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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19951 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: con l'avv. MASSIMO Controparte_1 P.IVA_1
PENCO, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Eleonora Duse n. 1;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. STEFANIA BARANCA, p.e.c.: Controparte_2 P.IVA_2
Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in giudizio in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 302.714,88, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per le opere compiute in adempimento di due contratti di subappalto aventi a oggetto opere di impiantistica in relazione alla ristrutturazione e allestimento di due strutture sanitarie in Ghana (nelle località di Aburi e Mampong), come da fatture emesse nel periodo agosto 2020 – giugno 2021.
Con l'atto di citazione introduttivo della causa iscritta a R.g. n. 19951/2023, parte opponente ha avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo l'esistenza di tre scritture private successive al contratto, con le quali le parti componevano le reciproche posizioni di dare/avere:
➢ Un primo negozio, riferibile a entrambi i contratti di subappalto, del 31.03.2021;
➢ Un secondo negozio, riferito al nosocomio in Aburi, del 25.05.2022;
1 ➢ Un terzo negozio, riferito alla struttura sanitaria in Mampong, del 25.05.2022.
Con il primo atto, le parti componevano una questione relativa ai materiali e accertavano lo stato dei loro rapporti alla data del 28.02.2021, prevedendo in particolare che, a fronte della corresponsione da parte di della complessiva somma di € Controparte_1
558.243,00, nulla era più dovuto dal subcommittente come importo aggiuntivo o ancora insoluto in relazione alla fornitura dei materiali e ai servizi resi sino al 28.02.2021.
Le altre due scritture, risalenti al 25.05.2022 e denominate entrambe “Certificato finale e ultimazione del contratto di appalto”, presentano contenuto del tutto speculare e sono volte ad accertare le rispettive posizioni contrattuali nella fase finale della commessa. Anche detti contratti prevedevano che, a fronte del pagamento da parte del subcommittente delle somme individuate a titolo di ritenute tecniche (rispettivamente di € 39.338,11 e di € 64.556,60), il medesimo era da ritenersi liberato da qualsiasi altra pretesa di pagamento da parte del subappaltatore.
Dopo aver fornito la prova documentale (doc. n. 5, 6, 7, 9 attrice) della corresponsione di tutte le somme previste dai documenti analizzati (pagamenti peraltro non contestati dal convenuto opposto),
l'attore opponente ha quindi chiesto accertarsi l'inesistenza e l'infondatezza del debito nei confronti del subappaltatore e, per l'effetto, la revoca decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. per una somma equitativamente determinata.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nelle proprie pretese creditorie, domandando la conferma del decreto ingiuntivo impugnato: in primo luogo, eccependo che la scrittura del marzo 2021 fosse riferibile alle sole fatture n. 1/2177 (non azionata in sede monitoria) e n. 1/2744, in relazione alle quali il subappaltatore emetteva note di credito;
in secondo luogo,
l'odierno convenuto ha rilevato la natura non negoziale delle scritture del maggio 2022, che avrebbero avuto il solo scopo di accertare la fine dei lavori e sarebbero state inidonee, pertanto, a produrre l'effetto di una rinuncia al credito da parte dell'odierna convenuta.
In via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento di una valenza negoziale ai suddetti atti, il convenuto opposto ha chiesto l'accertamento della nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti per difetto di causa, dal momento che gli stessi prevedevano una rinuncia parziale al credito da parte del subappaltatore in assenza di contropartita.
L'opposto ha chiesto altresì il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., eccependo il difetto di prova del danno subito da controparte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23 ottobre 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 *
2. Sulla fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è fondata, dal momento che il convenuto opposto, in sede monitoria, non ha tenuto conto di quanto pattuito dalle parti con i negozi successivi alla conclusione del contratto (del marzo
2021 e maggio 2022).
Detta conclusione deriva dalla natura giuridica attribuibile ai predetti atti. Sul punto, questo
Tribunale ritiene di condividere la tesi proposta dall'attore opponente, che qualifica le scritture private in termini di negozi di accertamento.
Deve infatti evidenziarsi come non sia condivisibile l'assunto del convenuto per cui i documenti anzidetti non avrebbero natura negoziale, in quanto non si rinvengono elementi a sostegno di tale tesi. Al contrario, si rileva che tutti gli atti considerati costituiscono chiara espressione della volontà delle parti di disporre dei propri diritti, intendendo accertare le rispettive posizioni di dare/avere in diversi momenti del rapporto, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione a riguardo.
La soluzione trova conforto nel dato positivo, dal momento che sia nella scrittura del marzo 2021 che in quelle di maggio 2022 le parti non si sono limitate alla redazione di un verbale di fine lavori, ma hanno espressamente e reiteratamente volte manifestato la volontà di attribuire valenza contrattuale agli elaborati, identificandoli espressamente come “contratti”, prevedendo che le pattuizioni ivi contenute avrebbero sostituito integralmente tutti i precedenti accordi e richiamando la disciplina nazionale sull'interpretazione del contratto (si vedano i punti 12, 13 e 14 del doc. 1 attrice e i punti 6.1, 7.1 e 9.1 docc. 2 e 3 attrice).
Detti negozi erano, quindi, volti a regolare integralmente i rapporti giuridici in essere, accertando le rispettive posizioni debitorie e creditorie e prevenendo future contese.
A riprova di tale ricostruzione, il punto n. 7 dell'accordo del 31.03.2021, avente ad oggetto entrambi i contratti di subappalto, prevede espressamente che: “a seguito dell'integrale pagamento degli importi di cui ai punti 3) e 4), le Parti dichiarano che non è dovuto alcun importo aggiuntivo o ulteriore ancora insoluto, a qualsiasi titolo, con riferimento alla fornitura di materiali e alla prestazione dei Servizi svolti fino al 28.02.2021”.
Ebbene, l'attore opponente ha fornito prova dell'avvenuto pagamento (come già anticipato, non contestato dalla convenuta opposta) di tali somme nei termini previsti dall'accordo citato (si vedano i doc. nn. 5, 6 e 7 attrice); pertanto, deve concludersi che non possa vantare alcun Controparte_2 credito in relazione alle prestazioni eseguite e ai materiali forniti sino al 28.02.2021.
D'altro canto, nemmeno può ritenersi fondata la pretesa creditoria del convenuto opposto relativa alle fatture nn. 1/1415, 1/1416 e 1/1720, emesse nel periodo maggio – giugno 2021.
Difatti, il punto 3.1 delle scritture di maggio 2022 prevede che: “l'Appaltatore dichiara
3 espressamente di aver ricevuto dal Committente, in aggiunta all'importo della ritenuta tecnica […] che il Committente deve versare all'Appaltatore, tutti i pagamenti relativi ai servizi resi e che il
Committente è pienamente e completamente liberato da qualsiasi pretesa di pagamento di qualsiasi importo da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore dichiara inoltre di non avere alcuna pretesa in essere nei confronti del Committente a qualsiasi titolo o per qualsiasi diritto, in qualsiasi sede o davanti a qualsiasi giudice”.
Anche in questo caso, il committente ha fornito prova documentale del pagamento di € 103.864,71 per le ritenute tecniche dovute (doc. 9 attrice), non contestato da parte opposta e così ripartito:
➢ € 39.338,11 per il contratto relativo al nosocomio di Aburi;
➢ € 64.556,60 per il contratto relativo alla struttura ospedaliera di Mampong.
Che l'intenzione delle parti fosse quella di limitare il debito del committente a quanto individuato a titolo di ritenute tecniche, d'altronde, è ribadito anche nel punto 3.2 dei predetti negozi, nei quali si prevede che: “con il presente atto, le parti si esonerano reciprocamente e ciascuna delle parti libera in perpetuo l'altra […] da tutte le azioni, cause, procedimenti legali, debiti, responsabilità patti, controversie, accordi, promesse, danni […] che abbiano avuto, o che […] potranno avere in futuro
a causa di atti, omissioni, questioni, cause o datti di qualsiasi genere verificatisi in qualsiasi momento prima della sottoscrizione del presente Accordo, a prescindere da fatto che gli stessi siano
o meno noti, temuti o previsti, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 2.”
Pertanto, anche in relazione al periodo intercorso dopo la scrittura del 31.03.2021 il convenuto opposto non vanta alcun credito nei confronti di Controparte_1
*
3. Sull'infondatezza della domanda riconvenzionale di nullità dei contratti di maggio 2022 per mancanza di causa
Risulta del tutto infondata la domanda di accertamento della nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti stipulati il 25.5.2022 per mancanza di causa.
Posta la natura giuridica dei negozi in analisi quali contratti di mero accertamento, per le ragioni già analizzate, occorre sottolineare come: “il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo;
esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitivo ed immutabile situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso” (Cass., sez. I, sentenza n.
161 del 10/01/1983).
Quindi, alla luce della natura giuridica delle scritture private, non è condivisibile la tesi della
4 convenuta opposta nella misura in cui sostiene che detti contratti manchino di causa, poiché hanno come effetto la rinuncia al credito da parte di in assenza di ragione giustificativa. CP_2
Tali negozi non determinano una rinuncia al credito;
piuttosto, essi intervengono nella fase finale delle commesse, in un momento in cui le opere subappaltate sono state consegnate e le parti intendono sciogliere i rapporti obbligatori. Gli accordi, quindi, intendono rappresentare la situazione esistente e consolidarne gli effetti, accertando le rispettive posizioni debitorie/creditorie ed eliminando le incertezze onde prevenire future contestazioni, di talché si ha piena corrispondenza tra la funzione economico-individuale dei negozi in esame e la funzione economico-generale del tipo negoziale.
*
4. Sull'infondatezza della domanda attorea diretta all'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non merita accoglimento, invece, la domanda dell'attore opponente relativa all'accertamento della responsabilità e alla condanna di controparte al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96, commi I e
III, c.p.c.
A tal proposito, la domanda deve essere analizzata con puntuale riferimento alle due fattispecie disciplinate dalla norma in esame.
Con riguardo all'ipotesi di responsabilità aggravata di cui al primo comma, questo Tribunale ritiene di condividere l'osservazione del convenuto opposto, dal momento che l'attore ha mancato di provare sia l'elemento soggettivo alternativo del dolo o della colpa grave di sia il CP_2 pregiudizio derivato da tali condotte.
Con riferimento alla fattispecie disciplinata dal terzo comma della disposizione in esame, deve anzitutto considerarsi come, seppur la formulazione della norma non preveda espressamente la necessità dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, tuttavia l'indirizzo assolutamente maggioritario della giurisprudenza ritiene che una responsabilità in tal senso possa sussistere solo in presenza anche di tale presupposto soggettivo, alla luce della collocazione e del precedente ispiratore della disposizione (e cioè l'art. 385, co. IV, c.p.c.).
Ebbene, non si ritiene che nel caso in esame sussista una colpa grave imputabile alla convenuta opposta, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, in consapevole violazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale e dei principi di buona fede e correttezza.
La soluzione della controversia oggetto del presente giudizio, infatti, postulava la risoluzione della questione relativa alla natura giuridica dei negozi conclusi dalle parti nel marzo 2021 e nel maggio
2022. Pertanto, non si ritiene sussistere alcun profilo di colpa grave attribuibile al convenuto opposto, tale da integrare una responsabilità da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nel semplice fatto di
5 avere agito in giudizio sulla base di una pretesa rivelatasi, all'esito, infondata.
Ritenuto in conclusione che
Deve essere rigettata la domanda del convenuto opposto di accertamento della nullità dei contratti del 25.05.2022 per mancanza di causa, ex art. 1418 c.c.
L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Al contrario, non merita accoglimento la domanda dell'attore opponente di condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno ai senti dell'art. 96, commi I e III, c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione del convenuto opposto, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e
147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 22 maggio 2023, da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
6738/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14 aprile 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 17.252,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Sgarzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: con l'avv. MASSIMO Controparte_1 P.IVA_1
PENCO, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Eleonora Duse n. 1;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. STEFANIA BARANCA, p.e.c.: Controparte_2 P.IVA_2
Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in giudizio in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 302.714,88, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per le opere compiute in adempimento di due contratti di subappalto aventi a oggetto opere di impiantistica in relazione alla ristrutturazione e allestimento di due strutture sanitarie in Ghana (nelle località di Aburi e Mampong), come da fatture emesse nel periodo agosto 2020 – giugno 2021.
Con l'atto di citazione introduttivo della causa iscritta a R.g. n. 19951/2023, parte opponente ha avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo l'esistenza di tre scritture private successive al contratto, con le quali le parti componevano le reciproche posizioni di dare/avere:
➢ Un primo negozio, riferibile a entrambi i contratti di subappalto, del 31.03.2021;
➢ Un secondo negozio, riferito al nosocomio in Aburi, del 25.05.2022;
1 ➢ Un terzo negozio, riferito alla struttura sanitaria in Mampong, del 25.05.2022.
Con il primo atto, le parti componevano una questione relativa ai materiali e accertavano lo stato dei loro rapporti alla data del 28.02.2021, prevedendo in particolare che, a fronte della corresponsione da parte di della complessiva somma di € Controparte_1
558.243,00, nulla era più dovuto dal subcommittente come importo aggiuntivo o ancora insoluto in relazione alla fornitura dei materiali e ai servizi resi sino al 28.02.2021.
Le altre due scritture, risalenti al 25.05.2022 e denominate entrambe “Certificato finale e ultimazione del contratto di appalto”, presentano contenuto del tutto speculare e sono volte ad accertare le rispettive posizioni contrattuali nella fase finale della commessa. Anche detti contratti prevedevano che, a fronte del pagamento da parte del subcommittente delle somme individuate a titolo di ritenute tecniche (rispettivamente di € 39.338,11 e di € 64.556,60), il medesimo era da ritenersi liberato da qualsiasi altra pretesa di pagamento da parte del subappaltatore.
Dopo aver fornito la prova documentale (doc. n. 5, 6, 7, 9 attrice) della corresponsione di tutte le somme previste dai documenti analizzati (pagamenti peraltro non contestati dal convenuto opposto),
l'attore opponente ha quindi chiesto accertarsi l'inesistenza e l'infondatezza del debito nei confronti del subappaltatore e, per l'effetto, la revoca decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. per una somma equitativamente determinata.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nelle proprie pretese creditorie, domandando la conferma del decreto ingiuntivo impugnato: in primo luogo, eccependo che la scrittura del marzo 2021 fosse riferibile alle sole fatture n. 1/2177 (non azionata in sede monitoria) e n. 1/2744, in relazione alle quali il subappaltatore emetteva note di credito;
in secondo luogo,
l'odierno convenuto ha rilevato la natura non negoziale delle scritture del maggio 2022, che avrebbero avuto il solo scopo di accertare la fine dei lavori e sarebbero state inidonee, pertanto, a produrre l'effetto di una rinuncia al credito da parte dell'odierna convenuta.
In via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento di una valenza negoziale ai suddetti atti, il convenuto opposto ha chiesto l'accertamento della nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti per difetto di causa, dal momento che gli stessi prevedevano una rinuncia parziale al credito da parte del subappaltatore in assenza di contropartita.
L'opposto ha chiesto altresì il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., eccependo il difetto di prova del danno subito da controparte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23 ottobre 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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2. Sulla fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è fondata, dal momento che il convenuto opposto, in sede monitoria, non ha tenuto conto di quanto pattuito dalle parti con i negozi successivi alla conclusione del contratto (del marzo
2021 e maggio 2022).
Detta conclusione deriva dalla natura giuridica attribuibile ai predetti atti. Sul punto, questo
Tribunale ritiene di condividere la tesi proposta dall'attore opponente, che qualifica le scritture private in termini di negozi di accertamento.
Deve infatti evidenziarsi come non sia condivisibile l'assunto del convenuto per cui i documenti anzidetti non avrebbero natura negoziale, in quanto non si rinvengono elementi a sostegno di tale tesi. Al contrario, si rileva che tutti gli atti considerati costituiscono chiara espressione della volontà delle parti di disporre dei propri diritti, intendendo accertare le rispettive posizioni di dare/avere in diversi momenti del rapporto, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione a riguardo.
La soluzione trova conforto nel dato positivo, dal momento che sia nella scrittura del marzo 2021 che in quelle di maggio 2022 le parti non si sono limitate alla redazione di un verbale di fine lavori, ma hanno espressamente e reiteratamente volte manifestato la volontà di attribuire valenza contrattuale agli elaborati, identificandoli espressamente come “contratti”, prevedendo che le pattuizioni ivi contenute avrebbero sostituito integralmente tutti i precedenti accordi e richiamando la disciplina nazionale sull'interpretazione del contratto (si vedano i punti 12, 13 e 14 del doc. 1 attrice e i punti 6.1, 7.1 e 9.1 docc. 2 e 3 attrice).
Detti negozi erano, quindi, volti a regolare integralmente i rapporti giuridici in essere, accertando le rispettive posizioni debitorie e creditorie e prevenendo future contese.
A riprova di tale ricostruzione, il punto n. 7 dell'accordo del 31.03.2021, avente ad oggetto entrambi i contratti di subappalto, prevede espressamente che: “a seguito dell'integrale pagamento degli importi di cui ai punti 3) e 4), le Parti dichiarano che non è dovuto alcun importo aggiuntivo o ulteriore ancora insoluto, a qualsiasi titolo, con riferimento alla fornitura di materiali e alla prestazione dei Servizi svolti fino al 28.02.2021”.
Ebbene, l'attore opponente ha fornito prova dell'avvenuto pagamento (come già anticipato, non contestato dalla convenuta opposta) di tali somme nei termini previsti dall'accordo citato (si vedano i doc. nn. 5, 6 e 7 attrice); pertanto, deve concludersi che non possa vantare alcun Controparte_2 credito in relazione alle prestazioni eseguite e ai materiali forniti sino al 28.02.2021.
D'altro canto, nemmeno può ritenersi fondata la pretesa creditoria del convenuto opposto relativa alle fatture nn. 1/1415, 1/1416 e 1/1720, emesse nel periodo maggio – giugno 2021.
Difatti, il punto 3.1 delle scritture di maggio 2022 prevede che: “l'Appaltatore dichiara
3 espressamente di aver ricevuto dal Committente, in aggiunta all'importo della ritenuta tecnica […] che il Committente deve versare all'Appaltatore, tutti i pagamenti relativi ai servizi resi e che il
Committente è pienamente e completamente liberato da qualsiasi pretesa di pagamento di qualsiasi importo da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore dichiara inoltre di non avere alcuna pretesa in essere nei confronti del Committente a qualsiasi titolo o per qualsiasi diritto, in qualsiasi sede o davanti a qualsiasi giudice”.
Anche in questo caso, il committente ha fornito prova documentale del pagamento di € 103.864,71 per le ritenute tecniche dovute (doc. 9 attrice), non contestato da parte opposta e così ripartito:
➢ € 39.338,11 per il contratto relativo al nosocomio di Aburi;
➢ € 64.556,60 per il contratto relativo alla struttura ospedaliera di Mampong.
Che l'intenzione delle parti fosse quella di limitare il debito del committente a quanto individuato a titolo di ritenute tecniche, d'altronde, è ribadito anche nel punto 3.2 dei predetti negozi, nei quali si prevede che: “con il presente atto, le parti si esonerano reciprocamente e ciascuna delle parti libera in perpetuo l'altra […] da tutte le azioni, cause, procedimenti legali, debiti, responsabilità patti, controversie, accordi, promesse, danni […] che abbiano avuto, o che […] potranno avere in futuro
a causa di atti, omissioni, questioni, cause o datti di qualsiasi genere verificatisi in qualsiasi momento prima della sottoscrizione del presente Accordo, a prescindere da fatto che gli stessi siano
o meno noti, temuti o previsti, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 2.”
Pertanto, anche in relazione al periodo intercorso dopo la scrittura del 31.03.2021 il convenuto opposto non vanta alcun credito nei confronti di Controparte_1
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3. Sull'infondatezza della domanda riconvenzionale di nullità dei contratti di maggio 2022 per mancanza di causa
Risulta del tutto infondata la domanda di accertamento della nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti stipulati il 25.5.2022 per mancanza di causa.
Posta la natura giuridica dei negozi in analisi quali contratti di mero accertamento, per le ragioni già analizzate, occorre sottolineare come: “il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo;
esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitivo ed immutabile situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso” (Cass., sez. I, sentenza n.
161 del 10/01/1983).
Quindi, alla luce della natura giuridica delle scritture private, non è condivisibile la tesi della
4 convenuta opposta nella misura in cui sostiene che detti contratti manchino di causa, poiché hanno come effetto la rinuncia al credito da parte di in assenza di ragione giustificativa. CP_2
Tali negozi non determinano una rinuncia al credito;
piuttosto, essi intervengono nella fase finale delle commesse, in un momento in cui le opere subappaltate sono state consegnate e le parti intendono sciogliere i rapporti obbligatori. Gli accordi, quindi, intendono rappresentare la situazione esistente e consolidarne gli effetti, accertando le rispettive posizioni debitorie/creditorie ed eliminando le incertezze onde prevenire future contestazioni, di talché si ha piena corrispondenza tra la funzione economico-individuale dei negozi in esame e la funzione economico-generale del tipo negoziale.
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4. Sull'infondatezza della domanda attorea diretta all'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non merita accoglimento, invece, la domanda dell'attore opponente relativa all'accertamento della responsabilità e alla condanna di controparte al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96, commi I e
III, c.p.c.
A tal proposito, la domanda deve essere analizzata con puntuale riferimento alle due fattispecie disciplinate dalla norma in esame.
Con riguardo all'ipotesi di responsabilità aggravata di cui al primo comma, questo Tribunale ritiene di condividere l'osservazione del convenuto opposto, dal momento che l'attore ha mancato di provare sia l'elemento soggettivo alternativo del dolo o della colpa grave di sia il CP_2 pregiudizio derivato da tali condotte.
Con riferimento alla fattispecie disciplinata dal terzo comma della disposizione in esame, deve anzitutto considerarsi come, seppur la formulazione della norma non preveda espressamente la necessità dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, tuttavia l'indirizzo assolutamente maggioritario della giurisprudenza ritiene che una responsabilità in tal senso possa sussistere solo in presenza anche di tale presupposto soggettivo, alla luce della collocazione e del precedente ispiratore della disposizione (e cioè l'art. 385, co. IV, c.p.c.).
Ebbene, non si ritiene che nel caso in esame sussista una colpa grave imputabile alla convenuta opposta, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, in consapevole violazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale e dei principi di buona fede e correttezza.
La soluzione della controversia oggetto del presente giudizio, infatti, postulava la risoluzione della questione relativa alla natura giuridica dei negozi conclusi dalle parti nel marzo 2021 e nel maggio
2022. Pertanto, non si ritiene sussistere alcun profilo di colpa grave attribuibile al convenuto opposto, tale da integrare una responsabilità da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nel semplice fatto di
5 avere agito in giudizio sulla base di una pretesa rivelatasi, all'esito, infondata.
Ritenuto in conclusione che
Deve essere rigettata la domanda del convenuto opposto di accertamento della nullità dei contratti del 25.05.2022 per mancanza di causa, ex art. 1418 c.c.
L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Al contrario, non merita accoglimento la domanda dell'attore opponente di condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno ai senti dell'art. 96, commi I e III, c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione del convenuto opposto, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e
147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 22 maggio 2023, da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
6738/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14 aprile 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 17.252,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Sgarzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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