Sentenza 23 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2025REG.PROV.COLL.
N. 05576/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5576 del 2021, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5426/2020, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 15 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Udito l’avvocato Rosaria Aurelia Giunta, in sostituzione dell'avvocato Gennaro Belvini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Pozzuoli per il quale è stata presentata istanza di condono edilizio, ai sensi della legge n. 47 del 1985, in data 30 gennaio1986.
2. Oggetto del contendere è il parere negativo espresso dalla Soprintendenza archeologica per la Campania in relazione alla domanda di condono in questione.
3. Con il ricorso di primo grado avverso siffatto provvedimento, sono stati dedotti due articolati mezzi di gravame.
4. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
5. L’appello dell’originaria ricorrente, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:
I. Il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare la deduzione secondo cui l’abuso sarebbe localizzato al di fuori del vincolo imposto con il D.M. 22 aprile del 1995 (come dimostrerebbe il fatto che la particella in esame non è inclusa nella planimetria castale allegata al decreto).
II. Allo stesso modo, non sarebbero state adeguatamente considerate le argomentazioni relative alla contraddittorietà delle motivazioni che hanno portato la Soprintendenza ad adottare l’impugnato parere negativo.
In particolare la stessa non ha attribuito alcun rilievo a quanto evidenziato nella relazione tecnica illustrativa del Comune di Pozzuoli del 3 novembre 2014, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso nella seduta del 17 ottobre 2014 dalla Commissione per il paesaggio.
III. In ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato conterrebbe solo formule di stile non aventi alcun riferimento alle caratteristiche concrete dell’immobile oggetto di condono.
I passaggi evidenziati dal T.a.r. costituirebbero infatti una generica relazione storico - artistica relativa alle ragioni per le quali l’intera e vasta area flegrea (che va da Pozzuoli sino a Capua) è stata sottoposta a vincolo con il D.M. del 22 aprile 1995.
Nessun rilievo sarebbe stato dato invece al fatto che l’area è ormai caratterizzata dalla presenza di numerosi altri fabbricati adibiti a civile abitazione, da un distributore di carburante e da centro commerciale regolarmente autorizzati.
Non sarebbe stato quindi assolto l’onere di specificità e puntualità delle ragioni di incompatibilità in concreto del manufatto.
4. Si è costituito, per resistere, il Ministero della Cultura.
5. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale, in vista dell’udienza pubblica straordinaria del 15 gennaio 2025.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
7. Il primo giudice – premessa in linea generale l’ammissibilità dell’impugnativa del parere della Soprintendenza in quanto autonomamente e immediatamente lesivo - ha sottolineato che l’area interessata dall’intervento, catastalmente censita al foglio 26, particella 321, è inserita nel PRG nella zona M2 “Parco archeologico della via Campana antica”, mentre nel PTP dei Campi Flegrei è inclusa nelle zone di protezione integrale con restauro paesistico.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale, risulta che il manufatto ricade nell’area sottoposta a vincolo con il D.M. 22 aprile 1995.
Al riguardo, parte ricorrente “ non ha contestato con l’atto introduttivo del giudizio la sussistenza del vincolo imposto con detto decreto, articolando le proprie deduzioni essenzialmente sulla portata dello stesso, in quanto di carattere non diretto, nonché tenuto conto dell’edificazione dell’immobile oggetto di sanatoria in epoca antecedente all’emanazione del sopra indicato decreto. Né soccorrono, al fine di addivenire a diverse conclusioni, le produzioni da ultimo versate in atti dalla difesa della ricorrente, sia in quanto inidonee a comprovare una differente localizzazione del bene in rapporto all’area interessata dal vincolo sia in quanto, comunque, in nessun atto defensionale la difesa della ricorrente ha, come sopra esposto, dedotto l’inesistenza del vincolo archeologico, la quale avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica e tempestiva censura ”.
Questo capo della sentenza di primo grado non è stato specificamente contestato.
Ad ogni buon conto, l’esame dei motivi del ricorso di primo grado evidenzia che l’appellante si era limitata a dedurre l’insussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta preesistente alla realizzazione dell’abuso e non già il fatto che l’area in cui è stato realizzato il manufatto non sia vincolata dal punto di vista archeologico.
Ne deriva che tale prospettazione, effettuata solo in appello, è inammissibile per violazione del divieto dei “ nova ” ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a.
7.1. Il T.a.r. ha poi correttamente richiamato la giurisprudenza, conforme alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 20 del 1999, secondo cui la sopravvenienza del vincolo rispetto all’epoca di realizzazione dell’immobile non ne derubrica la portata ma impone “una motivazione specifica ed attenta” sulla possibilità di conservare l’esistente edificato senza titolo, nella situazione in cui la rivendicata sanatoria impatta con le esigenze conservative a presidio della quali si pone il vincolo archeologico.
In altre parole, ammesso che nella fattispecie in esame il vincolo sia sopravvenuto rispetto all’abuso, l’intervento non è ammesso al condono tout court ma sconta comunque il vaglio previsto dall’art. 32 della l. n. 47 del 1985, secondo la disciplina all’epoca vigente (cfr. ex plurimis , da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5606).
7.2. Le restanti censure riguardano la motivazione del parere negativo della Soprintendenza.
Anche in questo caso, però, le conclusioni del T.a.r. sono corrette.
Il parere non ha infatti trascurato né l’effettiva consistenza dell’intervento né la sua localizzazione. Premesso che l’abuso ricade ai margini dell’ antica via Consularis Puteolis-Capuam, l’Amministrazione ha sottolineato che “ il vincolo che protegge il suo tracciato e le aree che lo fiancheggiano trae origine dalla volontà dell'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, peraltro recepita anche dagli enti territoriali interessati, che l’hanno fatta propria nel vigente PRG e nel P.T.P. dei Campi Flegrei, di proteggere il tracciato della odierna via Campana, in quanto ricalcante fedelmente quello dell'antica strada romana, con le aree ad essa immediatamente adiacenti, importantissima arteria di collegamento tra l'antica Puteoli, Capua e Roma ”.
Nel dare conto delle attività di recupero e valorizzazione in corso, la Soprintendenza si è in particolare soffermata sul nucleo prossimo all’area interessata dall’opera abusiva, caratterizzato dal percorso che interessa il complesso noto come “Necropoli di Via Celle” secondo un itinerario che, proseguendo lungo via Campania, è funzionale alla realizzazione di un grande Parco archeologico.
L’Amministrazione ha inoltre posto specificamente in risalto le caratteristiche di impatto e costruttive del manufatto che lo pongono in rapporto di incompatibilità con il contesto di riferimento.
Dalla lettura del parere si evince infatti che si tratta di un manufatto che rispecchia “ tipologie architettoniche del tutto contemporanee e di assai scarsa qualità architettonica ” le quali sono state valutate come incompatibili rispetto al paesaggio storico – culturale immediatamente contiguo.
Né a diversa conclusione avrebbe potuto condurre l’elevata antropizzazione dell’area atteso che la finalità del vincolo è anche quella di evitare l’ulteriore compromissione dei valori tutelati.
7.3. Quanto al rilievo secondo cui la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione paesaggio del Comune di Pozzuoli, giova ricordare che il parere di cui all’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 sulle istanze di condono per le opere abusivamente realizzate su zone sottoposte a vincolo archeologico, compete esclusivamente alla Soprintendenza archeologica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 1997, n. 632).
Le valutazioni dell’Ente preposto alla tutela del vincolo sono peraltro connotate da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, la quale implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie dei settori disciplinari che vengono in considerazione, caratterizzate da ampi margini di opinabilità.
L’apprezzamento così compiuto è pertanto sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2023, n.3892).
Nel caso in esame, non sono rilevabili profili di illogicità e/o irragionevolezza nella valutazione concretamente operata.
8. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Ministero della Cultura, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO