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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2023
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa RL SA Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Consigliere rel. est. Dott.ssa DA LL ZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 521/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte 1 (c.f. C.F. 1
UI ERIKA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. C.F. 2Controparte 1 ), con il patrocinio dell'avv.
AR CO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
CP 2 Codice Fiscale 3 ) con il patrocinio degli avv.ti MATTEO
TI e RE DI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTI APPELLATE
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto di appello, riformare totalmente la sentenza del Tribunale di
Siena n. 758/2022 pubblicata il 13/9/2022, e per l'effetto:
- preso atto della sentenza penale di condanna del Controparte 1 (GUP del Tribunale di Siena,
sentenza n. 617/2019, divenuta definitiva), accertare e dichiarare la responsabilità in concorso del Sig. Controparte 1 e del Sig. CP 2 per i fatti illeciti descritti in atto di citazione, e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del Sig. Parte 1 nella misura di € 25.000,00- (venticinquemila/00), o della diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal medesimo in conseguenza e per effetto dei fatti illeciti di cui in narrazione;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al pagamento definitivo.
In ipotesi, ove venisse ritenuta inattendibile e infondata la chiamata in correità del Sig. CP_2 da parte del Sig. Controparte_1 o comunque insussistente il contributo causale del signor CP 2
Voglia l'Ecc.ma Corte - sempre tenuto conto della sentenza penale di condanna del Controparte 1
(GUP del Tribunale di Siena, sentenza n. 617/2019, divenuta definitiva), condannare in ogni caso il
Controparte 1 al risarcimento dei danni in favore del Sig. nella misura di € Parte 1
25.000,00- (venticinquemila/00), o della diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal medesimo in conseguenza e per effetto dei fatti illeciti di cui in narrazione.
Con vittoria di spese e compensi legali nei confronti di entrambe le parti appellate per entrambi i gradi di giudizio e con condanna del Sig. Controparte 1 alla restituzione delle somme percepite per compulsum CP 2 alla restituzione delle sommee dell'Avv. Matteo Butti, procuratore antistatario del Sig. direttamente percepite, quale rimborso dei compensi legali, a seguito della sentenza di primo grado;
o comunque, ponendo a carico del Controparte 1 chiamante in correità, le spese e i compensi dell'altro convenuto CP_2 sia del primo che del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, per le motivazioni di cui in narrativa, si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado con la memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte e riportate". Per l'appellato Controparte 1 : "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrarii reiectis, A) preliminarmente, disattesa ogni altra istanza, dichiarare inammissibile, infondato e, dichiarare e, comunque, rigettare l'appello ex adverso spiegato, e, in ogni caso, definitivamente accogliendo le conclusioni rassegnate in prime cure dal convenuto;
2 B) Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata nei confronti del convenuto per quanto argomentato e prodotto e confermare la sentenza del Giudice di Siena n. 758/2022 pubblicata il 13.09.2022 nella causa civile n. 729/2021. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.
CP 2Per l'appellato "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello promosso da parte del sig. Pt 1
[…] e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza n. 758/2022 del Tribunale di
Siena, Dott.sa Alessandra VIRZILLO, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in seno all'udienza del
13/9/2022 nella causa civile R.G. n. 729/2021. In ogni caso, rigettare le pretese dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 758/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il
13.9.2022, in materia di risarcimento del danno da reato ex artt. 2043-2059 c.c .
FATTI di CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena che ha respinto la sua domanda di risarcimento
Controparte 1 e di CP 2
,del danno non patrimoniale proposta nei confronti di condannandolo alla refusione delle spese di lite.
L'attore a fondamento delle proprie istanze aveva dedotto che nel periodo ricompreso fra aprile-giugno 2019 il signor Controparte 1 aveva posto in essere in suo danno condotte persecutorie integranti il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. per il quale stato era stato condannato in via definitiva in sede di giudizio abbreviato con sentenza del GUP del
Tribunale di Siena n. 617/2019 , confermata integralmente dalla Corte d'Appello di
Firenze sez. penale con sentenza n. 1950/2020 del 02/07/2020 e dalla Suprema Corte di Cassazione, divenuta definitiva in data 10/02/2021. Il medesimo imputato all'udienza penale del 24.10.2019 dinanzi al GUP, nel rendere dichiarazioni spontanee, oltre ad ammettere le proprie responsabilità, aveva dichiarato di aver agito in danno del signor
Pt 1 su suggerimento di CP_2 1. L'attore quindi aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza del reato, che quantificava in euro 25.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria, osservando come alcuna rilevanza in sede civile potesse avere l'avvenuta archiviazione del procedimento penale per i medesimi fatti a carico di CP 2
Ritualmente costituiti entrambi i convenuti avevano chiesto il rigetto della avversa domanda, in quanto infondata. conIl Tribunale di Siena, respinte le istanze di prova testimoniale di parte attrice, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ha rigettato la domanda ritenendo, con riferimento al
Controparte_1 condannato in via definitiva per il reato di stalking, che laconvenuto
,
vittima non abbia dimostrato il “perdurante e grave stato d'ansia o di paura, in capo alla vittima, bensì al contrario vi è prova di un comportamento del tutt'altro che impaurito o in ansia Pt 1
o "fiaccato" dalle minacce gravi subite. Invero, dal doc.2 di parte convenuta CP 1 (pagina del
Blog) si evince un comportamento di sfida, sprezzante, canzonatorio ed offensivo sia nei confronti del CP 1 sia nei confronti del Procuratore Capo Per 1 (che non avrebbe prontamente posto in essere la tutela del caso). Ebbene, proprio dal comportamento di parte attrice, questo giudice deduce l'insussistenza del danno subito per il reato di stalking". Riguardo invece al convenuto CP 2
[...] lo ha ritenuto del tutto estraneo ai fatti, come comprovato dall'archiviazione del procedimento penale a suo carico.
Avverso tale decisione l'attore ha interposto appello, i cui motivi, in assenza di una specifica articolazione, posso così sintetizzarsi: con il primo ha lamentato che il primo giudice, invece di attenersi al giudicato penale di
-
condanna in ordine al delitto di stalking commesso da Controparte_1 limitandosi alla
,
mera quantificazione del danno non patrimoniale da reato conseguente, oggetto del giudizio civile, abbia rigettato la domanda compiendo una inammissibile rivalutazione negativa della sussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie penale, rappresentato dal perdurante stato di ansia e paura ingenerato nella vittima;
con ,riferimento invece alla posizione di CP 2 il tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare il valore probatorio della chiamata in correità del CP 1 effettuata all'udienza dinanzi al GUP, dando invece rilievo al decreto di archiviazione, sebbene privo di efficacia nel giudizio civile, ritenendo inoltre erroneamente irrilevante la prova testimoniale capitolata nella memoria n. 2 ex art. 83 comma VI c.p.c.; l'appellante ha quindi reiterato le istanze istruttorie di prova costituenda non ammesse;
-con il secondo motivo ha impugnato il capo della condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario di CP_2 assumendo che avrebbero dovuto essere poste
,
in considerazione della chiamata in correità da questo a carico di Controparte 1
effettuata nei confronti del CP_2 con le dichiarazioni spontanee rese all'udienza dinanzi al
GUP del Tribunale di Siena.
L'appellante ha formulato altresì domanda di restituzione, in ipotesi di accoglimento del gravame, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado producendo documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Si sono costituiti entrambi gli appellati concludendo per la reiezione dell'appello in quanto infondato.
Con ordinanza del 13 giugno 2024 la Corte ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
-pagamento da parte Parte 2 a titolo di risarcimento del danno in favore di parte appellante della somma onnicomprensiva di euro 10.000 oltre spese di entrambi i gradi di giudizio, di cui euro 3.000 per il primo grado ed euro 2000 per il secondo, oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15%;
-rinuncia all'appello nei confronti di CP_3 spese del presente grado compensate fra le parti;
fissando successiva udienza, all'esito della quale l'appellante e l'appellato CP_2 hanno dichiarato di aderire alla proposta, non invece l'appellato CP_1 quindi la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9.7.2025 e decisa nella camera di consiglio del 14 novembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della decisione Parte 1In limine va dichiarata ex art. 306 c.p.c l'estinzione parziale del giudizio fra
CP 2 avendo il difensore dell'appellante, munito di procura
[...] e l'appellato
,
con potere di conciliare e transigere, in adesione alla proposta ex art. 185 bis c.p.c della
Corte, dichiarato di rinunciare all'appello con spese del presente grado interamente compensate;
la rinuncia è stata accettata da CP 2 tramite il proprio difensore munito di procura anche a transigere..
Vanno dunque esaminate le doglianze dell'appellante circa la motivazione con cui il
Tribunale di Siena ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno da reato nei confronti del solo Controparte 1
Questi con sentenza passata in giudicato del GUP presso il Tribunale di Siena è stato condannato-per quanto qui interessa- per il delitto punito dall'art. 612 bis c.p. commesso nei confronti di ( e della sua compagna dell'epoca) con condotteParte 1 reiterate così descritte nel capo di imputazione:
- in data 19/04/2019 veniva rinvenuto sul parabrezza dell'autovettura del Sig. Pt 1 parcheggiata su pubblica via nei pressi della propria abitazione sita in Siena, Viale V.
Veneto n. 25, un biglietto contenente una serie di nominativi, tra cui il proprio, seguiti dalla dicitura "Elenco dei partecipanti ai festini di Villa Flora. Bravi froci”;
, ex convivente del Sig. Pt 1in data 30/04/2019 la Sig.ra Persona 2
rinveniva nella cassetta della posta della propria abitazione sita in Siena, Viale V. Veneto
n. 25, un analogo biglietto, con su scritto “Elenco dei principali protagonisti dei festini gay a Villa
Flora", cui seguiva il medesimo elenco di nominativi del precedente biglietto e concludeva con "La banda dei froci è l'angelo della morte che scrive. saluti a tutti""; Pt 1 rinvenivain data 15/05/2019, nel vialetto della propria abitazione, il Sig. nuovamente un foglio in forma anonima, scritto al computer, riguardante esso stesso e e sul retro del biglietto vi era la scritta a mano dal inerente alla vicenda Persona 3″
,
n.d.r.) siete 2 dementi ed ho già decretato la vostratenore minaccioso "Tu e Per_4 ( Persona_5
morte. Per 6"; Pt 1- in data 21/05/2019, sempre nel vialetto dell'abitazione, il rinveniva un nuovo biglietto nel quale si leggeva: “Sei un povero demente sei già morto e ancora non te ne sei accorto...
Per Per 7
- in data 24/05/2019 veniva trovato un nuovo biglietto con su scritto "sei talmente stupido che non capisci che mi rendi ogni giorno + famoso. Stai facendo marketing & me e il mio libro. Grazie Perso
Tony... Max...Di a UL ( Persona_9 n.d.r.) che è morto. Se lo rivedo al Pedrocchino gli Per e sono molto pericoloso";stacco la testa. Sono incazzato
- in data 27/05/2019, il Pt 1 rinveniva un nuovo biglietto nel quale era scritto: “Il modo migliore per essere certi di vincere una guerra è assicurarsi la vittoria ancora prima di iniziare a combattere studiando i punti di forza e di debolezza dell'avversario, mantenendo la consapevolezza dei propri limiti ma anche la fiducia nelle proprie potenzialità sorprendendo continuamente il nemico. E prima di ogni altra cosa controllando le informazioni perché grazie alla conoscenza il destino della battaglia può davvero essere scritto prima che lo scontro cominci. Tanto tempo fa il sistema ha deciso di eliminarmi come avete fatto con Per_3 ma io non sono Per_3 sono una mutazione genetica di ciò che ero prima, sono una tigre e un samurai, non avete scampo anche perché non sono solo, ho i ROS dietro di me Per ho licenza di uccidere dillo anche a tutti gli altri della lista, aspetta Persona_10 il 16-06 e poi cadrà la testa del prete, il Per_11 è già morto e sepolto, a seguire tutti gli altri... Mad Max";
- in data 30/05/2019, il Pt 1 rinveniva un nuovo biglietto manoscritto nel quale si leggeva: "Se poi decideste veramente di farmi la guerra io sono disposto a uccidere, l'ho già fatto in passato anche se non lo sa nessuno, con le armi da fuoco, intendo, cretino, non con i blog. L'angelo della morte";
il 03/06/2019 un ulteriore messaggio intimidatorio del seguente tenore "per ora ho scherzato, come fa' il gatto con il topo, ma io non sono un gatto, sono una tigre, e caccio da solo, gli uomini Per stupidi e ignoranti come te. Ma è usi n gioco almeno x me, x voi no. Per 6".
Nella sentenza penale irrevocabile emessa in sede di giudizio abbreviato il GUP ha accertato positivamente anche l'evento di danno del delitto di stalking rappresentato dal cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. E dunque fondata la doglianza dell'appellante laddove lamenta che il primo giudice abbia violato l'art. 651 c.p.p. e dunque l'intangibilità del giudicato penale di condanna nel giudizio civile di danno, per aver ritenuto che l'attore non abbia provato il perdurante stato di ansia e paura -nel caso di specie coincidente con l'evento di danno del delitto di stalking- conseguenza delle condotte persecutorie reiterate accertate in sede penale e poste in essere dal CP_1
Invero l'art. 651 c.p.p. al primo comma prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Il secondo comma estende tale efficacia alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a definizione del giudizio abbreviato, salvo non vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha poi precisato che il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza- com'è quella prevista dall'art. 612 bis c.p.- si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile (cfr Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 9082/2025).
Il primo giudice, come lamentato dall'appellante, avrebbe dovuto accogliere la domanda e procedere unicamente alla quantificazione del danno non patrimoniale da reato ex art. 2059 c.c. 185 c.p. subito dall'attore, a cui dunque deve procedersi in questa sede, necessariamente in via equitativa, trattandosi di lesione di un interesse personale insuscettibile di valutazione economica. Considerate da un parte la natura delle condotte persecutorie poste in essere da Controparte_1 il contenuto delle minacce anche di
,
morte dirette al Pt 1 l'arco temporale in cui si sono dispiegate (di circa 3 mesi), e dall'altra l'assenza di allegazione da parte della vittima di intervenuti mutamenti nelle sue abitudini di vita quotidiana e di limitazione nella sua sfera dinamico-relazionale, salvo un comprensibile stato di agitazione, ansia ed insonnia, non tale da rendere necessario l'assunzione di farmaci o di intraprendere una terapia di supporto, stimasi equo liquidare il danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. in complessivi euro 12.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
La riforma della decisione impugnata, determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidarle nuovamente sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen
tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01;
Sez. 6 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189-01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto la soccombenza del convenuto-
appellato Controparte 1 questi è tenuto a rifondere all'attore-appellante le spese di
,
entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia determinato sul decisum, di un sforzo difensivo medio, ad eccezione delle fasi di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi ( attesa l'assenza di attività istruttoria dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c dinanzi al tribunale e dopo la fase di trattazione/conciliazione dinanzi alla Corte) di quella decisionale dinanzi al Tribunale (svoltasi nelle forme semplificate dell'art. 281 sexies c.p.c,) cui si applicano i parametri minimi. L'appellato CP 1 va infine condannato alla restituzione a Parte 1 delle somme da questi pagate a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado in data 18.10.2022 ( come da contabile di bonifico bancario depositata in atti) oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, in accoglimento della specifica istanza formulata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 758/2022 del Tribunale di Siena, ogniParte 1
altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara ex art. 306 c.p.c. estinto il giudizio fra l'appellante Parte 1
con spese del presente giudizio interamente compensate;
l'appellato CP 2
,
2) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna [...] CP 1 a corrispondere a Parte 1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 12.000 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna Controparte 1 alla restituzione in favore dell'appellante delle somme da questi corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
4) condanna Controparte 1 a rifondere a Parte 1 le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 3387,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo grado in € 4888,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DA LL ZA RL SA
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPY BBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa RL SA Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Consigliere rel. est. Dott.ssa DA LL ZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 521/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte 1 (c.f. C.F. 1
UI ERIKA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. C.F. 2Controparte 1 ), con il patrocinio dell'avv.
AR CO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
CP 2 Codice Fiscale 3 ) con il patrocinio degli avv.ti MATTEO
TI e RE DI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTI APPELLATE
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto di appello, riformare totalmente la sentenza del Tribunale di
Siena n. 758/2022 pubblicata il 13/9/2022, e per l'effetto:
- preso atto della sentenza penale di condanna del Controparte 1 (GUP del Tribunale di Siena,
sentenza n. 617/2019, divenuta definitiva), accertare e dichiarare la responsabilità in concorso del Sig. Controparte 1 e del Sig. CP 2 per i fatti illeciti descritti in atto di citazione, e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del Sig. Parte 1 nella misura di € 25.000,00- (venticinquemila/00), o della diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal medesimo in conseguenza e per effetto dei fatti illeciti di cui in narrazione;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al pagamento definitivo.
In ipotesi, ove venisse ritenuta inattendibile e infondata la chiamata in correità del Sig. CP_2 da parte del Sig. Controparte_1 o comunque insussistente il contributo causale del signor CP 2
Voglia l'Ecc.ma Corte - sempre tenuto conto della sentenza penale di condanna del Controparte 1
(GUP del Tribunale di Siena, sentenza n. 617/2019, divenuta definitiva), condannare in ogni caso il
Controparte 1 al risarcimento dei danni in favore del Sig. nella misura di € Parte 1
25.000,00- (venticinquemila/00), o della diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal medesimo in conseguenza e per effetto dei fatti illeciti di cui in narrazione.
Con vittoria di spese e compensi legali nei confronti di entrambe le parti appellate per entrambi i gradi di giudizio e con condanna del Sig. Controparte 1 alla restituzione delle somme percepite per compulsum CP 2 alla restituzione delle sommee dell'Avv. Matteo Butti, procuratore antistatario del Sig. direttamente percepite, quale rimborso dei compensi legali, a seguito della sentenza di primo grado;
o comunque, ponendo a carico del Controparte 1 chiamante in correità, le spese e i compensi dell'altro convenuto CP_2 sia del primo che del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, per le motivazioni di cui in narrativa, si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado con la memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte e riportate". Per l'appellato Controparte 1 : "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrarii reiectis, A) preliminarmente, disattesa ogni altra istanza, dichiarare inammissibile, infondato e, dichiarare e, comunque, rigettare l'appello ex adverso spiegato, e, in ogni caso, definitivamente accogliendo le conclusioni rassegnate in prime cure dal convenuto;
2 B) Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata nei confronti del convenuto per quanto argomentato e prodotto e confermare la sentenza del Giudice di Siena n. 758/2022 pubblicata il 13.09.2022 nella causa civile n. 729/2021. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.
CP 2Per l'appellato "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello promosso da parte del sig. Pt 1
[…] e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza n. 758/2022 del Tribunale di
Siena, Dott.sa Alessandra VIRZILLO, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in seno all'udienza del
13/9/2022 nella causa civile R.G. n. 729/2021. In ogni caso, rigettare le pretese dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 758/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il
13.9.2022, in materia di risarcimento del danno da reato ex artt. 2043-2059 c.c .
FATTI di CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena che ha respinto la sua domanda di risarcimento
Controparte 1 e di CP 2
,del danno non patrimoniale proposta nei confronti di condannandolo alla refusione delle spese di lite.
L'attore a fondamento delle proprie istanze aveva dedotto che nel periodo ricompreso fra aprile-giugno 2019 il signor Controparte 1 aveva posto in essere in suo danno condotte persecutorie integranti il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. per il quale stato era stato condannato in via definitiva in sede di giudizio abbreviato con sentenza del GUP del
Tribunale di Siena n. 617/2019 , confermata integralmente dalla Corte d'Appello di
Firenze sez. penale con sentenza n. 1950/2020 del 02/07/2020 e dalla Suprema Corte di Cassazione, divenuta definitiva in data 10/02/2021. Il medesimo imputato all'udienza penale del 24.10.2019 dinanzi al GUP, nel rendere dichiarazioni spontanee, oltre ad ammettere le proprie responsabilità, aveva dichiarato di aver agito in danno del signor
Pt 1 su suggerimento di CP_2 1. L'attore quindi aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza del reato, che quantificava in euro 25.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria, osservando come alcuna rilevanza in sede civile potesse avere l'avvenuta archiviazione del procedimento penale per i medesimi fatti a carico di CP 2
Ritualmente costituiti entrambi i convenuti avevano chiesto il rigetto della avversa domanda, in quanto infondata. conIl Tribunale di Siena, respinte le istanze di prova testimoniale di parte attrice, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ha rigettato la domanda ritenendo, con riferimento al
Controparte_1 condannato in via definitiva per il reato di stalking, che laconvenuto
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vittima non abbia dimostrato il “perdurante e grave stato d'ansia o di paura, in capo alla vittima, bensì al contrario vi è prova di un comportamento del tutt'altro che impaurito o in ansia Pt 1
o "fiaccato" dalle minacce gravi subite. Invero, dal doc.2 di parte convenuta CP 1 (pagina del
Blog) si evince un comportamento di sfida, sprezzante, canzonatorio ed offensivo sia nei confronti del CP 1 sia nei confronti del Procuratore Capo Per 1 (che non avrebbe prontamente posto in essere la tutela del caso). Ebbene, proprio dal comportamento di parte attrice, questo giudice deduce l'insussistenza del danno subito per il reato di stalking". Riguardo invece al convenuto CP 2
[...] lo ha ritenuto del tutto estraneo ai fatti, come comprovato dall'archiviazione del procedimento penale a suo carico.
Avverso tale decisione l'attore ha interposto appello, i cui motivi, in assenza di una specifica articolazione, posso così sintetizzarsi: con il primo ha lamentato che il primo giudice, invece di attenersi al giudicato penale di
-
condanna in ordine al delitto di stalking commesso da Controparte_1 limitandosi alla
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mera quantificazione del danno non patrimoniale da reato conseguente, oggetto del giudizio civile, abbia rigettato la domanda compiendo una inammissibile rivalutazione negativa della sussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie penale, rappresentato dal perdurante stato di ansia e paura ingenerato nella vittima;
con ,riferimento invece alla posizione di CP 2 il tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare il valore probatorio della chiamata in correità del CP 1 effettuata all'udienza dinanzi al GUP, dando invece rilievo al decreto di archiviazione, sebbene privo di efficacia nel giudizio civile, ritenendo inoltre erroneamente irrilevante la prova testimoniale capitolata nella memoria n. 2 ex art. 83 comma VI c.p.c.; l'appellante ha quindi reiterato le istanze istruttorie di prova costituenda non ammesse;
-con il secondo motivo ha impugnato il capo della condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario di CP_2 assumendo che avrebbero dovuto essere poste
,
in considerazione della chiamata in correità da questo a carico di Controparte 1
effettuata nei confronti del CP_2 con le dichiarazioni spontanee rese all'udienza dinanzi al
GUP del Tribunale di Siena.
L'appellante ha formulato altresì domanda di restituzione, in ipotesi di accoglimento del gravame, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado producendo documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Si sono costituiti entrambi gli appellati concludendo per la reiezione dell'appello in quanto infondato.
Con ordinanza del 13 giugno 2024 la Corte ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
-pagamento da parte Parte 2 a titolo di risarcimento del danno in favore di parte appellante della somma onnicomprensiva di euro 10.000 oltre spese di entrambi i gradi di giudizio, di cui euro 3.000 per il primo grado ed euro 2000 per il secondo, oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15%;
-rinuncia all'appello nei confronti di CP_3 spese del presente grado compensate fra le parti;
fissando successiva udienza, all'esito della quale l'appellante e l'appellato CP_2 hanno dichiarato di aderire alla proposta, non invece l'appellato CP_1 quindi la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9.7.2025 e decisa nella camera di consiglio del 14 novembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della decisione Parte 1In limine va dichiarata ex art. 306 c.p.c l'estinzione parziale del giudizio fra
CP 2 avendo il difensore dell'appellante, munito di procura
[...] e l'appellato
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con potere di conciliare e transigere, in adesione alla proposta ex art. 185 bis c.p.c della
Corte, dichiarato di rinunciare all'appello con spese del presente grado interamente compensate;
la rinuncia è stata accettata da CP 2 tramite il proprio difensore munito di procura anche a transigere..
Vanno dunque esaminate le doglianze dell'appellante circa la motivazione con cui il
Tribunale di Siena ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno da reato nei confronti del solo Controparte 1
Questi con sentenza passata in giudicato del GUP presso il Tribunale di Siena è stato condannato-per quanto qui interessa- per il delitto punito dall'art. 612 bis c.p. commesso nei confronti di ( e della sua compagna dell'epoca) con condotteParte 1 reiterate così descritte nel capo di imputazione:
- in data 19/04/2019 veniva rinvenuto sul parabrezza dell'autovettura del Sig. Pt 1 parcheggiata su pubblica via nei pressi della propria abitazione sita in Siena, Viale V.
Veneto n. 25, un biglietto contenente una serie di nominativi, tra cui il proprio, seguiti dalla dicitura "Elenco dei partecipanti ai festini di Villa Flora. Bravi froci”;
, ex convivente del Sig. Pt 1in data 30/04/2019 la Sig.ra Persona 2
rinveniva nella cassetta della posta della propria abitazione sita in Siena, Viale V. Veneto
n. 25, un analogo biglietto, con su scritto “Elenco dei principali protagonisti dei festini gay a Villa
Flora", cui seguiva il medesimo elenco di nominativi del precedente biglietto e concludeva con "La banda dei froci è l'angelo della morte che scrive. saluti a tutti""; Pt 1 rinvenivain data 15/05/2019, nel vialetto della propria abitazione, il Sig. nuovamente un foglio in forma anonima, scritto al computer, riguardante esso stesso e e sul retro del biglietto vi era la scritta a mano dal inerente alla vicenda Persona 3″
,
n.d.r.) siete 2 dementi ed ho già decretato la vostratenore minaccioso "Tu e Per_4 ( Persona_5
morte. Per 6"; Pt 1- in data 21/05/2019, sempre nel vialetto dell'abitazione, il rinveniva un nuovo biglietto nel quale si leggeva: “Sei un povero demente sei già morto e ancora non te ne sei accorto...
Per Per 7
- in data 24/05/2019 veniva trovato un nuovo biglietto con su scritto "sei talmente stupido che non capisci che mi rendi ogni giorno + famoso. Stai facendo marketing & me e il mio libro. Grazie Perso
Tony... Max...Di a UL ( Persona_9 n.d.r.) che è morto. Se lo rivedo al Pedrocchino gli Per e sono molto pericoloso";stacco la testa. Sono incazzato
- in data 27/05/2019, il Pt 1 rinveniva un nuovo biglietto nel quale era scritto: “Il modo migliore per essere certi di vincere una guerra è assicurarsi la vittoria ancora prima di iniziare a combattere studiando i punti di forza e di debolezza dell'avversario, mantenendo la consapevolezza dei propri limiti ma anche la fiducia nelle proprie potenzialità sorprendendo continuamente il nemico. E prima di ogni altra cosa controllando le informazioni perché grazie alla conoscenza il destino della battaglia può davvero essere scritto prima che lo scontro cominci. Tanto tempo fa il sistema ha deciso di eliminarmi come avete fatto con Per_3 ma io non sono Per_3 sono una mutazione genetica di ciò che ero prima, sono una tigre e un samurai, non avete scampo anche perché non sono solo, ho i ROS dietro di me Per ho licenza di uccidere dillo anche a tutti gli altri della lista, aspetta Persona_10 il 16-06 e poi cadrà la testa del prete, il Per_11 è già morto e sepolto, a seguire tutti gli altri... Mad Max";
- in data 30/05/2019, il Pt 1 rinveniva un nuovo biglietto manoscritto nel quale si leggeva: "Se poi decideste veramente di farmi la guerra io sono disposto a uccidere, l'ho già fatto in passato anche se non lo sa nessuno, con le armi da fuoco, intendo, cretino, non con i blog. L'angelo della morte";
il 03/06/2019 un ulteriore messaggio intimidatorio del seguente tenore "per ora ho scherzato, come fa' il gatto con il topo, ma io non sono un gatto, sono una tigre, e caccio da solo, gli uomini Per stupidi e ignoranti come te. Ma è usi n gioco almeno x me, x voi no. Per 6".
Nella sentenza penale irrevocabile emessa in sede di giudizio abbreviato il GUP ha accertato positivamente anche l'evento di danno del delitto di stalking rappresentato dal cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. E dunque fondata la doglianza dell'appellante laddove lamenta che il primo giudice abbia violato l'art. 651 c.p.p. e dunque l'intangibilità del giudicato penale di condanna nel giudizio civile di danno, per aver ritenuto che l'attore non abbia provato il perdurante stato di ansia e paura -nel caso di specie coincidente con l'evento di danno del delitto di stalking- conseguenza delle condotte persecutorie reiterate accertate in sede penale e poste in essere dal CP_1
Invero l'art. 651 c.p.p. al primo comma prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Il secondo comma estende tale efficacia alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a definizione del giudizio abbreviato, salvo non vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha poi precisato che il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza- com'è quella prevista dall'art. 612 bis c.p.- si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile (cfr Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 9082/2025).
Il primo giudice, come lamentato dall'appellante, avrebbe dovuto accogliere la domanda e procedere unicamente alla quantificazione del danno non patrimoniale da reato ex art. 2059 c.c. 185 c.p. subito dall'attore, a cui dunque deve procedersi in questa sede, necessariamente in via equitativa, trattandosi di lesione di un interesse personale insuscettibile di valutazione economica. Considerate da un parte la natura delle condotte persecutorie poste in essere da Controparte_1 il contenuto delle minacce anche di
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morte dirette al Pt 1 l'arco temporale in cui si sono dispiegate (di circa 3 mesi), e dall'altra l'assenza di allegazione da parte della vittima di intervenuti mutamenti nelle sue abitudini di vita quotidiana e di limitazione nella sua sfera dinamico-relazionale, salvo un comprensibile stato di agitazione, ansia ed insonnia, non tale da rendere necessario l'assunzione di farmaci o di intraprendere una terapia di supporto, stimasi equo liquidare il danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. in complessivi euro 12.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
La riforma della decisione impugnata, determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidarle nuovamente sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen
tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01;
Sez. 6 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189-01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto la soccombenza del convenuto-
appellato Controparte 1 questi è tenuto a rifondere all'attore-appellante le spese di
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entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia determinato sul decisum, di un sforzo difensivo medio, ad eccezione delle fasi di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi ( attesa l'assenza di attività istruttoria dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c dinanzi al tribunale e dopo la fase di trattazione/conciliazione dinanzi alla Corte) di quella decisionale dinanzi al Tribunale (svoltasi nelle forme semplificate dell'art. 281 sexies c.p.c,) cui si applicano i parametri minimi. L'appellato CP 1 va infine condannato alla restituzione a Parte 1 delle somme da questi pagate a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado in data 18.10.2022 ( come da contabile di bonifico bancario depositata in atti) oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, in accoglimento della specifica istanza formulata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 758/2022 del Tribunale di Siena, ogniParte 1
altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara ex art. 306 c.p.c. estinto il giudizio fra l'appellante Parte 1
con spese del presente giudizio interamente compensate;
l'appellato CP 2
,
2) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna [...] CP 1 a corrispondere a Parte 1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 12.000 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna Controparte 1 alla restituzione in favore dell'appellante delle somme da questi corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
4) condanna Controparte 1 a rifondere a Parte 1 le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 3387,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo grado in € 4888,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DA LL ZA RL SA
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.