Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4298 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MILLEMACI DANILO, come da C.F._1
procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO LETTERIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 26/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 318, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il [...], Persona_1
e , nata a [...] il [...]; Persona_2
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ORDINARE al Comune di Messina di
[...]
annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. I figli minori Per_1
ed restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori e collocati in
[...] Per_2
maniera prevalente presso la madre;
tenendo conto di capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggior interesse per i minori riguardanti salute, educazione ed istruzione, esse dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
2. A settimane alterne i figli trascorreranno con il padre il fine settimana dal sabato mattina alla domenica, e/o quando il padre riterrà opportuno vederli saranno da lui riaccompagnati presso l'abitazione familiare entro le ore 20,00; in considerazione degli orari di lavoro su turni, durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo avviso di 24 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei ragazzi.
3. Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per 3 settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze scolastiche dei minori, indicativamente da metà giugno a metà settembre (in ogni caso entro la ripresa dell'anno scolastico), impegnandosi a concordare con la madre tale periodo.
4. Durante le festività scolastiche in occasione di Natale e Pasqua, i figli trascorreranno un uguale periodo, alternandolo di anno in anno con ciascun genitore.
1. La casa familiare, di proprietà del minore
, per ricevuta donazione della zia sorore viene Persona_1 Parte_3
assegnata alla RA;
il sig. lascerà la residenza familiare Parte_1 Parte_2 di via Anassagora 38/d Messina entro il giorno 01.07.2024, indipendentemente dalla omologa della sentenza di separazione, portando via tutti i suoi effetti personali.
2. Il Parte_2
verserà alla RA , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
minori la somma mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuno di essi); tale somma sarà versata in via anticipata entro il giorno 5 del mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui il marito lascerà la casa familiare, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 3.
L'assegno unico e universale per i figli a carico, attualmente accreditato dall' sul conto CP_2
della sig.ra nella misura del 100% continuerà ad essere riscosso da Parte_1
quest'ultima nella stessa misura.
4. Ove il marito richiederà di avere la sua quota di spettanza del 50% il mantenimento dei figli minori sarà aumentato in automatico ad euro 400,00 (cioè
€ 200 per ciascun figlio).
5. Le spese extra assegno relative ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” dettate dal CNF con nota del
29.11.2017 sotto riportate;
le parti concordano che tutte le spese extra assegno, che richiedano o meno il preventivo accordo, dovranno essere comunicate all'altra parte con congruo anticipo, e autorizzata per iscritto entro 7 gg dal ricevimento anche in relazione al tipo di spesa: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. I coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare ad ogni reciproco mantenimento”.
All'udienza del 07/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/12/2024, provvede come segue: Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SI di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 26/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 318, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 03/12/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 08/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.