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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 90 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Santese, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Macchia di Montecorvino Rovella (SA), alla via D'Aiutolo,
n.1;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_1
Bove, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n.38, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' ; CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1525/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10.09.2018 conveniva in giudizio l' innanzi al Parte_1 CP_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, deducendo: di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “Del Duca Biagio” nell'anno 2009 per un totale di 51 giornate;
di essere stata destinataria di un provvedimento con cui l' le comunicava la necessità di CP_2 restituire gli importi della disoccupazione agricola percepita nel predetto anno sul presupposto dell'intervenuta cancellazione dell'istante dagli elenchi dei braccianti agricoli;
che tale provvedimento risultava illegittimo in quanto tra la ricorrente e il datore di lavoro era intercorso un regolare rapporto di lavoro subordinato. Tanto esposto e lamentando l'ingiustizia della predetta determinazione assunta dall' , chiedeva al Giudice adito che CP_2 fosse accertato l'intervenuto rapporto di lavoro agricolo descritto in ricorso e che venisse ordinata all' la sua reiscrizione negli elenchi agricoli del Comune di residenza per l'anno CP_1
2009, con conseguente accertamento dell'illegittimità della richiesta dell' volta ad CP_1 ottenere la restituzione delle somme ricevute a titolo di disoccupazione agricola.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda della eccependo l'intervenuta CP_1 Pt_1 decadenza ex art 22 d.l. n. 7/1970 e l'infondatezza dell'avversa pretesa. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda attorea.
Espletata attività istruttoria, il Giudice di prime cure con la sentenza n. 1525/2021, qui impugnata, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 d. l. 7/1970 formulata dall' resistente, dichiarava inammissibile la domanda della ricorrente, compensando CP_2 integralmente le spese di lite tra le parti per motivi di equità connessi al mutamento di orientamento del Tribunale.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 14.3.2022, Parte_1 dolendosi dell'ingiustizia della gravata decisione e sostenendo, in particolare, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione telematica in relazione a rapporto lavorativo antecedente all'entrata in vigore (6.7.2011) delle disposizioni in tema di pubblicizzazione degli elenchi in questione, sulla base delle quali il Tribunale aveva assunto la propria decisione, e sostenendo in ogni caso nel merito l'illegittimità degli accertamenti ispettivi posti a base del provvedimento di cancellazione e la fondatezza della propria domanda anche alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria espletata nella precedente fase processuale. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento, in riforma della gravata sentenza, della domanda originariamente proposta, con vittoria delle spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si costituiva con memoria depositata telematicamente in data 6.3.2023, con la quale resisteva al gravame, chiedendo alla Corte di disattendere l'avversa impugnazione, con vittoria di spese.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti. L'appello, benché ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è nel merito infondato e va quindi rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente rilevato che le circostanze di fatto richiamate nell'ambito della motivazione del primo Giudice (modalità di pubblicazione telematica della cancellazione della per il periodo dal 15.6.2012 al 23.7.2012 e mancata proposizione di ricorso Pt_1 amministrativo nei termini di cui al menzionato art. 22 a fronte del deposito solo in data
10.9.2018 del ricorso giudiziario) non risultano attinte da specifiche e circostanziate censure nell'atto di impugnazione, sicché tale profilo fattuale deve ritenersi ormai processualmente consolidato, non rientrando neppure nel devolutum ritualmente introdotto dall'appellante nell'ambito del presente giudizio di impugnazione.
In merito è appena il caso rammentare che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile, sez. III 31/05/2006, n. 12984), al fine di evitare il formarsi del giudicato interno è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo neppure sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. La predetta pronuncia (cfr. motivazione integrale della stessa), ha altresì ribadito che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di tal che non è a tal fine sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico.
Giova sul punto comunque ricordare che il principio di non contestazione è applicabile non solo nel giudizio di primo grado ma nella stessa fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la presa di posizione sui fatti dedotti,
è funzionale al principio di economia processuale (vedi per l'affermazione del principio generale Cass. n. 23142/2009).
Le parti invero anche nel giudizio di appello devono fare nuovamente il punto sui fatti rilevanti ai fini della decisione della causa (ivi in motivazione) e pertanto, in presenza di emergenze documentali come anche -ed è quanto, in particolare, è avvenuto nel caso di specie- di specifiche allegazioni esplicative ad opera di una delle parti, può essere negativamente valutata la mancata contestazione dei fatti indicati dalla predetta, specie ove il tenore delle deduzioni e contestazioni si manifesti ormai come tralaticia riproduzione di quelle espresse in primo grado, senza tener conto quindi delle esigenze derivanti, oltre che dalla documentazione in atti, dalle analitiche prospettazioni svolte nel corso del giudizio come anche dal percorso logico-argomentativo adottato dal giudice della sentenza oggetto di impugnazione.
Tanto opportunamente chiarito, vanno disattese le censure sollevate dall'appellante.
Va innanzitutto rilevato che, come noto, l'art. 22, co. 1, legge n. 83/1970 prevede il termine di giorni 30 per proporre il ricorso amministrativo a far data dalla pubblicazione de qua, disponendo altresì che l'impugnativa giudiziaria avverso il provvedimento definitivo in materia di lavoro agricolo debba essere proposta entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto.
Nel caso di specie, a fronte dell'epoca di pubblicazione telematica del disconoscimento che qui ci occupa richiamata dal primo giudice, non risulta dagli atti di causa la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo da parte dell'odierna appellante.
Il ricorso giurisdizionale, successivamente, è stato depositato in cancelleria solo il 10.9.2018, anch'esso tardivamente, in quanto, in assenza di tempestivo ricorso amministrativo, ai fini della decadenza vanno calcolati solo 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione più gli ulteriori 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziaria, e non anche i 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo.
Va in ogni caso osservato che la predetta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”) conv. in L. n. 83/70, dopo essere stata eliminata dal nostro ordinamento, è stata poi reintrodotta per effetto del comma
5 dell'art. 38 del D.L. 98/11, il quale ha disposto espressamente che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529”, sicché è chiara l'intenzione del legislatore di rendere nuovamente applicabile il meccanismo decadenziale in questione dalla predetta data, e dunque da epoca di gran lunga antecedente alla contestata cancellazione.
Nel caso di specie, in assenza di prova della proposizione di tempestivo ricorso amministrativo entro il termine di 30 giorni di cui sopra, con conseguente intervenuta definitività del provvedimento di cancellazione per mancata impugnazione in sede amministrativa entro il suddetto termine, appare del tutto evidente che, allorquando la ricorrente ha depositato in cancelleria il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo e la reiscrizione negli elenchi bracciantili (come detto, in data 3.1.2017), il termine decadenziale previsto dall'art. 22 della legge n. 83/1970 era ormai decorso.
Trattasi di una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", onde ai fini del decorso dei relativi termini sono irrilevanti i comportamenti assunti dalle parti (Cass. Sez. Unite n. 12718/2009;
Cass. n. 4896/2010).
Essendo una decadenza sostanziale, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, non è suscettibile di sanatoria ai sensi della legge n. 533/1973, art. 8
(Cass. n. 5942/2001, n. 16803/2003, n. 15460/2004, n. 10393/2005).
L'eccezione di decadenza è inoltre rilevabile di ufficio in ogni stato e grado: “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno” (Cass. n. 15813/2009, n. 18528/2011, n. 9622/2015, n. 25925/2016).
Non è possibile, inoltre, individuare, quale data di decorrenza per il calcolo della decadenza, il giorno in cui è stato comunicato all'interessato il diniego di prestazione oppure l'indebito previdenziale.
Nel caso di specie risulta documentato in atti che l' ha comunicato in data 20.11.2017 CP_2 all'attuale appellante il provvedimento con il quale le chiedeva la restituzione della indennità di disoccupazione agricola relativa all'annualità oggetto del presente giudizio, ma la comunicazione relativa all'indebito, come pure la comunicazione di rigetto inerente la prestazione previdenziale, costituiscono, invero, notifiche diverse e distinte rispetto a quella relativa alla cancellazione dagli elenchi (cancellazione già comunicata in precedenza all'istante nei termini sopra esposti), e sono assoggettate – fra l'altro - ad un autonomo e separato termine di decadenza oltre che ad appositi e separati ricorsi amministrativi.
Gli eventuali gravami amministrativi inoltrati per le prestazioni e/o per gli indebiti, pertanto, non sono utili ai fini del calcolo della decadenza inerente la cancellazione dagli elenchi. Risultando in conclusione tardiva l'impugnativa giudiziaria avverso la cancellazione o mancata iscrizione, e non potendosi quindi disporre l'iscrizione o reiscrizione per l'anno oggetto di causa, risultano a questo punto venuti meno i requisiti per l'erogazione della prestazione in relazione alla quale è intervenuta la richiesta di ripetizione di indebito da parte dell' nei termini sopra richiamati, atteso che i presupposti per l'attribuzione delle CP_2 provvidenze in tema di lavoro sono l'iscrizione negli elenchi bracciantili (requisito assicurativo) e il versamento dei contributi (requisito contributivo), e tali requisiti devono necessariamente coesistere nel biennio (l'anno di riferimento più l'anno anteriore).
L'indebito di cui sopra pertanto sussiste.
Come del resto confermato anche di recente dalla S.C., “non è possibile riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale” (Cass. n. 6229/2019, che richiama Cass. n. 9622/2015, n. 13092/2009,
n. 10393/2005 e altre).
Infondata è poi la tesi dell'appellante secondo cui non sarebbe applicabile al periodo precedente al 31.12.2010 la disciplina in tema di notificazione telematica agli assicurati delle variazioni degli elenchi.
Giova sul punto rammentare quali sono le modalità con cui sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e mediante le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Nel passato, originariamente, erano le Unioni nel sistema corporativo (e poi le Commissioni ex
D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre
1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del
D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall' è a questo (subentrato allo SCAU ex art. CP_1 CP_2
19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che
“gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” CP_1
(art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.
111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_1 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso", altresì disponendo, CP_2 al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Così sinteticamente precisata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il
Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm, della L. n. 421/1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche quale notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento i seguenti ulteriori rilievi:
- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Né può dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111, sul punto dovendosi invero evidenziare:
- che la Corte Cost. ha già avuto modo di ricordare, proprio scrutinando la legittimità della decadenza in questione, che “l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso”, che la previsione di un termine di decadenza “è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento” e che una incongruità della decadenza può ammettersi solo quando il relativo termine “sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso”, con ottica valutativa “non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” (cfr. C. cost., sentenza n. 192/2005 con riferimento anche alle proprie precedenti sentenze n. 284 del 1985,
n. 10 del 1970 e n. 284 del 1985);
-- che, nella specie, nessuno di tali profili risulta pregiudicato, considerato:
-- che non si pone un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti ben oltre dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011;
-- che nemmeno si ravvisa una disuguaglianza nei confronti di altre categorie di lavoratori stante la peculiarità del sistema previdenziale agricolo, difatti comportante una speciale disciplina, né all'interno della categoria dei lavoratori agricoli, assoggettati alla nuova disciplina per gruppi omogenei;
-- che l'ordinamento conosce anche altre ipotesi, della cui costituzionalità non si dubita, relative alla attribuzione di legale conoscenza alla pubblicazione di atti con decorrenza di relativi termini (cfr., oltre alla stessa normativa considerata, l'art. 15 del D.P.R. n. 484/1987 in tema di pubblicazione di graduatorie;
l'art. 58 del D.L. n. 112/2008 in tema di pubblicazione di elenchi immobiliari;
l'art. 47 del D.L. n. 269/2003 e C. cost. sent. n. 376/2008);
-- che la modalità telematica in questione non appare penalizzante, tenuto conto del non esiguo termine di permanenza previsto dalla circolare n. 82/2012, regolatrice delle CP_1
"specifiche tecniche" della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui "decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili" ed in considerazione altresì della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso);
-- che, al contrario, tale modalità appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per dei lavoratori); -- che le modalità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati come ad esempio i Patronati, dalla permanenza dell'adempimento previsto dall'art. 9 quinquies, co. 5 del D.L. n. 510/'96 cit. secondo cui “gli elenchi trimestrali e
l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell alle commissioni CP_1 circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione”;
-- che il termine decadenziale di ben 120 gg. in questione consente al cittadino che voglia far valere il proprio diritto in giudizio anche di attendere il termine ultimo previsto per la pubblicazione dell'elenco trimestrale per verificare la propria posizione;
--che, per contro, deve essere considerato, in un'ottica di bilanciamento di valori costituzionali, che l'attuale disciplina è espressamente ed effettivamente dettata al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, nonché' di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto va altresì richiamata la recente pronuncia della
Corte cost., 23/03/2021, n. 45, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che "in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la CP_ pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione" (regime previgente la novella introdotta dall'art. 43, comma 7, del D.L. n. 76 del
2020, che ha reintrodotto la notifica al lavoratore interessato, tramite comunicazione individuale, dei provvedimenti di variazione intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale), e ciò in quanto le modalità telematiche non vulnerano in sé l'art. 24 Cost., atteso che la medesima Corte (cfr. motivazione per esteso della pronuncia da ultimo citata), “[…] ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015) con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire (sentenza n. 335 del 2004), costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione (sentenza n. 117 del 2012) o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale”, ipotesi, queste ultime, che non appaiono ravvisabili nel caso di specie per effetto delle considerazioni fin qui esposte.
Tale orientamento è stato peraltro di recente ribadito dalla stessa S.C. di Cassazione, la quale ha fornito i seguenti chiarimenti: “Sebbene l'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., non rechi abrogazione espressa né dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell'art.
9-quinquies, comma
4, d.l. n. 510/1996, si tratta di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale, atteso che, diversamente da quanto avveniva in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell non sono più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art.
9-quinquies, comma CP_1
2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9-quinquies, d.l. n.
510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali (così da ult. Cass. nn. 11197 del 2024 e 4293 del CP_1
2025, sulla scorta di Cass. n. 37974 del 2022); che è stato inoltre chiarito che l'anzidetta interpretazione non viola in alcun modo il canone di irretroattività delle leggi di cui all'art. 11 prel c.c., atteso che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, l'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., è norma che regola soltanto la forma dell'atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori, essendo la fonte del potere di disconoscimento da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l'ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli (cfr. art. 15, comma 3°, d.l. n. 7/1970, conv. con l. n 83/1970, e art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993), rispetto alla quale l'art. 38, comma
7, cit., nulla ha disposto (così ancora Cass. n. 37974 del 2022, cit., in motivazione)” (cfr. Cass. n.
8653/2025).
In conclusione, va dunque affermato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato in data 10.9.2018, è stato proposto, in mancanza di tempestivo ricorso amministrativo, oltre il termine decadenziale di gg. 120 previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970 nel senso precedentemente precisato. Le predette circostanze di fatto relative alla scansione temporale degli eventi in questione, come già rilevato in precedenza nei termini sopra riferiti, non risultano specificamente e ritualmente contestate dall'odierna appellante neppure nella presente fase del giudizio.
Restano dunque con evidenza assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'appellante con riferimento alla contestazione delle risultanze del verbale ispettivo e alla valutazione degli elementi istruttori raccolti in primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tenuto conto del contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 14.3.2022 da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1525/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di Parte_1 condanna l'appellante al pagamento in favore dell' appellato delle spese del presente CP_2 grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 09.06.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 90 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Santese, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Macchia di Montecorvino Rovella (SA), alla via D'Aiutolo,
n.1;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_1
Bove, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n.38, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' ; CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1525/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10.09.2018 conveniva in giudizio l' innanzi al Parte_1 CP_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, deducendo: di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “Del Duca Biagio” nell'anno 2009 per un totale di 51 giornate;
di essere stata destinataria di un provvedimento con cui l' le comunicava la necessità di CP_2 restituire gli importi della disoccupazione agricola percepita nel predetto anno sul presupposto dell'intervenuta cancellazione dell'istante dagli elenchi dei braccianti agricoli;
che tale provvedimento risultava illegittimo in quanto tra la ricorrente e il datore di lavoro era intercorso un regolare rapporto di lavoro subordinato. Tanto esposto e lamentando l'ingiustizia della predetta determinazione assunta dall' , chiedeva al Giudice adito che CP_2 fosse accertato l'intervenuto rapporto di lavoro agricolo descritto in ricorso e che venisse ordinata all' la sua reiscrizione negli elenchi agricoli del Comune di residenza per l'anno CP_1
2009, con conseguente accertamento dell'illegittimità della richiesta dell' volta ad CP_1 ottenere la restituzione delle somme ricevute a titolo di disoccupazione agricola.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda della eccependo l'intervenuta CP_1 Pt_1 decadenza ex art 22 d.l. n. 7/1970 e l'infondatezza dell'avversa pretesa. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda attorea.
Espletata attività istruttoria, il Giudice di prime cure con la sentenza n. 1525/2021, qui impugnata, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 d. l. 7/1970 formulata dall' resistente, dichiarava inammissibile la domanda della ricorrente, compensando CP_2 integralmente le spese di lite tra le parti per motivi di equità connessi al mutamento di orientamento del Tribunale.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 14.3.2022, Parte_1 dolendosi dell'ingiustizia della gravata decisione e sostenendo, in particolare, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione telematica in relazione a rapporto lavorativo antecedente all'entrata in vigore (6.7.2011) delle disposizioni in tema di pubblicizzazione degli elenchi in questione, sulla base delle quali il Tribunale aveva assunto la propria decisione, e sostenendo in ogni caso nel merito l'illegittimità degli accertamenti ispettivi posti a base del provvedimento di cancellazione e la fondatezza della propria domanda anche alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria espletata nella precedente fase processuale. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento, in riforma della gravata sentenza, della domanda originariamente proposta, con vittoria delle spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si costituiva con memoria depositata telematicamente in data 6.3.2023, con la quale resisteva al gravame, chiedendo alla Corte di disattendere l'avversa impugnazione, con vittoria di spese.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti. L'appello, benché ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è nel merito infondato e va quindi rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente rilevato che le circostanze di fatto richiamate nell'ambito della motivazione del primo Giudice (modalità di pubblicazione telematica della cancellazione della per il periodo dal 15.6.2012 al 23.7.2012 e mancata proposizione di ricorso Pt_1 amministrativo nei termini di cui al menzionato art. 22 a fronte del deposito solo in data
10.9.2018 del ricorso giudiziario) non risultano attinte da specifiche e circostanziate censure nell'atto di impugnazione, sicché tale profilo fattuale deve ritenersi ormai processualmente consolidato, non rientrando neppure nel devolutum ritualmente introdotto dall'appellante nell'ambito del presente giudizio di impugnazione.
In merito è appena il caso rammentare che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile, sez. III 31/05/2006, n. 12984), al fine di evitare il formarsi del giudicato interno è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo neppure sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. La predetta pronuncia (cfr. motivazione integrale della stessa), ha altresì ribadito che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di tal che non è a tal fine sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico.
Giova sul punto comunque ricordare che il principio di non contestazione è applicabile non solo nel giudizio di primo grado ma nella stessa fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la presa di posizione sui fatti dedotti,
è funzionale al principio di economia processuale (vedi per l'affermazione del principio generale Cass. n. 23142/2009).
Le parti invero anche nel giudizio di appello devono fare nuovamente il punto sui fatti rilevanti ai fini della decisione della causa (ivi in motivazione) e pertanto, in presenza di emergenze documentali come anche -ed è quanto, in particolare, è avvenuto nel caso di specie- di specifiche allegazioni esplicative ad opera di una delle parti, può essere negativamente valutata la mancata contestazione dei fatti indicati dalla predetta, specie ove il tenore delle deduzioni e contestazioni si manifesti ormai come tralaticia riproduzione di quelle espresse in primo grado, senza tener conto quindi delle esigenze derivanti, oltre che dalla documentazione in atti, dalle analitiche prospettazioni svolte nel corso del giudizio come anche dal percorso logico-argomentativo adottato dal giudice della sentenza oggetto di impugnazione.
Tanto opportunamente chiarito, vanno disattese le censure sollevate dall'appellante.
Va innanzitutto rilevato che, come noto, l'art. 22, co. 1, legge n. 83/1970 prevede il termine di giorni 30 per proporre il ricorso amministrativo a far data dalla pubblicazione de qua, disponendo altresì che l'impugnativa giudiziaria avverso il provvedimento definitivo in materia di lavoro agricolo debba essere proposta entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto.
Nel caso di specie, a fronte dell'epoca di pubblicazione telematica del disconoscimento che qui ci occupa richiamata dal primo giudice, non risulta dagli atti di causa la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo da parte dell'odierna appellante.
Il ricorso giurisdizionale, successivamente, è stato depositato in cancelleria solo il 10.9.2018, anch'esso tardivamente, in quanto, in assenza di tempestivo ricorso amministrativo, ai fini della decadenza vanno calcolati solo 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione più gli ulteriori 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziaria, e non anche i 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo.
Va in ogni caso osservato che la predetta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”) conv. in L. n. 83/70, dopo essere stata eliminata dal nostro ordinamento, è stata poi reintrodotta per effetto del comma
5 dell'art. 38 del D.L. 98/11, il quale ha disposto espressamente che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529”, sicché è chiara l'intenzione del legislatore di rendere nuovamente applicabile il meccanismo decadenziale in questione dalla predetta data, e dunque da epoca di gran lunga antecedente alla contestata cancellazione.
Nel caso di specie, in assenza di prova della proposizione di tempestivo ricorso amministrativo entro il termine di 30 giorni di cui sopra, con conseguente intervenuta definitività del provvedimento di cancellazione per mancata impugnazione in sede amministrativa entro il suddetto termine, appare del tutto evidente che, allorquando la ricorrente ha depositato in cancelleria il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo e la reiscrizione negli elenchi bracciantili (come detto, in data 3.1.2017), il termine decadenziale previsto dall'art. 22 della legge n. 83/1970 era ormai decorso.
Trattasi di una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", onde ai fini del decorso dei relativi termini sono irrilevanti i comportamenti assunti dalle parti (Cass. Sez. Unite n. 12718/2009;
Cass. n. 4896/2010).
Essendo una decadenza sostanziale, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, non è suscettibile di sanatoria ai sensi della legge n. 533/1973, art. 8
(Cass. n. 5942/2001, n. 16803/2003, n. 15460/2004, n. 10393/2005).
L'eccezione di decadenza è inoltre rilevabile di ufficio in ogni stato e grado: “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno” (Cass. n. 15813/2009, n. 18528/2011, n. 9622/2015, n. 25925/2016).
Non è possibile, inoltre, individuare, quale data di decorrenza per il calcolo della decadenza, il giorno in cui è stato comunicato all'interessato il diniego di prestazione oppure l'indebito previdenziale.
Nel caso di specie risulta documentato in atti che l' ha comunicato in data 20.11.2017 CP_2 all'attuale appellante il provvedimento con il quale le chiedeva la restituzione della indennità di disoccupazione agricola relativa all'annualità oggetto del presente giudizio, ma la comunicazione relativa all'indebito, come pure la comunicazione di rigetto inerente la prestazione previdenziale, costituiscono, invero, notifiche diverse e distinte rispetto a quella relativa alla cancellazione dagli elenchi (cancellazione già comunicata in precedenza all'istante nei termini sopra esposti), e sono assoggettate – fra l'altro - ad un autonomo e separato termine di decadenza oltre che ad appositi e separati ricorsi amministrativi.
Gli eventuali gravami amministrativi inoltrati per le prestazioni e/o per gli indebiti, pertanto, non sono utili ai fini del calcolo della decadenza inerente la cancellazione dagli elenchi. Risultando in conclusione tardiva l'impugnativa giudiziaria avverso la cancellazione o mancata iscrizione, e non potendosi quindi disporre l'iscrizione o reiscrizione per l'anno oggetto di causa, risultano a questo punto venuti meno i requisiti per l'erogazione della prestazione in relazione alla quale è intervenuta la richiesta di ripetizione di indebito da parte dell' nei termini sopra richiamati, atteso che i presupposti per l'attribuzione delle CP_2 provvidenze in tema di lavoro sono l'iscrizione negli elenchi bracciantili (requisito assicurativo) e il versamento dei contributi (requisito contributivo), e tali requisiti devono necessariamente coesistere nel biennio (l'anno di riferimento più l'anno anteriore).
L'indebito di cui sopra pertanto sussiste.
Come del resto confermato anche di recente dalla S.C., “non è possibile riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale” (Cass. n. 6229/2019, che richiama Cass. n. 9622/2015, n. 13092/2009,
n. 10393/2005 e altre).
Infondata è poi la tesi dell'appellante secondo cui non sarebbe applicabile al periodo precedente al 31.12.2010 la disciplina in tema di notificazione telematica agli assicurati delle variazioni degli elenchi.
Giova sul punto rammentare quali sono le modalità con cui sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e mediante le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Nel passato, originariamente, erano le Unioni nel sistema corporativo (e poi le Commissioni ex
D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre
1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del
D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall' è a questo (subentrato allo SCAU ex art. CP_1 CP_2
19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che
“gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” CP_1
(art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.
111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_1 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso", altresì disponendo, CP_2 al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Così sinteticamente precisata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il
Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm, della L. n. 421/1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche quale notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento i seguenti ulteriori rilievi:
- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Né può dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111, sul punto dovendosi invero evidenziare:
- che la Corte Cost. ha già avuto modo di ricordare, proprio scrutinando la legittimità della decadenza in questione, che “l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso”, che la previsione di un termine di decadenza “è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento” e che una incongruità della decadenza può ammettersi solo quando il relativo termine “sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso”, con ottica valutativa “non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” (cfr. C. cost., sentenza n. 192/2005 con riferimento anche alle proprie precedenti sentenze n. 284 del 1985,
n. 10 del 1970 e n. 284 del 1985);
-- che, nella specie, nessuno di tali profili risulta pregiudicato, considerato:
-- che non si pone un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti ben oltre dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011;
-- che nemmeno si ravvisa una disuguaglianza nei confronti di altre categorie di lavoratori stante la peculiarità del sistema previdenziale agricolo, difatti comportante una speciale disciplina, né all'interno della categoria dei lavoratori agricoli, assoggettati alla nuova disciplina per gruppi omogenei;
-- che l'ordinamento conosce anche altre ipotesi, della cui costituzionalità non si dubita, relative alla attribuzione di legale conoscenza alla pubblicazione di atti con decorrenza di relativi termini (cfr., oltre alla stessa normativa considerata, l'art. 15 del D.P.R. n. 484/1987 in tema di pubblicazione di graduatorie;
l'art. 58 del D.L. n. 112/2008 in tema di pubblicazione di elenchi immobiliari;
l'art. 47 del D.L. n. 269/2003 e C. cost. sent. n. 376/2008);
-- che la modalità telematica in questione non appare penalizzante, tenuto conto del non esiguo termine di permanenza previsto dalla circolare n. 82/2012, regolatrice delle CP_1
"specifiche tecniche" della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui "decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili" ed in considerazione altresì della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso);
-- che, al contrario, tale modalità appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per dei lavoratori); -- che le modalità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati come ad esempio i Patronati, dalla permanenza dell'adempimento previsto dall'art. 9 quinquies, co. 5 del D.L. n. 510/'96 cit. secondo cui “gli elenchi trimestrali e
l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell alle commissioni CP_1 circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione”;
-- che il termine decadenziale di ben 120 gg. in questione consente al cittadino che voglia far valere il proprio diritto in giudizio anche di attendere il termine ultimo previsto per la pubblicazione dell'elenco trimestrale per verificare la propria posizione;
--che, per contro, deve essere considerato, in un'ottica di bilanciamento di valori costituzionali, che l'attuale disciplina è espressamente ed effettivamente dettata al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, nonché' di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto va altresì richiamata la recente pronuncia della
Corte cost., 23/03/2021, n. 45, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che "in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la CP_ pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione" (regime previgente la novella introdotta dall'art. 43, comma 7, del D.L. n. 76 del
2020, che ha reintrodotto la notifica al lavoratore interessato, tramite comunicazione individuale, dei provvedimenti di variazione intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale), e ciò in quanto le modalità telematiche non vulnerano in sé l'art. 24 Cost., atteso che la medesima Corte (cfr. motivazione per esteso della pronuncia da ultimo citata), “[…] ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015) con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire (sentenza n. 335 del 2004), costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione (sentenza n. 117 del 2012) o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale”, ipotesi, queste ultime, che non appaiono ravvisabili nel caso di specie per effetto delle considerazioni fin qui esposte.
Tale orientamento è stato peraltro di recente ribadito dalla stessa S.C. di Cassazione, la quale ha fornito i seguenti chiarimenti: “Sebbene l'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., non rechi abrogazione espressa né dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell'art.
9-quinquies, comma
4, d.l. n. 510/1996, si tratta di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale, atteso che, diversamente da quanto avveniva in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell non sono più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art.
9-quinquies, comma CP_1
2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9-quinquies, d.l. n.
510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali (così da ult. Cass. nn. 11197 del 2024 e 4293 del CP_1
2025, sulla scorta di Cass. n. 37974 del 2022); che è stato inoltre chiarito che l'anzidetta interpretazione non viola in alcun modo il canone di irretroattività delle leggi di cui all'art. 11 prel c.c., atteso che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, l'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., è norma che regola soltanto la forma dell'atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori, essendo la fonte del potere di disconoscimento da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l'ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli (cfr. art. 15, comma 3°, d.l. n. 7/1970, conv. con l. n 83/1970, e art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993), rispetto alla quale l'art. 38, comma
7, cit., nulla ha disposto (così ancora Cass. n. 37974 del 2022, cit., in motivazione)” (cfr. Cass. n.
8653/2025).
In conclusione, va dunque affermato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato in data 10.9.2018, è stato proposto, in mancanza di tempestivo ricorso amministrativo, oltre il termine decadenziale di gg. 120 previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970 nel senso precedentemente precisato. Le predette circostanze di fatto relative alla scansione temporale degli eventi in questione, come già rilevato in precedenza nei termini sopra riferiti, non risultano specificamente e ritualmente contestate dall'odierna appellante neppure nella presente fase del giudizio.
Restano dunque con evidenza assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'appellante con riferimento alla contestazione delle risultanze del verbale ispettivo e alla valutazione degli elementi istruttori raccolti in primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tenuto conto del contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 14.3.2022 da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1525/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di Parte_1 condanna l'appellante al pagamento in favore dell' appellato delle spese del presente CP_2 grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 09.06.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)