative aree di pertinenza) come ad oggi realizzato, in quanto manufatto edilizio del tutto diverso dall'immobile esistente e gravato da seri vizi derivanti dalle accertate difformità edilizie..”
Il consulente ha quindi ritenuto a tale fine corretto “adeguare proporzionalmente il valore originario della proprietà in funzione della mutata valutazione complessiva, secondo le quotazioni OMI dell' ” tenendo presente che queste si riferiscono ad Organizzazione_3
immobili in normale stato di conservazione, e dunque applicando agli stessi una riduzione percentuale di valore.
Nei confronti della CTU espletata parte appellante non ha svolto osservazioni, Pt_1 mentre l'appellante incidentale a fatto istanza di rinnovazione della CTU ovvero in CP_1
subordine ha chiesto chiamarsi il consulente a chiarimenti.
Va osservato che, nel rispetto del contraddittorio, il consulente incaricato ha replicato alle critiche avanzate dal consulente tecnico di parte sul metodo utilizzato del “valore di trasformazione” chiarendo che lo stesso sia “pacificamente ritenuto come valido nei casi di stima immobiliare quando il valore del bene derivi in gran parte dalle possibilità edificatorie allo stesso attribuibili, e che lo stesso metodo è utilizzato anche nelle valutazioni di immobili operate dall'agenzia delle entrate”.
Ha accolto parte delle osservazioni fatte dal CTP di parte eliminando dalla CP_1
determinazione dei costi legati alla ristrutturazione dell'immobile quelli per mediatori immobiliari, considerando condivisibile l'argomento che l'investitore avrebbe potuto non ricorrervi.
10 All'esito del contraddittorio con i consulenti di parte, pertanto il CTU ha rideterminato come sopra i valori che nella prima bozza aveva indicato nel diverso importo rispettivamente di euro 205.790,63 e di euro 185.684,88 (valore all'attualità), ritenendo condivisibili le osservazioni di parte.
Questa Corte ritiene di poter condividere le risultanze della espletata CTU, svolta nel rispetto del contraddittorio tra le parti, priva di vizi logici ed esaurientemente motivata.
Considerata l'efficacia “ex tunc” della risoluzione contrattuale, si ritiene di dover quantificare il valore per equivalente dell'immobile di proprietà - come meglio identificato CP_1
in atti - facendo riferimento a quello ricostruito in relazione all'epoca della vendita (2008), pari ad euro 243.759,38, costituente la somma – al netto dell'importo già corrisposto di euro 205.000,00, e dunque pari ad euro 38.759,38 - che, maggiorata degli interessi legali dalla proposizione della domanda, dovrà corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di restituzione per equivalente dell'immobile oggetto delle scritture risolte per
[...]
inadempimento.
Le spese seguono la soccombenza e la liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore (valore indeterminabile scaglione fino ad euro 52.000,00); in ragione del parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da le stesse sono compensate in misura pari CP_1
ad 1/3, restando per i restanti 2/3 a carico di , rimasto totalmente Parte_1
soccombente, e dunque:
euro 1.372,00 per la fase di studio euro 945,00 per la fase introduttiva euro 2.030,00 per la fase istruttoria euro 2.313,00 per la fase decisionale per un totale di euro 6.660,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Restano integralmente a carico della parte totalmente soccombente le spese della espletata
CTU.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, sull'appello principale proposto da e Parte_1
11 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 489/2020 del CP_1
tribunale di Savona pubblicata il 16.09.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato da condanna CP_1
al pagamento della somma di euro 38.759,38, oltre interessi legali Parte_1 dalla data di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di valore per equivalente dei terreni e fabbricati rustici ceduti con le scritture private del 19.05.2008, del 14.06.2008 e del 28.11.2008, dichiarate risolte;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite del grado nella misura dei 2/3 che liquida per la frazione in € 6.660,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) compensate le spese di lite tra e e per il restante 1/3; Parte_1 Pt_1 CP_1
4) Pone le spese di CTU del grado integralmente a carico di . Parte_1
5) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 29.02.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente Avv. Daniela Traverso dott. ssa Giovanna Cannata
12
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Giovanna Cannata Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 735/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Gallarate via Carlo Noè, 45 Parte_1 nonché telematicamente presso la pec presso l'avv Mirko Email_1
Tosini che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore in atti
APPELLANTE
Contro
elettivamente domiciliata in ANDORA (SV) alla via Usodimare n. 9/A CP_1 presso l'avv. Massimo MATTEU, che la rappresenta e difende per mandato in atti ,
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
ARCH. elettivamente domiciliato in SAVONA alla via Controparte_2
Garassino n. 1/5, presso l'avv. Sergio Aquilino, che unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti Renato Prestinoni e Andrea CIVATI lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATO
Nonché contro
1 , elettivamente domiciliata in SAVONA al Corso Italia n. 8/3 presso l'avv CP_3
Francesca D'Amelio che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Nonché contro
, elettivamente domiciliato in IVREA Via Circonvallazione n, 38 Controparte_4 presso l'avv Alessandro Lopez Cesarino che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, così giudicare:
- Respingere, poiché infondata alla luce delle risultanze della CTU, la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dell'appellata (ed inerente alla domanda di risoluzione CP_1 dei negozi giuridici meglio precisati in atti, accolta da Codesta Ecc.ma Corte d'Appello con la sentenza parziale del 31.03.2023), con integrale compensazione – in ragione della soccombenza sul punto – delle spese di giudizio;
- Considerato che le spese liquidate in I grado alla Sig.ra inerivano alla domanda di CP_1
adempimento sostituita in appello da quella di risoluzione, riformare sul punto la sentenza del Tribunale di Savona, dichiarando la non debenza delle spese liquidate alla Sig.ra CP_1
in quanto relative a una domanda sostituita (non più esistente) e disporre la restituzione al
Sig. elle spese dallo stesso già liquidate” Pt_1
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE : CP_1
2 A) in parziale riforma della sentenza n. 489/2020 del Tribunale di Savona e preso atto delle statuizioni di cui alla sentenza parziale del 02/12/2022 che ha già dichiarato la risoluzione per grave inadempimento di ex art. 1453 c.c. dei collegati contratti del Parte_1
19/05/2008, 14/06/2008 e 28/11/2008 “patti integrativi all'atto notarile”, per l'effetto, condannare l'appellante a restituire e, ove non possibile per la radicale trasformazione e successiva alienazione a terzi degli immobili a lui trasferiti col rogito del notaio di Per_1
Avigliana del 28.11.2008 rep. 10.506 – racc. 2.474, condannare l'appellante a risarcire per equivalente alla sig.ra l'importo meglio visto come parte integrante del prezzo CP_1
di trasferimento degli immobili, oltre agli interessi legali sulle somme liquidande;
- porre integralmente a carico di le spese del primo grado di giudizio Parte_1
secondo la tariffa di cui al D.M. 55/2014;
B) mantenere in quanto compatibili con la domanda di risoluzione contrattuale in luogo di quella di esatto adempimento, le restanti statuizioni della sentenza n. 489/2020 del Tribunale di Savona non impugnate e, in particolare, quelle indicate ai punti I) e II.B);
In ogni caso vinte le spese del presente giudizio oltre alle spese di CTU.
APPELLATO PEDROLETTI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, pretesa, eccezione e deduzione, - in via preliminare, revocare la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, non essendo stata documentata dall'appellante in alcun modo la sussistenza di gravi e fondati ex art. 283 c.p.c.; - in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dal signor - in via Parte_1
ulteriormente preliminare, dichiarare coperto da giudicato interno la domanda di manleva avanzata dal signor ei confronti dell'arch. e pertanto inoppugnabile;
- nel Pt_1 CP_2
merito, rigettare l'appello proposto dal signor avverso la suindicata Parte_1
sentenza resa inter partes n. 489/2020 - pronunciata in data 16.09.2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data, notificata in data 19.10.2020 - dal Tribunale di Savona a definizione della controversia civile n. 3762/17 RG Cont., perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza stessa anche nella/e parte/i ex adverso impugnata/e. - nel merito, in via subordinata, ove venisse accolto l'appello con riferimento alla posizione dell'arch.
nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello accerti la responsabilità CP_2
3 dell'arch. nella causazione del danno riscontrato, accerti la misura ed il grado di CP_2
responsabilità di questo mandandolo assolto da ogni ulteriore richiesta. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insiste per l'ammissione della prova per testimoni e per interrogatorio formale dell'attore sulle Pt_1
seguenti circostanze: 1) Vero che il progetto definitivo a nome dei signori e CP_6
(l'attuale convenuta) è stato realizzato del geom. dello CP_1 Persona_2
(via Aurelia 172 Andora) che poi lo ha presentato in Comune di Andora in Org_1
data 5.8.2008 prot. 27051 - doc. n. 2 in comp. costit - ; 2) Vero che il permesso di costruire
CP_ volturato in data 05.12.2008 dai signori e ai signori e CP_1 Parte_2
(l'attuale attore) è stato poi definitivamente rilasciato per l'esecuzione Parte_1
delle opere indicate nel progetto a e in data Parte_2 Parte_1
22.6.2009 con pratica edilizia n. 735/10 – doc. n. 3 e 3bis in comp. costit. -; 3) Vero che il progetto strutturale è stato realizzato dall'ing. (con studio in Monvalle Testimone_1
(VA) via Madre Teresa di Calcutta n. 11/1) – doc. n. 4 e 4bis in comp. costit. - ; ▪ teste: ing.
via Madre Teresa di Calcutta n. 11/1, Monvalle 4) Vero che il certificato di Testimone_1
collaudo statico attestante la conformità delle opere eseguite è stato effettuato dal dott. ing. di Varese;
▪ teste: ing. via Madre Teresa di Calcutta Persona_3 Testimone_1
n. 11/1, Monvalle 5) Vero che quando in data 15.11.2012 l'arch. assunse l'incarico CP_2 professionale da i lavori per la costruzione dell'immobile progettato non erano Org_2 ancora iniziati;
l'attore committente e l'arch. avevano già provveduto a Pt_1 CP_4
svolgere tutte le pratiche necessarie per eseguire le opere per la demolizione dei vecchi edifici allora esistenti sull'area su cui doveva sorgere la nuova costruzione poi realizzata da teste: ing. via Madre Teresa di Calcutta n. 11/1, Monvalle Controparte_5 Testimone_1
6) Vero che l'arch. su incarico del signor e dell'impresa CP_2 Parte_1
si è limitato a presentare in Comune di Andora in data 21.1.2014 denunzia di inizio CP_5
attività per modifiche alla distribuzione interna degli alloggi ed ultimazione lavori (doc. n. 11 in atti primo grado convenuta , nonché in data 25.7.2014 e in data 4.4.2016 a CP_1 presentare dichiarazione di conformità dell'opera realizzata rispetto ai titoli abitativi approvati per ottenere l'agibilità poi concessa il 17.8.2016 (v. doc. n. 5 in atti attore
4 ; ▪ teste: ing. via Madre Teresa di Calcutta n. 11/1, Monvalle 7) Pt_1 Testimone_1
Vero che la relazione (prodotta in giudizio dalla difesa del signor con nota di Pt_1 deposito 7.2.2019 che qui si allega sub doc. n.10) è stata inviata dall'arch. al CP_2
signor perché da questi richiesta per essere informato di tutte le modifiche al Parte_1
progetto originario che lo stesso e gli avevano ordinato durante le Pt_1 Controparte_5 costruzioni dell'immobile per soluzione tecniche al fine di “… migliorare complessivamente le prestazioni degli alloggi”, modifiche che sono state poi oggetto della sanatoria al fine di ottenere l'agibilità dell'immobile; ▪ teste: ing. via Madre Teresa di Testimone_1
Calcutta n. 11/1, Monvalle Con integrale rifusione di spese e compenso professionale pure del presente grado del giudizio.
APPELLATA DELIA EDLIRA:
“Piaccia alla Corte di Appello ecc.ma, adversis reiectis: Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ai sensi degli art. 342 cpc e 348 bis c.p.c. In Parte_1
subordine, e nel merito, rigettare ogni motivo di appello ed ogni altra domanda e istanza proposta dall'appellante nei confronti della terza chiamata . In via ulteriormente CP_3
subordinata qualora trovassero accoglimento le domande avversarie, dichiarare il terzo chiamato Arch. tenuto a manlevare/tenere indenne la Sig.ra da CP_4 CP_3 ogni danno e/o conseguenza economica derivante dall'accoglimento delle domande avversarie;
In ogni caso respingere l'istanza di sospensione formulata ex art. 283 c.p.c. dall'appellante, poiché infondata. In via istruttoria si richiamano tutti i documenti prodotti nel procedimento di primo grado nonché, se si rendesse necessario e nel caso in cui la Corte ritenesse di ammetterli, i capitoli di prova di cui alla memoria art. 183 n.
2. Si producono altresì: sentenza di primo grado e atto di citazione in appello notificato. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado, di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”
APPELLATO DIVITIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova così GIUDICARE IN VIA PRELIMINARE: - per i motivi articolati in narrativa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dichiarare inammissibili le domande proposte dall'appellante; - per i motivi articolati in narrativa, ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. dichiarare inammissibile l'impugnazione spiegata dall'appellante; - in
5 ogni caso respingere l'istanza di sospensione formulata ex art. 283 c.p.c. dall'appellante, poiché infondata. NEL MERITO: - in via principale: per i motivi esposti in narrativa respingere l'avversario appello, confermando così la sentenza oggetto di gravame (n. 489/20
– Trib. di Savona del 16.9.2020) e tutte le statuizioni in essa contenute e per l'effetto respingere, con la miglior formula, tutte le domande formulate nei confronti dell'arch.
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: qualora trovassero CP_4
accoglimento le domande avversarie, dichiarare la terza chiamata tenuta a CP_7 manlevare/garantire l'arch. da ogni danno e/o conseguenza economica derivante CP_4 dall'accoglimento delle domande avversarie;
- in via ulteriormente gradata: nell'assai poco temuta ipotesi di accoglimento delle domande spiccate nei confronti dell'arch.
[...]
, contenere al minimo il danno risarcibile. IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare CP_4 all'appellante Signor x art. 210 c.p.c. l'esibizione di copia conforme all'originale Pt_1
della sentenza 5.7/3.8-2012 pronunciata dal T.A.R. Liguria (n. 01134/2012 REG. PROV.
COLL., n. 00459/2011 REG. RIC.) – con relativa attestazione di passaggio in giudicato - di tutti gli atti di causa e dei documenti afferenti al predetto procedimento. - respingere le istanze istruttorie di parte attorea, per tutti i motivi articolati in narrativa;
- occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai seguenti capitoli (cfr. memoria istruttoria n. 2, fasc. primo grado), da intendersi tutti preceduti dalla locuzione
“vero che”: 1) “in data 22.10.2012 l'arch. comunicava con raccomandata n. CP_4
14471534785-4 al Comune di Andora che, con riguardo al permesso di costruire n. 735/10 del 22.6.2009 depositato presso tale Comune, subentravano rispettivamente la società
P.I. come impresa costruttrice, e l'arch. Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. come direttore dei lavori?” Si rammostra al teste il doc. 1 – C.F._1 difesa;
2) “alla data del 22.10.2012 in relazione al cantiere di cui al permesso di CP_4
costruire n. 735/10 del 22.6.2009, presentato presso il Comune di Andora, erano state realizzate solo opere di demolizione del fabbricato preesistente?”. Si indica quale testimone: nata a [...] il [...] e residente a [...]. IN OGNI Parte_2
CASO: con vittoria delle spese di lite di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”
FATTO E DIRITTO
6 Con sentenza parziale n. 377/2023 depositata il 31.03.2023 questa Corte “non definitivamente deliberando”, sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 489/2020 del Tribunale di Savona CP_1
pubblicata il 16.09.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta ha così provveduto:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , CP_1 accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento delle scritture private del
19.05.2008, del 14.06.2008 e del 28.11.2008 e di restituzione dei terreni e fabbricati rustici ceduti;
3) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza e riserva di decidere sull'oggetto della domanda di restituzione all'esito della espletanda CTU e della quantificazione del valore per equivalente dell'immobile ceduto da a CP_1
; Parte_1
4) Dichiara inammissibili le domande spiegate nei confronti di , Controparte_2
, , CP_3 CP_4 CP_5
5) Conferma per il resto la sentenza gravata.
6) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, e , che liquida in euro 6.615,00 Controparte_2 CP_3 CP_4 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore di ciascuno, con distrazione in favore del difensore di , avv. Alessandro Lopez Cesarino, CP_4 dichiaratosi antistatario, ed in favore dell'avv. Francesca D'Amelio, difensore di CP_3
, dichiaratasi antistataria.
[...]
7) Spese di lite tra appellante principale ed appellante incidentale al definitivo”.
La Corte, attesa la proposizione, per la prima volta in appello, da parte della signora CP_1
in luogo della già spiegata domanda riconvenzionale di esatto adempimento, di domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art 1453 c.c. della scrittura privata del 19.05.2008, della scrittura integrativa del 14.06.2008 e della scrittura privata contenente patti integrativi dell'atto notarile del 28.11.2008, con conseguenziale richiesta di condanna dell'appellante “a restituire, ove non possibile, per la radicale trasformazione e successiva alienazione a terzi
7 degli immobili a lui trasferiti col rogito del notaio di Avigliana del 28.11.2008 rep. Per_1
10.106 racc. 2.474, condannare l'appellante a risarcire per equivalente alla signora CP_1
l'importo di euro 221.325, pari al valore dell'alloggio e posto auto promessi (doc.7)
[...]
come parte integrante del prezzo di trasferimento degli immobili , oltre agli interessi legali sulle somme liquidande” , ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento formulata da in via incidentale, rigettato il secondo motivo di appello CP_1
incidentale ( risarcimento dei danni riportati dal muro di confine), rigettato il primo motivo di appello principale proposto da (domanda di esecuzione in forma Parte_1
specifica), dichiarati assorbiti il primo e secondo motivo di appello principale e rigettato il terzo motivo, e rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento di CTU finalizzata a quantificare il valore delle particelle di terreno con immobili rurali già di proprietà di oggetto delle scritture private risolte, e così l'oggetto dell'obbligazione CP_1
restitutoria per equivalente.
La Corte ha già deciso dunque in via definitiva sulle domande spiegate dall'appellante nei confronti di ed Controparte_2 CP_3 CP_4 Org_2
(quest'ultima rimasta contumace) dichiarandole inammissibili con conseguenziale condanna al pagamento delle spese di lite, e si è pertanto riservata di decidere sul valore per equivalente cui commisurare l'obbligo restitutorio conseguenziale alla accertata e dichiarata risoluzione per inadempimento delle scritture private tutte meglio individuate agli atti di causa, e sulle spese di lite tra appellante principale ed appellante incidentale CP_1
Per tali ragioni, con separata ordinanza di pari data, questa Corte ha affidato l'incarico di CTU all'arch. affinchè rispondesse al seguente quesito: “proceda il CTU, viste le Persona_4
statuizioni della sentenza non definitiva, a calcolare il valore dei terreni e dei fabbricati rurali di proprietà meglio descritti nelle scritture private agli atti (doc. 2, 3 e 4 CP_8
produzione di primo grado alla data delle scritture medesime (19.05.2008, CP_1
14.06.2008, 28.11.2008) ed all'attualità” fissando per il giuramento l'udienza del 20.04.2023
e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.10.2023, in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
<<<>>>
8 Preliminarmente la Corte rileva che i motivi di gravame già decisi con la sentenza non definitiva non possono essere oggetto di ulteriore revisione, residuando in questa sede unicamente la decisione sulla determinazione del valore dei beni oggetto di domanda restitutoria “per equivalente”, e sulle spese di lite tra appellante ed appellata appellante incidentale essendo tutte le altre posizioni già definite. CP_1
In ordine alla domanda avanzata da parte all'esito della espletata CTU di CP_1
“condannare l'appellante a risarcire per equivalente alla sig.ra l'importo CP_1
meglio visto come parte integrante del prezzo di trasferimento degli immobili, oltre agli interessi legali sulle somme liquidande”, fondata sull'argomentazione (note sostitutive di udienza): “ ha versato solo una parte del prezzo stabilito per Parte_1
l'operazione immobiliare prevista (euro 205.000,00), deve pertanto ripristinare integralmente il patrimonio di versando la differenza rappresentata dal valore CP_1 che all'epoca avevano i fabbricati e i terreni trasferiti, attualizzati all'effettivo pagamento, tenuto conto del corrispettivo originariamente pattuito”, va precisato che la domanda spiegata in appello incidentale da parte a seguito di mutatio libelli (da CP_1
domanda di adempimento a domanda di risoluzione per inadempimento) ha ad oggetto esclusivamente l'obbligazione restitutoria “per equivalente” conseguente alla risoluzione contrattuale, con efficacia ex tunc.
La tutela restitutoria è quella che ha per obiettivo di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il patrimonio del soggetto si trovava prima di un certo avvenimento che l'ha alterato (nel caso in ispecie i contratti di vendita del 2008), sicchè evidente è la differenza con la domanda di risarcimento del danno, che mira a tenere indenne il soggetto dal peso del danno che ha subito, domanda che in questo giudizio non è stata spiegata.
Venendo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, il consulente incaricato è pervenuto alla conclusione che il valore delle quote di proprietà alla data di stipula dei CP_1 contratti risolti fosse pari ad euro 243.759,38, quantificando il valore all'attualità dei beni suddetti in euro 219.944,08.
Il CTU ha indicato quale criterio utilizzato per la valutazione dell'immobile quello della
“stima per valore di trasformazione”, avvalendosi per la quantificazione del valore del bene trasformato dei dati ricavati da Osservatori nazionali ed operatori di settore (circa euro
9 3.000,00/mq) e quotazioni della banca dati OMI , rispetto ai quali ha ipotizzato un incremento del 15% in ragione delle caratteristiche di nuova costruzione delle unità immobiliari oggetto di perizia.
Per il valore all'attualità il CTU ha invece ritenuto di non poter riproporre le modalità di determinazione del valore dell'edificio originario, considerando che “l'operazione immobiliare concepita nell'anno 2008 non sarebbe oggi ipotizzabile..” in conseguenza della mutata normativa edilizia , della diminuzione del prezzo di vendita degli appartamenti di nuova realizzazione, dell'incremento del costo di produzione , sicché “non avrebbe senso calcolare il valore dell'edificio originario riproponendo alla data odierna le modalità di determinazione del medesimo riportate.. né prendere a riferimento l'edificio (e relative aree di pertinenza) come ad oggi realizzato, in quanto manufatto edilizio del tutto diverso dall'immobile esistente e gravato da seri vizi derivanti dalle accertate difformità edilizie..”
Il consulente ha quindi ritenuto a tale fine corretto “adeguare proporzionalmente il valore originario della proprietà in funzione della mutata valutazione complessiva, secondo le quotazioni OMI dell' ” tenendo presente che queste si riferiscono ad Organizzazione_3
immobili in normale stato di conservazione, e dunque applicando agli stessi una riduzione percentuale di valore.
Nei confronti della CTU espletata parte appellante non ha svolto osservazioni, Pt_1 mentre l'appellante incidentale a fatto istanza di rinnovazione della CTU ovvero in CP_1
subordine ha chiesto chiamarsi il consulente a chiarimenti.
Va osservato che, nel rispetto del contraddittorio, il consulente incaricato ha replicato alle critiche avanzate dal consulente tecnico di parte sul metodo utilizzato del “valore di trasformazione” chiarendo che lo stesso sia “pacificamente ritenuto come valido nei casi di stima immobiliare quando il valore del bene derivi in gran parte dalle possibilità edificatorie allo stesso attribuibili, e che lo stesso metodo è utilizzato anche nelle valutazioni di immobili operate dall'agenzia delle entrate”.
Ha accolto parte delle osservazioni fatte dal CTP di parte eliminando dalla CP_1
determinazione dei costi legati alla ristrutturazione dell'immobile quelli per mediatori immobiliari, considerando condivisibile l'argomento che l'investitore avrebbe potuto non ricorrervi.
10 All'esito del contraddittorio con i consulenti di parte, pertanto il CTU ha rideterminato come sopra i valori che nella prima bozza aveva indicato nel diverso importo rispettivamente di euro 205.790,63 e di euro 185.684,88 (valore all'attualità), ritenendo condivisibili le osservazioni di parte.
Questa Corte ritiene di poter condividere le risultanze della espletata CTU, svolta nel rispetto del contraddittorio tra le parti, priva di vizi logici ed esaurientemente motivata.
Considerata l'efficacia “ex tunc” della risoluzione contrattuale, si ritiene di dover quantificare il valore per equivalente dell'immobile di proprietà - come meglio identificato CP_1
in atti - facendo riferimento a quello ricostruito in relazione all'epoca della vendita (2008), pari ad euro 243.759,38, costituente la somma – al netto dell'importo già corrisposto di euro 205.000,00, e dunque pari ad euro 38.759,38 - che, maggiorata degli interessi legali dalla proposizione della domanda, dovrà corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di restituzione per equivalente dell'immobile oggetto delle scritture risolte per
[...]
inadempimento.
Le spese seguono la soccombenza e la liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore (valore indeterminabile scaglione fino ad euro 52.000,00); in ragione del parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da le stesse sono compensate in misura pari CP_1
ad 1/3, restando per i restanti 2/3 a carico di , rimasto totalmente Parte_1
soccombente, e dunque:
euro 1.372,00 per la fase di studio euro 945,00 per la fase introduttiva euro 2.030,00 per la fase istruttoria euro 2.313,00 per la fase decisionale per un totale di euro 6.660,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Restano integralmente a carico della parte totalmente soccombente le spese della espletata
CTU.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, sull'appello principale proposto da e Parte_1
11 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 489/2020 del CP_1
tribunale di Savona pubblicata il 16.09.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato da condanna CP_1
al pagamento della somma di euro 38.759,38, oltre interessi legali Parte_1 dalla data di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di valore per equivalente dei terreni e fabbricati rustici ceduti con le scritture private del 19.05.2008, del 14.06.2008 e del 28.11.2008, dichiarate risolte;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite del grado nella misura dei 2/3 che liquida per la frazione in € 6.660,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) compensate le spese di lite tra e e per il restante 1/3; Parte_1 Pt_1 CP_1
4) Pone le spese di CTU del grado integralmente a carico di . Parte_1
5) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 29.02.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente Avv. Daniela Traverso dott. ssa Giovanna Cannata
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