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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15263/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15263/2020 R.G.
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Viale Gramsci n.21 presso lo studio dell'avv. Gaetano Del Giudice (c. f.
[...]
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
-
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_1 iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. , ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Costantinopoli n. 33, presso lo studio degli avv.ti Urbano Fabio Cardarelli (cf Alessandro C.F._3
Cardarelli (cf. - che la rappresentano e difendono in virtù CodiceFiscale_4 di procura in atti -
-Opposta –
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti difensivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2020 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2358/2020, emesso dall'intestato
Tribunale in data 22.04.2020, notificato in data 17.06.2020, con il quale veniva ingiunto a e di pagare, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, la somma di € 679.626,93, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma
[...]
4 cc dal 14.02.20 al soddisfo, spese e compensi di procedura.
Con la proposta opposizione eccepiva, in via preliminare , la Parte_1 nullità/inefficacia della notificazione del decreto ingiuntivo e conseguente inefficacia del decreto in quanto l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata notificata “incompleta”. Nel merito deduceva che la fideiussione, posta a base dell'ingiunzione di pagamento, doveva ritenersi nulla e/o inesistente per violazione degli artt. 1936 e 1938 cc e, comunque, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato perchè il credito azionato non poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile non risultando passata in giudicato la sentenza posta a base dell'ingiunzione. A tal fine precisava che l'ingiunzione di pagamento traeva origine dalla sentenza n. 3532/2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli a definizione della impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. Controparte_1
16203/2014 con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta dal Fallimento “ ” nei confronti della CP_2 Controparte_3
già per la declaratoria di nullità dei Parte_3 Controparte_4 contratti di conto corrente e dei contratti di apertura di credito intrattenuti da
“ in bonis”. Aggiungeva che nel predetto giudizio era Controparte_3 intervenuta la che aveva acquistato il credito della Controparte_5 [...]
e che il Tribunale aveva definito il giudizio condannando il CP_6 CP_1
, subentrato alla , alla restituzione dell'importo di €
[...] Parte_3
731.576,83, oltre interessi legali dalla domanda. Precisava che, successivamente,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza 3532/2019, aveva determinato in € 164.390,55 le somme dovute in restituzione dall'istituto di credito condannando la sig.ra , intervenuta nel giudizio di Parte_4 appello, quale titolare del credito ricevuto in retrocessione dalla a Controparte_5 restituire i maggiori importi corrisposti dal in esecuzione della Controparte_1 sentenza di 1° grado. Precisava, da ultimo, che, nel corso del giudizio di appello,
si era opposta all'istanza di sospensione della efficacia Parte_4 esecutiva della sentenza di 1° grado deducendo la propria solvenza e che all'uopo aveva depositato, tra altro, una fideiussione rilasciata in suo favore dal dott.
e dal sig. , in data 16.03.2016, a garanzia degli Parte_1 Parte_2 importi che avesse dovuto rimborsare alla in dipendenza del giudizio Pt_3 pendente innanzi alla Corte di Appello. Aggiungeva, da ultimo, che l'istituto di credito aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti fideiussori essendo rimasta inevasa l'intimazione notificata dal Controparte_1 alla debitrice per il pagamento dell'importo di € 816.453,22. Pt_4
Nel giudizio si costituiva il il quale, dedotta la infondatezza Controparte_1 della proposta opposizione, chiedeva accertarsi che il credito vantato fosse pari ad
€ 679.626,93 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 cc a far data dalla domanda.
Il giudizio originariamente pendente sul ruolo di Precedente Giudicante è stato, poi, assegnato alla Cognizione di Questo Magistrato.
Nelle more del giudizio la Corte di Cassazione ha definito il ricorso proposto da per la cassazione della sentenza n. 3532/19 della Corte di Parte_4
Appello di Napoli e la parte opponente nelle memoria conclusionali evidenziava i
“riflessi” sulla materia del contendere della statuizione della Suprema Corte.
Garantito il contraddittorio anche in relazione alla citata “sopravvenienza”, sulle conclusioni precisate dalle parti, con provvedimento del 25.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc ed il giudizio viene deciso con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Ritiene Questo Tribunale che la sopravvenuta ordinanza n. 34997 del 14.12.2023 resa dalla Corte di Cassazione, a definizione del giudizio per la cassazione della sentenza n. 3532/2019 Corte di Appello di Napoli, risulti dirimente cosicché verrà applicato il principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito
“sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”, e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. Sent. n. 2909/2017;
Cass. civ. Sent. n. 2853/2017; Cass., S. U. Sent. n. 9936/2014)
Orbene secondo la concorde prospettazione dei fatti fornita dalle parti, confermata dall'esame della documentazione acquisita al giudizio, la pretesa oggetto del monitorio trae origine dalla sentenza n. 3532/2019 con la quale la
Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza n 16203/2014 del Tribunale di Napoli, ha rideterminato l'importo dovuto dal a Controparte_1 Parte_4
condannando quest'ultima alla restituzione delle maggiori somme
[...] incassate in esecuzione della sentenza di 1° grado. In virtù dell'anzidetto titolo esecutivo, il , rimasta inevasa l'intimazione di pagamento Controparte_1 notificata alla debitrice , ha ottenuto l'ingiunzione nei Parte_4 confronti dei e deducendo, nel ricorso per decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, “Il intende far valere la fideiussione a suo tempo Controparte_1 rilasciata dai garanti e a garanzia del credito nascente Parte_1 Parte_2 dalla sentenza di appello” (cfr. ricorso )
Dunque l'ingiunzione di pagamento trova causa nella fideiussione prestata in data 16.03.2016 da e in favore di Parte_2 Parte_1 Parte_4
a garanzia di quanto “fosse tenuta a dovere rimborsare al con
[...] Pt_3 sede in Reggio Emilia alla via Emilia S. Pietro 4, cod. fisc. in P.IVA_1 dipendenza del giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. III-
Dr.ssa Elefante R.G. 290/2015 avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di
Napoli, sez. VII dr. Di Mauro, n. 16203/2014, pubblicata il 9.12.2014” . Cosicchè
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 tenuto conto della volontà espressa dalle parti e del tenore letterale degli impegni assunti con la scrittura del 16.03.2016, la garanzia deve intendersi prestata e limitata alle somme dovute in restituzione a , oggi , in Pt_3 Controparte_1 dipendenza del giudizio definito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
3532/2019 allo stato cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
Appare evidente sin dal mero profilo logico il carattere prodromico della statuizione della Corte di Appello – oggetto della cassazione – è l'odierna pretesa non solo circa l'an ma anche il quantum.
Quanto agli effetti che il provvedimento di riforma o cassazione produce, il legislatore ha disciplinato detto fenomeno stabilendo, all'art 336 comma 1 cpc, che “la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata” e, al successivo comma 2, che “ la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”
In altri termini, secondo le intenzioni del Legislatore, la riforma o la cassazione di una sentenza produce un duplice effetto e precisamente: a. il c.d. effetto espansivo interno, disciplinato al comma 1, in applicazione del quale la riforma o cassazione parziale di una sentenza determina la caducazione anche dei capi non espressamente impugnati laddove dipendenti da quello riformato o cassato, b. il c.d. effetto espansivo esterno, disciplinato al comma 2, in applicazione del quale si ha la caducazione immediata degli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza impugnata.
In tale solco la Corte di Cassazione ha, inoltre, più volte affermato che l'effetto espansivo esterno riguarda anche atti e provvedimenti dipendenti che abbiano luogo in altri giudizi prevedendone la caducazione ove ottenuti sulla scorta di un provvedimento riformato o parzialmente cassato. In particolare la Suprema Corte ha stabilito che “l'effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'"an debeatur" - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso”(Cass 13492/14 -22864/19)
In coerenza con la generale disciplina degli effetti prodotti dalla riforma o cassazione di una sentenza, valutato anche l'effetto che il principio diritto vincolante enunciato dalla Corte di Cassazione, riverbera sul diritto restitutorio esercitato in monitorio dal ed anche sull'entità del credito Controparte_1 oggetto dell'ingiunzione ottenuta dall'istituto di credito, questo Tribunale ritiene che l'ordinanza n 34997/2023 resa dalla Corte di Cassazione debba determinare il caducarsi del decreto ingiuntivo n.2358/2020 con il conseguente inverarsi di una chiara ipotesi di cessazione della materia del contendere attesa la citata sopravvenienza.
In tal senso bisogna orientarsi sia in applicazione del c.d. effetto espansivo esterno, prodotto dalla cassazione con rinvio della sentenza n 3532/2019 Corte di
Appello di Napoli, sia in applicazione del c.d effetto espansivo interno in virtù del quale la cassazione parziale caduca anche i capi della sentenza non impugnati ma da questa dipendenti.
Considerato, da ultimo, che al giudice dell'opposizione spetta il compito di accertare i fatti costitutivi posti a fondamento del diritto di credito azionato e che , nel caso in esame, è venuto a mancare il titolo in base al quale l'istituto ha ottenuto il provvedimento monitorio opposto, il decreto ingiuntivo n. 2358/2020 deve essere revocato.
In proposito la detta declaratoria, infatti, deve ricondursi proprio alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo occorre ribadire – conformemente all'indirizzo più volte affermato dalla Suprema Corte e fatto proprio a più riprese da Questo Tribunale – che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione”.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 Orbene la sopravvenuta statuizione della Suprema Corte di Cassazione ha determinato il venir meno del presupposto del diritto di credito azionato proprio in forza della caducazione della pronuncia della Corte di Appello di Napoli che ne rappresenta il prodromo stesso.
In tale prospettiva, nella diffusività del Vaglio di merito, appare evidente, in forza delle citate coordinate ermeneutiche, non coglie nel segno la tesi, di parte convenuta, pur sostenuta in comparsa – aspetto che non sfugge al Giudicante, secondo cui “ l'oggetto del presente giudizio prescinde dal principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione che ha ad oggetto la obbligazione della debitrice principale ma è circoscritto alla verifica dei soli motivi della spiegata opposizione.”.
È proprio la caducata pronuncia della Corte di Appello di Napoli che rappresenta, infatti, in verità nella stessa prospettazione della parte odierna opposta e ricorrente in monitorio, il prodromo, il presupposto logico – giuridico della pretesa odiernamente azionata. Il venire meno del presupposto, per le ragioni citate, determina inevitabilmente il riverberarsi sull'odierna materia del contendere.
Del resto se la Cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel senso già chiarito, non è limitato alla mera verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – il verificarsi successivamente di un fatto estintivo od impeditivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la statuizione resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; nonchè, cfr.
Cass., 8428 del 10.4.2014)
Resta da vagliare il tema del regime di governo delle spese di lite.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 In proposito atteso l'incontestato inverarsi della sopravvenienza della pronuncia della Suprema Corte che ha condotto per le ragioni espresse alla revoca del decreto ingiuntivo opposto venendone meno il presupposto, le stesse devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede in accoglimento dell'opposizione per le ragioni espresse:
1) Revoca l'opposto decreto ingiuntivo Tribunale di Napoli n. 2358/2020;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15263/2020 R.G.
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Viale Gramsci n.21 presso lo studio dell'avv. Gaetano Del Giudice (c. f.
[...]
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
-
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_1 iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. , ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Costantinopoli n. 33, presso lo studio degli avv.ti Urbano Fabio Cardarelli (cf Alessandro C.F._3
Cardarelli (cf. - che la rappresentano e difendono in virtù CodiceFiscale_4 di procura in atti -
-Opposta –
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti difensivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2020 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2358/2020, emesso dall'intestato
Tribunale in data 22.04.2020, notificato in data 17.06.2020, con il quale veniva ingiunto a e di pagare, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, la somma di € 679.626,93, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma
[...]
4 cc dal 14.02.20 al soddisfo, spese e compensi di procedura.
Con la proposta opposizione eccepiva, in via preliminare , la Parte_1 nullità/inefficacia della notificazione del decreto ingiuntivo e conseguente inefficacia del decreto in quanto l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata notificata “incompleta”. Nel merito deduceva che la fideiussione, posta a base dell'ingiunzione di pagamento, doveva ritenersi nulla e/o inesistente per violazione degli artt. 1936 e 1938 cc e, comunque, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato perchè il credito azionato non poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile non risultando passata in giudicato la sentenza posta a base dell'ingiunzione. A tal fine precisava che l'ingiunzione di pagamento traeva origine dalla sentenza n. 3532/2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli a definizione della impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. Controparte_1
16203/2014 con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta dal Fallimento “ ” nei confronti della CP_2 Controparte_3
già per la declaratoria di nullità dei Parte_3 Controparte_4 contratti di conto corrente e dei contratti di apertura di credito intrattenuti da
“ in bonis”. Aggiungeva che nel predetto giudizio era Controparte_3 intervenuta la che aveva acquistato il credito della Controparte_5 [...]
e che il Tribunale aveva definito il giudizio condannando il CP_6 CP_1
, subentrato alla , alla restituzione dell'importo di €
[...] Parte_3
731.576,83, oltre interessi legali dalla domanda. Precisava che, successivamente,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza 3532/2019, aveva determinato in € 164.390,55 le somme dovute in restituzione dall'istituto di credito condannando la sig.ra , intervenuta nel giudizio di Parte_4 appello, quale titolare del credito ricevuto in retrocessione dalla a Controparte_5 restituire i maggiori importi corrisposti dal in esecuzione della Controparte_1 sentenza di 1° grado. Precisava, da ultimo, che, nel corso del giudizio di appello,
si era opposta all'istanza di sospensione della efficacia Parte_4 esecutiva della sentenza di 1° grado deducendo la propria solvenza e che all'uopo aveva depositato, tra altro, una fideiussione rilasciata in suo favore dal dott.
e dal sig. , in data 16.03.2016, a garanzia degli Parte_1 Parte_2 importi che avesse dovuto rimborsare alla in dipendenza del giudizio Pt_3 pendente innanzi alla Corte di Appello. Aggiungeva, da ultimo, che l'istituto di credito aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti fideiussori essendo rimasta inevasa l'intimazione notificata dal Controparte_1 alla debitrice per il pagamento dell'importo di € 816.453,22. Pt_4
Nel giudizio si costituiva il il quale, dedotta la infondatezza Controparte_1 della proposta opposizione, chiedeva accertarsi che il credito vantato fosse pari ad
€ 679.626,93 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 cc a far data dalla domanda.
Il giudizio originariamente pendente sul ruolo di Precedente Giudicante è stato, poi, assegnato alla Cognizione di Questo Magistrato.
Nelle more del giudizio la Corte di Cassazione ha definito il ricorso proposto da per la cassazione della sentenza n. 3532/19 della Corte di Parte_4
Appello di Napoli e la parte opponente nelle memoria conclusionali evidenziava i
“riflessi” sulla materia del contendere della statuizione della Suprema Corte.
Garantito il contraddittorio anche in relazione alla citata “sopravvenienza”, sulle conclusioni precisate dalle parti, con provvedimento del 25.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc ed il giudizio viene deciso con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Ritiene Questo Tribunale che la sopravvenuta ordinanza n. 34997 del 14.12.2023 resa dalla Corte di Cassazione, a definizione del giudizio per la cassazione della sentenza n. 3532/2019 Corte di Appello di Napoli, risulti dirimente cosicché verrà applicato il principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito
“sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”, e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. Sent. n. 2909/2017;
Cass. civ. Sent. n. 2853/2017; Cass., S. U. Sent. n. 9936/2014)
Orbene secondo la concorde prospettazione dei fatti fornita dalle parti, confermata dall'esame della documentazione acquisita al giudizio, la pretesa oggetto del monitorio trae origine dalla sentenza n. 3532/2019 con la quale la
Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza n 16203/2014 del Tribunale di Napoli, ha rideterminato l'importo dovuto dal a Controparte_1 Parte_4
condannando quest'ultima alla restituzione delle maggiori somme
[...] incassate in esecuzione della sentenza di 1° grado. In virtù dell'anzidetto titolo esecutivo, il , rimasta inevasa l'intimazione di pagamento Controparte_1 notificata alla debitrice , ha ottenuto l'ingiunzione nei Parte_4 confronti dei e deducendo, nel ricorso per decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, “Il intende far valere la fideiussione a suo tempo Controparte_1 rilasciata dai garanti e a garanzia del credito nascente Parte_1 Parte_2 dalla sentenza di appello” (cfr. ricorso )
Dunque l'ingiunzione di pagamento trova causa nella fideiussione prestata in data 16.03.2016 da e in favore di Parte_2 Parte_1 Parte_4
a garanzia di quanto “fosse tenuta a dovere rimborsare al con
[...] Pt_3 sede in Reggio Emilia alla via Emilia S. Pietro 4, cod. fisc. in P.IVA_1 dipendenza del giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. III-
Dr.ssa Elefante R.G. 290/2015 avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di
Napoli, sez. VII dr. Di Mauro, n. 16203/2014, pubblicata il 9.12.2014” . Cosicchè
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 tenuto conto della volontà espressa dalle parti e del tenore letterale degli impegni assunti con la scrittura del 16.03.2016, la garanzia deve intendersi prestata e limitata alle somme dovute in restituzione a , oggi , in Pt_3 Controparte_1 dipendenza del giudizio definito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
3532/2019 allo stato cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
Appare evidente sin dal mero profilo logico il carattere prodromico della statuizione della Corte di Appello – oggetto della cassazione – è l'odierna pretesa non solo circa l'an ma anche il quantum.
Quanto agli effetti che il provvedimento di riforma o cassazione produce, il legislatore ha disciplinato detto fenomeno stabilendo, all'art 336 comma 1 cpc, che “la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata” e, al successivo comma 2, che “ la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”
In altri termini, secondo le intenzioni del Legislatore, la riforma o la cassazione di una sentenza produce un duplice effetto e precisamente: a. il c.d. effetto espansivo interno, disciplinato al comma 1, in applicazione del quale la riforma o cassazione parziale di una sentenza determina la caducazione anche dei capi non espressamente impugnati laddove dipendenti da quello riformato o cassato, b. il c.d. effetto espansivo esterno, disciplinato al comma 2, in applicazione del quale si ha la caducazione immediata degli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza impugnata.
In tale solco la Corte di Cassazione ha, inoltre, più volte affermato che l'effetto espansivo esterno riguarda anche atti e provvedimenti dipendenti che abbiano luogo in altri giudizi prevedendone la caducazione ove ottenuti sulla scorta di un provvedimento riformato o parzialmente cassato. In particolare la Suprema Corte ha stabilito che “l'effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'"an debeatur" - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso”(Cass 13492/14 -22864/19)
In coerenza con la generale disciplina degli effetti prodotti dalla riforma o cassazione di una sentenza, valutato anche l'effetto che il principio diritto vincolante enunciato dalla Corte di Cassazione, riverbera sul diritto restitutorio esercitato in monitorio dal ed anche sull'entità del credito Controparte_1 oggetto dell'ingiunzione ottenuta dall'istituto di credito, questo Tribunale ritiene che l'ordinanza n 34997/2023 resa dalla Corte di Cassazione debba determinare il caducarsi del decreto ingiuntivo n.2358/2020 con il conseguente inverarsi di una chiara ipotesi di cessazione della materia del contendere attesa la citata sopravvenienza.
In tal senso bisogna orientarsi sia in applicazione del c.d. effetto espansivo esterno, prodotto dalla cassazione con rinvio della sentenza n 3532/2019 Corte di
Appello di Napoli, sia in applicazione del c.d effetto espansivo interno in virtù del quale la cassazione parziale caduca anche i capi della sentenza non impugnati ma da questa dipendenti.
Considerato, da ultimo, che al giudice dell'opposizione spetta il compito di accertare i fatti costitutivi posti a fondamento del diritto di credito azionato e che , nel caso in esame, è venuto a mancare il titolo in base al quale l'istituto ha ottenuto il provvedimento monitorio opposto, il decreto ingiuntivo n. 2358/2020 deve essere revocato.
In proposito la detta declaratoria, infatti, deve ricondursi proprio alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo occorre ribadire – conformemente all'indirizzo più volte affermato dalla Suprema Corte e fatto proprio a più riprese da Questo Tribunale – che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione”.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 Orbene la sopravvenuta statuizione della Suprema Corte di Cassazione ha determinato il venir meno del presupposto del diritto di credito azionato proprio in forza della caducazione della pronuncia della Corte di Appello di Napoli che ne rappresenta il prodromo stesso.
In tale prospettiva, nella diffusività del Vaglio di merito, appare evidente, in forza delle citate coordinate ermeneutiche, non coglie nel segno la tesi, di parte convenuta, pur sostenuta in comparsa – aspetto che non sfugge al Giudicante, secondo cui “ l'oggetto del presente giudizio prescinde dal principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione che ha ad oggetto la obbligazione della debitrice principale ma è circoscritto alla verifica dei soli motivi della spiegata opposizione.”.
È proprio la caducata pronuncia della Corte di Appello di Napoli che rappresenta, infatti, in verità nella stessa prospettazione della parte odierna opposta e ricorrente in monitorio, il prodromo, il presupposto logico – giuridico della pretesa odiernamente azionata. Il venire meno del presupposto, per le ragioni citate, determina inevitabilmente il riverberarsi sull'odierna materia del contendere.
Del resto se la Cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel senso già chiarito, non è limitato alla mera verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – il verificarsi successivamente di un fatto estintivo od impeditivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la statuizione resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; nonchè, cfr.
Cass., 8428 del 10.4.2014)
Resta da vagliare il tema del regime di governo delle spese di lite.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 In proposito atteso l'incontestato inverarsi della sopravvenienza della pronuncia della Suprema Corte che ha condotto per le ragioni espresse alla revoca del decreto ingiuntivo opposto venendone meno il presupposto, le stesse devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede in accoglimento dell'opposizione per le ragioni espresse:
1) Revoca l'opposto decreto ingiuntivo Tribunale di Napoli n. 2358/2020;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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