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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2917/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20773/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003789860501 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2474/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione e decadenza, con condanna alle spese con attribuzione al difensore antistatario. Resistenti: chiedono il rigetto del ricorso o la declaratoria di cessata materia del contendere.
Svolgimento del processo
Parte ricorrente Ricorrente_1, nella qualità di erede, impugnava la cartella di pagamento n. 10020250003789860501 notificata il 1° agosto 2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019 per l'importo complessivo di euro 2.020,41, concernente più veicoli intestati al de cuius, deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti nonché la prescrizione e la decadenza del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi degli atti presupposti e sostenendo la regolarità dell'attività di riscossione.
Si costituiva altresì la Regione Campania che, all'esito dell'istruttoria, accertava l'irregolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento, eseguite presso un indirizzo non corrispondente alla residenza del contribuente, e disponeva l'annullamento in autotutela degli avvisi nn. 964173133006, 964311864729, 964168249256, 964258803406, 964295534777, 964193612231, 964303275983, comunicando il provvedimento sia al ricorrente sia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, la cartella di pagamento stessa per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica degli atti presupposti.
La controversia è cessata per sopravvenuta carenza di interesse.
La Regione Campania ha formalmente annullato in autotutela tutti gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata, riconoscendo il difetto di notifica degli stessi. L'annullamento dell'atto impositivo comporta il venir meno del titolo su cui si fonda la pretesa riscossiva e determina l'automatica caducazione dell'atto consequenziale.
Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992. Quanto alle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: l'annullamento in autotutela è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e costituisce implicito riconoscimento della fondatezza delle doglianze del ricorrente. Le spese vanno pertanto poste a carico della Regione Campania.
Nessuna condanna può essere pronunciata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, atteso che la caducazione del credito deriva esclusivamente da un vizio imputabile all'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 300, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 9 febbraio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20773/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003789860501 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2474/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione e decadenza, con condanna alle spese con attribuzione al difensore antistatario. Resistenti: chiedono il rigetto del ricorso o la declaratoria di cessata materia del contendere.
Svolgimento del processo
Parte ricorrente Ricorrente_1, nella qualità di erede, impugnava la cartella di pagamento n. 10020250003789860501 notificata il 1° agosto 2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019 per l'importo complessivo di euro 2.020,41, concernente più veicoli intestati al de cuius, deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti nonché la prescrizione e la decadenza del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi degli atti presupposti e sostenendo la regolarità dell'attività di riscossione.
Si costituiva altresì la Regione Campania che, all'esito dell'istruttoria, accertava l'irregolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento, eseguite presso un indirizzo non corrispondente alla residenza del contribuente, e disponeva l'annullamento in autotutela degli avvisi nn. 964173133006, 964311864729, 964168249256, 964258803406, 964295534777, 964193612231, 964303275983, comunicando il provvedimento sia al ricorrente sia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, la cartella di pagamento stessa per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica degli atti presupposti.
La controversia è cessata per sopravvenuta carenza di interesse.
La Regione Campania ha formalmente annullato in autotutela tutti gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata, riconoscendo il difetto di notifica degli stessi. L'annullamento dell'atto impositivo comporta il venir meno del titolo su cui si fonda la pretesa riscossiva e determina l'automatica caducazione dell'atto consequenziale.
Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992. Quanto alle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: l'annullamento in autotutela è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e costituisce implicito riconoscimento della fondatezza delle doglianze del ricorrente. Le spese vanno pertanto poste a carico della Regione Campania.
Nessuna condanna può essere pronunciata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, atteso che la caducazione del credito deriva esclusivamente da un vizio imputabile all'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 300, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 9 febbraio 2026