TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3645/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ssa Maria Lupo, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3645/2021 promossa da:
(C.F. , con sede legale in Priolo Parte_1 P.IVA_1
Gargallo (SR), Strada Statale ex SS 114 n. 136B, in persona del Curatore Prof. Avv. Pierpaolo Sanfilippo, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marina.
ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale in Sondrio 20122 – Controparte_1 P.IVA_2
Milano, Largo Richini 6 Tel. – (SO), Piazza Quadrivio n. 8, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore ( o anche la ), rappresentato dagli Avv.ti Luciana Cipolla CP_2 CP_3
e Simone Bertolotti.
CONVENUTO
e contro
(C.F. e P.I. con sede legale Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 in Roma, Viale Castello della Magliana n. 27, in persona del consigliere delegato e legale rappresentante Dott. nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_5 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Bergamaschi e Nicolò Palmucci
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (art. 67, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n.
pagina 1 di 8 267)
All'udienza del 7.01.2025 tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice poneva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ha Parte_1
evocato in giudizio (poi fuso per incorporazione in , e la Controparte_1 CP_2
dinnanzi al Tribunale di Siracusa al fine di accertare e dichiarare Controparte_4
inefficace nei confronti della massa dei creditori del e per l'effetto revocare, Parte_2
ex artt. 67² del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento di € 1.020.567,80 eseguito mediante bonifico
Con bancario il 6 dicembre 2017 dal in favore di e conseguentemente dichiarare e Controparte_1
Con Par condannare e a pagare in solido in favore di la somma complessiva di Euro CP_2
1.020.567,80 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo .
Par A sostegno di tale domanda, ha dedotto che:
Con
- in data 31 maggio 2016 ha sottoscritto un contratto appalto con (n. 7500055811) per la realizzazione di componenti destinati a un impianto industriale in Egitto per conto della cliente
Par finale EL (il “Contratto ZOHR”), il quale prevedeva che fosse obbligata a presentare una garanzia bancaria a prima richiesta per un importo pari al 10% del valore del contratto, che veniva emessa dal Credito Siciliano S.p.A. (ora il 19 novembre 2016 per un importo di CP_2
Euro 1.020.567,80;
- la garanzia era inizialmente valida sino al 7 aprile 2017, ma successivamente è stata prorogata sino al 30 novembre 2017 in seguito ad accordi tra le parti;
Par Con
- la ha accumulato notevoli ritardi nell'esecuzione dei lavori e a causa di questi ritardi,
ha sostenuto costi per lavori affidati ad altri appaltatori per un totale di Euro 494.135,17, oltre a pagina 2 di 8 maturare penali contrattuali per euro 1.749.863,95, per un credito complessivo di Euro
Par 2.243.999,12 nei confronti di;
Con
- il 23 novembre 2017, la nonostante fosse già stata pubblicata (il 13.10.2017) sul registro
Par delle imprese la domanda di concordato preventivo da parte di (poi successivamente dichiarata fallita), aveva escusso la garanzia bancaria a prima richiesta presso che in CP_2
data 6 dicembre 2017 aveva eseguito il pagamento dell'importo garantito di euro 1.020.567,80 a
Con Par
addebitandolo contestualmente sul conto corrente n. 9431717 intestato a;
- alla data dell'addebito, il conto corrente presentava un saldo negativo di euro -2.285.477,19,
aggravatosi ulteriormente con l'addebito da parte di dell'importo corrisposto in CP_2
dipendenza della garanzia;
Par
- a seguito della dichiarazione di fallimento di , avvenuta con sentenza del 30.07.2018, sia
Con che si sono insinuate nel passivo fallimentare per i crediti (KT di € 1.223.431,32 e CP_2
di Euro 3.562.677,89). CP_2
Quindi, considerato che la escussa la garanzia, ha contestualmente esercitato, prima del CP_3
fallimento, rivalsa addebitando la somma nel c/c affidato di SIM capiente nei limiti del fido, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 2 l. fall.
Con Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, ha chiesto il rigetto della domanda avversa;
nel merito il rigetto di ogni domanda di SIM in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Ed invero, sotto il primo profilo ha rilevato che l'autonomo rapporto obbligatorio dedotto nella garanzia bancaria, proprio in ragione della natura del contratto autonomo di garanzia, non può produrre
Par alcun effetto pregiudizievole nei confronti di un terzo, qual è .; mentre, è solo dal diverso rapporto
Par negoziale intercorso fra e (di conto corrente) che potrebbe essere derivato – in via CP_2
pagina 3 di 8 Par puramente teorica – un qualche effetto nei confronti della stessa , tant'è che l'azione revocatoria andrebbe quindi rivolta dal alla Banca che avrebbe posto in essere l'unico atto costitutivo Parte_1
della lesione del patrimonio della fallita;
nel merito ha dedotto tanto l'insussistenza del requisito oggettivo, ossia l'effettivo e concreto depauperamento che il patrimonio del debitore insolvente ha subito in conseguenza del pagamento effettuato al creditore;
quanto del requisito soggettivo, ossia della prova (a carico della Curatela) che il creditore fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito (c.d. scientia decoctionis).
In data 25.11.2021 si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_6
eccepito l'infondatezza della domanda attorea.
Nello specifico ha dedotto come:
- nel caso di specie non si verta in ipotesi di pagamento effettuato con denaro del fallito, atteso
Con che la ha disposto il pagamento a favore di con mezzi propri e che l'azione di rivalsa CP_3
non può essere rappresentata dal mero addebito dell'importo corrisposto dalla sul conto CP_3
Par del soggetto garantito (nella specie ), allorché detto addebito, come accaduto nella fattispecie in esame, determini semplicemente un incremento del saldo debitore già esistente
(come da documentazione 9-10 di parte attrice);
Con
- in ogni caso, il beneficiario del pagamento è la e dunque l'azione avrebbe dovuto essere proposta unicamente nei confronti della stessa;
- da ultimo, un addebito intervenuto su un saldo debitore non può essere considerato un pagamento revocabile e ciò per l'evidente considerazione che detto addebito non comporta alcuna riduzione dell'esposizione debitoria del fallito verso la Banca, bensì un aumento della stessa.
Sotto altro profilo la ha rilevato che: CP_3
pagina 4 di 8 - la circostanza per la quale il pagamento oggetto della domanda di revoca sia intervenuto nel corso della procedura di concordato “con riserva” di per sé esclude che esso rientri nel c.d.
“periodo sospetto” e ciò proprio alla luce di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 69 bis l.f. (pure espressamente riportato nella citazione avversaria), che decorrerebbe, tenuto conto della citata “consecuzione”, a ritroso dal 13 ottobre 2017 e, quindi, per gli atti in essere tra il 13
aprile ed il 12 ottobre 2017, con esclusione del pagamento in questione, pacificamente effettuato in data 6 dicembre 2017; né, sotto altro punto di vista, vi rientrerebbe nell'ipotesi in cui si volesse negare la suddetta “consecuzione”, atteso che, prendendo quale riferimento temporale la data di deposito in Cancelleria della sentenza di fallimento (i.e. 30 luglio 2018), il
“periodo sospetto” da considerare per la revocabilità degli atti ai sensi dell'art. 67, II comma,
l.f. sarebbe compreso tra il 30 gennaio ed il 29 luglio 2018.
La controversia è stata istruita in via documentale e all'udienza del 7.01.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ciò posto, va preliminarmente esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di difetto di
Con legittimazione passiva sollevata tanto dalla che dalla CP_3
Sulla base della prospettazione attorea l'operazione impugnata ha arrecato un vulnus alla massa dei creditori perché la banca ha esercitato la rivalsa nei confronti della società addebitando sul conto
Con corrente l'importo da essa banca pagato alla società per effetto dell'escussione della garanzia prestata.
Nei termini così prospettati il pagamento fatto dal terzo –banca- è quindi di fatto riferibile alla società poi fallita la quale attraverso la descritta operazione negoziale avrebbe di fatto pagato, in parte,
pagina 5 di 8 Con quanto dovuto alla società in conseguenza del proprio inadempimento agli obblighi del contratto di appalto.
Ne viene che la astratta prospettazione della curatela attrice individua correttamente sia nella
Con che nella le parti legittimate passivamente, la prima quale soggetto che avrebbe posto in CP_3
essere il pagamento e l'operazione successiva (la rivalsa) lesivi della par condicio creditorum, la seconda quale beneficiario, attraverso la banca, di quanto contrattualmente dovuto per effetto degli accordi negoziali.
2. Nel merito, la causa va risolta in base al principio della soluzione più liquida.
La curatela ha fondato la propria domanda sul rilievo, pacificamente confermato, che la banca, a
Con seguito dell'escussione della garanzia da parte ha esercitato la rivalsa addebitando sul c/c della fallita l'importo pagato di € 1.020.567,80.
La curatela, quindi, ha ravvisato la rivalsa della banca nella superiore operazione di addebito nel conto corrente della fallita e su tale presupposto ha argomentato la revocabilità del pagamento perché
di fatto ricaduto sulla fallita secondo i principi indicati dal S.C con l'arresto n. 26062/2017.
E' incontestato che la banca -che ha effettuato il pagamento del superiore importo in favore della società convenuta per effetto dell'escussione della garanzia sopra detta- si è successivamente insinuata al passivo del fallimento per un importo ampiamente superiore ( 3.562.677,89).
E' altresì evidente che tale importo è comprensivo di quello addebitato sul conto.
Orbene, è chiaro che la banca che ha pagato con denaro proprio la società convenuta per effetto dell'obbligazione di garanzia assunta in suo favore con il contratto di c.d. “performance bond”, ha infruttuosamente esercitato il proprio diritto di rivalsa nei confronti della SIM.
Non vi è stato, infatti, un pagamento che per effetto della rivalsa la società debitrice abbia effettivamente sostenuto in favore della banca, non potendo a tal fine bastare la sola annotazione della pagina 6 di 8 correlativa posta a debito sul conto corrente della fallita in mancanza di una successiva rimessa da parte della correntista che dimostri un corrispondente incasso della stessa somma da parte della banca.
Tale addebito ha così concorso a formare il saldo debitore del c/c n. 9431717 poi insinuato dal al passivo fallimentare e regolarmente ammesso. CP_2
In ogni caso, un addebito “nei limiti del fido”, come sostenuto dall'attrice, non fa altro che ridurre il tetto reso disponibile dalla banca senza perciò integrare un pagamento solutorio.
A fronte di ciò appaiono non correttamente invocati i principi giurisprudenziali da parte della curatela, atteso che se è vero che il presupposto oggettivo del pagamento e del regresso valgono a rendere revocabile l'atto del pagamento del terzo, ciò richiede che quale logico corollario che il regresso abbia in concreto consentito al terzo di rivalersi dell'importo sborsato nei confronti della debitrice in bonis.
Ed invero, per consolidato orientamento del S.C. (v. Cassazione civile sez. I, 23/12/2015, n.25928)
“È revocabile il pagamento che sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito
con denaro dell'imprenditore poi sottoposto a procedura concorsuale, ovvero con denaro proprio,
sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura della procedura
concorsuale, con recupero del relativo importo, potendosi in tali casi ravvisarsi una potenziale
idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio creditorum", stante la configurabilità di
una effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito.”
E' necessario, cioè, che la rivalsa effettuata dal terzo nei confronti dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento abbia avuto esito fruttuoso per il terzo, il quale abbia così incassato le somme dal debitore, non derivando diversamente dalla rivalsa alcun impoverimento per il debitore in
bonis (v. Cass. n. 8783-12; conf. Cass. n.13165/20).
E ciò è appunto quanto si è verificato nel caso in esame, posto che la banca ha sì addebitato l'importo pagato alla convenuta, ma non ha incassato il detto importo, cosicché nessun esborso la pagina 7 di 8 società ha in concreto sostenuto (tanto è vero che la banca si è insinuata al passivo del fallimento per l'importo di 3.562.677,89, importo quest'ultimo chiaramente comprensivo dell'addebito in questione).
Così, considerato che l'azione di rivalsa non ha concretamente impoverito la fallita né,
conseguentemente, ha leso la par condicio creditorum, la inefficacia del pagamento non può essere
Con invocata tanto nei confronti della quanto nei confronti della beneficiaria del pagamento CP_3
ricevuto in forza del contratto autonomo di garanzia da parte della CP_3
In conclusione la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della curatela, da liquidarsi secondo dispositivo in base al DM 55/14, come agg. con DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa e secondo i parametri medi, per le fasi studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e azione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice.
- condanna la curatela SIM a corrispondere a ciascuna alle convenute le spese di lite, liquidate in euro 29.154,00, per onorari, oltre a spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lupo
pagina 8 di 8