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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421/2021 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
IO La AV (P.E.C.: e dall'avv. Adriana D'Agostino Email_1
(P.E.C.: ; Email_2 appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Laura Salvatrice Marussia Piscitello
(P.E.C.: alermo.it); Email_3 CP_1 appellato
e
(C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Maria
CO DI (P.E.C.: ; Email_4 appellata
pagina 1 di 17 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4209/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 15/12/2020 e pubblicata il 21/12/2020;
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“GL L'ON.LE CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Rejectis adversis
In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
Nel merito:
• In accoglimento dei proposti motivi di appello tutti riformare la Sentenza n. 4209/2020 pubbl. il
21/12/2020 R.G. n. 2664/2016 in riferimento a tutti i motivi di appello, ritenendo che non sia state applicate le norme di diritto correttamente enunciate dallo stesso giudice di prime cure e non siano state valutate correttamente le risultanze probatorie emerse nel procedimento di primo grado;
Per l'effetto:
• Accertare e dichiarare la piena responsabilità del n.q. di custode della strada Controparte_1 insistente su via Pacinotti, in altezza via Leonardo da Vinci ove si verificava il sinistro a causa CP_1 della presenza di un'insidia (pietrisco) sul manto stradale (stante la presenza di un cantiere per la realizzazione del tram presso la suddetta via)
• ritenere e dichiarare il responsabile della manutenzione della strada ex art. 2051 Controparte_1
c.c. poiché nonostante la presenza del cantiere per la realizzazione del tram nei pressi di via Pacinotti quest'ultima rimaneva aperta al traffico veicolare;
• in gradato subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la superiore richiesta, ritenere e dichiarare il gradatamente responsabile unitamente alla Controparte_1
Ditta appaltatrice per la realizzazione del tram sulla via Pacinotti, in altezza via Leonardo da CP_1
Vinci;
• ritenere e dichiarare un danno pari al 4% in capo al sig. come da relazione di CTU Parte_1 espletata in primo grado;
pagina 2 di 17 Cont
• Condannare il e / o la in quanto responsabili in solido al risarcimento del Controparte_1 danno da lesioni subito in seguito al sinistro dal sig. per la somma euro 10.764,50 o di Parte_1 quella maggiore o minore che la Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal sinistro.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre IVA, c.p.a.”; per il : Controparte_1
“GL L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattese e respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese.
Nel merito, rigettare l'atto di appello notificato dalla sig. al in data Parte_1 Controparte_1
10.03.2021, conseguentemente confermare in toto la sentenza del Tribunale di Palermo nr 4209/2020 pubblicata in data 21.12.2020 sul R.G. 2664/16.
In via subordinata, ritenere sussistente il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e dichiarare in CP_2 persona del rappresentante legale pro-tempore, responsabile per inadempimento contrattuale e dichiararlo tenuto a rimborsare il tutte le somme che questo sarà eventualmente condannato a Controparte_1 pagare a parte appellante, oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo
Con vittoria di spese, competenze ed onorario”; per la Società Controparte_2
“IL IU DI GL
Ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta.
Rigettare, perché del tutto infondato, l'appello, contro cui si resiste, interposto dal Sig. Pt_1 con contemporanea conferma di tutte le statuizioni espresse nel dispositivo dell'impugnata sentenza.
Rigettare, nel caso di accoglimento anche parziale del suddetto appello, la domanda di manleva formulata dal nei confronti della comparente società. Controparte_1
In via del tutto subordinata:
- attribuire a parte appellante il preponderante grado (nella misura non inferiore al 90%) di concorso di colpa nella produzione del sinistro oggetto di causa, con ogni corollario ai fini liquidativi;
- accogliere anche le altre due domande reiterate nel presente grado del giudizio di cui alle lettere b e c del superiore capo C del presente atto.
Con vittoria di spese.
pagina 3 di 17 Si formula, sin d'ora, rilievo di inammissibilità sia in ordine ai nuovi documenti - rispetto a quelli ritualmente acquisiti in primo grado - prodotti dalle altre parti nel presente giudizio di appello e sia in ordine a nuove circostanze precisate, nel presente grado, da tali parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3/2/2016 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo, il , chiedendo che ne venisse dichiarata Controparte_1
l'esclusiva responsabilità, ex artt. 2051 e 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 3/9/2014, alle ore 17:30, allorquando percorreva, in località , la via Pacinotti CP_1 con direzione di marcia verso via Leonardo Da Vinci, alla guida del motociclo Ducati targato
DX22861.
1.1. Precisava l'attore che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto all'altezza del semaforo, a causa del manto stradale dissestato e della presenza di pietrisco, entrambi non segnalati, aveva perso il controllo del mezzo, rovinando così al suolo.
1.2. Deduceva l'attore, inoltre, che sui luoghi era intervenuta la Polizia Municipale del di e che, a seguito della rovinosa caduta, aveva riportato “trauma contusivo CP_1 CP_1 gamba dx con ferita L-C”, diagnosticato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “Villa Sofia-
Cervello”, in cui era stato condotto a mezzo di ambulanza 118.
1.3. , quindi, chiedeva la condanna del al risarcimento Parte_1 Controparte_1 dei danni dallo stesso subiti ed al rimborso delle spese mediche sostenute, per complessivi euro 8.877,81, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
2. Instaurato il contraddittorio, l'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, deducendo che il sinistro era imputabile a colpa del in via Pt_1 subordinata, in caso di accoglimento delle domande dell'attore, il chiedeva che CP_1 venisse ridotto l'ammontare del risarcimento del danno, a norma dell'art.1227 c.c., e che, in forza ed in esecuzione delle obbligazioni pattuite nel contratto di servizio del 6/8/2014, la società R.A.P. (effettiva titolare degli obblighi di custodia delle aree pubbliche e di CP_2 manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e dei marciapiedi della città), venisse condannata, previa chiamata in causa, a tenerlo indenne dalle pretese economiche dell'attore.
pagina 4 di 17 3. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva la quale chiedeva il rigetto sia CP_2 delle domande avanzate dal nei propri confronti che di quelle avanzate dalla parte CP_1 attrice, ritenendo il sinistro, in ogni caso, da ascrivere all'esclusiva responsabilità del;
Pt_1 in via subordinata, in caso di riconoscimento della pretesa risarcitoria, chiedeva che, ai sensi dell'art.1227 c.c., la responsabilità venisse ridotta in proporzione all'incidenza causale del comportamento tenuto dal deduceva, infine, l'infondatezza delle domande di Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale e di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
4. Istruita la causa con produzione documentale e l'escussione dei testi indicati da parte attrice, veniva disposta consulenza medico-legale; all'esito, con sentenza del 15/12/2020 il
Tribunale di Palermo rigettava la domanda – ritenendo insussistenti i presupposti della responsabilità del e della terza chiamata (ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. CP_1
2043 c.c.) – e compensava le spese di lite.
4.1. In particolare, alla luce di quanto emerso dall'escussione dei testi e dal verbale di intervento redatto dalla Polizia Municipale di Servizio Mobilità e Sicurezza, pur CP_1 ritenendo provato il fatto storico narrato, il Tribunale rilevava che la presenza di pietrisco non era imputabile né al , né ad un comportamento omissivo dell Controparte_1 [...]
bensì al comportamento di un terzo rimasto ignoto (cfr. pag. 5 della sentenza: Parte_2
“Il fatto colpevole, pertanto, che costituisce l'antecedente logico e fattuale dell'evento lesivo, non è riconducibile al né tanto meno ad un comportamento omissivo dell'azienda Controparte_1 CP_2
[...
, ma va individuato nel fatto del terzo rimasto ignoto”).
4.2. Tenuto conto, infatti, che il pietrisco sul manto stradale era imputabile alla presenza di un cantiere di lavoro poco distante dal luogo del sinistro, e considerata l'effettiva impossibilità per l'ente locale, proprietario della strada, di prevenire l'insorgenza di tutte le possibili situazioni di pericolo (tanto più ove caratterizzate da “subitanea e repentina insorgenza quale appunto la presenza di pietrisco”), il Tribunale riteneva insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
“risultando materialmente impossibile per la P.A. potere esercitare un controllo continuo ed immediato sulla cosa, così come richiesto dall'art. 2051 c.c.” (cfr. pag. 4 della sentenza), ed essendo la responsabilità da attribuire al fatto del terzo rimasto ignoto.
4.3. Il Tribunale rilevava, altresì, l'insussistenza della responsabilità del sotto il CP_1 generale profilo dell'art. 2043 c.c., non avendo il fornito la prova della condotta Pt_1
pagina 5 di 17 omissiva e negligente dell'amministrazione proprietaria della strada (“Quest'ultimo, non ha offerto utili elementi per affermare la presenza per un lungo tempo sull'asfalto del pietrisco o il conseguente mancato intervento del e per essa dell'azienda specializzata nell'assolvimento dei Controparte_1 compiti affidatele per la manutenzione delle strade urbane, a seguito dell'intervenuta segnalazione ad opera di altri utenti della strada o Vigili Urbani”).
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 10/3/2021, il Pt_1 ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello, alla luce sia Controparte_1 dell'insussistenza del nesso causale tra l'evento di danno e la propria attività, sia della carenza di prova del danno lamentato.
6.1. In via subordinata, il ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa del , ex CP_1 Pt_1 art. 1227 c.c., e la responsabilità per inadempimento contrattuale di CP_2 chiedendone la condanna al rimborso di quanto eventualmente da esso corrisposto all'attore, oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo.
7. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e – in caso di accoglimento CP_2 anche parziale dell'impugnazione – della domanda di manleva formulata dal CP_1
nei propri confronti;
in via del tutto subordinata, ha chiesto di attribuire
[...] CP_2 all'appellante il concorso di colpa nella produzione del sinistro oggetto di causa nella misura non inferiore al 90%, il rigetto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della domanda di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
8. Sostituita l'udienza del giorno 21/5/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23-26 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., sollevata, in via del tutto generica, da nelle conclusioni rassegnate nella CP_2 comparsa di costituzione (“Si formula, sin d'ora, rilievo di inammissibilità sia in ordine ai nuovi documenti - rispetto a quelli ritualmente acquisiti in primo grado - prodotti dalle altre parti nel presente giudizio di appello e sia in ordine a nuove circostanze precisate, nel presente grado, da tali parti”);
l'appellante e il , infatti, non hanno dedotto, in questa sede, nuove Controparte_1 circostanze, né hanno prodotto nuovi documenti.
pagina 6 di 17 10. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, il ha censurato la Pt_1 sentenza per errata applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., ritenendo non corretto sia l'impiego delle norme disciplinanti la materia, sia la ricostruzione del fatto.
10.1. Nello specifico, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., l'appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del (ritenendo l'area sottratta alla sua custodia, stante la CP_1 presenza di un cantiere); invero, poiché il cantiere era presente su parte di una strada che continuava, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, l'ente (proprietario della strada) non poteva ritenersi privo della qualità di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile;
conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la piena responsabilità del e di Controparte_1 Controparte_3
. Analoghe argomentazioni l'appellante ha svolto con riferimento alla mancata
[...] applicazione dell'art. 2043 c.c., lamentando l'errata ricostruzione del fatto eseguita dal
Giudice, che non avrebbe valutato correttamente i mezzi istruttori assunti, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
10.3. Consequenzialmente a tali profili, l'appellante ha lamentato, con l'ultimo profilo del motivo di appello, la mancata liquidazione del quantum debeatur.
11. L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
12. Il presente giudizio riguarda il sinistro occorso il giorno 3 settembre 2014, alle ore 17:30 circa, a , il quale, mentre percorreva, a bordo del proprio ciclomotore Parte_1 modello Ducati targato DX22861, la locale via Pacinotti con direzione via Leonardo Da
Vinci, perdeva il controllo del mezzo a causa del pietrisco presente sulla sede stradale, rovinando sul suolo e riportando lesioni, per le quali veniva trasportato, a mezzo di ambulanza del servizio 118, al P.S. dell'ospedale “ Villa Sofia-Cervello”, ove, sottoposto ad accertamenti, gli veniva diagnosticato “trauma contusivo gamba dx con ferita L-C”.
13. La fattispecie in esame rientra nell'ambito della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c.
13.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui questa
Corte aderisce integralmente) la responsabilità del custode integra una forma di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del pagina 7 di 17 tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. (non presupponendo, né implicando, la nozione di custodia, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa), in cui il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 20/5/1998, n. 5031, Cass., sez. III, 28 marzo 2001, n.
4480, Cass., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317; più di recente, cfr. Cass., sez. III, 1 febbraio
2018, nn. 2480 e 2481, richiamate anche da Cass., S.U., 30 giugno 2022, ord. n. 20943).
13.2. L'eventuale allegazione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., “salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso” (cfr. Cass. nn. 2480/2018 e 2481/2018, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.: “l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”).
13.3. La norma in esame riguarda unicamente i danni che siano collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni (cfr. Cass., sez. VI - 3, ord. 11 marzo 2011, n. 5910), mentre l'unico limite alla configurabilità della responsabilità (oggettiva) del custode viene individuato nel caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”; peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (cfr.
S.U., n. 20943/2022, cit.).
13.4. Il caso fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato (cfr. Cass., S.U., n.
20943/2022, cit., che richiama, sul punto, le pronunce nn. 2480 e 2481 del 2018: “il caso
pagina 8 di 17 fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
13.5. Sotto il profilo dell'onere della prova, poiché l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua, come già esposto, un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, grava sull'attore esclusivamente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.).
14. Tanto premesso, venendo al caso di specie, il Giudice di primo grado, pur ritenendo provato il fatto storico e il nesso di causalità tra il pietrisco presente sulla strada e la caduta del ciclomotore di , avuto riguardo sia al verbale di intervento redatto dalla Parte_1
Polizia Municipale di - Servizio Mobilità e Sicurezza che alla deposizione dei testi CP_1 escussi (che hanno dichiarato di avere visto cadere a terra il motociclo con a bordo il
[...]
, di avere altresì constatato, quando si erano avvicinati per prestare soccorso, che a terra Pt_1 vi era del pietrisco, e che poco distante dal luogo del sinistro vi era un cantiere di lavori per la realizzazione del tram), ha tuttavia rigettato la domanda, in quanto il non avrebbe CP_1 avuto, nel caso di specie, “un effettivo e reale potere fisico sulla cosa capace di arrecare danno”; in particolare, essendo il pietrisco riconducibile alla presenza, poco distante, di un cantiere, ne discenderebbe “l'impossibilità per il e per la cui l'attività di Controparte_1 CP_2 manutenzione delle strade è stata affidata, di impedire l'insorgenza di eventi lesivi”, avuto riguardo al pagina 9 di 17 fatto che tali eventi “non [sono] immanenti alla struttura della strada ma si [connotano] per la loro subitanea e repentina insorgenza quale appunto la presenza di pietrisco sull'asfalto”.
15. Invero, premesso che l'onere della prova del caso fortuito grava sul va chiarito CP_1 che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare i seguenti principi: “(…) in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (giurisprudenza consolidata: Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 20825 del 26/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza
n. 12425 del 16/05/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 12811 del 23/07/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013)” [così Cass., sez. VI, 12 marzo 2019, ord. n. 7096; cfr. anche Cass., sez. III,
17 marzo 2021, n. 7553: «In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con
l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato
- se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)»]
16. La circostanza, quindi, che sulla strada fosse presente del pietrisco, e che con ogni probabilità la circostanza sia imputabile alla presenza di un cantiere, non costituisce di per sé
– contrariamente a quanto argomentato in sentenza – circostanza idonea ad escludere la responsabilità del avuto riguardo al fatto che, pacificamente, nonostante la presenza CP_1 del cantiere, la strada era aperta al traffico pedonale e veicolare.
16.1. Tale responsabilità discende direttamente dalla norma di cui all'art. 14 del codice della strada, sicché non può ritenersi integrato in alcun modo – contrariamente a quanto pagina 10 di 17 argomentato dal Giudice di primo grado – il “caso fortuito”, tenuto conto anche della pacifica assenza di segnaletica che richiedeva particolare prudenza.
17. Né può valere ad escludere la responsabilità la circostanza che il pietrisco (di cui hanno riferito entrambi i testi escussi) non fosse presente al momento del sopralluogo degli agenti di
Polizia Locale (intervenuti successivamente, allorquando il motociclo era già stato rimosso).
18. Al contempo, non può sottacersi che il sinistro si è verificato in condizioni di luce ottimali
(alle diciassette circa del giorno 3 settembre) e che, con ogni probabilità, le conseguenze del sinistro sarebbero state meno gravi se il avesse adottato la dovuta prudenza. Pt_1
19. Tali circostanze, se non escludono la responsabilità del certamente sono idonee CP_1 ad integrare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 co. 1 c.c., un concorso di colpa del danneggiato, che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, va stimato nella misura del trenta per cento.
20. Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti risulta che
[...]
, in seguito al sinistro, riportò “trauma contusivo-escoriativo alla gamba destra con Parte_1 ampia ferita lacero contusa alla faccia anteriore – interessante cute, sottocute e fascia muscolare” (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 19/12/2018 e documentazione medica versata in atti).
21. Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato la piena compatibilità delle lesioni con l'evento descritto in citazione ed ha quantificato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 4%, indicando in 25 giorni il complessivo periodo di invalidità temporanea parziale, di cui gg. 5 al 75%, gg. 10 al 50% e gg. 10 al 25% (cfr. pag. 5 della relazione di CTU).
22. Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questa Corte di aderire a quell'orientamento che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto;
ciò, in particolare, tenuto conto che si tratta di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cd. micropermanenti, e tuttavia non derivanti dalla circolazione stradale, mediante applicazione delle “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona, varate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in data 5/6/2024, che, applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
pagina 11 di 17 25164/2020, distinguono il “danno biologico/dinamico relazionale” dal danno morale
(“sofferenza soggettiva interiore”).
22.1. Ed invero, la Suprema Corte, ribadendo che il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico, e che le tabelle milanesi all'epoca vigenti, in modo erroneo, prevedevano un solo valore che li comprendeva entrambi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164).
22.2. La pronuncia, nel ribadire (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità) che nei casi di danni alla persona una quota di danno morale, proporzionata in via immediata all'entità del danno biologico, può senz'altro ritenersi presuntivamente provata, ha inteso rimarcare la distinzione tra liquidazione del danno morale e personalizzazione del danno biologico, evidenziando come, nella prassi, ogni considerazione in merito al primo aspetto sia stata ricondotta nella seconda operazione (da assoggettare, invece, al criterio della
“eccezionalità”).
23. In applicazione degli enunciati criteri, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto (22 anni), del grado di invalidità permanente (4%), della presumibile sussistenza del danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale e dell'insussistenza, di contro, di eccezionali ragioni per la personalizzazione del danno biologico (avuto riguardo alla carenza assoluta di allegazione sul punto), applicate le Tabelle varate dal Tribunale di Milano in data
6 giugno 2024, sono astrattamente liquidabili le seguenti somme: pagina 12 di 17 danno biologico: euro 7.404,00 (di cui euro 5.923,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 1.481,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 1.293,75.
In virtù del predetto concorso di colpa le somme vanno ridotte come di seguito: danno biologico: euro 5.182,80 (di cui euro 4.146,10 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 1.036,70 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 905,62.
24. Va altresì riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal C.T.U., documentate per complessivi euro 241,75, che, attualizzati con gli indici
ISTAT, sono pari ad euro 294,21.
L'importo dovuto a tale titolo, in virtù del predetto concorso di colpa, è pari ad euro 205,95.
25. Il danno complessivo ammonta, quindi, ad euro 6.294,37.
26. Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).
26.1. Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo di interessi compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT
FOI) alla data dell'evento (3/9/2014) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, e ciò con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna.
Si ottiene così l'importo, spettante a titolo di interessi, di euro 753,96, che, sommato al capitale rivalutato all'attualità, conduce al definitivo importo di euro 7.048,33.
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
pagina 13 di 17 27. La domanda del va accolta nei soli confronti del e va rigettata la Pt_1 CP_1 domanda di garanzia impropria spiegata dall'ente nei confronti di per il cui CP_2 accoglimento il ha espressamente insistito [cfr. sul punto Cass., sez. III, 1 dicembre CP_1
2023, ord. n. 33649: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle
"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione].
27.1. Sul punto il ha dedotto che, in forza del contratto di servizio del 6 agosto 2014, CP_1 il custode delle strade e marciapiedi pubblici della , ai sensi dell'art.2051 c.c., Controparte_4 sarebbe da individuare nella società “ . Controparte_2
27.2. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal (secondo cui l'obbligo di CP_1 vigilanza e di custodia di si estenderebbe a tutte le strade e a tutti i marciapiedi CP_2 comunali), dall'esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, art. 11 del Contratto di Servizio, “Servizio di tutela e manutenzione della
Rete Stradale”) emerge che l'obbligo di R.A.P. di svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione, è stato assunto alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale
(per mq/annuo) di cui ai periodi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo, che qui di seguito si riportano:
“Sarà cura della Pubblica Amministrazione fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento.
La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire CP_2 una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
- 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
- 30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione
(…)”.
pagina 14 di 17 27.3. Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di vigilanza e di manutenzione di da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera sede stradale CP_2 della , quanto piuttosto a quelle aree oggetto di apposita attività annuale di Controparte_4 manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale, come confermato dalla formulazione dei successi periodi del citato art. 11, che limitano l'obbligo di sorveglianza e di custodia assunto da con il contratto alle strade preventivamente individuate nell'apposito CP_2 elenco annualmente aggiornato, e che indicano, quale presupposto della responsabilità della società, l'inadempimento di tali obblighi contrattuali:
“La società ostituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e CP_5 marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato. Contr La società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale.
(…) Contr L'Amministrazione Comunale rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi include quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in CP_1 qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina;
in ogni caso, verranno operate le relative compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di Contr provvedimenti giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali ascrivibili a CP_1 nella gestione del servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
27.4. Ciò premesso, va osservato che il non ha neppure dedotto che la Controparte_1 via teatro del sinistro in esame sia mai stata inserita all'interno dell'elenco di cui s'è detto, né che l'ente proprietario abbia mai dato disposizioni a di provvedere alla sua CP_2 manutenzione.
La domanda di manleva spiegata dal nei confronti di va, pertanto, CP_1 CP_2 rigettata.
28. L'accoglimento dell'appello spiegato da determina la necessità di un Parte_1 nuovo regolamento delle spese processuali. pagina 15 di 17 28.1. Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).
28.2. Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento della responsabilità del convenuto e, al contempo, di una concorrente responsabilità CP_1 del danneggiato, nella misura del 30%, le spese di lite, nel rapporto processuale tra l'appellante ed il debbano essere compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un CP_1 terzo;
per i restanti due terzi le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore effettivo della controversia, in complessivi euro 1.948,00 (di cui euro
1.768,00 per compensi ed euro 180,00 per spese vive), quanto al giudizio di primo grado, ed in complessivi euro 1.907,00 (di cui euro 1.634,00 per compensi ed euro 273,00 per spese) quanto al giudizio di secondo grado;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
28.3. Nel rapporto processuale tra il e le spese seguono la soccombenza CP_1 CP_2
e si liquidano in complessivi euro 2.540,00, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro
1.984,00, quanto al presente giudizio di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
28.4. Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata in primo grado vanno posti definitivamente a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- accoglie l'appello spiegato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 4209/2020, pronunciata in data 15/12/2020 e pubblicata il 21/12/2020; per l'effetto:
- in totale riforma della sentenza di primo grado, condanna il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 7.048,33, oltre interessi al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
pagina 16 di 17 - condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, dei due terzi delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, per tale quota, in complessivi euro 1.948,00, quanto al giudizio di primo grado (di cui euro 1.768,00 per compensi ed euro 180,00 per spese vive), ed in complessivi euro
1.907,00 (di cui euro 1.634,00 per compensi ed euro 273,00 per spese), quanto al giudizio di secondo grado;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante terzo, le spese di lite tra l'appellante e il CP_1
;
[...]
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida CP_2 in euro 2.540,00, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro 1.984,00, quanto al presente giudizio di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto in primo grado, definitivamente a carico dell'appellato . Controparte_1
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Laura Petitti Il Presidente Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421/2021 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
IO La AV (P.E.C.: e dall'avv. Adriana D'Agostino Email_1
(P.E.C.: ; Email_2 appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Laura Salvatrice Marussia Piscitello
(P.E.C.: alermo.it); Email_3 CP_1 appellato
e
(C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Maria
CO DI (P.E.C.: ; Email_4 appellata
pagina 1 di 17 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4209/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 15/12/2020 e pubblicata il 21/12/2020;
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“GL L'ON.LE CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Rejectis adversis
In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
Nel merito:
• In accoglimento dei proposti motivi di appello tutti riformare la Sentenza n. 4209/2020 pubbl. il
21/12/2020 R.G. n. 2664/2016 in riferimento a tutti i motivi di appello, ritenendo che non sia state applicate le norme di diritto correttamente enunciate dallo stesso giudice di prime cure e non siano state valutate correttamente le risultanze probatorie emerse nel procedimento di primo grado;
Per l'effetto:
• Accertare e dichiarare la piena responsabilità del n.q. di custode della strada Controparte_1 insistente su via Pacinotti, in altezza via Leonardo da Vinci ove si verificava il sinistro a causa CP_1 della presenza di un'insidia (pietrisco) sul manto stradale (stante la presenza di un cantiere per la realizzazione del tram presso la suddetta via)
• ritenere e dichiarare il responsabile della manutenzione della strada ex art. 2051 Controparte_1
c.c. poiché nonostante la presenza del cantiere per la realizzazione del tram nei pressi di via Pacinotti quest'ultima rimaneva aperta al traffico veicolare;
• in gradato subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la superiore richiesta, ritenere e dichiarare il gradatamente responsabile unitamente alla Controparte_1
Ditta appaltatrice per la realizzazione del tram sulla via Pacinotti, in altezza via Leonardo da CP_1
Vinci;
• ritenere e dichiarare un danno pari al 4% in capo al sig. come da relazione di CTU Parte_1 espletata in primo grado;
pagina 2 di 17 Cont
• Condannare il e / o la in quanto responsabili in solido al risarcimento del Controparte_1 danno da lesioni subito in seguito al sinistro dal sig. per la somma euro 10.764,50 o di Parte_1 quella maggiore o minore che la Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal sinistro.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre IVA, c.p.a.”; per il : Controparte_1
“GL L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattese e respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese.
Nel merito, rigettare l'atto di appello notificato dalla sig. al in data Parte_1 Controparte_1
10.03.2021, conseguentemente confermare in toto la sentenza del Tribunale di Palermo nr 4209/2020 pubblicata in data 21.12.2020 sul R.G. 2664/16.
In via subordinata, ritenere sussistente il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e dichiarare in CP_2 persona del rappresentante legale pro-tempore, responsabile per inadempimento contrattuale e dichiararlo tenuto a rimborsare il tutte le somme che questo sarà eventualmente condannato a Controparte_1 pagare a parte appellante, oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo
Con vittoria di spese, competenze ed onorario”; per la Società Controparte_2
“IL IU DI GL
Ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta.
Rigettare, perché del tutto infondato, l'appello, contro cui si resiste, interposto dal Sig. Pt_1 con contemporanea conferma di tutte le statuizioni espresse nel dispositivo dell'impugnata sentenza.
Rigettare, nel caso di accoglimento anche parziale del suddetto appello, la domanda di manleva formulata dal nei confronti della comparente società. Controparte_1
In via del tutto subordinata:
- attribuire a parte appellante il preponderante grado (nella misura non inferiore al 90%) di concorso di colpa nella produzione del sinistro oggetto di causa, con ogni corollario ai fini liquidativi;
- accogliere anche le altre due domande reiterate nel presente grado del giudizio di cui alle lettere b e c del superiore capo C del presente atto.
Con vittoria di spese.
pagina 3 di 17 Si formula, sin d'ora, rilievo di inammissibilità sia in ordine ai nuovi documenti - rispetto a quelli ritualmente acquisiti in primo grado - prodotti dalle altre parti nel presente giudizio di appello e sia in ordine a nuove circostanze precisate, nel presente grado, da tali parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3/2/2016 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo, il , chiedendo che ne venisse dichiarata Controparte_1
l'esclusiva responsabilità, ex artt. 2051 e 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 3/9/2014, alle ore 17:30, allorquando percorreva, in località , la via Pacinotti CP_1 con direzione di marcia verso via Leonardo Da Vinci, alla guida del motociclo Ducati targato
DX22861.
1.1. Precisava l'attore che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto all'altezza del semaforo, a causa del manto stradale dissestato e della presenza di pietrisco, entrambi non segnalati, aveva perso il controllo del mezzo, rovinando così al suolo.
1.2. Deduceva l'attore, inoltre, che sui luoghi era intervenuta la Polizia Municipale del di e che, a seguito della rovinosa caduta, aveva riportato “trauma contusivo CP_1 CP_1 gamba dx con ferita L-C”, diagnosticato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “Villa Sofia-
Cervello”, in cui era stato condotto a mezzo di ambulanza 118.
1.3. , quindi, chiedeva la condanna del al risarcimento Parte_1 Controparte_1 dei danni dallo stesso subiti ed al rimborso delle spese mediche sostenute, per complessivi euro 8.877,81, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
2. Instaurato il contraddittorio, l'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, deducendo che il sinistro era imputabile a colpa del in via Pt_1 subordinata, in caso di accoglimento delle domande dell'attore, il chiedeva che CP_1 venisse ridotto l'ammontare del risarcimento del danno, a norma dell'art.1227 c.c., e che, in forza ed in esecuzione delle obbligazioni pattuite nel contratto di servizio del 6/8/2014, la società R.A.P. (effettiva titolare degli obblighi di custodia delle aree pubbliche e di CP_2 manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e dei marciapiedi della città), venisse condannata, previa chiamata in causa, a tenerlo indenne dalle pretese economiche dell'attore.
pagina 4 di 17 3. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva la quale chiedeva il rigetto sia CP_2 delle domande avanzate dal nei propri confronti che di quelle avanzate dalla parte CP_1 attrice, ritenendo il sinistro, in ogni caso, da ascrivere all'esclusiva responsabilità del;
Pt_1 in via subordinata, in caso di riconoscimento della pretesa risarcitoria, chiedeva che, ai sensi dell'art.1227 c.c., la responsabilità venisse ridotta in proporzione all'incidenza causale del comportamento tenuto dal deduceva, infine, l'infondatezza delle domande di Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale e di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
4. Istruita la causa con produzione documentale e l'escussione dei testi indicati da parte attrice, veniva disposta consulenza medico-legale; all'esito, con sentenza del 15/12/2020 il
Tribunale di Palermo rigettava la domanda – ritenendo insussistenti i presupposti della responsabilità del e della terza chiamata (ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. CP_1
2043 c.c.) – e compensava le spese di lite.
4.1. In particolare, alla luce di quanto emerso dall'escussione dei testi e dal verbale di intervento redatto dalla Polizia Municipale di Servizio Mobilità e Sicurezza, pur CP_1 ritenendo provato il fatto storico narrato, il Tribunale rilevava che la presenza di pietrisco non era imputabile né al , né ad un comportamento omissivo dell Controparte_1 [...]
bensì al comportamento di un terzo rimasto ignoto (cfr. pag. 5 della sentenza: Parte_2
“Il fatto colpevole, pertanto, che costituisce l'antecedente logico e fattuale dell'evento lesivo, non è riconducibile al né tanto meno ad un comportamento omissivo dell'azienda Controparte_1 CP_2
[...
, ma va individuato nel fatto del terzo rimasto ignoto”).
4.2. Tenuto conto, infatti, che il pietrisco sul manto stradale era imputabile alla presenza di un cantiere di lavoro poco distante dal luogo del sinistro, e considerata l'effettiva impossibilità per l'ente locale, proprietario della strada, di prevenire l'insorgenza di tutte le possibili situazioni di pericolo (tanto più ove caratterizzate da “subitanea e repentina insorgenza quale appunto la presenza di pietrisco”), il Tribunale riteneva insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
“risultando materialmente impossibile per la P.A. potere esercitare un controllo continuo ed immediato sulla cosa, così come richiesto dall'art. 2051 c.c.” (cfr. pag. 4 della sentenza), ed essendo la responsabilità da attribuire al fatto del terzo rimasto ignoto.
4.3. Il Tribunale rilevava, altresì, l'insussistenza della responsabilità del sotto il CP_1 generale profilo dell'art. 2043 c.c., non avendo il fornito la prova della condotta Pt_1
pagina 5 di 17 omissiva e negligente dell'amministrazione proprietaria della strada (“Quest'ultimo, non ha offerto utili elementi per affermare la presenza per un lungo tempo sull'asfalto del pietrisco o il conseguente mancato intervento del e per essa dell'azienda specializzata nell'assolvimento dei Controparte_1 compiti affidatele per la manutenzione delle strade urbane, a seguito dell'intervenuta segnalazione ad opera di altri utenti della strada o Vigili Urbani”).
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 10/3/2021, il Pt_1 ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello, alla luce sia Controparte_1 dell'insussistenza del nesso causale tra l'evento di danno e la propria attività, sia della carenza di prova del danno lamentato.
6.1. In via subordinata, il ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa del , ex CP_1 Pt_1 art. 1227 c.c., e la responsabilità per inadempimento contrattuale di CP_2 chiedendone la condanna al rimborso di quanto eventualmente da esso corrisposto all'attore, oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo.
7. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e – in caso di accoglimento CP_2 anche parziale dell'impugnazione – della domanda di manleva formulata dal CP_1
nei propri confronti;
in via del tutto subordinata, ha chiesto di attribuire
[...] CP_2 all'appellante il concorso di colpa nella produzione del sinistro oggetto di causa nella misura non inferiore al 90%, il rigetto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della domanda di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
8. Sostituita l'udienza del giorno 21/5/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23-26 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., sollevata, in via del tutto generica, da nelle conclusioni rassegnate nella CP_2 comparsa di costituzione (“Si formula, sin d'ora, rilievo di inammissibilità sia in ordine ai nuovi documenti - rispetto a quelli ritualmente acquisiti in primo grado - prodotti dalle altre parti nel presente giudizio di appello e sia in ordine a nuove circostanze precisate, nel presente grado, da tali parti”);
l'appellante e il , infatti, non hanno dedotto, in questa sede, nuove Controparte_1 circostanze, né hanno prodotto nuovi documenti.
pagina 6 di 17 10. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, il ha censurato la Pt_1 sentenza per errata applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., ritenendo non corretto sia l'impiego delle norme disciplinanti la materia, sia la ricostruzione del fatto.
10.1. Nello specifico, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., l'appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del (ritenendo l'area sottratta alla sua custodia, stante la CP_1 presenza di un cantiere); invero, poiché il cantiere era presente su parte di una strada che continuava, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, l'ente (proprietario della strada) non poteva ritenersi privo della qualità di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile;
conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la piena responsabilità del e di Controparte_1 Controparte_3
. Analoghe argomentazioni l'appellante ha svolto con riferimento alla mancata
[...] applicazione dell'art. 2043 c.c., lamentando l'errata ricostruzione del fatto eseguita dal
Giudice, che non avrebbe valutato correttamente i mezzi istruttori assunti, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
10.3. Consequenzialmente a tali profili, l'appellante ha lamentato, con l'ultimo profilo del motivo di appello, la mancata liquidazione del quantum debeatur.
11. L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
12. Il presente giudizio riguarda il sinistro occorso il giorno 3 settembre 2014, alle ore 17:30 circa, a , il quale, mentre percorreva, a bordo del proprio ciclomotore Parte_1 modello Ducati targato DX22861, la locale via Pacinotti con direzione via Leonardo Da
Vinci, perdeva il controllo del mezzo a causa del pietrisco presente sulla sede stradale, rovinando sul suolo e riportando lesioni, per le quali veniva trasportato, a mezzo di ambulanza del servizio 118, al P.S. dell'ospedale “ Villa Sofia-Cervello”, ove, sottoposto ad accertamenti, gli veniva diagnosticato “trauma contusivo gamba dx con ferita L-C”.
13. La fattispecie in esame rientra nell'ambito della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c.
13.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui questa
Corte aderisce integralmente) la responsabilità del custode integra una forma di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del pagina 7 di 17 tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. (non presupponendo, né implicando, la nozione di custodia, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa), in cui il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 20/5/1998, n. 5031, Cass., sez. III, 28 marzo 2001, n.
4480, Cass., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317; più di recente, cfr. Cass., sez. III, 1 febbraio
2018, nn. 2480 e 2481, richiamate anche da Cass., S.U., 30 giugno 2022, ord. n. 20943).
13.2. L'eventuale allegazione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., “salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso” (cfr. Cass. nn. 2480/2018 e 2481/2018, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.: “l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”).
13.3. La norma in esame riguarda unicamente i danni che siano collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni (cfr. Cass., sez. VI - 3, ord. 11 marzo 2011, n. 5910), mentre l'unico limite alla configurabilità della responsabilità (oggettiva) del custode viene individuato nel caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”; peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (cfr.
S.U., n. 20943/2022, cit.).
13.4. Il caso fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato (cfr. Cass., S.U., n.
20943/2022, cit., che richiama, sul punto, le pronunce nn. 2480 e 2481 del 2018: “il caso
pagina 8 di 17 fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
13.5. Sotto il profilo dell'onere della prova, poiché l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua, come già esposto, un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, grava sull'attore esclusivamente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.).
14. Tanto premesso, venendo al caso di specie, il Giudice di primo grado, pur ritenendo provato il fatto storico e il nesso di causalità tra il pietrisco presente sulla strada e la caduta del ciclomotore di , avuto riguardo sia al verbale di intervento redatto dalla Parte_1
Polizia Municipale di - Servizio Mobilità e Sicurezza che alla deposizione dei testi CP_1 escussi (che hanno dichiarato di avere visto cadere a terra il motociclo con a bordo il
[...]
, di avere altresì constatato, quando si erano avvicinati per prestare soccorso, che a terra Pt_1 vi era del pietrisco, e che poco distante dal luogo del sinistro vi era un cantiere di lavori per la realizzazione del tram), ha tuttavia rigettato la domanda, in quanto il non avrebbe CP_1 avuto, nel caso di specie, “un effettivo e reale potere fisico sulla cosa capace di arrecare danno”; in particolare, essendo il pietrisco riconducibile alla presenza, poco distante, di un cantiere, ne discenderebbe “l'impossibilità per il e per la cui l'attività di Controparte_1 CP_2 manutenzione delle strade è stata affidata, di impedire l'insorgenza di eventi lesivi”, avuto riguardo al pagina 9 di 17 fatto che tali eventi “non [sono] immanenti alla struttura della strada ma si [connotano] per la loro subitanea e repentina insorgenza quale appunto la presenza di pietrisco sull'asfalto”.
15. Invero, premesso che l'onere della prova del caso fortuito grava sul va chiarito CP_1 che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare i seguenti principi: “(…) in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (giurisprudenza consolidata: Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 20825 del 26/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza
n. 12425 del 16/05/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 12811 del 23/07/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013)” [così Cass., sez. VI, 12 marzo 2019, ord. n. 7096; cfr. anche Cass., sez. III,
17 marzo 2021, n. 7553: «In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con
l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato
- se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)»]
16. La circostanza, quindi, che sulla strada fosse presente del pietrisco, e che con ogni probabilità la circostanza sia imputabile alla presenza di un cantiere, non costituisce di per sé
– contrariamente a quanto argomentato in sentenza – circostanza idonea ad escludere la responsabilità del avuto riguardo al fatto che, pacificamente, nonostante la presenza CP_1 del cantiere, la strada era aperta al traffico pedonale e veicolare.
16.1. Tale responsabilità discende direttamente dalla norma di cui all'art. 14 del codice della strada, sicché non può ritenersi integrato in alcun modo – contrariamente a quanto pagina 10 di 17 argomentato dal Giudice di primo grado – il “caso fortuito”, tenuto conto anche della pacifica assenza di segnaletica che richiedeva particolare prudenza.
17. Né può valere ad escludere la responsabilità la circostanza che il pietrisco (di cui hanno riferito entrambi i testi escussi) non fosse presente al momento del sopralluogo degli agenti di
Polizia Locale (intervenuti successivamente, allorquando il motociclo era già stato rimosso).
18. Al contempo, non può sottacersi che il sinistro si è verificato in condizioni di luce ottimali
(alle diciassette circa del giorno 3 settembre) e che, con ogni probabilità, le conseguenze del sinistro sarebbero state meno gravi se il avesse adottato la dovuta prudenza. Pt_1
19. Tali circostanze, se non escludono la responsabilità del certamente sono idonee CP_1 ad integrare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 co. 1 c.c., un concorso di colpa del danneggiato, che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, va stimato nella misura del trenta per cento.
20. Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti risulta che
[...]
, in seguito al sinistro, riportò “trauma contusivo-escoriativo alla gamba destra con Parte_1 ampia ferita lacero contusa alla faccia anteriore – interessante cute, sottocute e fascia muscolare” (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 19/12/2018 e documentazione medica versata in atti).
21. Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato la piena compatibilità delle lesioni con l'evento descritto in citazione ed ha quantificato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 4%, indicando in 25 giorni il complessivo periodo di invalidità temporanea parziale, di cui gg. 5 al 75%, gg. 10 al 50% e gg. 10 al 25% (cfr. pag. 5 della relazione di CTU).
22. Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questa Corte di aderire a quell'orientamento che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto;
ciò, in particolare, tenuto conto che si tratta di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cd. micropermanenti, e tuttavia non derivanti dalla circolazione stradale, mediante applicazione delle “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona, varate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in data 5/6/2024, che, applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
pagina 11 di 17 25164/2020, distinguono il “danno biologico/dinamico relazionale” dal danno morale
(“sofferenza soggettiva interiore”).
22.1. Ed invero, la Suprema Corte, ribadendo che il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico, e che le tabelle milanesi all'epoca vigenti, in modo erroneo, prevedevano un solo valore che li comprendeva entrambi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164).
22.2. La pronuncia, nel ribadire (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità) che nei casi di danni alla persona una quota di danno morale, proporzionata in via immediata all'entità del danno biologico, può senz'altro ritenersi presuntivamente provata, ha inteso rimarcare la distinzione tra liquidazione del danno morale e personalizzazione del danno biologico, evidenziando come, nella prassi, ogni considerazione in merito al primo aspetto sia stata ricondotta nella seconda operazione (da assoggettare, invece, al criterio della
“eccezionalità”).
23. In applicazione degli enunciati criteri, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto (22 anni), del grado di invalidità permanente (4%), della presumibile sussistenza del danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale e dell'insussistenza, di contro, di eccezionali ragioni per la personalizzazione del danno biologico (avuto riguardo alla carenza assoluta di allegazione sul punto), applicate le Tabelle varate dal Tribunale di Milano in data
6 giugno 2024, sono astrattamente liquidabili le seguenti somme: pagina 12 di 17 danno biologico: euro 7.404,00 (di cui euro 5.923,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 1.481,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 1.293,75.
In virtù del predetto concorso di colpa le somme vanno ridotte come di seguito: danno biologico: euro 5.182,80 (di cui euro 4.146,10 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 1.036,70 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 905,62.
24. Va altresì riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal C.T.U., documentate per complessivi euro 241,75, che, attualizzati con gli indici
ISTAT, sono pari ad euro 294,21.
L'importo dovuto a tale titolo, in virtù del predetto concorso di colpa, è pari ad euro 205,95.
25. Il danno complessivo ammonta, quindi, ad euro 6.294,37.
26. Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).
26.1. Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo di interessi compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT
FOI) alla data dell'evento (3/9/2014) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, e ciò con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna.
Si ottiene così l'importo, spettante a titolo di interessi, di euro 753,96, che, sommato al capitale rivalutato all'attualità, conduce al definitivo importo di euro 7.048,33.
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
pagina 13 di 17 27. La domanda del va accolta nei soli confronti del e va rigettata la Pt_1 CP_1 domanda di garanzia impropria spiegata dall'ente nei confronti di per il cui CP_2 accoglimento il ha espressamente insistito [cfr. sul punto Cass., sez. III, 1 dicembre CP_1
2023, ord. n. 33649: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle
"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione].
27.1. Sul punto il ha dedotto che, in forza del contratto di servizio del 6 agosto 2014, CP_1 il custode delle strade e marciapiedi pubblici della , ai sensi dell'art.2051 c.c., Controparte_4 sarebbe da individuare nella società “ . Controparte_2
27.2. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal (secondo cui l'obbligo di CP_1 vigilanza e di custodia di si estenderebbe a tutte le strade e a tutti i marciapiedi CP_2 comunali), dall'esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, art. 11 del Contratto di Servizio, “Servizio di tutela e manutenzione della
Rete Stradale”) emerge che l'obbligo di R.A.P. di svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione, è stato assunto alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale
(per mq/annuo) di cui ai periodi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo, che qui di seguito si riportano:
“Sarà cura della Pubblica Amministrazione fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento.
La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire CP_2 una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
- 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
- 30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione
(…)”.
pagina 14 di 17 27.3. Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di vigilanza e di manutenzione di da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera sede stradale CP_2 della , quanto piuttosto a quelle aree oggetto di apposita attività annuale di Controparte_4 manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale, come confermato dalla formulazione dei successi periodi del citato art. 11, che limitano l'obbligo di sorveglianza e di custodia assunto da con il contratto alle strade preventivamente individuate nell'apposito CP_2 elenco annualmente aggiornato, e che indicano, quale presupposto della responsabilità della società, l'inadempimento di tali obblighi contrattuali:
“La società ostituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e CP_5 marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato. Contr La società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale.
(…) Contr L'Amministrazione Comunale rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi include quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in CP_1 qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina;
in ogni caso, verranno operate le relative compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di Contr provvedimenti giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali ascrivibili a CP_1 nella gestione del servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
27.4. Ciò premesso, va osservato che il non ha neppure dedotto che la Controparte_1 via teatro del sinistro in esame sia mai stata inserita all'interno dell'elenco di cui s'è detto, né che l'ente proprietario abbia mai dato disposizioni a di provvedere alla sua CP_2 manutenzione.
La domanda di manleva spiegata dal nei confronti di va, pertanto, CP_1 CP_2 rigettata.
28. L'accoglimento dell'appello spiegato da determina la necessità di un Parte_1 nuovo regolamento delle spese processuali. pagina 15 di 17 28.1. Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).
28.2. Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento della responsabilità del convenuto e, al contempo, di una concorrente responsabilità CP_1 del danneggiato, nella misura del 30%, le spese di lite, nel rapporto processuale tra l'appellante ed il debbano essere compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un CP_1 terzo;
per i restanti due terzi le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore effettivo della controversia, in complessivi euro 1.948,00 (di cui euro
1.768,00 per compensi ed euro 180,00 per spese vive), quanto al giudizio di primo grado, ed in complessivi euro 1.907,00 (di cui euro 1.634,00 per compensi ed euro 273,00 per spese) quanto al giudizio di secondo grado;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
28.3. Nel rapporto processuale tra il e le spese seguono la soccombenza CP_1 CP_2
e si liquidano in complessivi euro 2.540,00, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro
1.984,00, quanto al presente giudizio di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
28.4. Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata in primo grado vanno posti definitivamente a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- accoglie l'appello spiegato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 4209/2020, pronunciata in data 15/12/2020 e pubblicata il 21/12/2020; per l'effetto:
- in totale riforma della sentenza di primo grado, condanna il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 7.048,33, oltre interessi al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
pagina 16 di 17 - condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, dei due terzi delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, per tale quota, in complessivi euro 1.948,00, quanto al giudizio di primo grado (di cui euro 1.768,00 per compensi ed euro 180,00 per spese vive), ed in complessivi euro
1.907,00 (di cui euro 1.634,00 per compensi ed euro 273,00 per spese), quanto al giudizio di secondo grado;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante terzo, le spese di lite tra l'appellante e il CP_1
;
[...]
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida CP_2 in euro 2.540,00, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro 1.984,00, quanto al presente giudizio di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto in primo grado, definitivamente a carico dell'appellato . Controparte_1
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Laura Petitti Il Presidente Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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