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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
GA DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2614/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2954 DEL 15.04.2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2955 DEL 14.04.2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2956 DEL 15.04.2025 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2957 DEL 15.04.2025 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3012/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento IMU del
15.04.2025, seppur limitatamente alle sole sanzioni, n. 2954 per l'anno d'imposta 2021, n. 2955 per l'anno d'imposta 2022, n. 2956 per l'anno d'imposta 2023 e n. 2957 per l'anno d'imposta 2024 emessi dal
Comune di Palermo, notificati il 18.04.2025 per violazione ed errata applicazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 472/1997 in materia di sanzioni.
In particolare chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare illegittimi ed infondati gli avvisi di accertamento impugnati atteso che aveva già versato le sanzioni del 30% per omesso/parziale/tardivo pagamento applicate con l'avviso di accertamento per l'annualità 2020, e conseguentemente annullarli ritenendo già assolto il pagamento delle sanzioni anche per le annualità dal 2021 al 2024 e, in ogni caso, accertare e dichiarare illegittimi ed infondati gli avvisi di accertamento impugnati per non avere applicato, alla stregua del principio del cumulo giuridico, una sanzione amministrativa unica.
In data 7 ottobre 2025 veniva disposta la sospensiva degli atti impugnati.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della causa è l'accertamento relativo all'irrogazione delle sanzioni di cui agli avvisi nn.
2954-2955-2956-2957 emessi dal Comune di Palermo relativamente all'IMU (Imposta Municipale Propria) dovuta dalla ricorrente per gli anni d'imposta 2021-2022-2023-2024, per l'importo complessivo di
€ 33.251,72.
Invero il Comune di Palermo accertava che Ente religioso_1 aveva omesso, parzialmente o tardivamente versato l'imposta in oggetto in relazione a diversi cespiti tra terreni e fabbricati e segnatamente
- l 'avviso n. 2954 del 15.04.2025 era relativo ad IMU per l'anno 2021 (n. 7 cespiti) per € 104.166,00 per cui era stato effettuato un versamento di € 76.908,16 con una differenza ancora dovuta pari ad
€ 27.258,00, sanzioni per parziale pagamento (30%) per € 8.177,35 e per tardivo versamento (30%) per
€ 9.780,00, interessi per € 2.589,34, spese di notifica per € 8,75, per un totale € 47.813,44;
- l'avviso n. 2955 del 15.04.2025 era relativo ad IMU per l'anno 2022 (n. 7 cespiti) per € 103.961,00 per cui era stato effettuato un versamento di € 100.103,73 con una differenza ancora dovuta di
€ 3.857,27, sanzioni per parziale pagamento (30%) per € 1.157,18 e per tardivo versamento (30%) per
€ 10.855,55, interessi per € 932,43, spese di notifica per € 8,75, per un totale € 16.810,91;
- l'avviso n. 2956 del 15.04.2025 era relativo ad IMU per l'anno 2023 (n. 6 cespiti) per € 98.787,38 per cui era stato effettuato un versamento di € 94.927,54 con una differenza ancora dovuta di € 3.860,00, sanzioni per parziale pagamento (30%) per € 1.158,14 e per tardivo versamento (30%) per € 579,29, interessi per € 174,80, spese di notifica per € 8,75, per un totale di Euro 5.780,98;
- l'avviso n. 2957 del 15.04.2025 era relativo ad IMU per l'anno 2024 (n. 5 cespiti) per € 73.434,66 per cui era stato effettuato un versamento di € 69.574,84 con una differenza ancora dovuta di € 3.860,00, sanzioni per parziale pagamento (30%) per € 965,04 e per tardivo versamento (30%) per € 579,17, interessi per € 50,25, spese di notifica per € 8,75, per un totale € 5.463,21.
Ebbene la parte ricorrente contestava con il presente ricorso la sola irrogazione delle sanzioni (pari ad un importo complessivo di € 33.251,72) ritenendo che non era stato applicato l'art. 12, comma 5, del D.Lgs.
n. 472/1997 in materia di riconoscimento del cumulo giuridico.
Risulta in atti che parte ricorrente ha effettuato solo parzialmente e tardivamente i versamenti ai fini dell'IMU come sopra esposto e, dunque, non vi è dubbio che oltre all'imposta ancora dovuta dovevano applicarsi le sanzioni previste per il tardivo e parziale pagamento.
Pertanto oggetto della causa è la determinazione delle sanzioni poiché la ricorrente ritiene che l'irrogazione delle sanzioni in ogni avviso nella misura del 30% del tributo non pagato costituirebbe una violazione del principio di continuazione (o progressione) di violazioni commesse in più periodi di imposta di cui all'art. 12, quinto comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Detta norma stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. Al comma 5 si prevede che quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo in applicazione del c.d. principio del cumulo giuridico.
Invero la giurisprudenza di legittimità, anche di recente (ordinanza n. 1933 del 18 gennaio 2024) ha stabilito la necessità di ricorrere all'istituto del cumulo di sanzioni di cui all'art. 12, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 472/1997 in applicazione del c.d. principio di concorso di violazioni e continuazione previsto dal summenzionato articolo, in riferimento alle sanzioni irrogate dal Comune per omesso versamento IMU per diverse annualità. La Corte ha rilevato come, analogamente al caso di specie, l'ente locale aveva contestato il mancato versamento dell'imposta con tre avvisi di accertamento per differenti periodi di imposta senza aver proceduto, in sede di notifica dell'atto di irrogazione, “alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate” e ribadiva, quanto già in precedenza affermato con la sentenza n. 11432/2022, per cui “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
I giudici di legittimità riconoscevano, altresì, l'introduzione del principio anche in ambito processuale rilevando che il giudice ha il potere di procedere alla sua applicazione stabilendo il quantum dovuto dal contribuente “qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo”. La Corte, di conseguenza, annullava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva erroneamente negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 472/1997, senza procedere a rideterminare la sanzione complessiva, affermando che "poiché la sanzione è predeterminata dalla legge nella misura del 30% della maggiore imposta non versata, il Comune non aveva alcun margine di discrezionalità circa la relativa commisurazione".
Ciò premesso nel caso di specie possono ugualmente trovare applicazione i medesimi principi poiché risulta accertato e non contestato che le violazioni contestate riguardano, per ogni annualità accertata
(2021-2022-2023-2024), il parziale versamento dell'IMU dovuta, da cui deriva la sanzione del 30% dell'importo non versato di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/97. Ebbene la sanzione più grave può essere aumentata dalla metà al triplo ai sensi della citata disciplina.
Peraltro non può certamente trovare applicazione al caso di specie quando previsto di recente dal legislatore, proprio per sopire i contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia di disciplina del cumulo delle sanzioni, con la riforma del sistema sanzionatorio tributario. Invero, in esecuzione della Legge
Delega n. 111 del 09 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” (il cui art. 20 individua i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di IVA, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti locali) è è stato pubblicato il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 (in G.U., Serie Generale, n. 150 del 28/06/2024), recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023,
n. 111”, in vigore dal 29 giugno 2024, che, all'art. 3, co. 1, lett. f, modifica l'art. 12 del d.lgs. n. 472/97 recante il “cumulo giuridico” per le violazioni pluriennali, rendendolo, di fatto, inapplicabile in relazione ai tributi locali ed escludendo espressamente la applicazione del cumulo giuridico al parziale versamento.
Appare, tuttavia, evidente che detta modifica normativa non può applicarsi ad anni di imposta antecedenti alla sua introduzione.
In sintesi nel caso di specie si ritiene applicabile la sanzione unica di cui all'art. 12, comma 5 aumentata dalla metà al triplo.
Pertanto, ai fini della determinazione della sanzione, diventa fondamentale individuare quale sia la sanzione base da utilizzare per l'applicazione del cumulo che, ai sensi della circolare del 10/07/1998 n.
180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione, emessa al fine di analizzare le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, stabilisce che per "violazione piu' grave" deve intendersi quella che in concreto comporta l'applicazione della sanzione piu' grave. Pertanto l'Ufficio deve determinare, in prima battuta, la sanzione base, vale a dire quella connessa alla violazione piu' grave, e poi applicare su di essa l'aumento previsto.
Ebbene nel caso di specie la violazione più grave è quella di cui all'avviso n. 2954 del 15.4.2025 per l'anno 2023 da cui deriva la sanzione più elevata pari ad euro 17.957,35. Tale sanzione deve essere aumentata, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 12, della metà – pari ad euro 8.978,675 - per un importo complessivo così rideterminato pari ad euro 26.936,025.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in parte motiva e stante la specificità della vicenda le spese possono dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – Sezione 2^ - accoglie il ricorso e ridetermina la sanzione dovuta come indicato in parte motiva. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Palermo mella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il Presidente Dott.
AE La RB firmato digitalmente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
GA DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2614/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2954 DEL 15.04.2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2955 DEL 14.04.2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2956 DEL 15.04.2025 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2957 DEL 15.04.2025 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3012/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento IMU del
15.04.2025, seppur limitatamente alle sole sanzioni, n. 2954 per l'anno d'imposta 2021, n. 2955 per l'anno d'imposta 2022, n. 2956 per l'anno d'imposta 2023 e n. 2957 per l'anno d'imposta 2024 emessi dal
Comune di Palermo, notificati il 18.04.2025 per violazione ed errata applicazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 472/1997 in materia di sanzioni.
In particolare chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare illegittimi ed infondati gli avvisi di accertamento impugnati atteso che aveva già versato le sanzioni del 30% per omesso/parziale/tardivo pagamento applicate con l'avviso di accertamento per l'annualità 2020, e conseguentemente annullarli ritenendo già assolto il pagamento delle sanzioni anche per le annualità dal 2021 al 2024 e, in ogni caso, accertare e dichiarare illegittimi ed infondati gli avvisi di accertamento impugnati per non avere applicato, alla stregua del principio del cumulo giuridico, una sanzione amministrativa unica.
In data 7 ottobre 2025 veniva disposta la sospensiva degli atti impugnati.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della causa è l'accertamento relativo all'irrogazione delle sanzioni di cui agli avvisi nn.
2954-2955-2956-2957 emessi dal Comune di Palermo relativamente all'IMU (Imposta Municipale Propria) dovuta dalla ricorrente per gli anni d'imposta 2021-2022-2023-2024, per l'importo complessivo di
€ 33.251,72.
Invero il Comune di Palermo accertava che Ente religioso_1 aveva omesso, parzialmente o tardivamente versato l'imposta in oggetto in relazione a diversi cespiti tra terreni e fabbricati e segnatamente
- l 'avviso n. 2954 del 15.04.2025 era relativo ad IMU per l'anno 2021 (n. 7 cespiti) per € 104.166,00 per cui era stato effettuato un versamento di € 76.908,16 con una differenza ancora dovuta pari ad
€ 27.258,00, sanzioni per parziale pagamento (30%) per € 8.177,35 e per tardivo versamento (30%) per
€ 9.780,00, interessi per € 2.589,34, spese di notifica per € 8,75, per un totale € 47.813,44;
- l'avviso n. 2955 del 15.04.2025 era relativo ad IMU per l'anno 2022 (n. 7 cespiti) per € 103.961,00 per cui era stato effettuato un versamento di € 100.103,73 con una differenza ancora dovuta di
€ 3.857,27, sanzioni per parziale pagamento (30%) per € 1.157,18 e per tardivo versamento (30%) per
€ 10.855,55, interessi per € 932,43, spese di notifica per € 8,75, per un totale € 16.810,91;
- l'avviso n. 2956 del 15.04.2025 era relativo ad IMU per l'anno 2023 (n. 6 cespiti) per € 98.787,38 per cui era stato effettuato un versamento di € 94.927,54 con una differenza ancora dovuta di € 3.860,00, sanzioni per parziale pagamento (30%) per € 1.158,14 e per tardivo versamento (30%) per € 579,29, interessi per € 174,80, spese di notifica per € 8,75, per un totale di Euro 5.780,98;
- l'avviso n. 2957 del 15.04.2025 era relativo ad IMU per l'anno 2024 (n. 5 cespiti) per € 73.434,66 per cui era stato effettuato un versamento di € 69.574,84 con una differenza ancora dovuta di € 3.860,00, sanzioni per parziale pagamento (30%) per € 965,04 e per tardivo versamento (30%) per € 579,17, interessi per € 50,25, spese di notifica per € 8,75, per un totale € 5.463,21.
Ebbene la parte ricorrente contestava con il presente ricorso la sola irrogazione delle sanzioni (pari ad un importo complessivo di € 33.251,72) ritenendo che non era stato applicato l'art. 12, comma 5, del D.Lgs.
n. 472/1997 in materia di riconoscimento del cumulo giuridico.
Risulta in atti che parte ricorrente ha effettuato solo parzialmente e tardivamente i versamenti ai fini dell'IMU come sopra esposto e, dunque, non vi è dubbio che oltre all'imposta ancora dovuta dovevano applicarsi le sanzioni previste per il tardivo e parziale pagamento.
Pertanto oggetto della causa è la determinazione delle sanzioni poiché la ricorrente ritiene che l'irrogazione delle sanzioni in ogni avviso nella misura del 30% del tributo non pagato costituirebbe una violazione del principio di continuazione (o progressione) di violazioni commesse in più periodi di imposta di cui all'art. 12, quinto comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Detta norma stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. Al comma 5 si prevede che quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo in applicazione del c.d. principio del cumulo giuridico.
Invero la giurisprudenza di legittimità, anche di recente (ordinanza n. 1933 del 18 gennaio 2024) ha stabilito la necessità di ricorrere all'istituto del cumulo di sanzioni di cui all'art. 12, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 472/1997 in applicazione del c.d. principio di concorso di violazioni e continuazione previsto dal summenzionato articolo, in riferimento alle sanzioni irrogate dal Comune per omesso versamento IMU per diverse annualità. La Corte ha rilevato come, analogamente al caso di specie, l'ente locale aveva contestato il mancato versamento dell'imposta con tre avvisi di accertamento per differenti periodi di imposta senza aver proceduto, in sede di notifica dell'atto di irrogazione, “alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate” e ribadiva, quanto già in precedenza affermato con la sentenza n. 11432/2022, per cui “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
I giudici di legittimità riconoscevano, altresì, l'introduzione del principio anche in ambito processuale rilevando che il giudice ha il potere di procedere alla sua applicazione stabilendo il quantum dovuto dal contribuente “qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo”. La Corte, di conseguenza, annullava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva erroneamente negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 472/1997, senza procedere a rideterminare la sanzione complessiva, affermando che "poiché la sanzione è predeterminata dalla legge nella misura del 30% della maggiore imposta non versata, il Comune non aveva alcun margine di discrezionalità circa la relativa commisurazione".
Ciò premesso nel caso di specie possono ugualmente trovare applicazione i medesimi principi poiché risulta accertato e non contestato che le violazioni contestate riguardano, per ogni annualità accertata
(2021-2022-2023-2024), il parziale versamento dell'IMU dovuta, da cui deriva la sanzione del 30% dell'importo non versato di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/97. Ebbene la sanzione più grave può essere aumentata dalla metà al triplo ai sensi della citata disciplina.
Peraltro non può certamente trovare applicazione al caso di specie quando previsto di recente dal legislatore, proprio per sopire i contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia di disciplina del cumulo delle sanzioni, con la riforma del sistema sanzionatorio tributario. Invero, in esecuzione della Legge
Delega n. 111 del 09 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” (il cui art. 20 individua i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di IVA, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti locali) è è stato pubblicato il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 (in G.U., Serie Generale, n. 150 del 28/06/2024), recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023,
n. 111”, in vigore dal 29 giugno 2024, che, all'art. 3, co. 1, lett. f, modifica l'art. 12 del d.lgs. n. 472/97 recante il “cumulo giuridico” per le violazioni pluriennali, rendendolo, di fatto, inapplicabile in relazione ai tributi locali ed escludendo espressamente la applicazione del cumulo giuridico al parziale versamento.
Appare, tuttavia, evidente che detta modifica normativa non può applicarsi ad anni di imposta antecedenti alla sua introduzione.
In sintesi nel caso di specie si ritiene applicabile la sanzione unica di cui all'art. 12, comma 5 aumentata dalla metà al triplo.
Pertanto, ai fini della determinazione della sanzione, diventa fondamentale individuare quale sia la sanzione base da utilizzare per l'applicazione del cumulo che, ai sensi della circolare del 10/07/1998 n.
180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione, emessa al fine di analizzare le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, stabilisce che per "violazione piu' grave" deve intendersi quella che in concreto comporta l'applicazione della sanzione piu' grave. Pertanto l'Ufficio deve determinare, in prima battuta, la sanzione base, vale a dire quella connessa alla violazione piu' grave, e poi applicare su di essa l'aumento previsto.
Ebbene nel caso di specie la violazione più grave è quella di cui all'avviso n. 2954 del 15.4.2025 per l'anno 2023 da cui deriva la sanzione più elevata pari ad euro 17.957,35. Tale sanzione deve essere aumentata, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 12, della metà – pari ad euro 8.978,675 - per un importo complessivo così rideterminato pari ad euro 26.936,025.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in parte motiva e stante la specificità della vicenda le spese possono dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – Sezione 2^ - accoglie il ricorso e ridetermina la sanzione dovuta come indicato in parte motiva. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Palermo mella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il Presidente Dott.
AE La RB firmato digitalmente