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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/07/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5083 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lepera C.F._1
( presso il cui studio, sito in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45, elettivamente C.F._2 domicilia, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
Sig.ra con sede legale in Cosenza, Viale Falcone, 136, C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: spettanze lavorative
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 19/12/2024 ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Cosenza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro € 4.459,73 (di cui € 814,74 a titolo di TFR) di cui si è affermata creditrice a titolo di retribuzione dei mesi di maggio/luglio 2024, ratei di 13^ mensilità e TFR.
La convenuta, pur ritualmente citata, ha preferito restare contumace.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Per un corretto iter motivazionale, appare opportuno premettere, sul piano strettamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è tuttavia destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002).
Rispetto poi al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Siffatta formulazione normativa, di cui va altresì sottolineata la significativa differenza rispetto a quella dell'art. 167 c.p.c. – riguardante la comparsa di risposta nel rito ordinario – , implica che la contestazione di parte convenuta non possa essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere, come insegna la giurisprudenza, puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda. Ovviamente, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze sopra indicate, in quanto i dati fattuali fondativi del diritto fatto valere in giudizio siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed onere di prova, donde l'impossibilità di contestare o di richiedere prova su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo specifico nel ricorso introduttivo (cfr., anche qui in funzione paradigmatica, Cass., SS.UU., n. 11353/2004).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
E' noto, poi, che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e che, a tal fine, è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. n.15777/2006); ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. n. 3601/2006).
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio documentale consentono di accogliere la domanda per le seguenti ragioni.
La ricorrente ha agito al fine di ottenere la condanna della convenuta, alle cui dipendenze ha lavorato in forza di contratto a tempo determinato, al pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi di lavoro e del TFR maturato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente pone a fondamento della domanda la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 9-10-2023 al 31-7-2024, con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali e qualifica di Addetto all'infanzia con funzioni educative”, Area 2 Livello 3 CCNL SCUOLE SETTORE PRIVATO –
ANINSEI; lamenta di non aver percepito la retribuzione relativa ai mesi di maggio, giugno e luglio
2024 (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva) e il TFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, quantificando le spettanze come da conteggio nel corpo del ricorso. Rilevato che la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è comprovata dalla documentazione in atti (cfr. certificazione unica, buste paga, comunicazione di proroga, certificato storico del centro per l'impiego) si rileva ulteriormente che dalla medesima documentazione si evince che tale rapporto ha avuto inizio in data 9.10.2023 con termine finale apposto alla data del 31.12.2023 e prorogato senza soluzione di continuità sino al 31.7.2024; parimenti provate documentalmente le circostanze relative all'orario di lavoro (36 ore settimanali), alle mansioni (educatrice) ed all'inquadramento contrattuale (Area 2 Livello 3 CCNL SCUOLE SETTORE PRIVATO – ANINSEI).
Nel contratto di lavoro, inoltre, è indicata la retribuzione mensile (per 13 mensilità) pari a euro
1.330,16.
Ciò posto, parte ricorrente ha dato prova, a mezzo dell'allegata documentazione, dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, avendo comprovato sia di aver lavorato nei mesi maggio/luglio 2024 sia l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31.7.2024 (per effetto della scadenza del termine per come prorogato) mentre parte convenuta, preferendo restare contumace, non ha dato prova di eventuali fatti estintivi/impeditivi/modificativi.
Occorre richiamare il consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460»
(Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007).
In merito alle voci retributive oggetto di domanda, si osserva che parte ricorrente ha provato di aver diritto al trattamento di fine rapporto (stante la prova della cessazione del rapporto di lavoro) nonché alla retribuzione relativa ai mesi maggio/luglio 2024; a fronte di tale prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, la parte resistente -preferendo restare contumace - non ha offerto prova di eventuali fatti estintivi o impeditivi come sarebbe stato suo onere.
Una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, sarebbe stato onere del datore, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, desumibile dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass., SS.UU. n. 13533/2001), fornire la prova dell'adempimento delle obbligazioni retributive a suo carico.
Al contrario, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dall'istante è stata offerta dalla parte convenuta, che ha preferito rimanere contumace.
La parte convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 4.459,73 (di cui € 814,74 a titolo di TFR) per i titoli retributivi sopra indicati sulla base dei conteggi delle spettanze contenuti nel corpo del ricorso, formalmente corretti siccome sviluppati sulla base dei dati provati documentalmente;
su tali somme spettano gli accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 4.459,73 per i titoli retributivi di cui in motivazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna la parte convenuta, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in €
2.626,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge (da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
Lepera, dichiaratosi antistatario).
Cosenza, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5083 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lepera C.F._1
( presso il cui studio, sito in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45, elettivamente C.F._2 domicilia, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
Sig.ra con sede legale in Cosenza, Viale Falcone, 136, C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: spettanze lavorative
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 19/12/2024 ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Cosenza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro € 4.459,73 (di cui € 814,74 a titolo di TFR) di cui si è affermata creditrice a titolo di retribuzione dei mesi di maggio/luglio 2024, ratei di 13^ mensilità e TFR.
La convenuta, pur ritualmente citata, ha preferito restare contumace.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Per un corretto iter motivazionale, appare opportuno premettere, sul piano strettamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è tuttavia destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002).
Rispetto poi al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Siffatta formulazione normativa, di cui va altresì sottolineata la significativa differenza rispetto a quella dell'art. 167 c.p.c. – riguardante la comparsa di risposta nel rito ordinario – , implica che la contestazione di parte convenuta non possa essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere, come insegna la giurisprudenza, puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda. Ovviamente, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze sopra indicate, in quanto i dati fattuali fondativi del diritto fatto valere in giudizio siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed onere di prova, donde l'impossibilità di contestare o di richiedere prova su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo specifico nel ricorso introduttivo (cfr., anche qui in funzione paradigmatica, Cass., SS.UU., n. 11353/2004).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
E' noto, poi, che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e che, a tal fine, è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. n.15777/2006); ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. n. 3601/2006).
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio documentale consentono di accogliere la domanda per le seguenti ragioni.
La ricorrente ha agito al fine di ottenere la condanna della convenuta, alle cui dipendenze ha lavorato in forza di contratto a tempo determinato, al pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi di lavoro e del TFR maturato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente pone a fondamento della domanda la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 9-10-2023 al 31-7-2024, con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali e qualifica di Addetto all'infanzia con funzioni educative”, Area 2 Livello 3 CCNL SCUOLE SETTORE PRIVATO –
ANINSEI; lamenta di non aver percepito la retribuzione relativa ai mesi di maggio, giugno e luglio
2024 (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva) e il TFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, quantificando le spettanze come da conteggio nel corpo del ricorso. Rilevato che la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è comprovata dalla documentazione in atti (cfr. certificazione unica, buste paga, comunicazione di proroga, certificato storico del centro per l'impiego) si rileva ulteriormente che dalla medesima documentazione si evince che tale rapporto ha avuto inizio in data 9.10.2023 con termine finale apposto alla data del 31.12.2023 e prorogato senza soluzione di continuità sino al 31.7.2024; parimenti provate documentalmente le circostanze relative all'orario di lavoro (36 ore settimanali), alle mansioni (educatrice) ed all'inquadramento contrattuale (Area 2 Livello 3 CCNL SCUOLE SETTORE PRIVATO – ANINSEI).
Nel contratto di lavoro, inoltre, è indicata la retribuzione mensile (per 13 mensilità) pari a euro
1.330,16.
Ciò posto, parte ricorrente ha dato prova, a mezzo dell'allegata documentazione, dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, avendo comprovato sia di aver lavorato nei mesi maggio/luglio 2024 sia l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31.7.2024 (per effetto della scadenza del termine per come prorogato) mentre parte convenuta, preferendo restare contumace, non ha dato prova di eventuali fatti estintivi/impeditivi/modificativi.
Occorre richiamare il consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460»
(Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007).
In merito alle voci retributive oggetto di domanda, si osserva che parte ricorrente ha provato di aver diritto al trattamento di fine rapporto (stante la prova della cessazione del rapporto di lavoro) nonché alla retribuzione relativa ai mesi maggio/luglio 2024; a fronte di tale prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, la parte resistente -preferendo restare contumace - non ha offerto prova di eventuali fatti estintivi o impeditivi come sarebbe stato suo onere.
Una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, sarebbe stato onere del datore, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, desumibile dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass., SS.UU. n. 13533/2001), fornire la prova dell'adempimento delle obbligazioni retributive a suo carico.
Al contrario, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dall'istante è stata offerta dalla parte convenuta, che ha preferito rimanere contumace.
La parte convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 4.459,73 (di cui € 814,74 a titolo di TFR) per i titoli retributivi sopra indicati sulla base dei conteggi delle spettanze contenuti nel corpo del ricorso, formalmente corretti siccome sviluppati sulla base dei dati provati documentalmente;
su tali somme spettano gli accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 4.459,73 per i titoli retributivi di cui in motivazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna la parte convenuta, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in €
2.626,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge (da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
Lepera, dichiaratosi antistatario).
Cosenza, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti