Articolo 15 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19
Articolo 14Articolo 16
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5 febbraio 1991
Art. 15. 1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le modalita' e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle regioni interessate, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1991