Articolo 6 della Legge 7 agosto 1982, n. 529
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 agosto 1982
Art. 6.
Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e' maggiorato del 15 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti.
Le imprese elettriche degli enti locali, che esercitano il diritto di prelazione di cui all' articolo 13, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393 , possono immettersi nel possesso delle opere indicate nell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , corrispondendo l'indennizzo previsto dalla stessa norma.
Entrata in vigore il 28 agosto 1982