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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6526/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avvocato Tambuscio Francesca Pt_1
Parte Attrice contro con il patrocinio dell'avvocato Carraro Elisa CP_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al signor , I coniugi CP_1
vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà;
2) Confermarsi l'affievolimento della responsabilità genitoriale in capo alla signora e del Pt_1 signor e l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti come da CP_1
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia Cron . 4674/22, disporsi per tutto quanto non di competenza dei Servizi Sociali l'affido esclusivo dei figli minori alla madre e disporsi il collocamento di e presso la madre;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 9 3) Disporre un contributo mensile a carico del signor nella misura di Euro 300,00 per CP_1
ciascun figlio, o altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre il 50% della spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
4) Disporsi, qualora vengano richieste e se ritenute conformi all'interesse dei minori, che le visite con il padre avvengano con modalità protette nell'ambito del controllo dei Servizi Sociali o comunque con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune;
5) Disporsi, per quanto occorrer possa, l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1
6) Compensi ed onorari di causa integralmente rifusi”.
Per parte convenuta:
“Nel merito:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi: i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà;
2) Confermarsi l'affievolimento della responsabilità genitoriale in capo alla signora e del Pt_1 signor e l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti come da CP_1
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia Cron . 4674/22, disporsi per tutto quanto non di competenza dei Servizi Sociali, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre e disporsi il collocamento di e presso la madre;
Per_1 Per_2
3) il sig. verserà un contributo mensile nella misura di Euro 300,00 per ciascun figlio, CP_1
o altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre il 50% della spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova;
4) Disporsi, qualora vengano richieste e se ritenute conformi all'interesse dei minori, che le visite con il padre avvengano con modalità protette nell'ambito del controllo dei Servizi Sociali o comunque con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune;
5) Disporsi, per quanto occorrer possa, l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1
6) Compensi ed onorari di causa integralmente rifusi.
Con vittoria di compensi e spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2023, chiedeva la separazione giudiziale nei confronti del Pt_1
marito allegando di aver contratto matrimonio a Padova il 27.8.2016 e che dal CP_1
matrimonio sono nati i figli (il 6.12.2016) e (il 23.7.2018); deduceva, in Per_1 Persona_3
pagina 2 di 9 particolare, che con decreto n. 4674/2022 il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, affidando i minori al
Servizio Sociale di Padova, anche a causa dello stato di soggezione della moglie per effetto delle condotte violente del marito descritte in ricorso;
chiedeva, in via urgente e inaudita altera parte,
l'emissione di ordine di protezione nei confronti di e, nel merito, la separazione CP_1
personale dei coniugi con addebito al marito, la conferma dei provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni nell'interesse dei figli minori, un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e visite protette tra padre e minori.
Con decreto del 21.11.2023 emesso inaudita altera parte il Giudice delegato, ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere un ordine di protezione in via urgente, disponeva l'allontanamento immediato di dalla casa familiare, prescrivendogli di non avvicinarsi all'abitazione stessa e alle CP_1
scuole frequentate dai figli e disponeva incontri tra padre e figli sotto la vigilanza dei Servizi Sociali.
All'esito dell'udienza del 6.12.2023, con provvedimento in pari data veniva confermato l'ordine di protezione e veniva fissata udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., con termine ai Servizi Sociali affidatari dei minori di depositare relazione di aggiornamento.
Nelle more, il Tribunale per i Minorenni trasmetteva gli atti del procedimento n. 529/2022 ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. e in data 20.3.2024 veniva comunicata ordinanza di convalida dell'arresto di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di indagato CP_1
dei delitti di cui agli artt. 612 bis e 387 bis c.p. in danno della moglie, nell'ambito del procedimento penale n. 2296/2024 R.G.N.R.
All'udienza del 19.4.2025 veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto e ampliato l'incarico in capo ai Servizi Sociali.
In data 29.10.2024 si costituiva associandosi alle domande di separazione, CP_1
assegnazione della casa familiare e affidamento dei figli minori, chiedendo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la somma di € 300,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, oltre a visite in modalità protetta ove ritenute necessarie.
All'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice delegato, disposta la riunione del procedimento n. R.G. 529/2022 del Tribunale per i Minorenni al presente giudizio di separazione, adottava i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “
1. autorizza i Pa coniugi a vivere separati;
2. affida i figli minori e ai Servizi Sociali, con compiti di vigilanza Per_1
e supporto del nucleo familiare composto da madre e figli minori, al fine di mantenere attivi tutti gli
pagina 3 di 9 interventi già in essere a favore della madre e dei minori;
quanto ai rapporti con il padre i Servizi
Sociali potranno valutare, previa osservazione dei minori e valutate le capacità del padre, la previsione di visite in modalità protetta una volta terminato lo stato di detenzione di 3. dispone la collocazione e la residenza dei figli minori presso la madre, con assegnazione a 4. dispone che
[...]
con decorrenza da quando cesserà lo stato di detenzione, corrisponderà a la somma di CP_1 Pt_1
per il mantenimento dei due figli minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova”; viste le conclusioni precisate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**********
1.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dagli atti di causa emerge senz'altro la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
2.
La ricorrente ha chiesto che sia pronunciato l'addebito della separazione in capo a CP_1
allegando in particolare le aggressioni fisiche e verbali subite dal marito.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione... col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass.
Civ., Sez. 6-1, ord. n. 3925 del 19.2.2018); peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez.
6-1 n. 433 del
14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 817 del 14.1.2011).
Gli episodi di violenza fisica e morale allegati in ricorso trovano riscontro nella documentazione ivi allegata.
pagina 4 di 9 In particolare, le percosse subite dalla ricorrente da parte del marito sono riscontrate dal verbale di pronto soccorso del 28.10.2023, da cui emerge che ivi accompagnata dalle Forze dell'Ordine Pt_1
cui si era rivolta, riferiva di essere stata colpita con uno schiaffo dal marito, riportando una diagnosi di
“trauma facciale da percosse” con prognosi di giorni 3 salve complicazioni (cfr. doc. 9 ricorso); nelle relazioni dei Servizi Sociali depositate nel procedimento pendente davanti al Tribunale per i Minorenni,
è stato riportato che il nucleo familiare era stato conosciuto nel 2019, allorquando aveva già Pt_1
riferito di episodi di violenza da parte del marito ed era stata inviata presso il centro antiviolenza, sebbene la stessa avesse poi rinunciato ad ogni percorso riportando che la crisi coniugale fosse rientrata
(cfr. doc. 6, UVMD a pag. 13).
In tale contesto, non può essere trascurata l'ordinanza del 20.3.2024, con cui il Gip di Padova ha convalidato l'arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
[...]
indagato per i delitti di atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla CP_1
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
in particolare, risulta che pur dopo l'emissione e la conferma dell'ordine di protezione nell'ambito dell'odierno giudizio, avesse continuato a pedinare costantemente la moglie (che aveva sporto CP_1
nuova querela il 19.2.2024), tenendo comportamenti ossessivi e persecutori, quali contattarla telefonicamente anche usando utenze diverse dalla propria, importunarla chiedendole continuamente dei figli, chiederle insistentemente di tornare insieme, arrivando a presentarsi presso l'abitazione familiare da cui era stato allontanato senza alcun preavviso, facendosi aprire dai minori, per chiedere soldi alla moglie.
L'ordinanza cautelare in sede penale può essere valorizzata, unitamente agli altri elementi sopra citati, nell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La circostanza che l'imputazione provvisoria sia riferita al periodo intercorrente tra novembre 2023 e marzo 2024 non è idonea ad escludere il nesso di causalità tra le condotte di e la CP_1
situazione di intollerabilità della convivenza: a tal riguardo, va osservato che la ricorrente ha depositato ricorso a ottobre del 2023, allegando il recentissimo episodio di percosse dello stesso mese e che la condotta del sig. in aperta violazione dell'ordine di protezione - secondo quanto riportato dalla CP_1 polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto -, si inserisce in un contesto nel quale l'escalation di violenza è stata repentina e contestuale alla cessazione della convivenza.
Va rilevato, infine, che il convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato in alcun modo le allegazioni di violenza di cui al ricorso.
pagina 5 di 9 Le condotte sopra descritte costituiscono indubbiamente violazione dei doveri coniugali e sono idonee a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al convenuto.
3.
Con riferimento all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue.
Con decreto provvisorio del 18.11.2022 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, su istanza ex art. 333
c.c. del Pubblico Ministero, affievoliva la responsabilità genitoriale della madre e del padre nei confronti dei figli e affidando i minori ai Servizi Sociali per controllo e sostegno Per_1 Per_2
della situazione, anche avvalendosi se necessario dei servizi specialistici;
a fondamento del provvedimento, vi era la necessità di approfondire lo stato psicofisico dei minori, a seguito di una segnalazione del Pronto Soccorso ove era stato portato il piccolo e a seguito di una visita Per_2
domiciliare, ove la casa era apparsa in disordine ed era emerso che la figlia non era iscritta alla scuola elementare e che le visite presso il pediatra non erano avvenute regolarmente.
Nell'odierno giudizio è stato confermato l'incarico di monitoraggio in capo ai Servizi Sociali, i quali con l'ultima relazione di aggiornamento hanno riportato un buon assetto del nucleo familiare composto da madre e figli, soprattutto da quando il sig. è stato sottoposto alla misura in sede penale, dal CP_1
momento che la ricorrente ha acquisito consapevolezza delle condotte violente del marito e dei gravi effetti delle sue condotte sui figli, partecipando attivamente agli incontri e dimostrando lo sviluppo di capacità personali e genitoriali.
La ricorrente ha accettato il supporto dei Servizi e della rete di sostegno, che la aiutano a Pt_1
compensare le aree in cui non è ancora completamente autonoma come genitore e, malgrado non abbia una rete di supporto familiare, è riuscita nel tempo a costruire buone relazioni all'interno della scuola dei figli;
la minore presenta un Ritardo Mentale Lieve con un Disturbo comportamentale ed Per_1
Pa Emozionale non Specificato, mentre il minore a un Disturbo della Comprensione del Linguaggio e un Funzionamento Cognitivo Limite e per entrambi è stata richiesta la certificazione della L. 104/1992 per il necessario sostegno scolastico;
nell'ultimo incontro di equipe anche con i Servizi Specialistici è emerso che entrambi i minori vanno a scuola con serenità rispetto al passato e sono inseriti bene nel contesto scolastico.
Inoltre, è stato attivato un servizio educativo domiciliare settimanale, con l'obiettivo di sostenere e accompagnare la madre nelle attività educative e di gioco con i bambini e affiancarli nelle attività scolastiche e di tempo libero.
pagina 6 di 9 Il Collegio condivide le valutazioni del Giudice delegato con ordinanza del 31.10.2023, ritenendo che tale relazione dimostri una buona ripresa da parte della madre e una maggiore stabilità e serenità dei minori, per quanto non possa trascurarsi l'origine del procedimento davanti al Tribunale per i
Minorenni, la mancanza di una rete familiare di riferimento e la necessità che la madre abbia una rete spontanea di supporti (Servizi, scuola, famiglie) che “vicariano gli aspetti di genitorialità, sui quali lei non riesce ancora ad essere completamente autonoma… attualmente ella appare però in grado di evolvere positivamente purché supportata da una rete di riferimento, che la accompagni nel suo processo di evoluzione e di autonomia”.
Quanto sopra esposto induce a ritenere che la soluzione più tutelante per i minori sia quella di mantenere in via definitiva l'affidamento ai Servizi Sociali, con compiti di vigilanza e supporto del nucleo, al fine di mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a favore della madre e dei minori.
A tal riguardo, si specifica che secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando ai Servizi Sociali venga conferito un mandato di vigilanza e supporto, l'affidamento non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale e non richiede la nomina di un curatore speciale (cfr. Cass. Civ. n. 32290 del
21.11.2023).
Nel caso di specie, va rilevato che l'affidamento con funzioni di vigilanza e supporto deve essere di ausilio alla madre, la cui responsabilità genitoriale non viene limitata, a differenza del padre, per il quale invece deve confermarsi l'affievolimento della responsabilità genitoriale già disposto in via temporanea, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'addebito della separazione (cfr. art. 31
Convenzione di Istanbul, secondo cui deve tenersi conto degli episodi di violenza nel momento in cui si determinano i diritti di custodia e visita dei figli); per l'effetto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dalla madre, con la vigilanza e il supporto dei Servizi Sociali affidatari, per la durata di 18 mesi.
I figli minori devono essere collocati presso la madre convivente, con assegnazione alla madre della casa familiare affinché vi abiti con i figli.
Con riferimento alle frequentazioni con il padre, attualmente in stato di detenzione, i Servizi Sociali potranno valutare, previa osservazione dei minori e valutate le capacità del padre, anche tramite l'individuazione di un percorso volto alla riconsiderazione e rielaborazione dei propri agiti nei confronti della moglie, l'organizzazione di visite in modalità protetta, una volta terminato lo stato di detenzione.
4.
pagina 7 di 9 Quanto, infine, al mantenimento dei figli minori, va osservato che l'attuale stato di detenzione non può esonerare il padre dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, tenendo conto che lo stesso convenuto non si è opposto alla domanda di mantenimento e che egli può comunque prestare attività lavorativa, sia pure senza poter spendere a pieno la propria capacità lavorativa;
per quando sarà cessato lo stato di detenzione, invece, deve tenersi conto che il sig. potrà contribuire al CP_1
mantenimento dei figli nella misura già individuata in via temporanea e urgente, in difetto dell'allegazione di specifici impedimenti alla produzione di reddito da parte del convenuto.
Per l'effetto, il Collegio stima congruo porre a carico di la somma di € 300,00 mensili CP_1 complessivi finché perdura lo stato di detenzione, da aumentarsi ad € 600,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di questo
Tribunale, con decorrenza dal mese successivo alla cessazione dello stato di detenzione.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenendo conto in particolare della pronuncia di addebito della separazione, dell'emissione dell'ordine di protezione all'esordio del procedimento e dei provvedimenti inerenti ai figli minori, le stesse vanno poste a carico di CP_1
Tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 e dello scaglione “da € 26.001,00 a € 52.000,00”, applicando i valori minimi attesa la natura e scarsa complessità delle questioni trattate per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria effettivamente svolte, le spese di lite si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e con addebito della Pt_1 CP_1
responsabilità della separazione a carico di Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) conferma in via definitiva la limitazione della responsabilità genitoriale in capo a
[...]
Pa e affida i figli minori ai Servizi Sociali, con compiti di vigilanza e supporto CP_1 Per_1
del nucleo familiare composto da madre e figli minori, al fine di mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a favore della madre e dei minori;
per l'effetto, la responsabilità
pagina 8 di 9 genitoriale sarà esercitata dalla madre, con la vigilanza e il supporto dei Servizi Sociali, per la durata di 18 mesi.
4) dispone la collocazione e la residenza dei figli minori presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
5) dispone che i Servizi Sociali potranno valutare, previa osservazione dei minori e valutate le capacità del padre, anche tramite l'individuazione di un percorso volto alla riconsiderazione e rielaborazione dei propri agiti nei confronti della moglie, l'organizzazione di visite ai figli minori in modalità protetta, una volta terminato lo stato di detenzione di CP_1
6) dispone che contribuisca al mantenimento dei figli minori versando alla madre CP_1 la somma di € 300,00 mensili complessivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e finché perdurerà lo stato di detenzione;
con decorrenza dal mese successivo alla cessazione dello stato di detenzione, il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando la somma di € 600,00 mensili (€300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, Pt_2
con decorrenza dal mese successivo alla cessazione dello stato di detenzione;
7) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 2.356,00 per CP_1 Pt_1
compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6526/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avvocato Tambuscio Francesca Pt_1
Parte Attrice contro con il patrocinio dell'avvocato Carraro Elisa CP_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al signor , I coniugi CP_1
vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà;
2) Confermarsi l'affievolimento della responsabilità genitoriale in capo alla signora e del Pt_1 signor e l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti come da CP_1
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia Cron . 4674/22, disporsi per tutto quanto non di competenza dei Servizi Sociali l'affido esclusivo dei figli minori alla madre e disporsi il collocamento di e presso la madre;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 9 3) Disporre un contributo mensile a carico del signor nella misura di Euro 300,00 per CP_1
ciascun figlio, o altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre il 50% della spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
4) Disporsi, qualora vengano richieste e se ritenute conformi all'interesse dei minori, che le visite con il padre avvengano con modalità protette nell'ambito del controllo dei Servizi Sociali o comunque con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune;
5) Disporsi, per quanto occorrer possa, l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1
6) Compensi ed onorari di causa integralmente rifusi”.
Per parte convenuta:
“Nel merito:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi: i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà;
2) Confermarsi l'affievolimento della responsabilità genitoriale in capo alla signora e del Pt_1 signor e l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti come da CP_1
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia Cron . 4674/22, disporsi per tutto quanto non di competenza dei Servizi Sociali, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre e disporsi il collocamento di e presso la madre;
Per_1 Per_2
3) il sig. verserà un contributo mensile nella misura di Euro 300,00 per ciascun figlio, CP_1
o altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre il 50% della spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova;
4) Disporsi, qualora vengano richieste e se ritenute conformi all'interesse dei minori, che le visite con il padre avvengano con modalità protette nell'ambito del controllo dei Servizi Sociali o comunque con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune;
5) Disporsi, per quanto occorrer possa, l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1
6) Compensi ed onorari di causa integralmente rifusi.
Con vittoria di compensi e spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2023, chiedeva la separazione giudiziale nei confronti del Pt_1
marito allegando di aver contratto matrimonio a Padova il 27.8.2016 e che dal CP_1
matrimonio sono nati i figli (il 6.12.2016) e (il 23.7.2018); deduceva, in Per_1 Persona_3
pagina 2 di 9 particolare, che con decreto n. 4674/2022 il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, affidando i minori al
Servizio Sociale di Padova, anche a causa dello stato di soggezione della moglie per effetto delle condotte violente del marito descritte in ricorso;
chiedeva, in via urgente e inaudita altera parte,
l'emissione di ordine di protezione nei confronti di e, nel merito, la separazione CP_1
personale dei coniugi con addebito al marito, la conferma dei provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni nell'interesse dei figli minori, un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e visite protette tra padre e minori.
Con decreto del 21.11.2023 emesso inaudita altera parte il Giudice delegato, ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere un ordine di protezione in via urgente, disponeva l'allontanamento immediato di dalla casa familiare, prescrivendogli di non avvicinarsi all'abitazione stessa e alle CP_1
scuole frequentate dai figli e disponeva incontri tra padre e figli sotto la vigilanza dei Servizi Sociali.
All'esito dell'udienza del 6.12.2023, con provvedimento in pari data veniva confermato l'ordine di protezione e veniva fissata udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., con termine ai Servizi Sociali affidatari dei minori di depositare relazione di aggiornamento.
Nelle more, il Tribunale per i Minorenni trasmetteva gli atti del procedimento n. 529/2022 ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. e in data 20.3.2024 veniva comunicata ordinanza di convalida dell'arresto di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di indagato CP_1
dei delitti di cui agli artt. 612 bis e 387 bis c.p. in danno della moglie, nell'ambito del procedimento penale n. 2296/2024 R.G.N.R.
All'udienza del 19.4.2025 veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto e ampliato l'incarico in capo ai Servizi Sociali.
In data 29.10.2024 si costituiva associandosi alle domande di separazione, CP_1
assegnazione della casa familiare e affidamento dei figli minori, chiedendo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la somma di € 300,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, oltre a visite in modalità protetta ove ritenute necessarie.
All'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice delegato, disposta la riunione del procedimento n. R.G. 529/2022 del Tribunale per i Minorenni al presente giudizio di separazione, adottava i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “
1. autorizza i Pa coniugi a vivere separati;
2. affida i figli minori e ai Servizi Sociali, con compiti di vigilanza Per_1
e supporto del nucleo familiare composto da madre e figli minori, al fine di mantenere attivi tutti gli
pagina 3 di 9 interventi già in essere a favore della madre e dei minori;
quanto ai rapporti con il padre i Servizi
Sociali potranno valutare, previa osservazione dei minori e valutate le capacità del padre, la previsione di visite in modalità protetta una volta terminato lo stato di detenzione di 3. dispone la collocazione e la residenza dei figli minori presso la madre, con assegnazione a 4. dispone che
[...]
con decorrenza da quando cesserà lo stato di detenzione, corrisponderà a la somma di CP_1 Pt_1
per il mantenimento dei due figli minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova”; viste le conclusioni precisate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**********
1.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dagli atti di causa emerge senz'altro la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
2.
La ricorrente ha chiesto che sia pronunciato l'addebito della separazione in capo a CP_1
allegando in particolare le aggressioni fisiche e verbali subite dal marito.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione... col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass.
Civ., Sez. 6-1, ord. n. 3925 del 19.2.2018); peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez.
6-1 n. 433 del
14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 817 del 14.1.2011).
Gli episodi di violenza fisica e morale allegati in ricorso trovano riscontro nella documentazione ivi allegata.
pagina 4 di 9 In particolare, le percosse subite dalla ricorrente da parte del marito sono riscontrate dal verbale di pronto soccorso del 28.10.2023, da cui emerge che ivi accompagnata dalle Forze dell'Ordine Pt_1
cui si era rivolta, riferiva di essere stata colpita con uno schiaffo dal marito, riportando una diagnosi di
“trauma facciale da percosse” con prognosi di giorni 3 salve complicazioni (cfr. doc. 9 ricorso); nelle relazioni dei Servizi Sociali depositate nel procedimento pendente davanti al Tribunale per i Minorenni,
è stato riportato che il nucleo familiare era stato conosciuto nel 2019, allorquando aveva già Pt_1
riferito di episodi di violenza da parte del marito ed era stata inviata presso il centro antiviolenza, sebbene la stessa avesse poi rinunciato ad ogni percorso riportando che la crisi coniugale fosse rientrata
(cfr. doc. 6, UVMD a pag. 13).
In tale contesto, non può essere trascurata l'ordinanza del 20.3.2024, con cui il Gip di Padova ha convalidato l'arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
[...]
indagato per i delitti di atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla CP_1
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
in particolare, risulta che pur dopo l'emissione e la conferma dell'ordine di protezione nell'ambito dell'odierno giudizio, avesse continuato a pedinare costantemente la moglie (che aveva sporto CP_1
nuova querela il 19.2.2024), tenendo comportamenti ossessivi e persecutori, quali contattarla telefonicamente anche usando utenze diverse dalla propria, importunarla chiedendole continuamente dei figli, chiederle insistentemente di tornare insieme, arrivando a presentarsi presso l'abitazione familiare da cui era stato allontanato senza alcun preavviso, facendosi aprire dai minori, per chiedere soldi alla moglie.
L'ordinanza cautelare in sede penale può essere valorizzata, unitamente agli altri elementi sopra citati, nell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La circostanza che l'imputazione provvisoria sia riferita al periodo intercorrente tra novembre 2023 e marzo 2024 non è idonea ad escludere il nesso di causalità tra le condotte di e la CP_1
situazione di intollerabilità della convivenza: a tal riguardo, va osservato che la ricorrente ha depositato ricorso a ottobre del 2023, allegando il recentissimo episodio di percosse dello stesso mese e che la condotta del sig. in aperta violazione dell'ordine di protezione - secondo quanto riportato dalla CP_1 polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto -, si inserisce in un contesto nel quale l'escalation di violenza è stata repentina e contestuale alla cessazione della convivenza.
Va rilevato, infine, che il convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato in alcun modo le allegazioni di violenza di cui al ricorso.
pagina 5 di 9 Le condotte sopra descritte costituiscono indubbiamente violazione dei doveri coniugali e sono idonee a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al convenuto.
3.
Con riferimento all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue.
Con decreto provvisorio del 18.11.2022 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, su istanza ex art. 333
c.c. del Pubblico Ministero, affievoliva la responsabilità genitoriale della madre e del padre nei confronti dei figli e affidando i minori ai Servizi Sociali per controllo e sostegno Per_1 Per_2
della situazione, anche avvalendosi se necessario dei servizi specialistici;
a fondamento del provvedimento, vi era la necessità di approfondire lo stato psicofisico dei minori, a seguito di una segnalazione del Pronto Soccorso ove era stato portato il piccolo e a seguito di una visita Per_2
domiciliare, ove la casa era apparsa in disordine ed era emerso che la figlia non era iscritta alla scuola elementare e che le visite presso il pediatra non erano avvenute regolarmente.
Nell'odierno giudizio è stato confermato l'incarico di monitoraggio in capo ai Servizi Sociali, i quali con l'ultima relazione di aggiornamento hanno riportato un buon assetto del nucleo familiare composto da madre e figli, soprattutto da quando il sig. è stato sottoposto alla misura in sede penale, dal CP_1
momento che la ricorrente ha acquisito consapevolezza delle condotte violente del marito e dei gravi effetti delle sue condotte sui figli, partecipando attivamente agli incontri e dimostrando lo sviluppo di capacità personali e genitoriali.
La ricorrente ha accettato il supporto dei Servizi e della rete di sostegno, che la aiutano a Pt_1
compensare le aree in cui non è ancora completamente autonoma come genitore e, malgrado non abbia una rete di supporto familiare, è riuscita nel tempo a costruire buone relazioni all'interno della scuola dei figli;
la minore presenta un Ritardo Mentale Lieve con un Disturbo comportamentale ed Per_1
Pa Emozionale non Specificato, mentre il minore a un Disturbo della Comprensione del Linguaggio e un Funzionamento Cognitivo Limite e per entrambi è stata richiesta la certificazione della L. 104/1992 per il necessario sostegno scolastico;
nell'ultimo incontro di equipe anche con i Servizi Specialistici è emerso che entrambi i minori vanno a scuola con serenità rispetto al passato e sono inseriti bene nel contesto scolastico.
Inoltre, è stato attivato un servizio educativo domiciliare settimanale, con l'obiettivo di sostenere e accompagnare la madre nelle attività educative e di gioco con i bambini e affiancarli nelle attività scolastiche e di tempo libero.
pagina 6 di 9 Il Collegio condivide le valutazioni del Giudice delegato con ordinanza del 31.10.2023, ritenendo che tale relazione dimostri una buona ripresa da parte della madre e una maggiore stabilità e serenità dei minori, per quanto non possa trascurarsi l'origine del procedimento davanti al Tribunale per i
Minorenni, la mancanza di una rete familiare di riferimento e la necessità che la madre abbia una rete spontanea di supporti (Servizi, scuola, famiglie) che “vicariano gli aspetti di genitorialità, sui quali lei non riesce ancora ad essere completamente autonoma… attualmente ella appare però in grado di evolvere positivamente purché supportata da una rete di riferimento, che la accompagni nel suo processo di evoluzione e di autonomia”.
Quanto sopra esposto induce a ritenere che la soluzione più tutelante per i minori sia quella di mantenere in via definitiva l'affidamento ai Servizi Sociali, con compiti di vigilanza e supporto del nucleo, al fine di mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a favore della madre e dei minori.
A tal riguardo, si specifica che secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando ai Servizi Sociali venga conferito un mandato di vigilanza e supporto, l'affidamento non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale e non richiede la nomina di un curatore speciale (cfr. Cass. Civ. n. 32290 del
21.11.2023).
Nel caso di specie, va rilevato che l'affidamento con funzioni di vigilanza e supporto deve essere di ausilio alla madre, la cui responsabilità genitoriale non viene limitata, a differenza del padre, per il quale invece deve confermarsi l'affievolimento della responsabilità genitoriale già disposto in via temporanea, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'addebito della separazione (cfr. art. 31
Convenzione di Istanbul, secondo cui deve tenersi conto degli episodi di violenza nel momento in cui si determinano i diritti di custodia e visita dei figli); per l'effetto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dalla madre, con la vigilanza e il supporto dei Servizi Sociali affidatari, per la durata di 18 mesi.
I figli minori devono essere collocati presso la madre convivente, con assegnazione alla madre della casa familiare affinché vi abiti con i figli.
Con riferimento alle frequentazioni con il padre, attualmente in stato di detenzione, i Servizi Sociali potranno valutare, previa osservazione dei minori e valutate le capacità del padre, anche tramite l'individuazione di un percorso volto alla riconsiderazione e rielaborazione dei propri agiti nei confronti della moglie, l'organizzazione di visite in modalità protetta, una volta terminato lo stato di detenzione.
4.
pagina 7 di 9 Quanto, infine, al mantenimento dei figli minori, va osservato che l'attuale stato di detenzione non può esonerare il padre dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, tenendo conto che lo stesso convenuto non si è opposto alla domanda di mantenimento e che egli può comunque prestare attività lavorativa, sia pure senza poter spendere a pieno la propria capacità lavorativa;
per quando sarà cessato lo stato di detenzione, invece, deve tenersi conto che il sig. potrà contribuire al CP_1
mantenimento dei figli nella misura già individuata in via temporanea e urgente, in difetto dell'allegazione di specifici impedimenti alla produzione di reddito da parte del convenuto.
Per l'effetto, il Collegio stima congruo porre a carico di la somma di € 300,00 mensili CP_1 complessivi finché perdura lo stato di detenzione, da aumentarsi ad € 600,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di questo
Tribunale, con decorrenza dal mese successivo alla cessazione dello stato di detenzione.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenendo conto in particolare della pronuncia di addebito della separazione, dell'emissione dell'ordine di protezione all'esordio del procedimento e dei provvedimenti inerenti ai figli minori, le stesse vanno poste a carico di CP_1
Tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 e dello scaglione “da € 26.001,00 a € 52.000,00”, applicando i valori minimi attesa la natura e scarsa complessità delle questioni trattate per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria effettivamente svolte, le spese di lite si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e con addebito della Pt_1 CP_1
responsabilità della separazione a carico di Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) conferma in via definitiva la limitazione della responsabilità genitoriale in capo a
[...]
Pa e affida i figli minori ai Servizi Sociali, con compiti di vigilanza e supporto CP_1 Per_1
del nucleo familiare composto da madre e figli minori, al fine di mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a favore della madre e dei minori;
per l'effetto, la responsabilità
pagina 8 di 9 genitoriale sarà esercitata dalla madre, con la vigilanza e il supporto dei Servizi Sociali, per la durata di 18 mesi.
4) dispone la collocazione e la residenza dei figli minori presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
5) dispone che i Servizi Sociali potranno valutare, previa osservazione dei minori e valutate le capacità del padre, anche tramite l'individuazione di un percorso volto alla riconsiderazione e rielaborazione dei propri agiti nei confronti della moglie, l'organizzazione di visite ai figli minori in modalità protetta, una volta terminato lo stato di detenzione di CP_1
6) dispone che contribuisca al mantenimento dei figli minori versando alla madre CP_1 la somma di € 300,00 mensili complessivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e finché perdurerà lo stato di detenzione;
con decorrenza dal mese successivo alla cessazione dello stato di detenzione, il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando la somma di € 600,00 mensili (€300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, Pt_2
con decorrenza dal mese successivo alla cessazione dello stato di detenzione;
7) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 2.356,00 per CP_1 Pt_1
compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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