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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. 134/2024 La Corte d'Appello di Trento, II seconda civile, in persona dei Magistrati: Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere
Dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato il 19.6.2024 da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Lamorgese Andrea giusta procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunta all'atto di appello e dall'avv.to Grillo Giuseppe giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 19.11.2024
- appellante contro
(C.F. e IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv Zamagni Angelo giusta procura depositata con la comparsa di costituzione
- appellata –
In punto: appello avverso la sentenza n. 536/2024 del Tribunale di Trento Conclusioni dell'appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n. 536/2024, resa dal Tribunale Civile di Trento, in persona del dott. Giuseppe Barbato, nel giudizio R.G.
1256/2022 del Tribunale di Trento, pubblicata in data 17/05/2024, notificata il 20/05/2024, accogliere la presente impugnazione nonché le domande tutte di come rassegnate in prime cure, Parte_1 nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, per l'effetto:
- affermare come insussistente e/o rinunciata la condizione sospensiva dal cui mancato avveramento sarebbe derivata l'improduttività di effetti della garanzia oggetto di causa rilasciata dal CP_1 appellato e ritenere come fondate le domande formulate da con l'atto introduttivo;
Parte_1
- accertare e dichiarare in ogni caso il convenuto decaduto, a causa della sua Controparte_1 tardiva costituzione in giudizio, dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e, in particolar modo, la domanda risoluzione del contratto per presunto inadempimento contrattuale di cui al punto 2 delle conclusioni della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado;
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare nei riguardi di l'efficacia della garanzia rilasciata in data Parte_1
25/09/2007 da parte del convenuto a copertura del rapporto di mutuo instaurato da CP_1 Pt_2 con e condannare il convenuto al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_1 Parte_1 dell'importo a quest'ultima legittimamente spettante, pari ad €.450.000,00= oltre interessi come
[...] dovuti, in ragione della “perdita” economica subita dalla medesima quale Parte_1 presupposto legittimante l'escussione della garanzia per cui è causa; in subordine condannare il Confidi convenuto al pagamento in favore di di quella maggiore o minore somma che Parte_1 risulterà dovuta, sempre oltre interessi come dovuti;
- con vittoria di spese e di competenze del doppio grado di giudizio.
Appellata
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
-- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello di per violazione degli Parte_1 art. 342 e ss. c.p.c., per violazione dei requisiti di forma dell'atto di appello nonché per violazione del divieto di nova;
-- nel merito, respingere l'impugnazione promossa da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Trento n. 536/2024 pubblicata il 17/05/2024, in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento n. 536/2024 pubblicata il 17/05/2024;
-- in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, voglia comunque l'ill.ma Corte d'Appello adita accogliere le domande già formulate dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio che qui si ritrascrivono integralmente:
-accertare e dichiarare come la garanzia non si è mai perfezionata per il mancato adempimento CP_1 dei requisiti necessari/mancato avveramento delle condizioni indicate convenzionalmente, soprattutto con riferimento alla lettera di impegno della convenuta d.d. 25.09.2007, e come dunque nulla è dovuto da alla ricorrente. Controparte_2
-Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse perfezionato il contratto di garanzia, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per l' inadempimento contrattuale di controparte, consistente nell'aver disatteso il vincolo/prescrizione previsto da che prevedeva l'iscrizione ipotecaria in CP_1 primo grado su tutti gli immobili del garante, e comunque essendo il comportamento di controparte contrario ai canoni di correttezza e buona fede nella gestione dell'attività collegata alla garanzia con conseguente liberazione di CP_1
-In via ulteriormente subordinata, in ipotesi sia ritenuta esistente ed efficace la garanzia CP_1 rideterminare l'importo dovuto secondo i limiti convenzionali previsti, detratti gli importi già incassati nonché gli interessi maturati per colpa e/o omissioni della nel recupero del credito, nonché Pt_1 detratti i canoni per i quali non è stata data comunicazione di insoluto a come previsto dalla CP_1
Convenzione.
-- In ogni caso, con vittoria di spese e onorari oltre accessori come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. dichiaratasi “successore a titolo universale a seguito della fusione per Parte_1 l'incorporazione…di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti Controparte_3
”), con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n° 1, in persona del procuratore speciale, conveniva
[...] in giudizio già ( Controparte_4 Controparte_5 di seguito ) chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'efficacia della garanzia rilasciata CP_1 dalla stessa in relazione al rapporto di mutuo instaurato con e, per l'effetto, chiedendo la Parte_2 sua condanna al pagamento della somma di € 450.000,00 o del diverso importo ritenuto dovuto. Esponeva, in sintesi, che il 30.9.1997 era stata stipulata con una convenzione nell'intento di CP_1 agevolare il ricorso al credito bancario da parte dei suoi associati, per effetto della quale CP_1 avrebbe provveduto ad esaminare le richieste presentate da questi ultimi, decidendo sull'ammissibilità
o meno della richiesta di fido ai benefici della propria garanzia ai sensi della convenzione.
pagina 2 di 6 Affermava che il 26.9.2007 aveva mutuato alla Controparte_3 Controparte_3 Parte_2 l'importo di € 900.000,00 e tale finanziamento era stato ammesso alla garanzia sussidiaria di CP_1 nella misura del 50% come da nota prot. n. 223/C del 25/09/2007. La garanzia prestata dalla convenuta era pienamente efficace, posto che la delibera di concessione del finanziamento era stata adottata entro il termine di giorni 60 dalla lettera di impegno della stessa, come pattuito nell'accordo datato 30.9.1997; la garante era stata annualmente informata dell'andamento del rapporto con la debitrice principale ed anche della decadenza di quest'ultima dal beneficio del termine per il mancato pagamento di tre rate trimestrali nel febbraio 2009; il debito in allora era pari a € 910.870,76. Ancora asseriva che era stata resa edotta anche dello svolgimento delle procedure esecutive in CP_1 danno della mutuataria e dell'ammontare del debito di quest'ultima, essendole state trasmesse le relazioni sulla situazione di insolvenza e le comunicazioni riguardanti la banca inoltre Parte_2 aveva avviato tempestivamente le azioni di recupero. Negava che sussistessero le carenze documentali indicate da a fondamento dell'eccepita CP_1 inefficacia della garanzia prestata
1.2 Costituitasi in giudizio contestava le avverse pretese e chiedeva a sua volta di accertare e CP_1 dichiarare che la garanzia azionata da controparte in giudizio non si era mai perfezionata e ciò sia per tardiva comunicazione, da parte di della delibera di finanziamento sia per la mancata Parte_1 iscrizione di ipoteca di I° grado su immobili di tale , iscrizione che era stata Parte_3 ricompresa tra i vari vincoli richiesti ai fini della garanzia;
chiedeva in via subordinata che il contratto di garanzia qualora se ne fosse ritenuto il perfezionamento venisse dichiarato risolto per inadempimento della controparte, non avendo la stessa provveduto alle comunicazioni relative all'inadempimento della mutuataria e all'espletamento delle relative azioni di recupero;
in ulteriore subordine chiedeva di “rideterminare l'importo dovuto secondo i limiti convenzionali previsti, detratti gli importi già incassati nonché gli interessi maturati per colpa e/o omissione della nel recupero Pt_1 del credito, nonché detratti i canoni per i quali non è stata data comunicazione di insoluto” ad essa convenuta. Con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc l'attrice eccepiva la tardiva costituzione del convenuto ai fini delle decadenze maturate di cui agli artt.38 e 167 c.p.c..
2.Previa istruttoria documentale e a mezzo di prove orali, il Tribunale con sentenza n.536/2024 pubblicata il 17.5.2024 rigettava le domande di parte attrice e condannava quest'ultima a rifondere alla parte convenuta le spese di lite
In sintesi il Tribunale richiamava la convenzione dd. 30.9.1997 stipulata con Controparte_3
con cui nell'intento di “agevolare il ricorso al credito bancario da parte dei suoi
[...] CP_1 associati” si impegnava a) “ad esaminare le richieste presentate dai suoi associati…decidendo insindacabilmente sull'ammissibilità o meno della richiesta di fido ai benefici della propria garanzia”; e b) “ad inoltrare alla Banca le domande approvate, munite di lettera di impegno confermante l'ammissione alla garanzia”. Osservava che detta convenzione stabiliva, fra l'altro, all'art 1 che avrebbe potuto “indicare ulteriori garanzie”, rispetto alle quali quella da essa prestata sarebbe CP_1 stata “in ogni caso sussidiaria” e che in caso di esercizio della detta facoltà l'assunzione delle ulteriori garanzie avrebbe costituito “condizione per l'efficacia della garanzia rilasciata dal “ . CP_1 Il Tribunale rilevava poi che con lettera dd. 25.9.2007 prot. 224/C Confidi aveva rilasciato “garanzia a beneficio” di in favore di per l'importo massimo di € Controparte_3 Parte_2
450.000,00 in relazione al mutuo ipotecario di 900.000,00 : nella comunicazione in questione si indicava fra i “vincoli”, per quanto qui di rilievo “ipoteca di I° grado” su vari immobili intestati a
, tra cui la p.ed. 473 e la p.f. 1687/2 in P.T. 460 C.C. Nago-Torbole; il che trovava Parte_3 riscontro nella comunicazione dd. 14.4.2008 della stessa a Controparte_3 CP_1
pagina 3 di 6 Ancora dava conto che la nota dd. 25.9.2007 prot. 223/C, inviata da alla e anche a CP_1 Pt_2
, versata in atti anche da parte attrice (come doc. n° 6) oltre a Controparte_3 riportare fra i “vincoli”, la detta ipoteca di I°, dunque, di fatto, richiesta come garanzia aggiuntiva, indicava anche che “qualora non espressamente concordata, la mancata integrale corrispondenza a quanto previsto rende a tutti gli effetti inefficace il presente impegno e quanto ad esso conseguente”. Tenuto conto della pattuizione di cui al all'art 1 della convenzione del 1997 e della comunicazione da ultimo richiamata riteneva che con quest'ultima si fosse inteso far dipendere gli effetti della garanzia dal conseguimento, da parte della mutuante, di un'ipoteca di I°grado sulla p.ed. 473 e sulla p.f. 1687/2 C.C. Nago-Torbole di proprietà di , che appariva pertanto, qualificabile in termini di Parte_3 condizione sospensiva. Dava poi conto delle risultanze di una “relazione di perizia tecnica di ufficio” dd. 29.12.2009 (doc. n° 14 di parte convenuta) depositata nel procedimento di esecuzione iscritto presso il Tribunale di Rovereto con il n° 35/2009, secondo cui le dette unità immobiliari, il cui valore era quantificabile in circa € 2.225.000,00, erano risultate già gravate da ipoteche iscritte, per un valore di € 7.654.000,00, da cinque diversi istituti di credito in epoca anteriore all'ipoteca iscritta da Controparte_3
che, pertanto, non era di I° grado. Riteneva dunque che la prevista condizione sospensiva
[...] non si fosse verificata e che, quindi, come eccepito da parte convenuta, la garanzia posta da parte attrice a fondamento dell'azionata pretesa pecuniaria non fosse produttiva di effetti, “ non apparendo ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario al fatto che nel contratto di mutuo Banca Sella Nord Est
Bovio Calderari/Globo srl, conoscibile da nella prospettazione attorea, venne fatto espresso CP_1 riferimento alle iscrizioni già esistenti sugli immobili in Nago di Torbole, visto che tale contratto venne stipulato il giorno successivo alle dette comunicazioni dd. 25.9.2007” . Rilevava che la tardività della costituzione di parte convenuta non rilevava sia perché la stessa parte attrice aveva chiesto di accertare l'efficacia prestata da controparte sia perché il mancato avveramento della condizione sospensiva concretava mera difesa volta a contestare i fatti costitutivi della avversa domanda.
3.1 Avverso la sentenza n. 536 2024 propone appello . Parte_1 Con unico motivo censura la sentenza del Tribunale per aver mal interpretato l'art 1 della convenzione del 1997 e le note del 25.9.2027. prot. 224/C e 223/C e ne chiede la modifica “a favore di pronuncia che affermi invece come insussistente e/o rinunciata la condizione sospensiva dal cui mancato avveramento sarebbe derivata la improduttività di effetti della garanzia rilasciata dal Confidi appellato e come fondate le domande formulate da con l' atto introduttivo” Parte_1
Afferma che il Tribunale avrebbe mal interpretato i documenti di causa. Osserva che l'art. 1 della Convenzione del 30.09.1997 si limita a prevedere che “ avrebbe
CP_1 potuto indicare ulteriori garanzie…” rispetto alle quali quella da esso prestata sarebbe stata in ogni caso sussidiaria e a prevedere che “in caso di esercizio della detta facoltà l'assunzione delle ulteriori garanzie avrebbe costituito condizione per l'efficacia della garanzia rilasciata da .
CP_1 Sostiene poi che “ non ha mai richiesto e/o indicato alla attrice l'assunzione da parte
CP_1 Pt_1 di quest'ultima di garanzie aggiuntive rispetto alle quali la garanzia di sarebbe stata
CP_1 sussidiaria”. Afferma in particolare che la lettera di rilascio della garanzia d.d. 25.9.2007 prot. 224/C “ non
CP_1 indicava in alcun punto che il perfezionamento della garanzia e l'efficacia della stessa dovessero intendersi subordinati al conseguimento da parte della mutuante di ipoteca di primo grado sulla p.ed 473 e sulla p.f. 1687/3 in CC Nago-Torbole” limitandosi essa a precisare che “il presente impegno di garanzia ha durata sessanta (60) giorni dalla data odierna. Entro tale data dovranno essere consegnate a : -la ricevuta di avvenuto pagamento degli importi per il Controparte_6 rilascio della garanzia;
la conferma dell'Istituto finanziatore, l'eventuale documentazione richiesta”.
pagina 4 di 6 Ulteriormente afferma che anche nella nota prot. 223/C sempre del 25.9.2007, inviata da CP_7
e anche a mancava qualsivoglia richiamo univoco alla
[...] Controparte_3 circostanza secondo cui il perfezionamento della garanzia e l'efficacia della stessa dovessero intendersi subordinati al conseguimento da parte della mutuante di ipoteca di primo grado; l'ulteriore inciso secondo cui “la mancata integrale corrispondenza a quanto previsto rende a tutti gli effetti inefficace il presente impegno e quanto ad esso conseguente” inoltre aveva e un contenuto ambiguo e oscuro con la conseguenza che il giudice di primo grado nell'interpretare tale clausola avrebbe dovuto far ricorso “ai sensi dell'art 1370 cc all'interpretazione contro l'autore della stessa” Afferma inoltre che la tesi sostenuta dal primo giudice è smentita dallo stesso che ai fini di CP_1 contrastare la richiesta di escussione della garanzia aveva indicato, sia pure infondatamente, una serie di presunte carenze, senza far alcun cenno alla questione alla pretesa omessa acquisizione di ipoteca di primo grado sulla p ed. 473 e sulla p.f. 1687/72 CC Nago Torbole di proprietà di . Parte_3
Ancora afferma che non si spiegherebbe altrimenti il flusso di relazioni di aggiornamento durato anni sulla posizione garantita e le richieste di aggiornamento provenienti da Parte_2 CP_1 Altresì ulteriormente afferma (v pag 14 /15 dell'atto di appello) che vi è stata rinuncia implicita alla condizione sospensiva da parte di deducibile per facta concludentia dal comportamento di CP_1 stessa. CP_1
Ripropone altresì tutte le eccezioni e domande già svolte in primo grado.
Da ultimo lamenta che la sentenza è errata nella parte in cui in cui ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite e chiede la riforma di detta statuizione in favore di pronuncia che preveda la condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio all'esito dell'accoglimento del gravame. 3.2 costituitasi nel giudizio di appello eccepisce in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del gravame per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 342 c.p.c e per violazione dei divieto di nova ex art 345 cpc avendo l'appellante invocato per la prima volta in appello un pretesa rinuncia alla condizione sospensiva;
chiede nel merito il rigetto dell'appello ed in via subordinata l'accoglimento delle altre domande già svolte in primo grado che ripropone integralmente
4.) Va esclusa l' inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc posto che esso contiene l'esposizione degli elementi richiesti dalla citata norma essendo possibile individuare sia i capi di sentenza impugnati, sia le censure mosse alla sentenza appellata che gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione E' invece violata la norma di cui all' art 345 cpc con riferimento alla dedotta rinuncia alla condizione, posto che trattasi di tema di indagine del tutto novo mai sollevato in primo grado Per il resto l'appello è infondato. Il giudice di primo grado non si è discostato in alcun modo dai canoni legali di interpretazione del contratto posto che secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità,
“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (v. da ultimo Cassazione civile 6444/2025). Nel caso di specie il senso letterale delle espressioni usate nella documentazione contrattuale non è affatto ambiguo né oscuro.
Vi è innanzitutto la convenzione del 1997, vincolante inter partes, che già detta alcune disposizioni volte a regolare i futuri rapporti;
essa contempla all'art 1 per quanto qui interessa la possibilità, non l'obbligo, per di richiedere garanzie ulteriori ma già prevede in modo CP_1 inequivoco per l'ipotesi in cui si avvalga di detta “possibilità” l'assunzione delle ulteriori CP_1 garanzie costituisca “condizione per l'efficacia della garanzia rilasciata dal “ . CP_1
pagina 5 di 6 La lettera del 25.9.2007 prot 224/C, oltre ad indicare la documentazione richiesta dalla banca CP_1 per il perfezionamento della garanzia da consegnarsi nel termine di 60 giorni, espone chiaramente ed espressamente tra i vincoli richiesti l“ipoteca di I° grado” su vari immobili intestati a
[...]
, tra cui la p.ed. 473 e la p.f. 1687/2 in P.T. 460 C.C. Nago-Torbole. Il rilascio della Parte_3 indicata garanzia , ai sensi della citata vincolante convenzione del 1997 integra “condizione per l'efficacia della garanzia rilasciata dal “Confidi”. Vi è poi la lettera 25.9.2027 prot 223 /C, inviata sia a che a , che, oltre ad indicare Pt_2 Parte_1 nuovamente ( in modo sovrapponibile alla nota prot 224/C) la documentazione richiesta espone nuovamente e chiaramente tra i “ vincoli” l“ipoteca di I° grado su vari immobili intestati a
[...]
, tra cui la p.ed. 473 e la p.f. 1687/2 in P.T. 460 C.C. Nago-Torbole. La lettera de qua Parte_3 specifica altresì che “qualora non espressamente concordata, la mancata integrale corrispondenza a quanto previsto rende a tutti gli effetti inefficace il presente impegno e quanto ad esso conseguente”: detta previsione, ai fini che qui occupano, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è affatto ambigua ed oscura dovendo essa esser letta, come correttamente motivato dal primo giudice, alla luce delle disposizioni pattizie già assunte inter partes a regolare i loro futuri rapporti e cioè alla luce della convenzione sottoscritta dalle parti nel 1997 e segnatamente dell' articolo 1 il quale ben precisa che il rilascio delle ulteriori garanzie richieste “ costituirà condizione per l'efficacia della garanzia rilascia da . CP_1
Il motivo di appello va pertanto rigettato, non dovendosi ricorrere ad ulteriori, graduati, criteri ermeneutici.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione a controparte delle spese del grado liquidate secondo scaglione di valore (da € 260.001 ad € 520.000) in importi medi, salvo che per la fase istruttoria/trattazione che viene liquidata nei minimi non essendo stata svolta istruttoria. Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 536/ 2024 Parte_1 del Tribunale di Trento
1) lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che si liquidano in Euro 17.179,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Deciso in Trento, camera di consiglio del 4.6.2025
La Presidente rel ed est dott Guzzo Liliana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. 134/2024 La Corte d'Appello di Trento, II seconda civile, in persona dei Magistrati: Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere
Dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato il 19.6.2024 da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Lamorgese Andrea giusta procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunta all'atto di appello e dall'avv.to Grillo Giuseppe giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 19.11.2024
- appellante contro
(C.F. e IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv Zamagni Angelo giusta procura depositata con la comparsa di costituzione
- appellata –
In punto: appello avverso la sentenza n. 536/2024 del Tribunale di Trento Conclusioni dell'appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n. 536/2024, resa dal Tribunale Civile di Trento, in persona del dott. Giuseppe Barbato, nel giudizio R.G.
1256/2022 del Tribunale di Trento, pubblicata in data 17/05/2024, notificata il 20/05/2024, accogliere la presente impugnazione nonché le domande tutte di come rassegnate in prime cure, Parte_1 nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, per l'effetto:
- affermare come insussistente e/o rinunciata la condizione sospensiva dal cui mancato avveramento sarebbe derivata l'improduttività di effetti della garanzia oggetto di causa rilasciata dal CP_1 appellato e ritenere come fondate le domande formulate da con l'atto introduttivo;
Parte_1
- accertare e dichiarare in ogni caso il convenuto decaduto, a causa della sua Controparte_1 tardiva costituzione in giudizio, dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e, in particolar modo, la domanda risoluzione del contratto per presunto inadempimento contrattuale di cui al punto 2 delle conclusioni della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado;
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare nei riguardi di l'efficacia della garanzia rilasciata in data Parte_1
25/09/2007 da parte del convenuto a copertura del rapporto di mutuo instaurato da CP_1 Pt_2 con e condannare il convenuto al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_1 Parte_1 dell'importo a quest'ultima legittimamente spettante, pari ad €.450.000,00= oltre interessi come
[...] dovuti, in ragione della “perdita” economica subita dalla medesima quale Parte_1 presupposto legittimante l'escussione della garanzia per cui è causa; in subordine condannare il Confidi convenuto al pagamento in favore di di quella maggiore o minore somma che Parte_1 risulterà dovuta, sempre oltre interessi come dovuti;
- con vittoria di spese e di competenze del doppio grado di giudizio.
Appellata
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
-- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello di per violazione degli Parte_1 art. 342 e ss. c.p.c., per violazione dei requisiti di forma dell'atto di appello nonché per violazione del divieto di nova;
-- nel merito, respingere l'impugnazione promossa da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Trento n. 536/2024 pubblicata il 17/05/2024, in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento n. 536/2024 pubblicata il 17/05/2024;
-- in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, voglia comunque l'ill.ma Corte d'Appello adita accogliere le domande già formulate dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio che qui si ritrascrivono integralmente:
-accertare e dichiarare come la garanzia non si è mai perfezionata per il mancato adempimento CP_1 dei requisiti necessari/mancato avveramento delle condizioni indicate convenzionalmente, soprattutto con riferimento alla lettera di impegno della convenuta d.d. 25.09.2007, e come dunque nulla è dovuto da alla ricorrente. Controparte_2
-Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse perfezionato il contratto di garanzia, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per l' inadempimento contrattuale di controparte, consistente nell'aver disatteso il vincolo/prescrizione previsto da che prevedeva l'iscrizione ipotecaria in CP_1 primo grado su tutti gli immobili del garante, e comunque essendo il comportamento di controparte contrario ai canoni di correttezza e buona fede nella gestione dell'attività collegata alla garanzia con conseguente liberazione di CP_1
-In via ulteriormente subordinata, in ipotesi sia ritenuta esistente ed efficace la garanzia CP_1 rideterminare l'importo dovuto secondo i limiti convenzionali previsti, detratti gli importi già incassati nonché gli interessi maturati per colpa e/o omissioni della nel recupero del credito, nonché Pt_1 detratti i canoni per i quali non è stata data comunicazione di insoluto a come previsto dalla CP_1
Convenzione.
-- In ogni caso, con vittoria di spese e onorari oltre accessori come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. dichiaratasi “successore a titolo universale a seguito della fusione per Parte_1 l'incorporazione…di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti Controparte_3
”), con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n° 1, in persona del procuratore speciale, conveniva
[...] in giudizio già ( Controparte_4 Controparte_5 di seguito ) chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'efficacia della garanzia rilasciata CP_1 dalla stessa in relazione al rapporto di mutuo instaurato con e, per l'effetto, chiedendo la Parte_2 sua condanna al pagamento della somma di € 450.000,00 o del diverso importo ritenuto dovuto. Esponeva, in sintesi, che il 30.9.1997 era stata stipulata con una convenzione nell'intento di CP_1 agevolare il ricorso al credito bancario da parte dei suoi associati, per effetto della quale CP_1 avrebbe provveduto ad esaminare le richieste presentate da questi ultimi, decidendo sull'ammissibilità
o meno della richiesta di fido ai benefici della propria garanzia ai sensi della convenzione.
pagina 2 di 6 Affermava che il 26.9.2007 aveva mutuato alla Controparte_3 Controparte_3 Parte_2 l'importo di € 900.000,00 e tale finanziamento era stato ammesso alla garanzia sussidiaria di CP_1 nella misura del 50% come da nota prot. n. 223/C del 25/09/2007. La garanzia prestata dalla convenuta era pienamente efficace, posto che la delibera di concessione del finanziamento era stata adottata entro il termine di giorni 60 dalla lettera di impegno della stessa, come pattuito nell'accordo datato 30.9.1997; la garante era stata annualmente informata dell'andamento del rapporto con la debitrice principale ed anche della decadenza di quest'ultima dal beneficio del termine per il mancato pagamento di tre rate trimestrali nel febbraio 2009; il debito in allora era pari a € 910.870,76. Ancora asseriva che era stata resa edotta anche dello svolgimento delle procedure esecutive in CP_1 danno della mutuataria e dell'ammontare del debito di quest'ultima, essendole state trasmesse le relazioni sulla situazione di insolvenza e le comunicazioni riguardanti la banca inoltre Parte_2 aveva avviato tempestivamente le azioni di recupero. Negava che sussistessero le carenze documentali indicate da a fondamento dell'eccepita CP_1 inefficacia della garanzia prestata
1.2 Costituitasi in giudizio contestava le avverse pretese e chiedeva a sua volta di accertare e CP_1 dichiarare che la garanzia azionata da controparte in giudizio non si era mai perfezionata e ciò sia per tardiva comunicazione, da parte di della delibera di finanziamento sia per la mancata Parte_1 iscrizione di ipoteca di I° grado su immobili di tale , iscrizione che era stata Parte_3 ricompresa tra i vari vincoli richiesti ai fini della garanzia;
chiedeva in via subordinata che il contratto di garanzia qualora se ne fosse ritenuto il perfezionamento venisse dichiarato risolto per inadempimento della controparte, non avendo la stessa provveduto alle comunicazioni relative all'inadempimento della mutuataria e all'espletamento delle relative azioni di recupero;
in ulteriore subordine chiedeva di “rideterminare l'importo dovuto secondo i limiti convenzionali previsti, detratti gli importi già incassati nonché gli interessi maturati per colpa e/o omissione della nel recupero Pt_1 del credito, nonché detratti i canoni per i quali non è stata data comunicazione di insoluto” ad essa convenuta. Con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc l'attrice eccepiva la tardiva costituzione del convenuto ai fini delle decadenze maturate di cui agli artt.38 e 167 c.p.c..
2.Previa istruttoria documentale e a mezzo di prove orali, il Tribunale con sentenza n.536/2024 pubblicata il 17.5.2024 rigettava le domande di parte attrice e condannava quest'ultima a rifondere alla parte convenuta le spese di lite
In sintesi il Tribunale richiamava la convenzione dd. 30.9.1997 stipulata con Controparte_3
con cui nell'intento di “agevolare il ricorso al credito bancario da parte dei suoi
[...] CP_1 associati” si impegnava a) “ad esaminare le richieste presentate dai suoi associati…decidendo insindacabilmente sull'ammissibilità o meno della richiesta di fido ai benefici della propria garanzia”; e b) “ad inoltrare alla Banca le domande approvate, munite di lettera di impegno confermante l'ammissione alla garanzia”. Osservava che detta convenzione stabiliva, fra l'altro, all'art 1 che avrebbe potuto “indicare ulteriori garanzie”, rispetto alle quali quella da essa prestata sarebbe CP_1 stata “in ogni caso sussidiaria” e che in caso di esercizio della detta facoltà l'assunzione delle ulteriori garanzie avrebbe costituito “condizione per l'efficacia della garanzia rilasciata dal “ . CP_1 Il Tribunale rilevava poi che con lettera dd. 25.9.2007 prot. 224/C Confidi aveva rilasciato “garanzia a beneficio” di in favore di per l'importo massimo di € Controparte_3 Parte_2
450.000,00 in relazione al mutuo ipotecario di 900.000,00 : nella comunicazione in questione si indicava fra i “vincoli”, per quanto qui di rilievo “ipoteca di I° grado” su vari immobili intestati a
, tra cui la p.ed. 473 e la p.f. 1687/2 in P.T. 460 C.C. Nago-Torbole; il che trovava Parte_3 riscontro nella comunicazione dd. 14.4.2008 della stessa a Controparte_3 CP_1
pagina 3 di 6 Ancora dava conto che la nota dd. 25.9.2007 prot. 223/C, inviata da alla e anche a CP_1 Pt_2
, versata in atti anche da parte attrice (come doc. n° 6) oltre a Controparte_3 riportare fra i “vincoli”, la detta ipoteca di I°, dunque, di fatto, richiesta come garanzia aggiuntiva, indicava anche che “qualora non espressamente concordata, la mancata integrale corrispondenza a quanto previsto rende a tutti gli effetti inefficace il presente impegno e quanto ad esso conseguente”. Tenuto conto della pattuizione di cui al all'art 1 della convenzione del 1997 e della comunicazione da ultimo richiamata riteneva che con quest'ultima si fosse inteso far dipendere gli effetti della garanzia dal conseguimento, da parte della mutuante, di un'ipoteca di I°grado sulla p.ed. 473 e sulla p.f. 1687/2 C.C. Nago-Torbole di proprietà di , che appariva pertanto, qualificabile in termini di Parte_3 condizione sospensiva. Dava poi conto delle risultanze di una “relazione di perizia tecnica di ufficio” dd. 29.12.2009 (doc. n° 14 di parte convenuta) depositata nel procedimento di esecuzione iscritto presso il Tribunale di Rovereto con il n° 35/2009, secondo cui le dette unità immobiliari, il cui valore era quantificabile in circa € 2.225.000,00, erano risultate già gravate da ipoteche iscritte, per un valore di € 7.654.000,00, da cinque diversi istituti di credito in epoca anteriore all'ipoteca iscritta da Controparte_3
che, pertanto, non era di I° grado. Riteneva dunque che la prevista condizione sospensiva
[...] non si fosse verificata e che, quindi, come eccepito da parte convenuta, la garanzia posta da parte attrice a fondamento dell'azionata pretesa pecuniaria non fosse produttiva di effetti, “ non apparendo ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario al fatto che nel contratto di mutuo Banca Sella Nord Est
Bovio Calderari/Globo srl, conoscibile da nella prospettazione attorea, venne fatto espresso CP_1 riferimento alle iscrizioni già esistenti sugli immobili in Nago di Torbole, visto che tale contratto venne stipulato il giorno successivo alle dette comunicazioni dd. 25.9.2007” . Rilevava che la tardività della costituzione di parte convenuta non rilevava sia perché la stessa parte attrice aveva chiesto di accertare l'efficacia prestata da controparte sia perché il mancato avveramento della condizione sospensiva concretava mera difesa volta a contestare i fatti costitutivi della avversa domanda.
3.1 Avverso la sentenza n. 536 2024 propone appello . Parte_1 Con unico motivo censura la sentenza del Tribunale per aver mal interpretato l'art 1 della convenzione del 1997 e le note del 25.9.2027. prot. 224/C e 223/C e ne chiede la modifica “a favore di pronuncia che affermi invece come insussistente e/o rinunciata la condizione sospensiva dal cui mancato avveramento sarebbe derivata la improduttività di effetti della garanzia rilasciata dal Confidi appellato e come fondate le domande formulate da con l' atto introduttivo” Parte_1
Afferma che il Tribunale avrebbe mal interpretato i documenti di causa. Osserva che l'art. 1 della Convenzione del 30.09.1997 si limita a prevedere che “ avrebbe
CP_1 potuto indicare ulteriori garanzie…” rispetto alle quali quella da esso prestata sarebbe stata in ogni caso sussidiaria e a prevedere che “in caso di esercizio della detta facoltà l'assunzione delle ulteriori garanzie avrebbe costituito condizione per l'efficacia della garanzia rilasciata da .
CP_1 Sostiene poi che “ non ha mai richiesto e/o indicato alla attrice l'assunzione da parte
CP_1 Pt_1 di quest'ultima di garanzie aggiuntive rispetto alle quali la garanzia di sarebbe stata
CP_1 sussidiaria”. Afferma in particolare che la lettera di rilascio della garanzia d.d. 25.9.2007 prot. 224/C “ non
CP_1 indicava in alcun punto che il perfezionamento della garanzia e l'efficacia della stessa dovessero intendersi subordinati al conseguimento da parte della mutuante di ipoteca di primo grado sulla p.ed 473 e sulla p.f. 1687/3 in CC Nago-Torbole” limitandosi essa a precisare che “il presente impegno di garanzia ha durata sessanta (60) giorni dalla data odierna. Entro tale data dovranno essere consegnate a : -la ricevuta di avvenuto pagamento degli importi per il Controparte_6 rilascio della garanzia;
la conferma dell'Istituto finanziatore, l'eventuale documentazione richiesta”.
pagina 4 di 6 Ulteriormente afferma che anche nella nota prot. 223/C sempre del 25.9.2007, inviata da CP_7
e anche a mancava qualsivoglia richiamo univoco alla
[...] Controparte_3 circostanza secondo cui il perfezionamento della garanzia e l'efficacia della stessa dovessero intendersi subordinati al conseguimento da parte della mutuante di ipoteca di primo grado; l'ulteriore inciso secondo cui “la mancata integrale corrispondenza a quanto previsto rende a tutti gli effetti inefficace il presente impegno e quanto ad esso conseguente” inoltre aveva e un contenuto ambiguo e oscuro con la conseguenza che il giudice di primo grado nell'interpretare tale clausola avrebbe dovuto far ricorso “ai sensi dell'art 1370 cc all'interpretazione contro l'autore della stessa” Afferma inoltre che la tesi sostenuta dal primo giudice è smentita dallo stesso che ai fini di CP_1 contrastare la richiesta di escussione della garanzia aveva indicato, sia pure infondatamente, una serie di presunte carenze, senza far alcun cenno alla questione alla pretesa omessa acquisizione di ipoteca di primo grado sulla p ed. 473 e sulla p.f. 1687/72 CC Nago Torbole di proprietà di . Parte_3
Ancora afferma che non si spiegherebbe altrimenti il flusso di relazioni di aggiornamento durato anni sulla posizione garantita e le richieste di aggiornamento provenienti da Parte_2 CP_1 Altresì ulteriormente afferma (v pag 14 /15 dell'atto di appello) che vi è stata rinuncia implicita alla condizione sospensiva da parte di deducibile per facta concludentia dal comportamento di CP_1 stessa. CP_1
Ripropone altresì tutte le eccezioni e domande già svolte in primo grado.
Da ultimo lamenta che la sentenza è errata nella parte in cui in cui ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite e chiede la riforma di detta statuizione in favore di pronuncia che preveda la condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio all'esito dell'accoglimento del gravame. 3.2 costituitasi nel giudizio di appello eccepisce in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del gravame per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 342 c.p.c e per violazione dei divieto di nova ex art 345 cpc avendo l'appellante invocato per la prima volta in appello un pretesa rinuncia alla condizione sospensiva;
chiede nel merito il rigetto dell'appello ed in via subordinata l'accoglimento delle altre domande già svolte in primo grado che ripropone integralmente
4.) Va esclusa l' inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc posto che esso contiene l'esposizione degli elementi richiesti dalla citata norma essendo possibile individuare sia i capi di sentenza impugnati, sia le censure mosse alla sentenza appellata che gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione E' invece violata la norma di cui all' art 345 cpc con riferimento alla dedotta rinuncia alla condizione, posto che trattasi di tema di indagine del tutto novo mai sollevato in primo grado Per il resto l'appello è infondato. Il giudice di primo grado non si è discostato in alcun modo dai canoni legali di interpretazione del contratto posto che secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità,
“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (v. da ultimo Cassazione civile 6444/2025). Nel caso di specie il senso letterale delle espressioni usate nella documentazione contrattuale non è affatto ambiguo né oscuro.
Vi è innanzitutto la convenzione del 1997, vincolante inter partes, che già detta alcune disposizioni volte a regolare i futuri rapporti;
essa contempla all'art 1 per quanto qui interessa la possibilità, non l'obbligo, per di richiedere garanzie ulteriori ma già prevede in modo CP_1 inequivoco per l'ipotesi in cui si avvalga di detta “possibilità” l'assunzione delle ulteriori CP_1 garanzie costituisca “condizione per l'efficacia della garanzia rilasciata dal “ . CP_1
pagina 5 di 6 La lettera del 25.9.2007 prot 224/C, oltre ad indicare la documentazione richiesta dalla banca CP_1 per il perfezionamento della garanzia da consegnarsi nel termine di 60 giorni, espone chiaramente ed espressamente tra i vincoli richiesti l“ipoteca di I° grado” su vari immobili intestati a
[...]
, tra cui la p.ed. 473 e la p.f. 1687/2 in P.T. 460 C.C. Nago-Torbole. Il rilascio della Parte_3 indicata garanzia , ai sensi della citata vincolante convenzione del 1997 integra “condizione per l'efficacia della garanzia rilasciata dal “Confidi”. Vi è poi la lettera 25.9.2027 prot 223 /C, inviata sia a che a , che, oltre ad indicare Pt_2 Parte_1 nuovamente ( in modo sovrapponibile alla nota prot 224/C) la documentazione richiesta espone nuovamente e chiaramente tra i “ vincoli” l“ipoteca di I° grado su vari immobili intestati a
[...]
, tra cui la p.ed. 473 e la p.f. 1687/2 in P.T. 460 C.C. Nago-Torbole. La lettera de qua Parte_3 specifica altresì che “qualora non espressamente concordata, la mancata integrale corrispondenza a quanto previsto rende a tutti gli effetti inefficace il presente impegno e quanto ad esso conseguente”: detta previsione, ai fini che qui occupano, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è affatto ambigua ed oscura dovendo essa esser letta, come correttamente motivato dal primo giudice, alla luce delle disposizioni pattizie già assunte inter partes a regolare i loro futuri rapporti e cioè alla luce della convenzione sottoscritta dalle parti nel 1997 e segnatamente dell' articolo 1 il quale ben precisa che il rilascio delle ulteriori garanzie richieste “ costituirà condizione per l'efficacia della garanzia rilascia da . CP_1
Il motivo di appello va pertanto rigettato, non dovendosi ricorrere ad ulteriori, graduati, criteri ermeneutici.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione a controparte delle spese del grado liquidate secondo scaglione di valore (da € 260.001 ad € 520.000) in importi medi, salvo che per la fase istruttoria/trattazione che viene liquidata nei minimi non essendo stata svolta istruttoria. Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 536/ 2024 Parte_1 del Tribunale di Trento
1) lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che si liquidano in Euro 17.179,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Deciso in Trento, camera di consiglio del 4.6.2025
La Presidente rel ed est dott Guzzo Liliana
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