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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7984/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to IOVINO VINCENZO
RICORRENTE
E
, nato il 14/04/1988 in SCAFATI (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.02.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2021 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Per_ data 26.07.2013, da cui il 09.06.2014 è nata la figlia Chiedeva altresì di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre e di regolamentare il diritto di visita paterno in modalità protetta.
2. Sebbene ritualmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale adottava Per_ i provvedimenti presidenziali disponendo l'affido in via esclusiva della minore alla madre e quantificava nella somma di € 600,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico dell' rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Espletata l'istruttoria, CP_1 all'udienza del 24.02.2024, parte ricorrente rinunciava all'interrogatorio formale del convenuto. Il
Giudice Istruttore, invitata la parte alla precisazione delle conclusioni, assegnava la causa in decisione previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale, attesa la mancata costituzione del convenuto.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la
2 riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
3 Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Ma è altrettanto noto che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n. 31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018).
Va altresì evidenziato che, ai fini dell'addebito, “le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto alla stessa” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 7.8.2024, n. 22294; in sede di merito, nel medesimo senso, Tribunale di Bari, Sez. I, 10.02.2022, n. 527; Tribunale di Velletri,
Sez. I, 21.04.2015, n. 1490).
Nel caso in esame, va evidenziato che l per quanto consta a questo Tribunale, è stato CP_1 condannato in data 28 ottobre 2022 per il reato di maltrattamenti ai sensi dell'art. 572 c.p. Per_ avvenuti alla presenza della figlia minore nonché per aver cagionato lesioni personali alla
4 moglie, dovendosi tuttavia porre in luce che la ricorrente non deposita la motivazione della sentenza ma soltanto il dispositivo e che nulla è detto circa l'intervenuto passaggio in giudicato della stessa.
Ad ogni modo, le testimonianze rese all'interno del presente giudizio sono tali da fondare la pronuncia di addebito a carico dell' avendo i testi confermato di aver personalmente CP_1 assistito ad episodi di violenze fisiche e morali che l' ha posto in essere nei confronti CP_1 della . Come precedentemente evidenziato, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, Pt_1 le condotte violente poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro sono di gravità tale da non poter essere comparate con alcuna di eventuali cause preesistenti alla crisi.
Tanto, quindi, è sufficiente per l'accoglimento della pronuncia di addebito.
3) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Per_ Dall'unione è nata la figlia (nata i 09.06.2014), rispetto al cui regime di affidamento occorre disporre.
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Ne consegue che la mono-genitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie sono emerse gravi carenze genitoriali del resistente, in considerazione delle violenze che hanno connotato lo svolgimento della vita coniugale e che sono state poste in essere Per_ anche dinanzi alla minore
Peraltro, a tali circostanze, già ex se estremamente gravi, si accompagna il disinteresse dell' conclamato dalla mancata adesione ai percorsi di sostegno alla genitorialità e di CP_1 valutazione delle competenze già disposto da questo Tribunale, sintomatico di un forte disinteresse nei confronti della figlia con la quale non risulta avere alcun contatto.
Ebbene, unitamente alle condotte di violenza provate nell'ambito del presente procedimento, il disinteresse nei confronti dei figli, in virtù di giurisprudenza consolidata, costituisce causa di
5 affidamento esclusivo, ostativa ad un provvedimento di affido condiviso (sul punto, Cass. civ.,
Sez. I, 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto, l'affido esclusivo alla madre con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in merito alle questioni fondamentali risulta necessario anche per evitare che alla madre possa essere inibita ogni azione per disinteresse ed assenza del padre, risultando all'uopo preminente Per_ l'interesse della figlia minore ad un unico centro decisionale tempestivo e funzionante piuttosto che quello alla bigenitorialità.
È doveroso rammentare che la pronuncia in merito all'affido esclusivo in capo ad un solo genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale bensì sul solo esercizio, considerato che il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ad ogni modo ricorrere al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337quater ult. co. c.c.).
Per quanto sino ad ora considerato, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per confermare Per_ le statuizioni assunte in sede presidenziale e disporre l'affido esclusivo della minore alla Per_ madre, presso cui va collocata e la quale assumerà le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio e pertanto di tutti i documenti anagrafici ed amministrativa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
In merito al diritto di visita paterno, il Collegio ritiene opportuno, tenuto conto della riferita mancanza di contatti tra la minore (e del rifiuto della minore, riferito nella relazione dei Servizi
Sociali del 18.10.2022) ed il padre e alla luce della condotta del resistente, il quale, come emerso dall'informativa dei Servizi Sociali del 22.01.2024, ha in un primo momento prestato il proprio consenso all'attivazione dei percorsi richiesti dal Tribunale, salvo poi non proseguire lo stesso, confermare quanto già disposto dall'ordinanza del 04.07.2022.
Dunque, l' possa vedere la minore soltanto all'esito del positivo superamento di CP_1 percorsi di sostegno psicologico individuale e di valutazione e valutazione delle capacità genitoriali del padre e comunque presso i Servizi Sociali di OT (NA) alla presenza di personale specializzato individuato dal Servizio Sociale ogni 15 giorni e soltanto se la minore vi consente.
6 5) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Per_ Con riferimento al mantenimento della figlia giova rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlia. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Convivendo la minore con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento delle minori, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Tanto premesso, il Collegio ritiene congruo confermare il contributo paterno nella misura già Per_ prevista in € 600,00 per tenuto conto dell'assenza di permanenza della minore presso il padre, il quale contribuisce al mantenimento della minore esclusivamente in forma indiretta e considerato che l' lavora presso l'impresa edile della propria famiglia ma nulla è CP_1 dedotto circa i relativi guadagni, avendo i testimoni escussi sul punto riferito de relato ciò che l' dichiarava di guadagnare. Dispone che l' partecipi al 60% delle spese CP_1 CP_1 straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di
Nola.
6) DOMANDE RESTITUTORIE
Con riferimento alle ulteriori domande volte alla restituzione del mobilio, della biancheria e delle suppellettili nonché, in alternativa, al pagamento della somma di € 30.000,00, va evidenziato che in base a granitica giurisprudenza sono inammissibili le domande restitutorie, giacché l'art. 40
7 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione, dovendosi escludere la possibilità di proporre più domande connesse sul piano soggettivo ed attribuite, invece, a riti diversi. Deve essere esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra procedimento di separazione coniugale, soggetto a rito speciale – e giudizi di restituzione/pagamento di somme, di divisione mobiliare e/o immobiliare etc, o di altro genere di domande che per loro natura non possono essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale (ex plurimis Tribunale di Firenze,
Sez. I, 24.03.2023 n. 929; Tribunale di Roma, Sez. I, 11.09.2020, n. 12179; Tribunale di Salerno,
Sez. I, 28.02.2018 n. 596).
7) SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per le cause dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
✓ Dichiara la separazione personale di e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in OT (NA) il 26.07.2013, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di OT ( atto n. 31, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2013 – Comune di OT);
✓ Addebita la separazione ad;
Controparte_1
Per_
✓ Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre presso cui va Parte_1 collocata;
la madre prenderà autonomamente e senza necessità di consultazione dell'altro genitore ogni decisione relativamente alla figlia, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione religiosa o sportiva;
8 ✓ Dispone che il padre potrà vedere la minore soltanto all'esito del positivo superamento di percorsi di sostegno psicologico individuale e di valutazione e valutazione delle capacità genitoriali del padre e comunque presso i Servizi Sociali di OT (NA) alla presenza di personale specializzato individuato dal Servizio Sociale ogni 15 giorni e soltanto se la minore vi consente;
✓ Determina in € 600,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, il contributo al mantenimento che dovrà versare entro il 5 di ogni mese a mezzo di Controparte_1 bonifico bancario a a titolo di mantenimento per la figlia minore;
Parte_1
✓ Dispone che partecipi al 60% delle spese straordinarie contratte Controparte_1 nell'interesse della figlia, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola, ove concordate, documentate o urgenti;
✓ Dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte;
✓ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1 che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA e
[...]
CPA, se dovute, come per legge, ed il 15% per spese generali;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di OT (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7984/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to IOVINO VINCENZO
RICORRENTE
E
, nato il 14/04/1988 in SCAFATI (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.02.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2021 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Per_ data 26.07.2013, da cui il 09.06.2014 è nata la figlia Chiedeva altresì di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre e di regolamentare il diritto di visita paterno in modalità protetta.
2. Sebbene ritualmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale adottava Per_ i provvedimenti presidenziali disponendo l'affido in via esclusiva della minore alla madre e quantificava nella somma di € 600,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico dell' rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Espletata l'istruttoria, CP_1 all'udienza del 24.02.2024, parte ricorrente rinunciava all'interrogatorio formale del convenuto. Il
Giudice Istruttore, invitata la parte alla precisazione delle conclusioni, assegnava la causa in decisione previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale, attesa la mancata costituzione del convenuto.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la
2 riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
3 Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Ma è altrettanto noto che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n. 31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018).
Va altresì evidenziato che, ai fini dell'addebito, “le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto alla stessa” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 7.8.2024, n. 22294; in sede di merito, nel medesimo senso, Tribunale di Bari, Sez. I, 10.02.2022, n. 527; Tribunale di Velletri,
Sez. I, 21.04.2015, n. 1490).
Nel caso in esame, va evidenziato che l per quanto consta a questo Tribunale, è stato CP_1 condannato in data 28 ottobre 2022 per il reato di maltrattamenti ai sensi dell'art. 572 c.p. Per_ avvenuti alla presenza della figlia minore nonché per aver cagionato lesioni personali alla
4 moglie, dovendosi tuttavia porre in luce che la ricorrente non deposita la motivazione della sentenza ma soltanto il dispositivo e che nulla è detto circa l'intervenuto passaggio in giudicato della stessa.
Ad ogni modo, le testimonianze rese all'interno del presente giudizio sono tali da fondare la pronuncia di addebito a carico dell' avendo i testi confermato di aver personalmente CP_1 assistito ad episodi di violenze fisiche e morali che l' ha posto in essere nei confronti CP_1 della . Come precedentemente evidenziato, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, Pt_1 le condotte violente poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro sono di gravità tale da non poter essere comparate con alcuna di eventuali cause preesistenti alla crisi.
Tanto, quindi, è sufficiente per l'accoglimento della pronuncia di addebito.
3) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Per_ Dall'unione è nata la figlia (nata i 09.06.2014), rispetto al cui regime di affidamento occorre disporre.
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Ne consegue che la mono-genitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie sono emerse gravi carenze genitoriali del resistente, in considerazione delle violenze che hanno connotato lo svolgimento della vita coniugale e che sono state poste in essere Per_ anche dinanzi alla minore
Peraltro, a tali circostanze, già ex se estremamente gravi, si accompagna il disinteresse dell' conclamato dalla mancata adesione ai percorsi di sostegno alla genitorialità e di CP_1 valutazione delle competenze già disposto da questo Tribunale, sintomatico di un forte disinteresse nei confronti della figlia con la quale non risulta avere alcun contatto.
Ebbene, unitamente alle condotte di violenza provate nell'ambito del presente procedimento, il disinteresse nei confronti dei figli, in virtù di giurisprudenza consolidata, costituisce causa di
5 affidamento esclusivo, ostativa ad un provvedimento di affido condiviso (sul punto, Cass. civ.,
Sez. I, 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto, l'affido esclusivo alla madre con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in merito alle questioni fondamentali risulta necessario anche per evitare che alla madre possa essere inibita ogni azione per disinteresse ed assenza del padre, risultando all'uopo preminente Per_ l'interesse della figlia minore ad un unico centro decisionale tempestivo e funzionante piuttosto che quello alla bigenitorialità.
È doveroso rammentare che la pronuncia in merito all'affido esclusivo in capo ad un solo genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale bensì sul solo esercizio, considerato che il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ad ogni modo ricorrere al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337quater ult. co. c.c.).
Per quanto sino ad ora considerato, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per confermare Per_ le statuizioni assunte in sede presidenziale e disporre l'affido esclusivo della minore alla Per_ madre, presso cui va collocata e la quale assumerà le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio e pertanto di tutti i documenti anagrafici ed amministrativa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
In merito al diritto di visita paterno, il Collegio ritiene opportuno, tenuto conto della riferita mancanza di contatti tra la minore (e del rifiuto della minore, riferito nella relazione dei Servizi
Sociali del 18.10.2022) ed il padre e alla luce della condotta del resistente, il quale, come emerso dall'informativa dei Servizi Sociali del 22.01.2024, ha in un primo momento prestato il proprio consenso all'attivazione dei percorsi richiesti dal Tribunale, salvo poi non proseguire lo stesso, confermare quanto già disposto dall'ordinanza del 04.07.2022.
Dunque, l' possa vedere la minore soltanto all'esito del positivo superamento di CP_1 percorsi di sostegno psicologico individuale e di valutazione e valutazione delle capacità genitoriali del padre e comunque presso i Servizi Sociali di OT (NA) alla presenza di personale specializzato individuato dal Servizio Sociale ogni 15 giorni e soltanto se la minore vi consente.
6 5) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Per_ Con riferimento al mantenimento della figlia giova rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlia. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Convivendo la minore con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento delle minori, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Tanto premesso, il Collegio ritiene congruo confermare il contributo paterno nella misura già Per_ prevista in € 600,00 per tenuto conto dell'assenza di permanenza della minore presso il padre, il quale contribuisce al mantenimento della minore esclusivamente in forma indiretta e considerato che l' lavora presso l'impresa edile della propria famiglia ma nulla è CP_1 dedotto circa i relativi guadagni, avendo i testimoni escussi sul punto riferito de relato ciò che l' dichiarava di guadagnare. Dispone che l' partecipi al 60% delle spese CP_1 CP_1 straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di
Nola.
6) DOMANDE RESTITUTORIE
Con riferimento alle ulteriori domande volte alla restituzione del mobilio, della biancheria e delle suppellettili nonché, in alternativa, al pagamento della somma di € 30.000,00, va evidenziato che in base a granitica giurisprudenza sono inammissibili le domande restitutorie, giacché l'art. 40
7 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione, dovendosi escludere la possibilità di proporre più domande connesse sul piano soggettivo ed attribuite, invece, a riti diversi. Deve essere esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra procedimento di separazione coniugale, soggetto a rito speciale – e giudizi di restituzione/pagamento di somme, di divisione mobiliare e/o immobiliare etc, o di altro genere di domande che per loro natura non possono essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale (ex plurimis Tribunale di Firenze,
Sez. I, 24.03.2023 n. 929; Tribunale di Roma, Sez. I, 11.09.2020, n. 12179; Tribunale di Salerno,
Sez. I, 28.02.2018 n. 596).
7) SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per le cause dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
✓ Dichiara la separazione personale di e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in OT (NA) il 26.07.2013, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di OT ( atto n. 31, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2013 – Comune di OT);
✓ Addebita la separazione ad;
Controparte_1
Per_
✓ Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre presso cui va Parte_1 collocata;
la madre prenderà autonomamente e senza necessità di consultazione dell'altro genitore ogni decisione relativamente alla figlia, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione religiosa o sportiva;
8 ✓ Dispone che il padre potrà vedere la minore soltanto all'esito del positivo superamento di percorsi di sostegno psicologico individuale e di valutazione e valutazione delle capacità genitoriali del padre e comunque presso i Servizi Sociali di OT (NA) alla presenza di personale specializzato individuato dal Servizio Sociale ogni 15 giorni e soltanto se la minore vi consente;
✓ Determina in € 600,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, il contributo al mantenimento che dovrà versare entro il 5 di ogni mese a mezzo di Controparte_1 bonifico bancario a a titolo di mantenimento per la figlia minore;
Parte_1
✓ Dispone che partecipi al 60% delle spese straordinarie contratte Controparte_1 nell'interesse della figlia, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola, ove concordate, documentate o urgenti;
✓ Dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte;
✓ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1 che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA e
[...]
CPA, se dovute, come per legge, ed il 15% per spese generali;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di OT (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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