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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1113/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Assicurazione sulla ha pronunciato la seguente vita
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1113/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
10/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale avv. , giusta procura rilasciata in data Parte_2
15.06.2022 per atto a ministero notaio Atlante di Roma rep. 65903/34191,
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Guido d'Arezzo n. 32,
giusta delega in atti;
pagina 1 di 15 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. DO RE RE del foro di Milano, giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di primo grado;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 2609/23 emessa dal Tribunale di
BR (seconda sezione civile) pubblicata in data
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di BR, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, anche in via incidentale, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 2609/23, emessa in data 12.10.2023 e pubblicata in data 13.10.2023, dal Tribunale di BR,
Seconda Sezione Civile, dott.ssa Elena Fondrieschi, a definizione del giudizio civile n. 4240/16 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 8590/15, promosso da nei confronti del sig. per tutti i motivi Parte_1 Controparte_1
dedotti nel presente atto:
In via preliminare ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 10679/2017 RGNR pendente dinanzi al Tribunale di BR a seguito di esposto-denuncia-querela presentato da in data 28.06.2017 alla Procura della Repubblica presso il Parte_1 pagina 2 di 15 Tribunale di BR per le ipotesi di reato ex art. 640 c.p. e/o art. 642, commi 2
e 3 c.p., art. 110 c.p. e art. 81 cpv e art. 48 e 479 c.p., art. 110 c.p. e art. 81 cpv.;
in via principale, nel merito: in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo n.
8590/2015 emesso dal Tribunale di BR e, per l'effetto, revocarlo per tutti i fatti descritti nel presente atto ed indicati negli atti nel corso del giudizio di primo grado ed altresì condannare alla rifusione in favore Controparte_1
dell'opponente delle spese e dei compensi professionali.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello, contrariis rejectis,
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della produzione agli atti della denuncia-querela di data 28.06.2017, allegata dalla difesa di all'atto Parte_1
di appello (doc. 03), e dall'ispezione catastale (doc. 04), in violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c., con conseguente espunzione dei documenti dal fascicolo di causa;
- dichiarare l'inammissibilità della ulteriore produzione documentale effettuata dalla difesa dell'appellante fuori udienza, in data 22.04.2025, non autorizzata ed in violazione dell'art.345 comma 3 c.p.c.; produzione non dichiarata nemmeno all'udienza del 24.04.2024; con conseguente espunzione di tutti i documenti ivi allegati dal fascicolo di causa;
- Respingere l'istanza di sospensione del presente giudizio, formulata pagina 3 di 15 dall'appellante ex art.295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento penale n.10679/2017 RGNR, in quanto infondata non risultando, allo stato, la prova della proposizione della denuncia-querela, la prova dell'attuale pendenza procedimento penale de quo – essendo inammissibili tutte le produzioni effettuate dalla difesa dell'appellante – e non vertendosi nelle ipotesi previste dall'art.75 comma 3 c.p.p.;
Nel merito: rigettare l'appello e confermare la sentenza gravata, con rifusione degli onorari del presente grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 7.03.2016, proponeva tempestiva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 20903/2015 emesso dal Tribunale di BR con cui le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
65.359 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva l'opponente:
- che nato a [...] il giorno 8.11.1983 aveva sottoscritto in data Persona_1
18.04.2012 il contratto di assicurazione sulla vita n. 50007393270 “
[...]
con decorrenza alle ore 24 del 18.04.2012 con capitale Controparte_2
assicurato € 65.359 e premio annuo di € 50 e nella polizza nato Controparte_1
il 19.06.1978 era stato indicato quale beneficiario;
- che al punto 21 delle condizioni di contratto erano state indicate le modalità di liquidazione della polizza e, in caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario era pagina 4 di 15 tenuto a comunicare l'originale della polizza, il certificato di morte dell'assicurato, l'atto di notorietà da cui risultasse l'esistenza di un testamento, la relazione del medico curante ed altro;
- che, nella richiesta di liquidazione del 18.06.2013, il legale dell'ingiungente non aveva trasmesso alcun documento utile e, dopo circa un anno, la comparente aveva ricevuto copia del certificato di morte dell'assicurato, tradotto in lingua italiana e inglese, due denunce rilasciate dalla questura di copia in Per_2
lingua inglese “Post mortem report”, verbale di autopsia tradotto in italiano,
copia della polizza e copia del passaporto;
- che detta documentazione presentava delle incongruenze in ordine alle modalità di aggressione all'assicurato e dalla manifesta contraddittorietà
dell'esposizione dei fatti derivava l'assoluta incertezza sulla reale dinamica dell'incidente che presumibilmente aveva causato la prematura morte del contraente, avvenuta in paese straniero a distanza di soli cinque mesi dalla sottoscrizione della polizza;
- che era assolutamente necessario conoscere l'esatta dinamica del fatto poiché,
a mente dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, l'infortunio era definito come evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, fermo quanto disposto dall'art. 11 secondo cui la garanzia era esclusa in caso di dolo del contraente o dei beneficiari e in ipotesi di suicidio,
se avvenuto entro i primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
pagina 5 di 15 - che, infine, l'ingiungente, dopo aver affermato che non vi era alcun testamento del contraente, al fine di attestare il legame dell'assicurato con l'Italia aveva inoltrato documentazione falsificata.
Si costituiva che resisteva. Allegava di aver fornito alla Controparte_1
compagnia, in diverse soluzioni, la documentazione richiesta, ossia la copia del certificato di morte di tradotto in inglese e in italiano;
le Persona_1
dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla Questura di copia del Per_2
passaporto, copia “driving licence” del contraente, originale della polizza e originale del certificato di morte;
rilevava la nullità della clausola n. 21 delle condizioni di assicurazione in quanto imponeva al beneficiario l'onere di provare la morte dell'assicurato e le cause di essa.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., la lite era istruita solo in via documentale e,
all'esito, il giudice adito rigettava l'opposizione in quanto il diritto acquisito dal beneficiario ex art. 1920 comma 3 c.c. non aveva natura ereditaria e dunque l'omessa produzione del testamento era circostanza priva di rilievo;
argomentava che dai documenti prodotti si desumeva che il contraente era stato Persona_1
investito ad opera di un motociclo mentre stava transitando a piedi e che tale presente in loco era solo un omonimo del beneficiario che non Controparte_1
aveva dato alcun contributo causale al sinistro. A giudizio del primo giudice, la compagnia assicurativa non aveva dedotto esplicitamente la ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione, limitandosi ad allegare una contraddittorietà
nell'esposizione dei fatti.
pagina 6 di 15 proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 10.09.2025 per ex art. 352 c.p.c.,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto costitutivo della pretesa attorea violando il principio di ripartizione dell'onere probatorio. Allega l'appellante che la polizza stipulata da rientra nei contratti di assicurazione temporanea in caso di morte a Persona_1
capitale e premio costanti le cui caratteristiche sono illustrate agli art.
3.2 e 3.3
della nota informativa. Sostiene che nel contratto era stato previsto un c.d.
periodo di carenza di sei mesi (ovvero di inoperatività della polizza) eliminabile solo in presenza di un certificato del medico curante;
in assenza di certificato medico e di decesso avvenuto nei primi sei mesi dalla conclusione del contratto il capitale assicurato non sarebbe stato corrisposto, se non nel caso di morte cagionata da infortunio descritto come evento dovuto a causa fortuita,
improvvisa e violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Pertanto, era onere del beneficiario non solo provare il decesso, ma che lo stesso era avvenuto in determinate circostanze.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per aver riconosciuto la fondatezza della pretesa di pagamento senza un reale ed effettivo pagina 7 di 15 approfondimento della dinamica del fatto. Allega che il beneficiario non ha fornito tutta la documentazione indicata dall'art. 21 e che la dinamica del sinistro mortale era incerta – tanto che la deducente aveva presentato denuncia querela in data 28.06.2017 per il reato di truffa aggravata.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto il suo onere di provare i fatti estintivi della domanda attorea per difetto di allegazione.
In via preliminare parte appellante, nello scritto introduttivo, insisteva per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in relazione alla denuncia querela presentata contro l'ingiungente che aveva originato il procedimento penale n.
10679/2017 RGNR pendente innanzi al Tribunale di BR. Invero, a detta richiesta processuale la parte interessata ha rinunciato: il P.M., infatti, già nel settembre 2023 aveva chiesto l'archiviazione per prescrizione del reato;
il G.I.P.
aveva archiviato il procedimento, ma il giudice investito del reclamo aveva accolto la doglianza della parte querelante, non ritualmente avvisata, e aveva annullato il decreto di archiviazione;
tuttavia il procedimento penale in esame in cui denunciava e di frode Parte_1 Persona_1 Controparte_1
all'assicurazione e di falsificazione di documentazione veniva definitamente archiviato sia per carenza di valida querela sia per intervenuto decorso del termine prescrizionale.
In fatto, è documentata la conclusione del contratto in data 18.04.2022 tra Per_1
e in forza del quale il contraente, mediante versamento di
[...] Parte_1
pagina 8 di 15 un premio costante di € 50 all'anno, si garantiva un capitale assicurato in caso di morte pari ad € 65.359 con decorrenza dal giorno 18.04.2022 della durata di anni dieci;
il beneficiario era indicato nella persona di Controparte_1
La gran parte di detto documento non è leggibile;
tuttavia, nella nota informativa della polizza “ protetti” al punto 3.3. era previsto un periodo Parte_3
di carenza nel senso che l'assicurato poteva chiedere che gli venisse accordata la piena copertura assicurativa dalla conclusione del contratto, senza periodo di carenza, ma a condizione che venisse presentato un rapporto di visita medica debitamente firmato dal medico curante e con la previsione che “Qualora il
contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso
dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il
capitale assicurato non verrà corrisposto”.
Nelle condizioni di assicurazione, all'art. 11, era previsto che il rischio morte era coperto a fronte di qualsiasi causa e senza limiti territoriali, eccetto il dolo del contraente o del beneficiario, la partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra o a missioni di pace, incidente di volo, suicidio avvenuto entro i primi due anni dalla sottoscrizione, professione o attività sportiva comportante una maggiorazione del rischio;
al punto 12 era previsto che l'assicurato poteva chiedere la piena copertura, senza l'applicazione del periodo di carenza, previa presentazione del rapporto di visita medica;
negli altri casi per i Parte_1
primi sei mesi avrebbe pagato una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di imposte.
pagina 9 di 15 Prosegue la clausola art. 12:
“Tale limitazione non si applica, e quindi garantisce l'intero Controparte_3
capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per
conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta
dopo l'entrata in vigore della garanzia:
… c) infortunio, inteso come evento dovuto a causa fortuita, improvvisa,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili,
che abbiano come conseguenza la morte, fermo quanto disposto dall'art. 11
delle presenti Condizioni di Assicurazione”.
Altrettanto documentato che il contraente sia deceduto in un Persona_1
sinistro stradale in India in data 9.09.2012, come da certificato di morte,
debitamente tradotto, e dal verbale di autopsia in cui si attestava che il deceduto indossava una camicia a quadri e jeans e presentava ematomi sul corpo.
Nel rapporto redatto dalla questura di in data 10.09.2012, il denunciante, Per_2
tale dichiarava che il giorno prima mentre si stava recando verso Persona_3
la sua farmacia, , figlio di residente in Italia, era stato Persona_1 Pt_4
investito alla guida di una moto alle ore 9.00 e una persona che guidava un'altra moto in modo negligente lo aveva minacciato e quindi era caduto a terra e Per_1
morto sul colpo, mentre l'altro era fuggito. Anche in altro verbale che presenta un'incongruenza nella data nel documento tradotto, la stessa persona ribadiva l'esistenza di un sinistro stradale che aveva coinvolto il contraente a causa della condotta negligente di altro conducente di motociclo, ma nell'occasione pagina 10 di 15 affermava che era a piedi. Nella traduzione è scritto “la denuncia è Persona_1
stata scritta dal capo responsabile con veicolo di polizia con Per_4
numero di targa HR654846 guidato dal guidatore sig. ...che Controparte_1
erano presenti sul stazione del bus …”.
Seguivano le richieste di pagamento del capitale assicurato da parte del beneficiario, chiedeva integrazioni alla documentazione e, Parte_1
persistendo il rifiuto a pagare il capitale assicurato, chiedeva ed Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo opposto.
Così riassunti i fatti salienti della causa, il primo motivo e il terzo motivo di appello, da valutare in via congiunta, non sono fondati.
Premesso che è pacifico che la polizza sia stata stipulata senza il rapporto di visita medica e che pertanto sia operativo il periodo di inoperatività di sei mesi
(denominato periodo di carenza) ritiene la Corte che sia tenuta a Parte_1
rimborsare il capitale assicurato al beneficiario, a mente degli artt. 11 e 12 delle condizioni generali di contratto.
Infatti, se da un lato l'evento morte del contraente si è verificato entro sei mesi dalla stipula del contratto (evento del 9.09.2012 e contratto del 18.04.2012) l'art. 12 espressamente prevede che per i primi sei mesi, in caso di morte del contraente e di assenza del certificato medico, l'assicurazione avrebbe pagato solo l'ammontare dei premi versati, ma espressamente erano previste delle ipotesi in cui avrebbe comunque garantito l'intero capitale Parte_1
assicurato, tra cui la morte derivante da infortunio. A giudizio della Corte, nel pagina 11 di 15 sinistro stradale in questione ricorrono gli estremi indicati in polizza, ossia la causa fortuita, improvvisa e violenta che produca lesioni oggettivamente constatabili.
A giudizio del collegio, alla luce delle risultanze processuali, non si può
ragionevolmente dubitare che il contraente sia deceduto in un sinistro avvenuto in India: in tal senso depongono le risultanze istruttorie, tra cui il certificato di morte recante la data di nascita del contraente, gli esiti dell'autopsia e anche i rapporti redatti dalle forze dell'ordine indiane. È evidente che Controparte_1
nome molto diffuso in India, citato nel rapporto delle forze di polizia indiane, sia soggetto diverso dal beneficiario che non si trovava in India alla data del sinistro in quanto dal passaporto risulta una sola trasferta in India con arrivo in dicembre
2011 e ritorno in Italia nel gennaio 2012 - e dunque in epoca antecedente al contratto e all'evento assicurato.
Parte appellante ha agitato una serie di sospetti in ordine alla veridicità
dell'evento morte ed alle reali modalità del sinistro ipotizzando una frode alla compagnia di assicurazione, ma di detta condotta da parte del contraente (in ipotesi ancora vivo) e del beneficiario non esiste alcuna prova, tanto che la denuncia querela del 2017 proposta da è stata archiviata sia per Parte_1
carenza di querela sia per intervenuto decorso del termine prescrizionale ex art. 157 c.p.
È vero che l'onere probatorio è diversamente ripartito nelle assicurazioni sulla vita (il beneficiario deve provare solo il contratto e la morte dell'assicurato e pagina 12 di 15 l'assicurazione deve provare il fatto impeditivo, ad es. il suicidio), mentre nelle assicurazioni sugli infortuni il beneficiario deve provare non solo la morte, ma anche l'infortunio inteso come fatto fortuito idoneo a far insorgere il diritti preteso, ma, nel caso concreto, l'originario ingiungente ha dato una sufficiente dimostrazione del fatto storico costitutivo del suo diritto, ossia che il contraente
è deceduto a seguito di incidente stradale a causa della condotta negligente di altro motociclista. In tal senso, militano le risultanze di causa e gli esiti dell'autopsia e le incongruenze evidenziate da parte opponente, che comunque esistono, non sono in grado di scalfire il dato fondamentale, ossia che il contraente assicurato sia deceduto a causa dell'investimento di altra moto.
Pertanto, a prescindere dal mancato assolvimento degli oneri di allegazione,
non ha fornito la prova della ricorrenza di una causa di Parte_1
esclusione della copertura assicurativa.
Il secondo motivo è inammissibile.
La censura secondo cui il giudice non ha indagato in ordine alla reale dinamica del fatto non è fondata in quanto il primo giudice ha deciso sulla scorta della risultanze documentali di cui si è dato conto in difetto di capitolazione di prove orali e dunque non poteva svolgere indagini di propria iniziativa.
Quanto alla documentazione, l'art. 21 delle condizioni di assicurazione indica una serie di documenti da produrre, ma si tratta di una casistica generale che deve essere armonizzata con la fattispecie concreta. Il fatto che mancasse l'atto di notorietà da cui potesse emergere l'esistenza o meno di un testamento e, in pagina 13 di 15 caso di esistenza del testamento, la sua copia autentica, è irrilevante in quanto l'assicurato è deceduto senza lasciare alcun testamento e, come già rilevato dal primo giudice, non si è in presenza di un diritto ereditario in quanto nella polizza era indicato un beneficiario specifico, in armonia con la stessa finalità della polizza sottoscritta.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.2609/2023 emessa dal Tribunale di BR in data 13.10.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977
per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge con distrazione a favore del procuratore DO
RE RE dichiaratosi antistatario;
pagina 14 di 15 - dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 10.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Assicurazione sulla ha pronunciato la seguente vita
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1113/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
10/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale avv. , giusta procura rilasciata in data Parte_2
15.06.2022 per atto a ministero notaio Atlante di Roma rep. 65903/34191,
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Guido d'Arezzo n. 32,
giusta delega in atti;
pagina 1 di 15 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. DO RE RE del foro di Milano, giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di primo grado;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 2609/23 emessa dal Tribunale di
BR (seconda sezione civile) pubblicata in data
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di BR, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, anche in via incidentale, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 2609/23, emessa in data 12.10.2023 e pubblicata in data 13.10.2023, dal Tribunale di BR,
Seconda Sezione Civile, dott.ssa Elena Fondrieschi, a definizione del giudizio civile n. 4240/16 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 8590/15, promosso da nei confronti del sig. per tutti i motivi Parte_1 Controparte_1
dedotti nel presente atto:
In via preliminare ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 10679/2017 RGNR pendente dinanzi al Tribunale di BR a seguito di esposto-denuncia-querela presentato da in data 28.06.2017 alla Procura della Repubblica presso il Parte_1 pagina 2 di 15 Tribunale di BR per le ipotesi di reato ex art. 640 c.p. e/o art. 642, commi 2
e 3 c.p., art. 110 c.p. e art. 81 cpv e art. 48 e 479 c.p., art. 110 c.p. e art. 81 cpv.;
in via principale, nel merito: in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo n.
8590/2015 emesso dal Tribunale di BR e, per l'effetto, revocarlo per tutti i fatti descritti nel presente atto ed indicati negli atti nel corso del giudizio di primo grado ed altresì condannare alla rifusione in favore Controparte_1
dell'opponente delle spese e dei compensi professionali.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello, contrariis rejectis,
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della produzione agli atti della denuncia-querela di data 28.06.2017, allegata dalla difesa di all'atto Parte_1
di appello (doc. 03), e dall'ispezione catastale (doc. 04), in violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c., con conseguente espunzione dei documenti dal fascicolo di causa;
- dichiarare l'inammissibilità della ulteriore produzione documentale effettuata dalla difesa dell'appellante fuori udienza, in data 22.04.2025, non autorizzata ed in violazione dell'art.345 comma 3 c.p.c.; produzione non dichiarata nemmeno all'udienza del 24.04.2024; con conseguente espunzione di tutti i documenti ivi allegati dal fascicolo di causa;
- Respingere l'istanza di sospensione del presente giudizio, formulata pagina 3 di 15 dall'appellante ex art.295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento penale n.10679/2017 RGNR, in quanto infondata non risultando, allo stato, la prova della proposizione della denuncia-querela, la prova dell'attuale pendenza procedimento penale de quo – essendo inammissibili tutte le produzioni effettuate dalla difesa dell'appellante – e non vertendosi nelle ipotesi previste dall'art.75 comma 3 c.p.p.;
Nel merito: rigettare l'appello e confermare la sentenza gravata, con rifusione degli onorari del presente grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 7.03.2016, proponeva tempestiva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 20903/2015 emesso dal Tribunale di BR con cui le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
65.359 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva l'opponente:
- che nato a [...] il giorno 8.11.1983 aveva sottoscritto in data Persona_1
18.04.2012 il contratto di assicurazione sulla vita n. 50007393270 “
[...]
con decorrenza alle ore 24 del 18.04.2012 con capitale Controparte_2
assicurato € 65.359 e premio annuo di € 50 e nella polizza nato Controparte_1
il 19.06.1978 era stato indicato quale beneficiario;
- che al punto 21 delle condizioni di contratto erano state indicate le modalità di liquidazione della polizza e, in caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario era pagina 4 di 15 tenuto a comunicare l'originale della polizza, il certificato di morte dell'assicurato, l'atto di notorietà da cui risultasse l'esistenza di un testamento, la relazione del medico curante ed altro;
- che, nella richiesta di liquidazione del 18.06.2013, il legale dell'ingiungente non aveva trasmesso alcun documento utile e, dopo circa un anno, la comparente aveva ricevuto copia del certificato di morte dell'assicurato, tradotto in lingua italiana e inglese, due denunce rilasciate dalla questura di copia in Per_2
lingua inglese “Post mortem report”, verbale di autopsia tradotto in italiano,
copia della polizza e copia del passaporto;
- che detta documentazione presentava delle incongruenze in ordine alle modalità di aggressione all'assicurato e dalla manifesta contraddittorietà
dell'esposizione dei fatti derivava l'assoluta incertezza sulla reale dinamica dell'incidente che presumibilmente aveva causato la prematura morte del contraente, avvenuta in paese straniero a distanza di soli cinque mesi dalla sottoscrizione della polizza;
- che era assolutamente necessario conoscere l'esatta dinamica del fatto poiché,
a mente dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, l'infortunio era definito come evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, fermo quanto disposto dall'art. 11 secondo cui la garanzia era esclusa in caso di dolo del contraente o dei beneficiari e in ipotesi di suicidio,
se avvenuto entro i primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
pagina 5 di 15 - che, infine, l'ingiungente, dopo aver affermato che non vi era alcun testamento del contraente, al fine di attestare il legame dell'assicurato con l'Italia aveva inoltrato documentazione falsificata.
Si costituiva che resisteva. Allegava di aver fornito alla Controparte_1
compagnia, in diverse soluzioni, la documentazione richiesta, ossia la copia del certificato di morte di tradotto in inglese e in italiano;
le Persona_1
dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla Questura di copia del Per_2
passaporto, copia “driving licence” del contraente, originale della polizza e originale del certificato di morte;
rilevava la nullità della clausola n. 21 delle condizioni di assicurazione in quanto imponeva al beneficiario l'onere di provare la morte dell'assicurato e le cause di essa.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., la lite era istruita solo in via documentale e,
all'esito, il giudice adito rigettava l'opposizione in quanto il diritto acquisito dal beneficiario ex art. 1920 comma 3 c.c. non aveva natura ereditaria e dunque l'omessa produzione del testamento era circostanza priva di rilievo;
argomentava che dai documenti prodotti si desumeva che il contraente era stato Persona_1
investito ad opera di un motociclo mentre stava transitando a piedi e che tale presente in loco era solo un omonimo del beneficiario che non Controparte_1
aveva dato alcun contributo causale al sinistro. A giudizio del primo giudice, la compagnia assicurativa non aveva dedotto esplicitamente la ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione, limitandosi ad allegare una contraddittorietà
nell'esposizione dei fatti.
pagina 6 di 15 proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 10.09.2025 per ex art. 352 c.p.c.,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto costitutivo della pretesa attorea violando il principio di ripartizione dell'onere probatorio. Allega l'appellante che la polizza stipulata da rientra nei contratti di assicurazione temporanea in caso di morte a Persona_1
capitale e premio costanti le cui caratteristiche sono illustrate agli art.
3.2 e 3.3
della nota informativa. Sostiene che nel contratto era stato previsto un c.d.
periodo di carenza di sei mesi (ovvero di inoperatività della polizza) eliminabile solo in presenza di un certificato del medico curante;
in assenza di certificato medico e di decesso avvenuto nei primi sei mesi dalla conclusione del contratto il capitale assicurato non sarebbe stato corrisposto, se non nel caso di morte cagionata da infortunio descritto come evento dovuto a causa fortuita,
improvvisa e violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Pertanto, era onere del beneficiario non solo provare il decesso, ma che lo stesso era avvenuto in determinate circostanze.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per aver riconosciuto la fondatezza della pretesa di pagamento senza un reale ed effettivo pagina 7 di 15 approfondimento della dinamica del fatto. Allega che il beneficiario non ha fornito tutta la documentazione indicata dall'art. 21 e che la dinamica del sinistro mortale era incerta – tanto che la deducente aveva presentato denuncia querela in data 28.06.2017 per il reato di truffa aggravata.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto il suo onere di provare i fatti estintivi della domanda attorea per difetto di allegazione.
In via preliminare parte appellante, nello scritto introduttivo, insisteva per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in relazione alla denuncia querela presentata contro l'ingiungente che aveva originato il procedimento penale n.
10679/2017 RGNR pendente innanzi al Tribunale di BR. Invero, a detta richiesta processuale la parte interessata ha rinunciato: il P.M., infatti, già nel settembre 2023 aveva chiesto l'archiviazione per prescrizione del reato;
il G.I.P.
aveva archiviato il procedimento, ma il giudice investito del reclamo aveva accolto la doglianza della parte querelante, non ritualmente avvisata, e aveva annullato il decreto di archiviazione;
tuttavia il procedimento penale in esame in cui denunciava e di frode Parte_1 Persona_1 Controparte_1
all'assicurazione e di falsificazione di documentazione veniva definitamente archiviato sia per carenza di valida querela sia per intervenuto decorso del termine prescrizionale.
In fatto, è documentata la conclusione del contratto in data 18.04.2022 tra Per_1
e in forza del quale il contraente, mediante versamento di
[...] Parte_1
pagina 8 di 15 un premio costante di € 50 all'anno, si garantiva un capitale assicurato in caso di morte pari ad € 65.359 con decorrenza dal giorno 18.04.2022 della durata di anni dieci;
il beneficiario era indicato nella persona di Controparte_1
La gran parte di detto documento non è leggibile;
tuttavia, nella nota informativa della polizza “ protetti” al punto 3.3. era previsto un periodo Parte_3
di carenza nel senso che l'assicurato poteva chiedere che gli venisse accordata la piena copertura assicurativa dalla conclusione del contratto, senza periodo di carenza, ma a condizione che venisse presentato un rapporto di visita medica debitamente firmato dal medico curante e con la previsione che “Qualora il
contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso
dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il
capitale assicurato non verrà corrisposto”.
Nelle condizioni di assicurazione, all'art. 11, era previsto che il rischio morte era coperto a fronte di qualsiasi causa e senza limiti territoriali, eccetto il dolo del contraente o del beneficiario, la partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra o a missioni di pace, incidente di volo, suicidio avvenuto entro i primi due anni dalla sottoscrizione, professione o attività sportiva comportante una maggiorazione del rischio;
al punto 12 era previsto che l'assicurato poteva chiedere la piena copertura, senza l'applicazione del periodo di carenza, previa presentazione del rapporto di visita medica;
negli altri casi per i Parte_1
primi sei mesi avrebbe pagato una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di imposte.
pagina 9 di 15 Prosegue la clausola art. 12:
“Tale limitazione non si applica, e quindi garantisce l'intero Controparte_3
capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per
conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta
dopo l'entrata in vigore della garanzia:
… c) infortunio, inteso come evento dovuto a causa fortuita, improvvisa,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili,
che abbiano come conseguenza la morte, fermo quanto disposto dall'art. 11
delle presenti Condizioni di Assicurazione”.
Altrettanto documentato che il contraente sia deceduto in un Persona_1
sinistro stradale in India in data 9.09.2012, come da certificato di morte,
debitamente tradotto, e dal verbale di autopsia in cui si attestava che il deceduto indossava una camicia a quadri e jeans e presentava ematomi sul corpo.
Nel rapporto redatto dalla questura di in data 10.09.2012, il denunciante, Per_2
tale dichiarava che il giorno prima mentre si stava recando verso Persona_3
la sua farmacia, , figlio di residente in Italia, era stato Persona_1 Pt_4
investito alla guida di una moto alle ore 9.00 e una persona che guidava un'altra moto in modo negligente lo aveva minacciato e quindi era caduto a terra e Per_1
morto sul colpo, mentre l'altro era fuggito. Anche in altro verbale che presenta un'incongruenza nella data nel documento tradotto, la stessa persona ribadiva l'esistenza di un sinistro stradale che aveva coinvolto il contraente a causa della condotta negligente di altro conducente di motociclo, ma nell'occasione pagina 10 di 15 affermava che era a piedi. Nella traduzione è scritto “la denuncia è Persona_1
stata scritta dal capo responsabile con veicolo di polizia con Per_4
numero di targa HR654846 guidato dal guidatore sig. ...che Controparte_1
erano presenti sul stazione del bus …”.
Seguivano le richieste di pagamento del capitale assicurato da parte del beneficiario, chiedeva integrazioni alla documentazione e, Parte_1
persistendo il rifiuto a pagare il capitale assicurato, chiedeva ed Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo opposto.
Così riassunti i fatti salienti della causa, il primo motivo e il terzo motivo di appello, da valutare in via congiunta, non sono fondati.
Premesso che è pacifico che la polizza sia stata stipulata senza il rapporto di visita medica e che pertanto sia operativo il periodo di inoperatività di sei mesi
(denominato periodo di carenza) ritiene la Corte che sia tenuta a Parte_1
rimborsare il capitale assicurato al beneficiario, a mente degli artt. 11 e 12 delle condizioni generali di contratto.
Infatti, se da un lato l'evento morte del contraente si è verificato entro sei mesi dalla stipula del contratto (evento del 9.09.2012 e contratto del 18.04.2012) l'art. 12 espressamente prevede che per i primi sei mesi, in caso di morte del contraente e di assenza del certificato medico, l'assicurazione avrebbe pagato solo l'ammontare dei premi versati, ma espressamente erano previste delle ipotesi in cui avrebbe comunque garantito l'intero capitale Parte_1
assicurato, tra cui la morte derivante da infortunio. A giudizio della Corte, nel pagina 11 di 15 sinistro stradale in questione ricorrono gli estremi indicati in polizza, ossia la causa fortuita, improvvisa e violenta che produca lesioni oggettivamente constatabili.
A giudizio del collegio, alla luce delle risultanze processuali, non si può
ragionevolmente dubitare che il contraente sia deceduto in un sinistro avvenuto in India: in tal senso depongono le risultanze istruttorie, tra cui il certificato di morte recante la data di nascita del contraente, gli esiti dell'autopsia e anche i rapporti redatti dalle forze dell'ordine indiane. È evidente che Controparte_1
nome molto diffuso in India, citato nel rapporto delle forze di polizia indiane, sia soggetto diverso dal beneficiario che non si trovava in India alla data del sinistro in quanto dal passaporto risulta una sola trasferta in India con arrivo in dicembre
2011 e ritorno in Italia nel gennaio 2012 - e dunque in epoca antecedente al contratto e all'evento assicurato.
Parte appellante ha agitato una serie di sospetti in ordine alla veridicità
dell'evento morte ed alle reali modalità del sinistro ipotizzando una frode alla compagnia di assicurazione, ma di detta condotta da parte del contraente (in ipotesi ancora vivo) e del beneficiario non esiste alcuna prova, tanto che la denuncia querela del 2017 proposta da è stata archiviata sia per Parte_1
carenza di querela sia per intervenuto decorso del termine prescrizionale ex art. 157 c.p.
È vero che l'onere probatorio è diversamente ripartito nelle assicurazioni sulla vita (il beneficiario deve provare solo il contratto e la morte dell'assicurato e pagina 12 di 15 l'assicurazione deve provare il fatto impeditivo, ad es. il suicidio), mentre nelle assicurazioni sugli infortuni il beneficiario deve provare non solo la morte, ma anche l'infortunio inteso come fatto fortuito idoneo a far insorgere il diritti preteso, ma, nel caso concreto, l'originario ingiungente ha dato una sufficiente dimostrazione del fatto storico costitutivo del suo diritto, ossia che il contraente
è deceduto a seguito di incidente stradale a causa della condotta negligente di altro motociclista. In tal senso, militano le risultanze di causa e gli esiti dell'autopsia e le incongruenze evidenziate da parte opponente, che comunque esistono, non sono in grado di scalfire il dato fondamentale, ossia che il contraente assicurato sia deceduto a causa dell'investimento di altra moto.
Pertanto, a prescindere dal mancato assolvimento degli oneri di allegazione,
non ha fornito la prova della ricorrenza di una causa di Parte_1
esclusione della copertura assicurativa.
Il secondo motivo è inammissibile.
La censura secondo cui il giudice non ha indagato in ordine alla reale dinamica del fatto non è fondata in quanto il primo giudice ha deciso sulla scorta della risultanze documentali di cui si è dato conto in difetto di capitolazione di prove orali e dunque non poteva svolgere indagini di propria iniziativa.
Quanto alla documentazione, l'art. 21 delle condizioni di assicurazione indica una serie di documenti da produrre, ma si tratta di una casistica generale che deve essere armonizzata con la fattispecie concreta. Il fatto che mancasse l'atto di notorietà da cui potesse emergere l'esistenza o meno di un testamento e, in pagina 13 di 15 caso di esistenza del testamento, la sua copia autentica, è irrilevante in quanto l'assicurato è deceduto senza lasciare alcun testamento e, come già rilevato dal primo giudice, non si è in presenza di un diritto ereditario in quanto nella polizza era indicato un beneficiario specifico, in armonia con la stessa finalità della polizza sottoscritta.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.2609/2023 emessa dal Tribunale di BR in data 13.10.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977
per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge con distrazione a favore del procuratore DO
RE RE dichiaratosi antistatario;
pagina 14 di 15 - dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 10.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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