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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1149/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Bellini
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Andrea Vistosi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 10.6.2024.
Condizioni congiunte: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16-07-2016 in Garbagna (AL); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Garbagna (AL) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016, Comune di Garbagna (AL); -
1 ordinare al Comune di Garbagna (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-nulla disporre;
- dichiarare compensate le spese legali del procedimento”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 23.5.2024 le parti hanno congiuntamente rappresentato: che hanno celebrato matrimonio in data 16.7.2016, a
Garbagna; che, dall'unione dei coniugi, non sono nati figli e che “ ha già Controparte_1 lasciato l'abitazione familiare di proprietà esclusiva di e si è trasferito Parte_1 nell'immobile di sua proprietà esclusiva sito in via Aspromonte n. 3 Alessandria”.
2. All'udienza del 24.9.2024, la SI.ra ha dichiarato: “vivo a Tortona, via Aldo Parte_1
Moro, n. 2, la casa è mia al 100%. Non ho altri immobili. Insegno all'Università di Parma dal 2016, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile pari a circa Euro
3.400,00 netti. Ho investimenti per un controvalore di circa Euro 50.000,00”. Il SI. CP_1 ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Aspromonte, n. 3, la casa è mia al 100%.
[...]
Non ho altre case o terreni. Lavoro per le Poste dal 2005 e con contratto a tempo indeterminato dal 2010, con retribuzione di circa Euro 1.700,00 netti mensili. Ho investimenti per un controvalore di circa Euro 25.000,00. Non abbiamo fatto nessuna divisione, non avevamo beni in comune”.
3. Con sentenza non definitiva in data 25.9.2024, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, omologando le relative condizioni congiunte. Con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice Delegato.
4. All'udienza dell'8.4.2025, il SI. ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Controparte_1
Aspromonte, n. 3, lavoro presso , con contratto a tempo indeterminato. Non CP_2
abbiamo avuto figli, né ne abbiamo adottati. Siamo entrambi economicamente autosufficienti”. La DO ha dichiarato: “vivo a Tortona, via Aldo Moro, n.
2. Pt_1
Sono professore universitario, con contratto a tempo indeterminato. Non abbiamo avuto figli, né ne abbiamo adottati. Siamo entrambi economicamente autosufficienti”. All'esito, la causa
è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva in data 25.9.2024, non
è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 6. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, tra i coniugi, SI.ri e a Garbagna, il 16.7.2016; Controparte_1 Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16-07-2016 in Garbagna (AL); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Garbagna (AL) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016, Comune di Garbagna (AL); -ordinare al Comune di Garbagna
(AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-nulla disporre;
- dichiarare compensate le spese legali del procedimento”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1149/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Bellini
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Andrea Vistosi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 10.6.2024.
Condizioni congiunte: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16-07-2016 in Garbagna (AL); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Garbagna (AL) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016, Comune di Garbagna (AL); -
1 ordinare al Comune di Garbagna (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-nulla disporre;
- dichiarare compensate le spese legali del procedimento”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 23.5.2024 le parti hanno congiuntamente rappresentato: che hanno celebrato matrimonio in data 16.7.2016, a
Garbagna; che, dall'unione dei coniugi, non sono nati figli e che “ ha già Controparte_1 lasciato l'abitazione familiare di proprietà esclusiva di e si è trasferito Parte_1 nell'immobile di sua proprietà esclusiva sito in via Aspromonte n. 3 Alessandria”.
2. All'udienza del 24.9.2024, la SI.ra ha dichiarato: “vivo a Tortona, via Aldo Parte_1
Moro, n. 2, la casa è mia al 100%. Non ho altri immobili. Insegno all'Università di Parma dal 2016, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile pari a circa Euro
3.400,00 netti. Ho investimenti per un controvalore di circa Euro 50.000,00”. Il SI. CP_1 ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Aspromonte, n. 3, la casa è mia al 100%.
[...]
Non ho altre case o terreni. Lavoro per le Poste dal 2005 e con contratto a tempo indeterminato dal 2010, con retribuzione di circa Euro 1.700,00 netti mensili. Ho investimenti per un controvalore di circa Euro 25.000,00. Non abbiamo fatto nessuna divisione, non avevamo beni in comune”.
3. Con sentenza non definitiva in data 25.9.2024, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, omologando le relative condizioni congiunte. Con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice Delegato.
4. All'udienza dell'8.4.2025, il SI. ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Controparte_1
Aspromonte, n. 3, lavoro presso , con contratto a tempo indeterminato. Non CP_2
abbiamo avuto figli, né ne abbiamo adottati. Siamo entrambi economicamente autosufficienti”. La DO ha dichiarato: “vivo a Tortona, via Aldo Moro, n.
2. Pt_1
Sono professore universitario, con contratto a tempo indeterminato. Non abbiamo avuto figli, né ne abbiamo adottati. Siamo entrambi economicamente autosufficienti”. All'esito, la causa
è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva in data 25.9.2024, non
è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 6. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, tra i coniugi, SI.ri e a Garbagna, il 16.7.2016; Controparte_1 Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16-07-2016 in Garbagna (AL); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Garbagna (AL) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016, Comune di Garbagna (AL); -ordinare al Comune di Garbagna
(AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-nulla disporre;
- dichiarare compensate le spese legali del procedimento”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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