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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 13 Febbraio 2025.
Reg.Gen. N.176/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
all'udienza di discussione in data 13 Febbraio 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 23.06.2023, e vertente tra
(appellante) e la Parte_1 Controparte_1
(appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°125/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Ascoli CE, in funzione di giudice del lavoro, in data 23.02.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante , dipendente della soppressa di Ascoli Parte_1 Controparte_2
CE (oggi di Ascoli CE)-, con mansioni di collaboratore professionale sanitario – infermiera CP_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Ascoli CE, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata respinta la sua domanda di accertamento della responsabilità ex art.2087 c.c. dell'azienda datrice di lavoro e la sua condanna al risarcimento dei danni, biologico e morale,
1 conseguenti alla aggressione subìta in data 09.07.2017, alle ore 19,15 circa, da una utente di nazionalità straniera, andata in escandescenze per la lunga durata dell'attesa in Persona_1
cui era stata relegata prima di essere visitata.
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha escluso la responsabilità ex art.2087 c.c. della Controparte_1
sul presupposto, da un lato, della insussistenza di “condizioni lavorative della ricorrente obiettivamente
(anche solo potenzialmente) pericolose, in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione sia insita nella tipologia di attività esercitata dal lavoratore)”, e, dall'altro, della adozione di misure innominate da parte dell' atte a prevenire episodi quali quello dedotto in giudizio (in particolare CP_1
della istituzione di un servizio di vigilanza esternalizzato, come da determine n.882/ASURDG del
15.12.2015 e n.406/AV5 del 30.03.2017).
L'appellante ha censurato detta sentenza lamentando il travisamento del fatto nella ricostruzione compiuta dal giudice a quo, per non aver adeguatamente motivato in ordine alla mancata adozione di misure di protezione dell'incolumità del personale infermieristico in servizio presso il Pronto
Soccorso (che, come riferito dai testi escussi, era dislocato in una struttura separata rispetto al resto del nosocomio, senza previsione di un apposito servizio di guardianìa, atteso che l'istituito servizio di vigilanza era operativo solo dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del mattino seguente, in una postazione unica ubicata presso l'ingresso principale del nosocomio).
Ha quindi concluso come segue: “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, annullare o riformare integralmente la sentenza n. 1125/2023 emessa dal
Tribunale di Ascoli CE, sezione lavoro, resa nel ricorso n.ro563/2019, e per l'effetto, ancora, accogliere la domande e le conclusioni, così come formulate dalla ricorrente nel primo grado di giudizio, con conseguenziale accertamento e declaratoria di responsabilità della ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 2087 c.c. nella causazione dei danni subiti dalla in occasione del Parte_1
sinistro per cui è causa, e condanna della predetta al risarcimento del danno biologico, CP_1 morale, professionale e patrimoniale, da quantificarsi in €. 50.000,00 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
ove la Corte lo riterrà necessario, si insiste per l'ammissione di
CTU al fine di quantificare il danno subito. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dell'avvocato de Angelis che se ne dichiara anticipatario”.
La , quale Gestione Liquidatoria della soppressa , si è costituita in Controparte_1 Controparte_1
giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
2 Con due motivi di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, mal Parte_1
valutando gli esiti della prova testimoniale, ha disatteso, per mancata prova di una condotta ascrivibile a colpa dell'Amministrazione e di un nesso eziologico tra l'ambiente lavorativo ed il danno lamentato, la sua domanda di condanna della al risarcimento del danno biologico conseguente Controparte_1
all'aggressione subìta in data 09.07.2017, alle ore 19,15 circa, da una utente di nazionalità straniera,
Persona_1
L'appello è fondato.
In punto di fatto, le modalità dell'aggressione sono del tutto pacifiche tra le parti e sono da ascrivere ad una reazione violenta di una utente del Pronto Soccorso che, innervosita dalla lunga attesa, ha perso il controllo inveendo fisicamente contro l'odierna appellante. Siamo quindi in presenza di un fatto doloso del terzo, di cui va valutata l'idoneità ad interrompere il nesso causale tra l'ambiente lavorativo ed il danno psicofisico lamentato dalla lavoratrice.
Ebbene, l'appellante imputa alla azienda datrice di lavoro la violazione dell'obbligo contrattuale di garantire ai dipendenti una sicurezza relazionata allo specifico ambiente lavorativo, sostenendo che l'assenza di misure di protezione e di personale specializzato, addetto alla vigilanza nella struttura del
Pronto Soccorso, presso cui essa lavorava, ha favorito l'aggressione ai suoi danni.
Dall'istruttoria svolta – mediante l'escussione testimoniale di alcuni colleghi di lavoro – è emerso che il servizio di vigilanza, istituito con determine n.882/ASURDG del 15.12.2015 e n.406/AV5 del
30.03.2017, era operativo solo dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del mattino seguente (l'aggressione è avvenuta alle ore 19,15), in una postazione unica ubicata presso l'ingresso principale del nosocomio, distante dalla sede del Pronto Soccorso.
Ciò detto in punto di fatto, è noto che, in diritto, l'art. 2087 c.c., nel contemplare una forma di responsabilità contrattuale, non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento, al fine di prevenire infortuni sul lavoro e ad assicurare la salubrità, ed in senso lato la sicurezza, in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata. Deve, quindi, escludersi una responsabilità dell'imprenditore in base ad un criterio oggettivo di imputazione, per l'evento collegato al rischio dell'attività svolta nel suo interesse.
Orbene, è noto il principio giurisprudenziale secondo cui “la disposizione di cui all'art.2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua
3 formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio - psichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - di tutte le misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale (od aquiliana), ex art. 2043 c.c. in tema di "neminem laedere"” (Cass.Civ., sez. lav.,
11/04/2013 n.8855). In applicazione di siffatti principi, e quale naturale corollario degli stessi, “esula ogni aspetto di responsabilità qualora, nel caso concreto, il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a detti obblighi, sicchè non sia possibile ravvisare a suo carico alcun margine od elemento di colpa” (Cass. civ., Sez.lav., 03/09/1997, n.8422).
In quest'ordine di concetti, la responsabilità dell'imprenditore in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre che sia stata raggiunta la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav.,
05/03/2002, n.3162; Cass. civ., Sez.lav., 16/09/1998, n.9247).
Ciò premesso, la giurisprudenza consolidata di legittimità supporta la ricostruzione fin qui effettuata anche con riguardo al nesso di causalità tra obbligo datoriale di tutela della salute dei lavoratori ed attività criminosa di terzi. Essa si è pronunciata reiteratamente in senso affermativo circa l'esistenza dell'obbligo di prevenzione datoriale, sostenendo “che il datore ha il dovere di valutare se l'attività della sua azienda presenta rischi extralavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione. Obbligo, il contenuto del quale è individuabile "nella realtà alla stregua delle tecniche di sicurezza comunemente adottate". (Cass. 4012/1998).
Inoltre, la stessa giurisprudenza (Cass. 4012/1998) si è fatta carico di affrontare l'obiezione secondo cui il datore non potrebbe rispondere del rischio derivante dalla condotta dolosa del terzo. A tal proposito, è stato infatti sostenuto che, se è doveroso che l'imprenditore debba risponda "personalmente" dei rischi alla salute del lavoratore da lui stesso creati (e non eliminati per imprudenza, negligenza,
4 imperizia), non potrebbe altrettanto rispondere di un rischio all'integrità fisica del proprio dipendente che esso non crei direttamente, ma che sia da ascrivere ad attività criminosa di terzi;
in contrario, si sostiene, ad esso verrebbe imputato un danno in assenza di un nesso causale con la sua attività imprenditoriale .
Ebbene, la Corte di Cassazione ha superato tale ultima argomentazione proprio riportando l'obbligo di prevenzione al rischio d'impresa, “ove si consideri che l'imprenditore deve valutare i rischi che
l'esercizio di un'impresa in sè comporta….”. ….Gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (v. Cass. n.
9401/95).
L'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta induce a ritenere sussistente la responsabilità
(seppure indiretta) della azienda appellata nella determinazione dell'evento lesivo ai danni di Pt_1
, la quale ha fornito sufficiente prova della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella
[...]
predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno, che erano in concreto esigibili con riferimento agli standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze del tempo e di normale adozione nel settore. Ciò sulla base delle considerazioni che di seguito si espongono.
a. In primis, non appare dirimente l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la responsabilità civile della andrebbe esclusa per l'insussistenza di “condizioni Controparte_1
lavorative della ricorrente obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose, in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione sia insita nella tipologia di attività esercitata dal lavoratore)”. Se infatti un rischio sussiste, quand'anche estremamente basso, esso rientra comunque nell'obbligo di tutelare l'integrità fisio-psichica dei dipendenti previsto dall'art.2087 c.c., e ad esso il datore di lavoro deve porre rimedio adottando tutte le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno. Pur non versandosi in una fattispecie di responsabilità oggettiva, l'oggetto sostanziale dell'onere della prova liberatorio a carico del datore è assai ampio, posto che esso attiene al rispetto di tutte le prescrizioni non solo dettate dalla legge, ma anche di quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta, in particolare, della valutazione dei rischi, e di conseguenza dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione, dell'addestramento dei lavoratori e dell'adozione di adeguate misure di vigilanza. Pertanto, anche se non è possibile sostenere che l'obbligazione in discorso si estenda fino al punto da dover eliminare,
5 sempre e completamente, qualsiasi sorta di rischio alla salute connesso al rapporto di lavoro, è anche vero che il rischio – se non possa essere eliminato alla fonte – deve essere reso comunque insignificante per la salute, alla stregua delle misure di prevenzione in concreto attuabili e disponibili in un determinato momento storico, secondo la migliore tecnica ed esperienza;
e ciò senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto agli standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata situazione lavorativa. Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche, del resto, è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001, secondo la quale i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle concrete condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia. In definitiva, erra il Tribunale laddove ha affermato apoditticamente che nella fattispecie le condizioni lavorative della ricorrente fossero obiettivamente non pericolose, non sussistendo in atti elementi che consentano di affermare con verosimile attendibilità che, in relazione al rischio di possibili gesti violenti da parte di utenti in danno degli operatori sanitari, l'azienda datrice di lavoro fosse esente da ogni obbligo di apprestare adeguate tutele rispetto ad esso.
b. in secondo luogo, non può non evidenziarsi come il Ministero della Salute, con la raccomandazione n.8 del novembre 2007, abbia specificamente emesso una disciplina tesa a “prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”, in cui si è previsto che “gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione”, al fine di “incoraggiare l'analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e l'adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le conseguenze negative”. Nella raccomandazione si prevede che “numerosi sono i fattori responsabili di atti di violenza diretti contro gli operatori delle strutture sanitarie” e che “sebbene qualunque operatore sanitario possa essere vittima di violenza, i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari sono a rischio più alto in quanto sono a contatto diretto con il paziente e devono gestire rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività sia da parte del paziente stesso che dei familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga”, con la precisazione che “concorrono all'incremento degli atti di violenza: • l'aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e cronici dimessi dalle strutture ospedaliere e residenziali;
[…] • l'accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture ambulatoriali;
[…] • mancanza di formazione del personale nel riconoscimento e controllo dei comportamenti ostili e aggressivi;
[…]”. Merita di essere sottolineato, ai fini che qui interessano, quanto la suddetta raccomandazione specifica in ordine al suo ambito di applicazione (“tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per le attività considerate a più alto
6 rischio”, tra cui vengono espressamente annoverati i “servizi di emergenza-urgenza”, in relazione alle “lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, con possibilità di favorire nei pazienti o accompagnatori uno stato di frustrazione per l'impossibilità di ottenere subito le prestazioni richieste”) ed alle azioni in concreto richieste (identificazione dei fattori di rischio per la sicurezza del personale, “Elaborazione di un programma di prevenzione”, “Analisi delle situazioni lavorative”, “Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo” e “Formazione del personale”). La raccomandazione conclude chiarendo che “La Direzione Aziendale è invitata a favorire lo sviluppo e l'implementazione della presente Raccomandazione. Le Direzione Aziendali che decidano di non utilizzare la presente Raccomandazione devono predisporre una propria procedura per prevenire atti di violenza a danno degli operatori”. Ebbene, è noto che le raccomandazioni ministeriali, pur essendo caratterizzate da una vincolatività piuttosto sfumata, hanno comunque il condivisibile fine di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi, indicando le azioni da intraprendere per prevenire gli eventi avversi. Il che comporta che la
Direzione Aziendale, quand'anche non avesse inteso recepire la raccomandazione n°8/2007, non era comunque esentata dall'onere di “predisporre una propria procedura per prevenire atti di violenza a danno degli operatori”; il che comporta, quale logico corollario, che la non può Controparte_1 addurre l'imprevedibilità dell'aggressione per sfuggire alla responsabilità ex art.2087 c.c. per l'evento infortunistico in esame. Dei rischi correlati al pericolo di aggressioni al personale sanitario
(in particolare di quello addetto ai “servizi di emergenza-urgenza”) la era Controparte_1
pienamente edotta, e va dunque ritenuta responsabile, ove non fornisca la prova di aver ideato ed attuato un programma protettivo in linea con quanto previsto dalla raccomandazione n°8/2007 o, quanto meno, una propria procedura alternativa (ma non meno protettiva) per prevenire atti di violenza in danno degli operatori;
c. in terzo luogo, è evidente come, nella fattispecie, la abbia di fatto adottato misure Controparte_1
palesemente inadeguate alla entità del rischio di violenze nei confronti del personale sanitario, disattendendo così, di fatto, le analitiche prescrizioni indicate nella raccomandazione n°8/2007. In buona sostanza, le misure adottate, erano limitate ad un servizio di vigilanza operativo nelle sole ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 06,00), con un'unica postazione ubicata presso l'ingresso principale del nosocomio, che si trovava ad una considerevole distanza dal Pronto Soccorso (cfr. deposizioni testimoniali testi , e , sulla cui attendibilità non Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
vi è ragionevole motivo di dubitare). Nessuna ulteriore misura di tipo logistico organizzativo e/o tecnologico necessaria a prevenire o controllare le situazioni di rischio identificate risulta essere stata adottata. Né, tanto meno, risultano operativi piani formativi aziendali, rivolti agli Operatori sanitari, tesi ad addestrare il personale sulle procedure da adottare in materia di prevenzione degli atti di
7 violenza da aggressioni nei servizi considerati a maggior rischio. Come si può agevolmente constatare, quindi, le misure adottate in ottemperanza alla predetta raccomandazione ministeriale sono rimaste limitate alla mera predisposizione di un (carente) servizio di vigilanza notturna, teso più che altro a preservare i beni aziendali nelle ore notturne, piuttosto che a proteggere il personale sanitario dal rischio di possibili aggressioni. In definitiva, alla data dell'aggressione del 09.07.2017, nessuna efficace misura protettiva era stata in concreto adottata e, ad ogni buon conto, nessun intervento, neppur a livello programmatico, aveva riguardato specificamente il Pronto Soccorso del
Nosocomio di Ascoli CE. Risulta quindi evidente che la condotta della è stata in Controparte_1
concreto ben lontana dalla realizzazione delle molteplici misure necessarie ed idonee a prevenire episodi di violenza sugli operatori sanitari, prescritte nella raccomandazione n.8 del novembre 2007 (
“Elaborazione di un programma di prevenzione”, “Analisi delle situazioni lavorative”, “Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo” e “Formazione del personale”);
d. in quarto luogo, anche a voler prescindere dalle suddette (dirimenti) argomentazioni sul mancato rispetto della raccomandazione n.8 del novembre 2007, la responsabilità della Controparte_1
emerge chiaramente anche dalla disamina delle circostanze del caso concreto, in relazione all'osservanza degli obblighi “innominati” scaturenti dall'art.2087 c.c.. Non può infatti sostenersi che l'aggressione subìta da fosse un evento del tutto imprevedibile, atteso che la Parte_1 CP_1
era stata resa edotta, nel confronto sindacale, della sovraesposizione a rischio di violenze cui
[...]
era sovraesposto il personale sanitario del Pronto Soccorso (cfr. note in data 15.12.2011 e CP_3
11.04.2013). Ciò rende evidente come la non possa oggi Controparte_1
sostenere di non essere stata nella condizione di poter avere conoscenza della situazione di sovraesposizione a rischio di violenze cui era soggetto il personale sanitario del Pronto Soccorso;
ne segue che l'azienda era ben consapevole dell'inadeguatezza delle misure protettive adottate alla data del 09.07.2017;
e. in ultima analisi, anche a voler prescindere dalla evidente carenza del servizio di vigilanza, il discorso non cambierebbe. Siamo infatti in presenza di un evento che, se adeguatamente affrontato con personale debitamente formato, sarebbe stato verosimilmente prevedibile ed evitabile, risultando evidente che nella fattispecie l'appellante è rimasta vittima di un gesto di violenza sicuramente assai insidioso, ma attuato con modalità alquanto grossolane ed improvvisate, quindi agevolmente affrontabile da parte di personale avente una specifica professionalità in tema di sicurezza. Nella fattispecie, peraltro, si è manifestato un qualcosa di più di una mera carenza di formazione, essendosi invece palesata una totale mancanza di conoscenza di procedure di gestione di possibili atti di violenza contro gli operatori sanitari. Non era certo esigibile dal personale del Pronto Soccorso un intervento personale per proteggere fisicamente la ma era sicuramente esigibile una minima Pt_1
8 soglia di attenzione e/o, quanto meno, la conoscenza dell'esistenza di procedure di gestione del rischio di aggressioni nei confronti del personale sanitario. In altri termini, non rileva tanto il fatto che nessuno dei presenti sia in concreto intervenuto per fronteggiare il rischio, una volta palesatosi, ma rileva sicuramente il fatto che il personale presente non si sia minimamente posto il dubbio che una potenziale situazione di rischio aggravato per l'incolumità della potesse in effetti Pt_1
prospettarsi (come infatti si è verificato), per cui non si è neanche interrogato se ed in che modo fronteggiarla con misure preventive. Risulta evidente che nella situazione sopra descritta la presenza di personale in possesso di una specifica professionalità in tema di sicurezza avrebbe verosimilmente contribuito a prevenire l'evento o, quanto meno, ad eliderne le conseguenze. Se infatti il personale avesse avvertito prontamente una guardia giurata professionale del nervosismo manifestato da a causa della lunga attesa, avrebbe avuto la possibilità (e la Persona_1
capacità) di attivare tempestivamente i protocolli abituali per eliminare, o quanto meno elidere, la situazione di potenziale pericolo in atto, tenuto conto anche della circostanza, pacifica, che la ha stazionato presso il Pronto Soccorso per diverse ore, e che quindi vi era tutto il tempo per Per_1
prendere le opportune precauzioni.
In un siffatto contesto, ritiene il Collegio che risulta evidente che l'azienda non ha curato di predisporre tempestivamente cautele particolari necessarie per neutralizzare alla fonte rischi che, alla stregua del notorio, possono considerarsi connaturali al tipo di attività svolta dall'appellante, a diretto contatto con utenti in situazione di (più o meno grave) stress da emergenza medica, dai quali non è del tutto improbabile attendersi reazioni comportamentali imprevedibili. Ritiene pertanto la Corte che, pur non potendo esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare ogni tipo di ipotetica causa d'infortunio (quindi anche per cause del tutto imprevedibili), nella fattispecie siamo in presenza di un evidente deficit di sicurezza, atteso che l'aggressione si è atteggiata quale evento che, se pur non frequente, costituiva comunque un episodio affatto eccezionale, atteso che l'atto offensivo posto in essere dalla proprio per la sua tipologia dell'attività svolta nel Pronto Per_1
Soccorso, non può essere considerato quale fatto abnorme e del tutto estraneo al comune svolgersi dell'attività espletata all'interno di un struttura sanitaria dell'emergenza (v. raccomandazione n.8 del novembre 2007). Situazione, questa, in cui il personale e le misure protettive della Controparte_1
hanno palesemente manifestato una evidente inadeguatezza, con la conseguenza che va addebitato alla parte datoriale di aver sottovalutato i rischi di pericolo per l'incolumità degli operatori sanitari del
Pronto Soccorso. L'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta induce pertanto a ritenere dimostrata la responsabilità ex art.2087 c.c. della nella determinazione dell'evento Controparte_1
lesivo denunciato dalla lavoratrice appellante.
***
9 2.- Passando ad esaminare la determinazione del danno, è stata acquisita in prime cure consulenza medico legale, a cura del dr. , il quale ha attestato che è affetta da “disturbo Persona_2 Parte_1 post traumatico da stress cronico” eziologicamente correlato alla aggressione fisica subita in data 9 luglio 2017 sul posto di lavoro. Il perito ha dunque indicato nella misura del 9% l'entità dei postumi a carattere permanente residuati dalle lesioni conseguenti all'aggressione subita dalla Il CTU ha Pt_1 quindi accertato che le lesioni riscontrate sono “con certezza” compatibili con la dinamica dell'evento traumatico, e quindi l'esistenza del necessario nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro e la irreversibilità dei postumi accertati, con valutazione percentuale della lesione all'integrità fisica pari al
9%.
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione, come tale idonea a fondare il convincimento del giudice.
A fronte del quadro patologico sopra riportato, spetta a il seguente risarcimento: Parte_1
a) Con riguardo al danno alla salute da invalidità permanente (figura, com'è noto, individuata dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione dei principi elaborati in particolare dalla Corte
Costituzionale n°184 del 1986 e n°372 del 1994), esso va inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica del soggetto, in violazione dell'art.32 Cost., va risarcito indipendentemente dal fatto che dalla menomazione sia derivata anche una perdita patrimoniale.
E' noto che la Suprema Corte, nella sentenza del 22.5.98, n.5134, ha chiarito che nella liquidazione del danno biologico è irrilevante la capacità personale di produzione del reddito che aveva il danneggiato, mentre costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto “punto d'invalidità”, determinato sulla base del valore medio, calcolato sulla media di precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10% (cosiddette microinvalidità) aumentabile fino al 50%, al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo, ecc.) moltiplicando il valore così raggiunto per il grado d'invalidità accertato in concreto. Attesa la necessità di valutazione equitativa congeniale alla natura del danno biologico, si ritiene quindi di adottare, ai fini della quantificazione del risarcimento, il criterio sopra specificato, rispondente ai requisiti dell'uniformità pecuniaria di base (in assenza di un parametro legale di determinazione) e della flessibilità atta a consentire di adeguare la liquidazione alla effettiva incidenza della menomazione sulla qualità della vita.
Le tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano (2018), ed i criteri approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del medesimo Tribunale (c.d.liquidazione congiunta), devono
10 ritenersi rispondenti a tali esigenze in considerazione dell'idoneità all'estensione del loro utilizzo nell'applicazione giurisprudenziale del criterio equitativo indicato negli artt.1223 e 2056 c.c.; l'adozione del criterio a punto d'invalidità conformemente con tali tabelle consente, d'altra parte, di valutare l'incidenza progressiva della menomazione anche secondo l'età del danneggiato mediante coefficienti di moltiplicazione articolati in una scala discendente anno per anno.
La valutazione del danno non patrimoniale viene espressa come segue: valore attuale del punto desunto dalla tabella per l'accertato grado d'invalidità per il coefficiente corrispondente all'età al momento del sinistro.
Alla stregua dei criteri sopra richiamati, pare equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” e di danno morale soggettivo, conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”
e “sofferenza soggettiva” (c.d. liquidazione congiunta) la somma di €.15.800,00, valutata all'attualità e calcolata utilizzando il suddetto criterio della liquidazione a punto, prendendo a base del calcolo la misura dell'alterazione psicofisica indicata dal consulente (pari al 9%), fissando il valore del punto danno non patrimoniale anno 2024, con riferimento all'attualità, in €.2.438,24 e moltiplicando il danno per il coefficiente demoltiplicatore (0,720), relativo all'età anagrafica della vittima alla data dell'infortunio (anni 57), sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (anno 2024) che si ritiene di far proprie in considerazione della affidabilità dei criteri ispiratori che consentono il serio ristoro del danno ed in funzione dell'uniformità di trattamento a parità di danno.
b) Con riferimento al danno biologico da inabilità temporanea parziale, il CTU nominato in prime cure ha chiarito che dall'infortunio del 09.07.2017 sono derivati alla giorni 10 di inabilità assoluta Pt_1
100%, giorni 30 di inabilità temporanea al 75%, giorni 30 di inabilità temporanea al 50% e giorni 30 di inabilità temporanea al 25%. Il Collegio reputa di potersi uniformare al motivato parere espresso dal
C.T.U. e di poter riconoscere in via equitativa la somma di €.115,00 al giorno a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea assoluta (c.d. punto I.T.T.), sulla base dei criteri orientativi approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano. Spetta quindi all'appellante un risarcimento, per l'invalidità temporanea parziale, nella misura di €.6.325,00 (valutati all'attualità).
c) Per quanto concerne il risarcimento del danno morale (c.d. pretium doloris), si è detto che questo attiene ad un turbamento transeunte dello stato d'animo e configura un'ipotesi di danno non patrimoniale, già contemplata nella c.d. liquidazione congiunta di cui ai criteri approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano. Di esso si è pertanto già tenuto conto nella valutazione sub a).
11 d) L'appellante chiede altresì il rimborso delle spese mediche sostenute, che il CTU ha quantificato, in base a quanto documentato, nella misura di €.22,90 per prestazioni diagnostiche di psichiatria;
spesa da ritenersi congrua e necessaria per il trattamento della infermità rilevata.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, spetta complessivamente a in Parte_1 conseguenza all'infortunio sul lavoro in data 09.07.2017, un risarcimento del danno biologico complessivo (danno alla salute da invalidità permanente + danno da invalidità temporanea parziale + rimborso spese mediche) pari ad €.22.147,90 (€.15.800,00+€.6.325,00+€.22,90).
Su tale importo spettano gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio (luglio
2017) e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo.
***
3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da va dunque Parte_1
accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la Controparte_1
va condannata a corrispondere all'appellante la somma di €.22.147,90, a titolo di risarcimento
[...]
del danno biologico (per invalidità permanente ed inabilità temporanea parziale) e di rimborso spese mediche, oltre accessori di legge.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario .
Per gli stessi motivi, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, restano a carico della
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°125/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli CE, in funzione di giudice del lavoro, in data 23.02.2023, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la CP_1
- Gestione Liquidatoria -, a corrispondere a la somma di
[...] Controparte_1 Parte_1
€.22.147,90 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del luglio 2017 e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo;
12 - condanna la a rifondere a le spese dei due gradi del giudizio, che Controparte_1 Parte_1
liquida, per il primo grado, in complessivi €.4.250,00, e, per il secondo grado, in complessivi
€.4.388,50, di cui €.4.000,00 per compensi professionali ed €.388,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico della . Controparte_1
Così deciso in Ancona in data 13 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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