Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6472/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025 tra:
per azioni, con sede in Velletri, Via Martiri delle Controparte_1
Fosse Ardeatine, 9, iscritta al n. 12584 del Registro delle imprese, C.F. , in P.IVA_1 persona del Presidente del C.d.A., Dott. , rappresentata e Parte_1 difesa, - giusta delega allegata al presente atto di citazione, dall'Avv. Antonio
Giovannoni, C.F. , e presso il suo studio elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera, 29.
- APPELLANTE -
CONTRO
, residente in [...], in proprio e nella qualità di C.F._2 erede del sig. , rapp.to e difeso dall'Avv. Emanuele Petracca, Persona_1 con studio in latina, Corso della repubblica, 224, giusta delega a margine della comparsa di costituzione.
- APPELLATO –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 642/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 ha impugnato la sentenza n. 642/21 con cui il Tribunale di Latina,
[...] pronunciando sulle domande proposte da , in proprio e Controparte_2 quale procuratore di , ha così statuito: Persona_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la nullità degli addebiti operati sul conto corrente per cui è causa a titolo di spese, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli stessi e commissioni di massimo scoperto;
2) Accerta che il saldo del conto corrente , già Banca Controparte_1
Popolare di Terracina n. 250413 intestato a , alla data di Persona_1 instaurazione del presente giudizio presentava un attivo pari ad euro 167.044,95
3) Dispone la cancellazione dell'ipoteca volontaria n. 2828 reg. part. e n. 16328 reg. gen. del 10.08.2000, all'avverarsi della seguente duplice condizione: chiusura del conto garantito e passaggio in giudicato della presente sentenza.
4) Rigetta la domanda riconvenzionale.
5) Condanna la parte Parte_2
a rimborsare alla parte le spese di
[...] Controparte_2 lite, che si liquidano in € 400,00 per spese, € 13.000,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie”. pag. 2/11 A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1. Sulla nullità del giudizio di primo grado per mancata interruzione a causa del decesso del sig. Omessa pronuncia Controparte_2 sull'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede rinunciante.
2. Erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado sul rigetto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente formulata dalla Cont in primo grado.
3. Erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado: sulla violazione dell'onere probatorio in capo a parte attrice. Sulla determinazione del tasso di interesse. Sulla capitalizzazione degli interessi. Sulla nullità, illegittimità ed erroneità della C.T.U. e della sua successiva integrazione.
4. Sulla nullità, illegittimità ed erroneità della C.T.U. e della sua successiva integrazione. Cont
5. Sulla domanda riconvenzionale della fondatezza.
Sulla base dei detti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, riformare la sentenza n. 642/2021 pronunciata nel procedimento iscritto al n. 303/2011 di r.g. dal Tribunale di Latina, Sez. I civile, in composizione monocratica, G.O.T. Dott. Antonio Gabrielli, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 29 marzo 2021 e non notificata e, conseguentemente: in via preliminare: accertare e dichiarare l'estinzione e/o la nullità e/o l'interruzione del presente giudizio per non essere stata dichiarata la morte del
Sig. ed integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli Persona_1 eredi;
in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle annotazioni in conto corrente eseguite prima del
14 gennaio 2001 per complessivi euro 123.827,11, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio;
pag. 3/11 nel merito: respingere le domande attoree in quanto del tutto infondate per tutti i motivi esposti;
in via riconvenzionale: condannare il Sig. in proprio e nella Persona_1 qualità al pagamento in favore della del Controparte_4 residuo importo dovuto dagli stessi nella misura di 64.834,13, oltre interessi convenzionali maturandi, e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
in via istruttoria: si chiede il rinnovo e/o l'integrazione della C.T.U. nei termini già richiesti nel giudizio di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito l'appellato in proprio e nella qualità di erede del proprio genitore il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo Persona_1 dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, accertare e dichiarare così come da perizia in atti, la contravvenendo ai principi basilari di correttezza e CP_1 professionalità, abbia applicato interessi illegittimi per circa 300.000,00 euro, con il conseguente saldo finale di euro 167.094,95, e per l'effetto confermare la sentenza n. 624/2021 resa dal Tribunale di Latina;
in via subordinata, rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 624/2021 resa dal
Tribunale di Latina.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo la banca appellante censura la sentenza impugnata in quanto, a suo dire, affetta da nullità non essendo stato interrotto il giudizio nonostante l'avvenuto decesso di , benchè dichiarato dalla Persona_1 controparte con la comparsa conclusionale.
pag. 4/11 Inoltre, sarebbe stato necessario disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'altra coerede, moglie del de cuius, risultante dalla denuncia di successione come rinunciante ma senza che di detta rinuncia vi fosse alcuna traccia.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Vero è che con la comparsa conclusionale il difensore del CP_2
, che aveva agito in proprio e quale procuratore anche del proprio
[...] genitore, ha dichiarato espressamente di aver agito in proprio e nella qualità di erede di , ma in realtà egli ha agito quale procuratore, Persona_1 tanto che il de cuius risulta essere deceduto in data 14.7.2011 mentre la citazione di primo grado risulta essere stata notificata il 14.1.2011, ovvero in un momento nel quale l'appellato non poteva di certo agire quale erede.
Ciò detto, è tuttavia condivisibile la sentenza di primo grado che ha respinto la sollevata eccezione finalizzata alla interruzione della causa, ove semplicemente si consideri che non v'è dubbio che ai fini della interruzione del giudizio per l'avvenuto decesso della parte regolarmente costituita per il tramite del difensore è necessaria o la espressa dichiarazione in udienza ovvero la notificazione alle altre parti.
La S.C. ha ripetutamente affermato detto principio per cui “la morte o la perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola della ultrattività del mandato alla lite…” (Cass. 20964/2018).
E ancora: “la dichiarazione da parte del procuratore, di uno degli eventi che,
a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicchè non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale…”(Cass. 28.9.2015 n. 19139).
In sostanza, la dichiarazione della parte che per il tramite del proprio difensore, con la comparsa conclusionale, ha dichiarato di aver agito anche pag. 5/11 quale erede di , non costituisce equipollente e non poteva, Persona_1 anche nel caso di specie, comportare la interruzione del giudizio.
La conseguenza è ovviamente, il rigetto del motivo anche con specifico riferimento alla dedotta mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del de cuius.
Con il secondo motivo, la banca lamenta la erroneità della sentenza “in quanto il giudice di prime cure, pur partendo dal corretto assunto giuridico sull'onere della prova per il quale alla banca convenuta, che intende validamente proporre eccezione di prescrizione, è sufficiente formulare la relativa eccezione, arriva ad una conclusione del tutto errata per avere spostato l'onere della prova, in via del tutto immotivata ed infondata, a carico della banca medesima.
Tale errato percorso logico-giuridico si fonda su un presupposto del tutto erroneo sostenuto dal C.T.U. ed acriticamente recepito in sentenza, ovverosia che la banca (nonostante l'onere fosse in capo all'attore) non avrebbe fornito prova dell'affidamento bancario da cui desumere le rimesse solutorie prescritte, dovendosi considerare, in assenza di prova, tutte le rimesse ripristinatorie”.
In particolare, sia la ctu. espletata in primo grado che il giudicante avrebbero fondato la valutazione sulla base dei due seguenti errati presupposti:
la presunzione della presenza di un affidamento, senza però indicarne limiti e durata;
una errata qualificazione di rimessa solutoria, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 24418/2010.
In sostanza, poiché sarebbe stato preciso onere della parte attrice fornire la prova della sussistenza di un affidamento sul c/c oggetto del giudizio, non potendosi lo stesso desumere dalla mera circostanza della sua passività, il
Tribunale avrebbe dovuto fare buon uso di tale principio e decidere,
pag. 6/11 pertanto, sulla base della mera documentazione in atti senza fare ricorso a mere presunzioni.
Errato sarebbe anche quanto poi affermato in sentenza, ovvero che:
“Premesso che la prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento delle rimesse solutorie è decennale, possiamo considerare i seguenti fatti:
1) nel decennio (prima della prescrizione dell'eventuale primo pagamento) la capitalizzazione trimestrale delle competenze va eliminata, con conseguente notevole riduzione dell'esposizione;
2) le competenze dell'anno n.1 si prescriverebbero nell'anno 11 e così via”;
Quindi, secondo il CTU considerato che “il c/c in questione al termine del primo decennio dall'addebito della prima competenza passiva (31/03/2002), senza capitalizzazione di interessi ammonta ad € 13.105,94 attivo per il correntista e resta attivo per il resto della durata del rapporto, non si avrebbero rimesse solutorie”.
Nel caso di specie, invece, e contrariamente a quanto ritenuto dal ctu., potevano considerarsi rimesse solutorie solo le rimesse antecedenti il 14.01.2001 (10 anni precedenti l'atto di citazione) e non certamente quelle successive a tale data.
Occorre a questo punto prendere le mosse dai principi enunciati al riguardo dalla S.C. la quale, ha innanzitutto affermato che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (SS.UU. 13.6.2019 n. 15895).
E ancora: “se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire il passivo eccedente i limiti dell'affidamento; non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano pag. 7/11 unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (cass. Ss.uu.
2.12.2010 n. 24418; Cass. Se. VI^ 14.7.2020 n. 14958).
Inoltre: “per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento, non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso apparenti e virtuali. Occorre prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo dello scoperto di conto corrente del cliente e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria”(Cass. 9141/2020).
Da ultimo, occorre ricordare, in quanto pertinente alla fattispecie in esame, che “la banca avrebbe dovuto provare il dedotto affidamento esclusivamente mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che l'affidamento risulti dal libro fidi e tanto meno che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la semplice menzione nel report della Centrale rischi” (Cass. 12.5.2023 n. 13063).
E, ancora: “E' vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa.
Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni” (Ord. Cass. Sez. I^ 34997/2023).
Fatti questi necessari riferimenti giurisprudenziali, è il caso di evidenziare che il contratto di c/c è del gennaio 1992, anteriormente all'entrata in vigore del D.lvo 385/93 che prevede pag. 8/11 come obbligatoria la forma scritta dei contratti bancari, non avendo tale disciplina efficacia retroattiva.
Non va altresì dimenticato, che la violazione di detta forma costituisce una nullità di protezione che può essere fatta valere dal solo correntista.
Nel caso in esame, non solo non è stata eccepita dall'appellato alcuna nullità, ma neanche era prevista la forma scritta del contratto di apertura di credito e né, tanto meno, vi era alcun riferimento nel contratto di apertura del c/c.
Ne consegue, che era ammissibile per il Tribunale effettuare il ricorso anche alle presunzioni.
Ebbene, in modo condivisibile il Giudice di prime cure ha posto alla base del suo convincimento in ordine alla effettiva sussistenza dell'affidamento, non solo l'esame del primo estratto conto (Febbraio 1992) in cui viene consentito al correntista nel giro della prima settimana di rapporto l'emissione (e soprattutto il buon fine ) di diversi assegni per oltre 120.000.000 di lire , che alla fine del mese avevano raggiunto i 128.000.000 a fronte di titoli attivi all'incasso di soli 4.800.000, ma soprattutto la ulteriore circostanza che il saldo negativo è andato sempre più aumentando nel corso dei mesi successivi e negli anni successivi , sino a giungere alla concessione di ipoteca da parte di un terzo.
Ritenuto, pertanto, provato l'affidamento, il ctu. ha quindi proceduto al ricalcolo del rapporto dopo aver provveduto alla eliminazione e correzione di tutte le voci a qualunque titolo non dovute dal correntista, sicchè ne è scaturita la assenza di rimesse solutorie. Ne resta, pertanto, assorbita anche la seconda questione relativa alla eccezione di prescrizione evidenziata dalla appellante sempre nel contesto del presente motivo di gravame. CP_1
Con il terzo motivo la appellante di fatto si limita a censurare la ctu. espletata eccependone finanche la nullità, con specifico riferimento alla sua natura esplorativa e alla assenza della relativa e completa documentazione che controparte avrebbe avuto onere preciso di fornire al giudice, nonché sulla effettiva previsione ed accettazione delle varie clausole da parte del cliente e della facile determinabilità degli interessi nel corso del rapporto in relazione al quale tutte le variazioni sarebbero state comunicate anche con l'adeguamento successivo alla delibera CICR mediante la pubblicazione sulla G.U. e in occasione della concessione di ipoteca, ferma restando l'avvenuta ricognizione del debito operato da controparte debitrice.
pag. 9/11 Orbene, dalla semplice visione del contratto di apertura di c/c si può verificare la mancanza di riferimento ad alcun tasso di interesse per cui sotto tale profilo la censura è chiaramente infondata.
Quanto alla questione dell'adeguamento alla delibera CICR, anche di recente la S.C. ha ribadito quanto già affermato dalla S.C. secondo cui “ in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.” (Cass. sez. I, 19/05/2020, n. 9140).
Né una siffatta pattuizione può ricavarsi dall'atto ricognitivo che notoriamente comporta solo l'inversione dell'onere della prova ma non una cristallizzazione della pretesa creditoria della banca, né a maggior ragione dall'atto di concessione dell'ipoteca.
Quanto alle CMS, ugualmente i relativi importi sono stati eliminati dal ctu. non essendo state pattuite espressamente.
Quanto, infine, all'accertato superamento del tasso soglia, è del tutto irrilevante atteso che il ctu. ha evidenziato come, essendo il c/c diventato attivo, automaticamente tale superamento non abbia assunto alcuna incidenza.
Anche tale motivo va, pertanto respinto, e ciò anche in relazione alla ritenuta natura esplorativa della ctu., atteso che l'ampia documentazione prodotta dall'attore ha potuto consentire all'Ausiliario la puntuale ricostruzione dell'intero rapporto.
Sulla base delle esposte ragioni anche la censura relativa al rigetto della proposta domanda riconvenzionale va respinta.
La sentenza appellata va pertanto confermata.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Latina Parte_2
n. 642/21, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 14.317,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'1.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11