Art. 15. 1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le modalita' e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle regioni interessate, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle regioni interessate, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.