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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1046 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
RINAUDO SARA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 11.09.2021 in Torino (TO), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Torino al numero 106, parte II, serie A, uff. 2, anno 2021, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Relativamente alla minore
1. Responsabilità genitoriale: resterà affidata in via condivisa a entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2. Tempi di permanenza: la mamma potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo vorrà, Per_1 previo accordo con l'altro genitore, e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita
(in base ai turni lavorativi della sig.ra , che quest'ultima comunicherà al sig. Pt_2 Parte_1
entro e non oltre il 15 del mese precedente) per il quale starà con la mamma: Per_1
• quando la sig.ra effettuerà il turno del mattino (che si svolge dalle ore 07:00 alle ore Pt_2
14:00): durante il pomeriggio, dalle ore 15:00, prelevando la bambina dall'abitazione del padre ovvero dei nonni paterni, con pernottamento a casa della mamma;
verrà riaccompagnata Per_1
dalla mamma, prima del turno successivo, presso l'abitazione del padre ovvero dei nonni paterni;
• quando la mamma effettuerà il turno del pomeriggio (che si svolge dalle ore 14:00 alle ore 21:00):
la mamma si occuperà di portare a scuola, mentre sarà il papà a riprendere la minore Per_1
presso la scuola;
qualora non sia giorno scolastico, la sig.ra potrà tenere con sé la minore Pt_2
dalle ore 08:00, fino alle ore 12:00, allorquando la accompagnerà presso l'abitazione paterna ovvero dei nonni;
• quando la mamma effettuerà il turno di notte (dalle ore 21:00 alle ore 07:00): la mamma potrà tenere con sé la minore dalle ore 12:00, ovvero dall'uscita da scuola, alle ore 20:00,
riaccompagnandola presso l'abitazione del padre, ove la minore pernotterà;
• quando la mamma ha il giorno di riposo/di smonto: , compatibilmente alle sue esigenze Per_1
ed ai suoi impegni, starà con la mamma tutta il giorno, con pernotto a casa della stessa, se ciò è
conciliabile con il successivo turno lavorativo della sig.ra ; diversamente la sig.ra Pt_2 Pt_2
riaccompagnerà presso la casa del padre per cena. Per_1
resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso l'abitazione della madre. Per_1
3. In subordine, nell'ipotesi in cui la situazione lavorativa delle parti vari ovvero vari la loro situazione familiare (esempio: impossibilità/mancata disponibilità dei nonni paterni ad occuparsi,
nei medesimi termini, di ), o venga meno l'accordo delle parti sulle modalità del suddetto Per_1
calendario, , a settimane alterne, potrà stare con la mamma la quale si occuperà di Per_1
andare a prendere e riportare la minore presso la casa paterna o dei nonni: dalla domenica sera dalle ore 18:30 al martedì fino alle ore 18:30; dal sabato dalle ore 08:00 fino alla domenica alle ore 18:30; il restante periodo di tempo starà presso il papà. Per_1
La settimana successiva i giorni di permanenza saranno invertiti (e quindi starà con il Per_1
papà dalla domenica sera al martedì nonché il sabato e la domenica) e sarà il papà ad occuparsi di andare a prendere e riportare la minore presso la casa materna.
, in questa ipotesi, resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso Per_1
l'abitazione della madre.
4. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti punti 2 e 3, i periodi di vacanza e di festività verranno regolati come segue:
• durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre mattina alla mattina del 31 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
la Vigilia di Natale sino alle ore 22.00,
la trascorrerà con il genitore con cui trascorre il secondo periodo (segnatamente: negli Per_1
anni dispari con il padre);
• durante le vacanze pasquali: ad anni alterni per l'intero periodo di vacanza scolastica
(segnatamente: negli anni dispari con il padre);
• durante le vacanze estive: quindici giorni nel periodo delle vacanze scolastiche estive con ciascun genitore, periodo nel quale le visite dell'altro genitore saranno sospese, da concordare tra loro entro il 30 maggio di ogni anno;
• le restanti Festività e/o Ponti: verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
• compleanno: in deroga al consueto calendario visite, il padre, se lo desidera, potrà tenere con sé
la figlia il giorno del proprio compleanno e, negli anni dispari, il giorno del compleanno della figlia;
in deroga al consueto calendario visite, ugualmente, la madre, se lo desidera, potrà tenere con sé la figlia il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno della figlia.
• nel caso di malattia del bambino i genitori si impegnano ad avvisarsi tempestivamente, ed a valutare insieme in quale abitazione far trascorrere il periodo a . Per_1
• I medicinali su prescrizione medica ed i farmaci da banco verranno somministrati informando l'altro genitore, al fine di una corretta cura.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di . Per_1
6. Ciascun genitore contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati sulle spese per i figli sottoscritto in data 15.3.2016, che qui si intende integralmente richiamato;
i conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore che anticipa la spesa straordinaria sarà tenuto ad inviare, a mezzo posta elettronica, il deconto con giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Eventuali viaggi all'estero di , con o senza i genitori, necessiteranno di preventivo Per_1
accordo fra i genitori.
Relativamente ai rapporti economici tra i coniugi
8. La sig.ra si impegna a trasferire, dinanzi al Notaio prescelto dal sig. Parte_2 [...]
senza corresponsione di denaro, entro e non oltre 15 giorni dalla pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio, la piena proprietà del seguente bene immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Loano (SV), nell'ambito del complesso denominato “Condominio Orteno”, distinto con il civico 29 di Via Isonzo, e precisamente nel fabbricato individuato come “Casa A”:
a. - appartamento uso civile abitazione segnato con l'interno 4, posto al secondo piano;
-confinante con: appartamento interno 5, ballatoio e vano scale;
muri di perimetro e prospetti su area circostante il fabbricato (su tre lati);
-censito al catasto fabbricati del Comune di Loano al foglio 16; mappale 1439; subalterno 11;
categoria A/3; classe seconda;
superficie totale mq. 105 escluse aree scoperte mq. 103;
b. - locale uso autorimessa segnato con il numero 3, posto al piano terreno, dalla consistenza catastale di 18 mq.;
-confinante con: autorimessa numero 1 e locale caldaia;
vano scale;
area adiacente il fabbricato, da cui ha accesso;
autorimessa numero 2; -censito al catasto fabbricati del Comune di Loano al foglio 16; mappale 1439; subalterno 3,
categoria C/6, classe seconda, consistenza 18 mq.; superficie totale 20 mq.
9. Ai fini fiscali le parti chiederanno che il trasferimento rientri nella disciplina di cui all'art. 19
legge 74/1987 e successive modifiche e le parti avranno, per quanto di legge, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla predetta norma, essendo l'accordo di trasferimento di diritti reali funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto,
dichiarando di nulla avere più l'uno dall'altro a pretendere economicamente.
11. I coniugi rinunciano reciprocamente a vantare qualsivoglia importo a titolo di mantenimento,
essendo entrambi economicamente autosufficienti ed a ogni ulteriore richiesta a carattere patrimoniale.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo