TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 14592/2023 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente a[...]
n.25A, ( ), ai fini della presente procedura elettivamente C.F._1 domiciliata in Torino, Via San Quintino n. 40 presso lo Studio dell'avv. Elena Banin
( ), che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta C.F._2 di deposito telematico,
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e residente ad NO (TO Controparte_1
Via Ferna n.17, Codice Fiscale ed elettivamente domiciliato in C.F._3
Chivasso, Via Caduti per la Libertà 43, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba LICCESE del
Foro di Ivrea (Codice Fiscale , che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura rilasciata in calce alla presente memoria difensiva su foglio a parte inserito nella busta telematica
CONVENUTO CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare e decidere:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
2. dare atto che il figlio studente e non economicamente autonomo, ha Per_1 raggiunto nel corso del processo la maggiore età e vive con la madre, unitamente al figlio maggiore , anch'egli maggiorenne e non pienamente autonomo;
Per_2
3. dare atto che la signora ed i figli hanno lasciato la casa coniugale, che è Pt_1 rimasta nella piena ed esclusiva disponibilità del signor e quindi dichiarare non CP_1 luogo a provvedere in merito alla sua assegnazione;
4. disporre che il signor contribuisca al mantenimento della moglie versandole, CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, assegno di €300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
5. disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio con CP_1 Per_1 assegno di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT
o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
6. disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio con CP_1 Per_2 assegno di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
7. disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle CP_1 spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli o in subordine del solo figlio Per_1 sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del
16/3/2016;
8. Condannare il signor al risarcimento del danno endofamiliare nella misura da CP_1 valutarsi in via equitativa dal Tribunale.
9. Condannare il signor al pagamento delle spese di causa, anche 15% generali, CP_1 diritti ed onorari. *
Per il convenuto. Voglia il Tribunale Ill.mo adito, salvis juribus, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie di rito e del caso,
In via istruttoria, senza inversione di onere della prova che non competa, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dall'esponente nelle memorie datate 26 ottobre e
16 novembre 2023 e ai verbali d'udienza, e non ammesse, nonché tutte le produzioni effettuate, i testi indicati. Con riserva di ogni ulteriore diritto istruttorio (meglio capitolare, ulteriormente dedurre, controdedurre, indicare testi in materia diretta e contraria, produrre…).
Nel merito, In ogni caso respingere le domande contrarie proposte dalla ricorrente.
IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la separazione giudiziale dei Sigg.ri coniugi CP_1
e ex art. 151 codice civile II comma con addebito alla moglie.
[...] Parte_1
Dare atto che il figlio è divenuto maggiorenne, ma allo stato non è indipendente Per_1 economicamente, e che, quindi, il Sig. si rende disponibile a Controparte_1 corrispondere l'importo mensile di € 300,00 (diconsi trecento euro) quale contributo al mantenimento del figlio sino a quando non sarà indipendente economicamente, Per_1 rivalutato annualmente secondo indice ISTAT, direttamente al figlio con accredito mensile sul conto corrente indicato dallo stesso.
Dare atto che la Sig.ra si è allontanata dalla casa coniugale senza Parte_1 consenso del marito e ha reperito autonoma abitazione, rinunciando a qualsiasi pretesa sull'assegnazione in uso della medesima e ha asportato tutti gli effetti personali anche dei figli e ogni altro arredo e suppellettile dalla stessa ritenuto e conseguentemente dichiarare che la casa coniugale sita in NO (TO), Via Ferna 17, di proprietà del
Sig. rimane assegnata definitivamente allo stesso unitamente agli Controparte_1 arredi e suppellettili che la compongono.
Dare atto che la Sig.ra percepisce un adeguato reddito derivante da Parte_1 attività lavorativa svolta sia in forma regolarizzata che in forma irregolare ed è indipendente economicamente e conseguentemente dichiarare che non ricorrono i presupposti per onerare il convenuto di un contributo al mantenimento della moglie.
Dare atto che il figlio è maggiorenne, che dal 2021 non risiede con Persona_3 nessun genitore, che lavorava presso la Soc. Ferr. Fast S.r.l, ma ha presentato le dimissioni e ha reperito altra attività lavorativa e, quindi, è indipendente economicamente, e , pertanto, dichiarare che non ricorrono i presupposti per onerare il convenuto di un contributo al mantenimento dello stesso.
Dare atto che il Sig. acconsente a continuare a versare al figlio Controparte_1
sino a quando verrà erogato dall'INPS, quanto percepito a titolo di assegno Per_1 unico.
Dare atto che il Sig. si rende disponibile a corrispondere direttamente Controparte_1 al figlio il 50 % delle spese straordinarie sostenute sino a quando non sarà Per_1 indipendente economicamente secondo le modalità e i termini previsti nel Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del15 marzo 2016.
Dare atto che non ricorrono i presupposti per condannare il Sig. al Controparte_1 risarcimento del danno endofamiliare in favore della moglie.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistere i presupposti per onerare il convenuto Sig. di un contributo al mantenimento della moglie Sig.ra Controparte_1
Voglia disporre che sia dovuto nella misura massima di 100,00 € Parte_1 mensili.
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistere i presupposti per onerare il convenuto Sig. di un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_3
Voglia disporre che sia dovuto nella misura massima di 100,00 € mensili
[...] dacorrispondere direttamente allo stesso.
Riservato ogni diritto, ogni istanza e azione afferente le ulteriori questioni anche patrimoniali che risulteranno in corso di causa.
In ogni caso, con il favore delle spese, rimborso forfettario nella misura del 15%, incidenze fiscali, o in subordine disporre la compensazione delle spese.
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che i presupposti della separazione non sono in discussione, vanno immediatamente evidenziate le seguenti questioni: a) I figli sono divenuti maggiorenni e non si deve pertanto provvedere sul regime di affidamento e sulla rispettiva collocazione, fermo restando che, almeno Per_1 vive pacificamente con la madre;
b) La ricorrente ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare di proprietà del marito essendosi trasferita altrove;
c) Non si provvede comunque sull'assegnazione della casa al marito non sussistendone i presupposti (convivenza con figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti).
Passando all'esame delle questioni controverse, con ordinanza 18 gennaio 2024 (che non consta essere stata impugnata) sono stati adottati provvedimenti ex art. 473 bis
22 cpc che qui di seguito si riportano.
Premesso che le parti sono genitori di due figli, di anni 22 e oramai Per_2 Per_1 prossimo alla maggiore età, non si registra controversia in primis sulla condivisione dell'affidamento di quest'ultimo, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione e sulla sua collocazione prioritaria presso la madre. Il regime di visita con il padre, data l'età del ragazzo, va rimesso ad accordi liberamente presi tra genitori e figlio tenuto conto dei rispettivi impegni e desideri, essendo inimmaginabile un regolamento rigido. Quanto al contributo da imporre al padre al mantenimento dei figli, nulla può essere stabilito quanto a il quale è oramai Per_2 pacificamente inserito nel mondo del lavoro ed in particolare nell'azienda paterna. Non rileva che abbia deciso di proseguire gli studi. Quanto a è lo stesso che Per_1 CP_1 riconosce di dovere provvedere, dichiarandosi disponibile a versare € 500,00 mensili ed attestando le autonome rimesse effettuate a favore del figlio. Si tratta di importo insufficiente da determinare, invero, in € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Torino. Occorre infatti tener conto della palese sperequazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi. La Pt_1 lavora come impiegata percependo uno stipendio di 1700/1800 euro mensili, essendo onerata dal pagamento di un canone di locazione di € 500,00. A suo carico inoltre, di fatto, il mantenimento del figlio che con il padre ha rapporti sporadici.
La percezione di altre forme di reddito da attività di estetista è, allo stato, da dimostrare tenuto conto che lo stesso riconosce che si tratta di tratta di occupazioni oggi CP_1 effettuate “a tempo perso”. Il , a sua volta, è un imprenditore, titolare di CP_1 un'azienda che egli stesso qualifica come “florida” e vive in casa di proprietà. La società
è formata dal per il 99% e dalla signora per l'1% (docc.nn.3 e 4 CP_1 Pt_1 ricorrente con quote utili irrisorie). L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile di
€383.763,00 (dato non contestato). Ha inoltre un patrimonio immobiliare e mobiliare, quest'ultimo da egli stesso definito “considerevole” di cui occorre tenere conto pur considerando i protestati oneri aziendali per altro sub valenti rispetti ai doveri familiari.
In tale contesto, impregiudicati gli esiti dell'indagine sullo svolgimento di ulteriori attività redditizie da parte della ricorrente, e delle reciproche domande di addebito, sembra equo contenere in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento del coniuge, rivalutabili, essendo stato descritto in termini vaghi l'asserito “agiato” tenore di vita presumendosi, semmai, dalle stesse allegazioni della ricorrente, un ménage, seppur immune da preoccupazioni, massimamente dedito al lavoro e alla famiglia.
Pqm
provvede in via provvisoria ed urgente come in premessa disponendo:
la condivisione dell'affidamento del figlio con esercizio separato della Per_1 responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione e la sua collocazione prioritaria presso la madre. Il regime di visita con il padre, data l'età del ragazzo, va rimesso ad accordi liberamente presi tra genitori e figlio tenuto conto dei rispettivi impegni e desideri A carico del padre un contributo al mantenimento del figlio ed a favore della madre di € 800,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie secondo protocollo, e di € 300,00 mensili per il mantenimento della moglie, importi entrambi rivalutabili annualmente secondo Istat.
*
Detto questo, va immediatamente eliminata ogni ragione di dubbio quanto al contributo al mantenimento del figlio maggiore su cui la ricorrente insiste. Per_2
Come motivato nei provvedimenti provvisori, egli già all'epoca della prima udienza
(28.11.2023), constava lavorare presso l'azienda del padre, essendo dunque oramai a pieno titolo entrato nel mondo del lavoro non spostando i termini della questione il fatto che avesse ripreso gli studi.
A ciò aggiungasi che egli risulta sinanche socio di impresa ed è inserito nello stato di famiglia dei nonni (cfr. doc. 57,58 e 59 convenuto), essendo dunque infondata la richiesta materna di ottenere un contributo al suo mantenimento.
Esulano dall'oggetto del giudizio le spontanee elargizioni che il padre vorrà, se lo riterrà, attribuirgli. Pacifico invece che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio minore che vive con la mamma (v. infra).
Le domande di addebito.
Quella avanzata dalla è motivata dal carattere “prepotente e dominante” del Pt_1 marito che avrebbe “spesso” posto in essere “condotte svilenti ed umilianti nei confronti della signora ”, che, per anni, pur essendone profondamente innamorata, si è Pt_1
“sentita succube e non ha ma avuto la forza di riscattarsi fino all'ultimo episodio critico avvenuto il 6/1/2023” allorquando si era verificata una “colluttazione” fra il padre e il figlio scaturendone un grave litigio che vide coinvolti la moglie e il figlio . Per_1 Per_2
Il giorno seguente, aggiunge la ricorrente, il “ha iniziato nuovamente ad insultare CP_1 moglie e figli, invitandoli tutti a recarsi da uno psichiatra ed andare via da casa. Non potendo più accettare di vedere i figli esposti ad una grossa sofferenza e per salvarli da un “ambiente irrimediabilmente tossico”, ha definitivamente lasciato con entrambi i figli la casa coniugale e si è trasferita presso i propri genitori”.
Non si trattava, a dire della ricorrente, del primo episodio di violenza: “in un'occasione, nell'anno 2016, il signor le aveva sbattuto la testa contro il pavimento perché CP_1 era uscita con un'amica. In altra occasione le ha sferrato uno schiaffo violento procurandole un occhio nero e facendola cadere a terra. In plurime occasioni l'ha insultata accusandola di avere amanti, definendola “cogliona, puttana” anche in presenza di altre persone. Per anni la signora ha sopportato di essere Pt_1 continuamente svilita ed umiliata dal marito, senza riuscire ad affrancarsi e a liberarsi da uno stato di sudditanza, sia psicologico, sia economico. Dopo la nascita di Per_1 infatti, la signora ha lasciato il lavoro ed è stata completamente dipendente dal Pt_1 marito anche dal punto di vista economico. La dipendenza economica ha molto condizionato la sua libertà. Nemmeno il percorso psicologico intrapreso nel 2019 le ha consentito di trovare forze ed energie per ribellarsi ad un marito concepito come dispotico”.
Orbene; che la crisi fosse conclamata nel momento in cui la , agli inizi del 2023, Pt_1 decise di lasciare la casa è pacifico. Non per questo, tuttavia, la responsabilità è da addebitare con evidenza a condotte del marito contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Dirimente è infatti la testimonianza del figlio , particolarmente attendibile Per_2 riferendo per conoscenza diretta e non de relato, e non certo interessato a fornire versioni favorevoli all'uno o all'altro genitore, il quale ha riferito (udienza 9.10.2024): capo 10: “sì, le offese arrivavano da una parte e dall'altra, erano bilaterali, alla presenza mia e di mio fratello, le occasioni erano tante in alcune periodi, meno in altri periodi a seconda del momento” a riprova di un clima familiare andatosi progressivamente a deteriorare e, dunque, già da tempo esacerbato, non chiaramente riconducibile solo alla condotta del , contesto nel quale si spiega la decisione CP_1 finale della di allontanarsi da casa a seguito dell'episodio del gennaio 2023, Pt_1 concretizzatosi in una lite, sinanche sfociata in una colluttazione – con presumibili atti violenti reciproci e che possono dunque avere provocato i “lividi” di cui si duole la
, che non vi è dunque prova abbiano avuto causa diversa - che vide protagonisti, Pt_1 addirittura, anche i due figli.
Privo di rilievo finisce poi con l'essere, nel contesto, l'episodio verificatosi nel 2016 in quanto la crisi, e con essa la dissoluzione del rapporto coniugale, esplose definitivamente, con l'interruzione della coabitazione, ben sette anni dopo essendo dunque arduo ricondurne a quei fatti la causa della separazione.
Un approfondimento di quel che successe in quel frangente è dunque inutile, al pari delle occasioni in cui la ricorrente sarebbe stata vittima di un episodio di percosse o di plurime ingiurie, il primo neppure collocato nel tempo, le seconde valutabili nel contesto di “reciprocità” descritto dal figlio . Per_2
In cosa sia consistita, poi, la violenza o soggezione economica di cui la sarebbe Pt_1 stata vittima non si comprende visto che, per concordi e plurime indicazioni testimoniali, durante la vita matrimoniale, oltre a dedicarsi alla famiglia, ha lavorato, in forma chiaramente irregolare, come estetista, attività che corrispondeva alla sua
“competenza professionale” (teste , ritraendo dunque forme di reddito con Tes_1 la ovvia adesione del coniuge.
Miglior sorte non può avere la contrapposta domanda del che egli riconduce CP_1 all'abbandono del tetto coniugale del coniuge, da valutare tenendo conto che “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 30/05/2023, n. 15212).
Né più né meno di quanto verificatosi nella fattispecie all'esame del collegio.
Alcun risarcimento per il danno c.d. endo familiare può dunque essere riconosciuto alla
. Pt_1
*
Sul contributo al mantenimento del figlio e della moglie. Per_1
Nulla induce a rimeditare il quadro considerato nei provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc, neppure la già descritta attività lavorativa svolta dalla che sebbene sia Pt_1 stata (e sia) fonte di redditi non verificabili, non vale certamente a colmare lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi, e non valendo inoltre ad assicurarle un tenore di vita che, durante la vita matrimoniale basatasi massimamente sulle entrate del marito imprenditore (titolare di un'attività di commercio all'ingrosso di ferramenta), fu, se non elevato, certamente immune, giova ribadire, da preoccupazioni, tenuto conto inoltre, nella attuale comparazione, delle spese locatizie e degli oneri preminenti di accudimento del figlio Per_1
Di nessun rilievo è, inoltre, il documento prodotto dalla ricorrente con cui si vorrebbe certificare la perdita del rapporto di lavoro, in quanto ciò che rileva è la capacità lavorativa (nel caso della evidente) e comunque perché, provenendo da Pt_1 un'agenzia di somministrazione lavoro, altro non dimostra che la cessazione dell'impiego presso una certa azienda ma non certo che la non possa impiegarsi Pt_1 altrimenti;
non senza non rilevare, in proposito, come la prestazione lavorativa sia stata sempre originata da contratti a tempo determinato rinnovati (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente in prima udienza).
Da ultimo la è titolare della quota dell'1% della società del coniuge, utilità di Pt_1 cui occorre pur sempre tenere conto.
Ove per contro, la capacità reddituale del , proprietario di immobili redditizi, non CP_1 potrà essere desunta, per limitarla rispetto al quadro considerato nel provvedimento
473 bis 22 cpc, dal mero dato fiscale (Unico 2024) la cui valenza indiziaria nelle cause in materia di famiglia è nota, tanto più nel caso di specie, trattandosi di documento “confezionato” dallo stesso soggetto, l'amministratore della società, che intenderebbe avvalersene.
Vanno pertanto confermati gli importi stabiliti pari a € 800,00 per il figlio oltre al consueto riparto delle spese straordinarie;
ed € 300 per la moglie (esattamente quanto richiesto), importi rivalutabili annualmente secondo Istat.
L'assegno unico può essere attribuito per intero alla su cui grava massimamente Pt_1 il mantenimento del figlio Per_1
L'esito complessivo della lite con reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
a) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_2
, mandando alla Cancelleria per la comunicazione all''Ufficiale di Stato
[...]
Civile (Comune di NO n. 46 p. II Serie A anno 2025).
b) Rigetta le rispettive domande di addebito e la domanda di risarcimento del danno proposta dalla . Parte_1
c) Rigetta la domanda della ricorrente di attribuzione di un contributo al mantenimento del figlio . Per_2
d) Pone a carico di e a favore di un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio e a favore della madre di € 800,00 mensili, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo adottato da questo Tribunale,
e di € 300,00 mensili per il mantenimento della moglie, importi entrambi rivalutabili annualmente secondo Istat.
e) Assegno unico per intero alla signora . Parte_1
f) Compensa per intero le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 14592/2023 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente a[...]
n.25A, ( ), ai fini della presente procedura elettivamente C.F._1 domiciliata in Torino, Via San Quintino n. 40 presso lo Studio dell'avv. Elena Banin
( ), che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta C.F._2 di deposito telematico,
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e residente ad NO (TO Controparte_1
Via Ferna n.17, Codice Fiscale ed elettivamente domiciliato in C.F._3
Chivasso, Via Caduti per la Libertà 43, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba LICCESE del
Foro di Ivrea (Codice Fiscale , che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura rilasciata in calce alla presente memoria difensiva su foglio a parte inserito nella busta telematica
CONVENUTO CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare e decidere:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
2. dare atto che il figlio studente e non economicamente autonomo, ha Per_1 raggiunto nel corso del processo la maggiore età e vive con la madre, unitamente al figlio maggiore , anch'egli maggiorenne e non pienamente autonomo;
Per_2
3. dare atto che la signora ed i figli hanno lasciato la casa coniugale, che è Pt_1 rimasta nella piena ed esclusiva disponibilità del signor e quindi dichiarare non CP_1 luogo a provvedere in merito alla sua assegnazione;
4. disporre che il signor contribuisca al mantenimento della moglie versandole, CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, assegno di €300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
5. disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio con CP_1 Per_1 assegno di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT
o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
6. disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio con CP_1 Per_2 assegno di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
7. disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle CP_1 spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli o in subordine del solo figlio Per_1 sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del
16/3/2016;
8. Condannare il signor al risarcimento del danno endofamiliare nella misura da CP_1 valutarsi in via equitativa dal Tribunale.
9. Condannare il signor al pagamento delle spese di causa, anche 15% generali, CP_1 diritti ed onorari. *
Per il convenuto. Voglia il Tribunale Ill.mo adito, salvis juribus, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie di rito e del caso,
In via istruttoria, senza inversione di onere della prova che non competa, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dall'esponente nelle memorie datate 26 ottobre e
16 novembre 2023 e ai verbali d'udienza, e non ammesse, nonché tutte le produzioni effettuate, i testi indicati. Con riserva di ogni ulteriore diritto istruttorio (meglio capitolare, ulteriormente dedurre, controdedurre, indicare testi in materia diretta e contraria, produrre…).
Nel merito, In ogni caso respingere le domande contrarie proposte dalla ricorrente.
IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la separazione giudiziale dei Sigg.ri coniugi CP_1
e ex art. 151 codice civile II comma con addebito alla moglie.
[...] Parte_1
Dare atto che il figlio è divenuto maggiorenne, ma allo stato non è indipendente Per_1 economicamente, e che, quindi, il Sig. si rende disponibile a Controparte_1 corrispondere l'importo mensile di € 300,00 (diconsi trecento euro) quale contributo al mantenimento del figlio sino a quando non sarà indipendente economicamente, Per_1 rivalutato annualmente secondo indice ISTAT, direttamente al figlio con accredito mensile sul conto corrente indicato dallo stesso.
Dare atto che la Sig.ra si è allontanata dalla casa coniugale senza Parte_1 consenso del marito e ha reperito autonoma abitazione, rinunciando a qualsiasi pretesa sull'assegnazione in uso della medesima e ha asportato tutti gli effetti personali anche dei figli e ogni altro arredo e suppellettile dalla stessa ritenuto e conseguentemente dichiarare che la casa coniugale sita in NO (TO), Via Ferna 17, di proprietà del
Sig. rimane assegnata definitivamente allo stesso unitamente agli Controparte_1 arredi e suppellettili che la compongono.
Dare atto che la Sig.ra percepisce un adeguato reddito derivante da Parte_1 attività lavorativa svolta sia in forma regolarizzata che in forma irregolare ed è indipendente economicamente e conseguentemente dichiarare che non ricorrono i presupposti per onerare il convenuto di un contributo al mantenimento della moglie.
Dare atto che il figlio è maggiorenne, che dal 2021 non risiede con Persona_3 nessun genitore, che lavorava presso la Soc. Ferr. Fast S.r.l, ma ha presentato le dimissioni e ha reperito altra attività lavorativa e, quindi, è indipendente economicamente, e , pertanto, dichiarare che non ricorrono i presupposti per onerare il convenuto di un contributo al mantenimento dello stesso.
Dare atto che il Sig. acconsente a continuare a versare al figlio Controparte_1
sino a quando verrà erogato dall'INPS, quanto percepito a titolo di assegno Per_1 unico.
Dare atto che il Sig. si rende disponibile a corrispondere direttamente Controparte_1 al figlio il 50 % delle spese straordinarie sostenute sino a quando non sarà Per_1 indipendente economicamente secondo le modalità e i termini previsti nel Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del15 marzo 2016.
Dare atto che non ricorrono i presupposti per condannare il Sig. al Controparte_1 risarcimento del danno endofamiliare in favore della moglie.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistere i presupposti per onerare il convenuto Sig. di un contributo al mantenimento della moglie Sig.ra Controparte_1
Voglia disporre che sia dovuto nella misura massima di 100,00 € Parte_1 mensili.
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistere i presupposti per onerare il convenuto Sig. di un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_3
Voglia disporre che sia dovuto nella misura massima di 100,00 € mensili
[...] dacorrispondere direttamente allo stesso.
Riservato ogni diritto, ogni istanza e azione afferente le ulteriori questioni anche patrimoniali che risulteranno in corso di causa.
In ogni caso, con il favore delle spese, rimborso forfettario nella misura del 15%, incidenze fiscali, o in subordine disporre la compensazione delle spese.
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che i presupposti della separazione non sono in discussione, vanno immediatamente evidenziate le seguenti questioni: a) I figli sono divenuti maggiorenni e non si deve pertanto provvedere sul regime di affidamento e sulla rispettiva collocazione, fermo restando che, almeno Per_1 vive pacificamente con la madre;
b) La ricorrente ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare di proprietà del marito essendosi trasferita altrove;
c) Non si provvede comunque sull'assegnazione della casa al marito non sussistendone i presupposti (convivenza con figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti).
Passando all'esame delle questioni controverse, con ordinanza 18 gennaio 2024 (che non consta essere stata impugnata) sono stati adottati provvedimenti ex art. 473 bis
22 cpc che qui di seguito si riportano.
Premesso che le parti sono genitori di due figli, di anni 22 e oramai Per_2 Per_1 prossimo alla maggiore età, non si registra controversia in primis sulla condivisione dell'affidamento di quest'ultimo, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione e sulla sua collocazione prioritaria presso la madre. Il regime di visita con il padre, data l'età del ragazzo, va rimesso ad accordi liberamente presi tra genitori e figlio tenuto conto dei rispettivi impegni e desideri, essendo inimmaginabile un regolamento rigido. Quanto al contributo da imporre al padre al mantenimento dei figli, nulla può essere stabilito quanto a il quale è oramai Per_2 pacificamente inserito nel mondo del lavoro ed in particolare nell'azienda paterna. Non rileva che abbia deciso di proseguire gli studi. Quanto a è lo stesso che Per_1 CP_1 riconosce di dovere provvedere, dichiarandosi disponibile a versare € 500,00 mensili ed attestando le autonome rimesse effettuate a favore del figlio. Si tratta di importo insufficiente da determinare, invero, in € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Torino. Occorre infatti tener conto della palese sperequazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi. La Pt_1 lavora come impiegata percependo uno stipendio di 1700/1800 euro mensili, essendo onerata dal pagamento di un canone di locazione di € 500,00. A suo carico inoltre, di fatto, il mantenimento del figlio che con il padre ha rapporti sporadici.
La percezione di altre forme di reddito da attività di estetista è, allo stato, da dimostrare tenuto conto che lo stesso riconosce che si tratta di tratta di occupazioni oggi CP_1 effettuate “a tempo perso”. Il , a sua volta, è un imprenditore, titolare di CP_1 un'azienda che egli stesso qualifica come “florida” e vive in casa di proprietà. La società
è formata dal per il 99% e dalla signora per l'1% (docc.nn.3 e 4 CP_1 Pt_1 ricorrente con quote utili irrisorie). L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile di
€383.763,00 (dato non contestato). Ha inoltre un patrimonio immobiliare e mobiliare, quest'ultimo da egli stesso definito “considerevole” di cui occorre tenere conto pur considerando i protestati oneri aziendali per altro sub valenti rispetti ai doveri familiari.
In tale contesto, impregiudicati gli esiti dell'indagine sullo svolgimento di ulteriori attività redditizie da parte della ricorrente, e delle reciproche domande di addebito, sembra equo contenere in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento del coniuge, rivalutabili, essendo stato descritto in termini vaghi l'asserito “agiato” tenore di vita presumendosi, semmai, dalle stesse allegazioni della ricorrente, un ménage, seppur immune da preoccupazioni, massimamente dedito al lavoro e alla famiglia.
Pqm
provvede in via provvisoria ed urgente come in premessa disponendo:
la condivisione dell'affidamento del figlio con esercizio separato della Per_1 responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione e la sua collocazione prioritaria presso la madre. Il regime di visita con il padre, data l'età del ragazzo, va rimesso ad accordi liberamente presi tra genitori e figlio tenuto conto dei rispettivi impegni e desideri A carico del padre un contributo al mantenimento del figlio ed a favore della madre di € 800,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie secondo protocollo, e di € 300,00 mensili per il mantenimento della moglie, importi entrambi rivalutabili annualmente secondo Istat.
*
Detto questo, va immediatamente eliminata ogni ragione di dubbio quanto al contributo al mantenimento del figlio maggiore su cui la ricorrente insiste. Per_2
Come motivato nei provvedimenti provvisori, egli già all'epoca della prima udienza
(28.11.2023), constava lavorare presso l'azienda del padre, essendo dunque oramai a pieno titolo entrato nel mondo del lavoro non spostando i termini della questione il fatto che avesse ripreso gli studi.
A ciò aggiungasi che egli risulta sinanche socio di impresa ed è inserito nello stato di famiglia dei nonni (cfr. doc. 57,58 e 59 convenuto), essendo dunque infondata la richiesta materna di ottenere un contributo al suo mantenimento.
Esulano dall'oggetto del giudizio le spontanee elargizioni che il padre vorrà, se lo riterrà, attribuirgli. Pacifico invece che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio minore che vive con la mamma (v. infra).
Le domande di addebito.
Quella avanzata dalla è motivata dal carattere “prepotente e dominante” del Pt_1 marito che avrebbe “spesso” posto in essere “condotte svilenti ed umilianti nei confronti della signora ”, che, per anni, pur essendone profondamente innamorata, si è Pt_1
“sentita succube e non ha ma avuto la forza di riscattarsi fino all'ultimo episodio critico avvenuto il 6/1/2023” allorquando si era verificata una “colluttazione” fra il padre e il figlio scaturendone un grave litigio che vide coinvolti la moglie e il figlio . Per_1 Per_2
Il giorno seguente, aggiunge la ricorrente, il “ha iniziato nuovamente ad insultare CP_1 moglie e figli, invitandoli tutti a recarsi da uno psichiatra ed andare via da casa. Non potendo più accettare di vedere i figli esposti ad una grossa sofferenza e per salvarli da un “ambiente irrimediabilmente tossico”, ha definitivamente lasciato con entrambi i figli la casa coniugale e si è trasferita presso i propri genitori”.
Non si trattava, a dire della ricorrente, del primo episodio di violenza: “in un'occasione, nell'anno 2016, il signor le aveva sbattuto la testa contro il pavimento perché CP_1 era uscita con un'amica. In altra occasione le ha sferrato uno schiaffo violento procurandole un occhio nero e facendola cadere a terra. In plurime occasioni l'ha insultata accusandola di avere amanti, definendola “cogliona, puttana” anche in presenza di altre persone. Per anni la signora ha sopportato di essere Pt_1 continuamente svilita ed umiliata dal marito, senza riuscire ad affrancarsi e a liberarsi da uno stato di sudditanza, sia psicologico, sia economico. Dopo la nascita di Per_1 infatti, la signora ha lasciato il lavoro ed è stata completamente dipendente dal Pt_1 marito anche dal punto di vista economico. La dipendenza economica ha molto condizionato la sua libertà. Nemmeno il percorso psicologico intrapreso nel 2019 le ha consentito di trovare forze ed energie per ribellarsi ad un marito concepito come dispotico”.
Orbene; che la crisi fosse conclamata nel momento in cui la , agli inizi del 2023, Pt_1 decise di lasciare la casa è pacifico. Non per questo, tuttavia, la responsabilità è da addebitare con evidenza a condotte del marito contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Dirimente è infatti la testimonianza del figlio , particolarmente attendibile Per_2 riferendo per conoscenza diretta e non de relato, e non certo interessato a fornire versioni favorevoli all'uno o all'altro genitore, il quale ha riferito (udienza 9.10.2024): capo 10: “sì, le offese arrivavano da una parte e dall'altra, erano bilaterali, alla presenza mia e di mio fratello, le occasioni erano tante in alcune periodi, meno in altri periodi a seconda del momento” a riprova di un clima familiare andatosi progressivamente a deteriorare e, dunque, già da tempo esacerbato, non chiaramente riconducibile solo alla condotta del , contesto nel quale si spiega la decisione CP_1 finale della di allontanarsi da casa a seguito dell'episodio del gennaio 2023, Pt_1 concretizzatosi in una lite, sinanche sfociata in una colluttazione – con presumibili atti violenti reciproci e che possono dunque avere provocato i “lividi” di cui si duole la
, che non vi è dunque prova abbiano avuto causa diversa - che vide protagonisti, Pt_1 addirittura, anche i due figli.
Privo di rilievo finisce poi con l'essere, nel contesto, l'episodio verificatosi nel 2016 in quanto la crisi, e con essa la dissoluzione del rapporto coniugale, esplose definitivamente, con l'interruzione della coabitazione, ben sette anni dopo essendo dunque arduo ricondurne a quei fatti la causa della separazione.
Un approfondimento di quel che successe in quel frangente è dunque inutile, al pari delle occasioni in cui la ricorrente sarebbe stata vittima di un episodio di percosse o di plurime ingiurie, il primo neppure collocato nel tempo, le seconde valutabili nel contesto di “reciprocità” descritto dal figlio . Per_2
In cosa sia consistita, poi, la violenza o soggezione economica di cui la sarebbe Pt_1 stata vittima non si comprende visto che, per concordi e plurime indicazioni testimoniali, durante la vita matrimoniale, oltre a dedicarsi alla famiglia, ha lavorato, in forma chiaramente irregolare, come estetista, attività che corrispondeva alla sua
“competenza professionale” (teste , ritraendo dunque forme di reddito con Tes_1 la ovvia adesione del coniuge.
Miglior sorte non può avere la contrapposta domanda del che egli riconduce CP_1 all'abbandono del tetto coniugale del coniuge, da valutare tenendo conto che “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 30/05/2023, n. 15212).
Né più né meno di quanto verificatosi nella fattispecie all'esame del collegio.
Alcun risarcimento per il danno c.d. endo familiare può dunque essere riconosciuto alla
. Pt_1
*
Sul contributo al mantenimento del figlio e della moglie. Per_1
Nulla induce a rimeditare il quadro considerato nei provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc, neppure la già descritta attività lavorativa svolta dalla che sebbene sia Pt_1 stata (e sia) fonte di redditi non verificabili, non vale certamente a colmare lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi, e non valendo inoltre ad assicurarle un tenore di vita che, durante la vita matrimoniale basatasi massimamente sulle entrate del marito imprenditore (titolare di un'attività di commercio all'ingrosso di ferramenta), fu, se non elevato, certamente immune, giova ribadire, da preoccupazioni, tenuto conto inoltre, nella attuale comparazione, delle spese locatizie e degli oneri preminenti di accudimento del figlio Per_1
Di nessun rilievo è, inoltre, il documento prodotto dalla ricorrente con cui si vorrebbe certificare la perdita del rapporto di lavoro, in quanto ciò che rileva è la capacità lavorativa (nel caso della evidente) e comunque perché, provenendo da Pt_1 un'agenzia di somministrazione lavoro, altro non dimostra che la cessazione dell'impiego presso una certa azienda ma non certo che la non possa impiegarsi Pt_1 altrimenti;
non senza non rilevare, in proposito, come la prestazione lavorativa sia stata sempre originata da contratti a tempo determinato rinnovati (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente in prima udienza).
Da ultimo la è titolare della quota dell'1% della società del coniuge, utilità di Pt_1 cui occorre pur sempre tenere conto.
Ove per contro, la capacità reddituale del , proprietario di immobili redditizi, non CP_1 potrà essere desunta, per limitarla rispetto al quadro considerato nel provvedimento
473 bis 22 cpc, dal mero dato fiscale (Unico 2024) la cui valenza indiziaria nelle cause in materia di famiglia è nota, tanto più nel caso di specie, trattandosi di documento “confezionato” dallo stesso soggetto, l'amministratore della società, che intenderebbe avvalersene.
Vanno pertanto confermati gli importi stabiliti pari a € 800,00 per il figlio oltre al consueto riparto delle spese straordinarie;
ed € 300 per la moglie (esattamente quanto richiesto), importi rivalutabili annualmente secondo Istat.
L'assegno unico può essere attribuito per intero alla su cui grava massimamente Pt_1 il mantenimento del figlio Per_1
L'esito complessivo della lite con reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
a) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_2
, mandando alla Cancelleria per la comunicazione all''Ufficiale di Stato
[...]
Civile (Comune di NO n. 46 p. II Serie A anno 2025).
b) Rigetta le rispettive domande di addebito e la domanda di risarcimento del danno proposta dalla . Parte_1
c) Rigetta la domanda della ricorrente di attribuzione di un contributo al mantenimento del figlio . Per_2
d) Pone a carico di e a favore di un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio e a favore della madre di € 800,00 mensili, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo adottato da questo Tribunale,
e di € 300,00 mensili per il mantenimento della moglie, importi entrambi rivalutabili annualmente secondo Istat.
e) Assegno unico per intero alla signora . Parte_1
f) Compensa per intero le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.