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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa SA EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1067/2024, avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria, promossa
DA
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. MA Carmela Pedullà ed elettivamente domiciliato in Palermo alla Via Terrasanta n. 82 presso lo studio dell'Avv. Francesca Nicastro
-attori-
CONTRO
), Controparte_1 C.F._1
) CP_2 C.F._2
-convenuti contumaci-
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio i fratelli e , chiedendo la divisione CP_2 Controparte_1 giudiziale della comunione ereditaria sorta tra gli stessi sui seguenti beni immobili:
1) Villabate, Via Sant'Agata n. 1/C (ingresso da Via Portone San Giuseppe n. 10- 14) (N.C.E.U. foglio 3, part. 1558, cat. A/4, classe 5, rendita € 266,49),
2) Villabate, Via Sant'Agata n. 1/C, (N.C.E.U. foglio 3, part. 1558, sub. 2, cat. Parte_4
A/4, classe 6, rendita € 258,23),
3) Villabate, Via Sant'Agata n. 1/C, (N.C.E.U. foglio 3, part. 1558, sub. 3). Parte_5
A sostegno della domanda di divisione gli attori hanno esposto: - che le suddette proprietà ricadono in comunione tra le parti in lite in virtù della successione dei propri genitori – , deceduto in data 11.1.2004 e , deceduta Persona_1 Persona_2 il 14.7.2013 – originariamente comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno degli immobili in questione;
- che con testamento pubblico dello 3/11/2009, aveva legato al solo Persona_2 primogenito la sua quota di proprietà dei 2/3 dell'immobile sito in Villabate, Controparte_1
Via Sant'Agata n. 1/C (piano secondo foglio 3, part. 1558, sub. 3),
- che pertanto le quote di comproprietà dei cinque figli era pari ad 1/5 ciascuno per i due immobili sopra indicati ai numeri 1) e 2), mentre per l'immobile di cui al numero 3) le quote erano pari a 11/15 in capo a e a 1/15 ciascuno in favore degli altri quattro Controparte_1 fratelli;
- che il convenuto dal 2013 aveva mantenuto il possesso esclusivo Controparte_1 dell'immobile del secondo piano.
- che con atto di diffida e messa in mora del 30.9.2022 essi avevano pertanto chiesto al fratello di corrispondere loro l'indennità di mancato godimento loro spettante pro quota e ammontante ad
€ 133,33 per tutte le mensilità con decorrenza da luglio 2013 e, comunque, manifestato la propria intenzione di procedere alla divisione degli immobili comuni.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. gli attori precisavano le domande chiedendo di non tenere in considerazione, nella formazione delle quote e nella determinazione dell'indennità risarcitoria da mancato godimento, del legato testamentario in favore di in quanto dall'ispezione Controparte_1 ipotecaria eseguita a nome di quest'ultimo non risulterebbe trascritto il relativo acquisto, con la conseguenza che, a loro dire, anche il cespite ereditario di cui all'indicato numero 3) si sarebbe devoluto ai cinque figli in forza della sola successione legittima e, dunque, in ragione di 1/5 ciascuno.
Senza alcuna attività istruttoria, con ordinanza resa a verbale di udienza del 10.7.2025 è stata rilevata d'ufficio la mancata produzione dei titoli di provenienza dei cespiti oggetto della domanda di divisione e, quindi, la mancanza di prova circa la titolarità dei beni ai due de cuius al momento del decesso, circostanza su cui le parti sono state invitate a dedurre ex art. 101 c.p.c.
Infine, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 30 ottobre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione.
***
Giova premettere che dalla ricostruzione prospettata dagli attori emerge che gli immobili di cui gli stessi chiedono la divisione sono pervenuti ai condividenti dalla successione della madre e Persona_2 da quella del padre . Persona_1
In sostanza essi chiedono lo scioglimento di beni provenienti da titoli diversi in quanto appartenenti a distinte comunioni: l'asse ereditario di cui partecipano nella misura di 2/3 Persona_1 complessivo (essendosi la restante quota di 1/3 devoluto alla madre) e l'asse ereditario della madre cui partecipano per legge nella misura di 1/5 ciascuno, al netto del legato Persona_2 testamentario con cui quest'ultima ha disposto dei 2/3 dell'appartamento del secondo piano in favore del figlio . Controparte_1
A tal riguardo giova osservare che “nel caso di divisione di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi ad un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio” (Cass. n.
25756/2018) “ovvero mediante la semplice adesione e non contestazione ad un unico progetto divisionale” (Cass. n.
314/2009).
In assenza di tale consenso – insussistente nel caso di specie, visto che tutti i convenuti sono contumaci
– deve procedersi a tante divisioni quante sono le masse da dividere.
Preme ora evidenziare come ai fini della procedibilità della domanda di divisione è presupposto indispensabile la prova della comproprietà dei beni facenti parte dell'asse ereditario da dividere, cioè la prova che i beni appartenessero (ed in che quota) ai due de cuius al momento del rispettivo decesso.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, le caratteristiche del procedimento di divisione ereditaria, rappresentate dalla necessità di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (Cass. SS.UU. sent. n. 14109 del 20 giugno 2006).
La prova della titolarità del bene in capo al de cuius si pone, quindi, come un fatto costitutivo della domanda, la cui prova deve essere fornita dall'attore entro i termini delle preclusioni istruttorie.
In tema di divisione ereditaria, infatti, nell'adire il giudice per la divisione, è indispensabile la tempestiva allegazione dei documenti necessari al fine di consentire al giudice la prima e prioritaria delibazione sulla esatta titolarità dei beni da dividere (che è pure onere delle parti individuare), oltre che l'eventuale presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria: “in assenza di certezza sulla proprietà dei beni dell'asse ereditario, su eventuali loro vincoli o pregiudizi, come, pure, sulla integrità del contraddittorio, che solo una idonea documentazione potrebbe determinare, la domanda va dichiarata improponibile. (Nel caso di specie le mancate allegazioni comportano la indeterminabilità dei presupposti della domanda, sicché non può adottarsi alcuna statuizione in merito)”
(Corte di Appello di Roma n. 2480/2011).
L'assolvimento di tale onere impone, in particolare, il deposito agli atti dei titoli di provenienza in capo al de cuius dei beni oggetto della domanda di divisione, ovvero di una relazione notarile sostitutiva.
Si tratta della prova di un fatto costitutivo della domanda soggetta alle regole preclusive delle istanze istruttorie e cui non può sopperirsi neanche a mezzo di CTU.
Sotto il primo profilo è agevole osservare che non compete al giudice – quantomeno nel procedimento di cognizione ordinaria – indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse devono assolvere, spettando viceversa al medesimo semplicemente di verificare, secondo quanto stabilito proprio dall'art. 115 c.p.c., se le prove proposte dalle parti siano o meno idonee allo scopo (Corte d'Appello Roma sentenza n.
2480/2011). Sotto altro profilo va ricordato che la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ha negato la possibilità di provare la titolarità dei beni mediante CTU, giacché la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cf. Cass. n. 13401/2005).
Nei giudizi divisori la prova della proprietà dei beni oggetto di causa è facilmente documentabile mediante la produzione in giudizio di atti pubblici che è nella piena disponibilità delle parti ottenere – nel caso di specie, tra l'altro, non sembra che si trattasse di atto di acquisto particolarmente risalente
(anni '70 verosimilmente) – ovvero mediante una relazione notarile sostitutiva, documenti che, come tali, vanno prodotti entro i termini perentori previsti dall'art. 171 ter c.p.c.
Questo Tribunale ritiene di dover condividere, al riguardo, l'orientamento interpretativo adottato dalla
Corte di Appello di Roma, secondo cui dall'inottemperanza di tale onere probatorio deriva l'improponibilità della domanda, che trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art. 713 c.c.) ovvero dei comunisti
(art. 1111 c.c.) – sicché l'esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione che va verificata d'ufficio – altresì sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'art. 784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'art. 1113 c.c.
Da ciò deriva che, incombendo sul giudice adito la verifica officiosa della qualità di coerede-comunista in capo a colui che propone la domanda di divisione, è indispensabile che quest'ultimo depositi tempestivamente la documentazione necessaria sia a verificare sia la qualità dell'attore sia ad individuare tutti i contraddittori necessari.
Nel caso di specie, la domanda attorea è risultata sprovvista della sopra richiamata produzione probatoria non essendo stati depositati, entro i termini di cui alla memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c., i titoli di proprietà dei cespiti oggetto della domanda di divisione.
Manca invero ogni documentazione relativa ai tre cespiti oggetto di domanda, rispetto ai quali viene prodotta soltanto la dichiarazione di successione dei due de cuius ed alcune visure catastali, com'è noto entrambe inidonee a fornire prova del diritto di proprietà.
L'unica ispezione ipotecaria depositata da parte attrice è quella “per soggetto” relativa all'indagine compiuta sul nominativo di e da cui emerge la trascrizione della successione di Controparte_1
in favore dei cinque figli, ma da cui non emerge prova del titolo di proprietà in capo Persona_2 a quest'ultima, mentre con riguardo alle ispezioni ipotecarie “per soggetto” relative ai due de cuius
e , le stesse, sebbene citate nella nota illustrativa a firma dell'avv. Persona_1 Persona_2
RZ MA EL – peraltro depositata fuori termine – non sono state mai prodotte;
così come l'ispezione ipotecaria dell'immobile del secondo piano (sub 3) che gli attori indicano tra gli allegati della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. non è stata invece mai prodotta.
Regna insomma totale confusione sulla consistenza delle due masse da dividere – da nessuno dei documenti depositati emerge la titolarità dei cespiti in capo al de cuius – e nessuna Persona_1 prova è stata offerta sulla effettiva titolarità dei beni che secondo la prospettazione attorea ne farebbero parte.
La domanda di scioglimento della comunione deve quindi essere dichiarata improcedibile.
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento neanche la domanda volta al riconoscimento dell'indennità risarcitoria, rispetto alla quale preme rimarcare la radicale mancanza di prova.
Invero gli attori hanno dedotto che il fratello avrebbe dal 2013 utilizzando in via esclusiva CP_1
l'appartamento del secondo piano, escludendo dal pari possesso gli altri fratelli, ma non hanno chiesto di provare tale assunto, non hanno articolato alcun mezzo istruttorio sul punto, rendendo impossibile persino affermare che corrisponda a verità persino il dedotto fatto che il fratello utilizzasse l'appartamento.
Considerata la contumacia dei convenuti, nulla si dispone sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione degli immobili di cui in parte motiva;
- rigetta le altre domande;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo il 29 novembre 2025
Il Giudice
SA EL