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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3789/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza del 24 febbraio 2024 per la discussione.
Visto l'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3789/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo, subentrato al precedente giudice unico giusta decreto del 13 settembre 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3789 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Adriano Parte_1
Tufariello e Fausta Zona e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
attrice
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Antonio Gravina e Rossella Gravina e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
convenuta
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Controparte_2
Avv.ti Bruno Pozzuoli e Concetta Gentili e con questi elettivamente do- miciliato presso lo studio dei difensori;
convenuto
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Parte_2
Mancuso Pierluigi e Pellegrini Andrea e con questi elettivamente domici- liata presso lo studio dei difensori;
chiamata in causa
e
2
Dott. , rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Maria Gat- CP_3
to e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
chiamato in causa
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Controparte_4
Giuseppe Maria Monda e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
24.02.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2016 la sig.ra Parte_3
conveniva in giudizio la e il dott.
[...] Controparte_5 CP_2
adducendo:
1. che il 18 settembre 2005 veniva ricoverata presso
[...]
la per essere sottoposta ad intervento di asportazione Controparte_5 di cisti ovarica a sinistra;
2. che prima dell'intervento l'attrice presentava una regolare funzionalità dei reni;
3. che l'intervento veniva eseguito il
20 settembre 2005 dal Dott. nel Reparto di Controparte_2
Ostetricia e Ginecologia della , e l'attrice veniva di- Controparte_5 messa il 24 settembre;
4. che dopo tre giorni dall'intervento accusava for- ti dolori in regione rene sx e veniva diagnosticato un “rene silenzioso”;
5. che durante l'intervento di annessiectomia sx con aderenze, il dott.
[...]
per imperizia, imprudenza e negligenza ha cagionato una lesione Pt_4 dell'uretre sx, con conseguente occlusione stenosante dello stesso, pro- ducendo una lenta e progressiva riduzione della funzionalità renale fino alla totale compromissione;
6. che questa condizione patologica ha gene- rato nell'attrice uno stato di profonda ansia ed apprensione, come emerge dalla relazione psicodiagnostica;
7. che sussiste il nesso di causalità tra intervento e lesione subita dall'attrice, come emerge dalla relazione- medico legale depositata in atti la quale rappresenta che l'attrice ha svi-
3
luppato, in seguito all'intervento, una sindrome aderenziale complessa che successivamente è esitata in stenosi uretrale e silenzio funzionale del rene sx, con complicanza di doversi sottoporre a nefrectomia sx;
8. che per effetto della condotta negligente del medico, l'attrice ha riportato un danno biologico del 35%, oltre un periodo di inabilità di giorni 90 (30 as- soluta e 60 al 50%) per cui ha diritto ad un risarcimento di euro
250.000,00 applicando le tabelle di Milano con massima personalizza- zione del danno;
9. che vani sono stati i vari tentativi di pervenire ad un bonario componimento della lite;
10. di aver presentato istanza di media- zione e che il procedimento si è concluso negativamente.
Ciò posto, l'attrice chiedeva: Accogliere la domanda e, per l'effetto:
Condannare la clinica in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., nonché il dott. in via solidale, ognuno Controparte_2
per le proprie responsabilità, ovvero in via alternativa, al risarcimento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 250.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interes- si legali e rivalutazione monetaria, il tutto nel limite di Euro 260.000,00.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali con attribuzione agli avv.ti Adriano Tufariello e Fausta Zona, per fattone anticipo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta
[...]
contestando la domanda adducendo:
1. la prescrizione Controparte_1 dell'azione, per essere decorso il termine quinquennale dall'intervento eseguito in data 20 settembre 2005, trattandosi di responsabilità da illeci- to civile ex art. 2043 c.c.; 2. la carenza di legittimazione passiva stante la propria carenza di responsabilità in ordine all'intervento eseguito dal
Dott. , il quale ha operato non sulla base di un Controparte_2
rapporto di dipendenza con la struttura sanitaria, bensì quale libero pro- fessionista, usufruendo esclusivamente dei servizi offerti dalla comparen- te;
3. che nel caso in esame l'intervento fu programmato ed eseguito dal
Dott. con il quale l'attrice aveva instaurato un proprio rapporto CP_2 contrattuale, mentre l'altro autonomo e separato rapporto con la clinica ha avuto ad oggetto soltanto la fruizione dei servizi necessari e funziona- li, sia all'intervento, sia alla degenza;
4. che in subordine eccepisce l'insussistenza di prova, nesso di causalità e colpa e che ove mai venisse
4
addebitata alla struttura una concorrente responsabilità nella determina- zione dei danni lamentati dall'attrice, si riserva, il diritto di agire in re- gresso nei confronti dell'operatore chirurgico, dott. Controparte_2
;
5. l'ingiustificata richiesta in ordine al quantum.
[...]
Per quanto esposto la convenuta conclude- Controparte_1
va: in via preliminare, rigettare la domanda attorea, stante la intervenu- ta eccepita prescrizione dell'azione; ancora in via preliminare, rigetta- re la domanda attorea, attesa la eccepita carenza di legittimazione pas- siva della casa di cura , stante la estraneità della conve- Controparte_1
nuta in ordine ai pretesi danni lamentati dall'attrice e la mancanza di nesso di causalità tra le obbligazioni previste a carico della casa di cura
e le denunciate conseguenze dell'intervento chirurgico;
subordinata- mente, nel merito, rigettare la domanda attrice, siccome inammissibile, improponibile, nonché manifestamente infondata in fatto e in diritto;
ancora nel merito accertare e dichiarare che la responsabilità degli esiti dell'intervento è addebitabile esclusivamente ad esso operatore chirurgi- co Dott. sia in quanto operatore non legato alla struttura sani- CP_2
taria da rapporto di dipendenza, sia perché lo stesso risponde diretta- mente di ogni danno derivante da inadempimento di prestazioni profes- sionali svolte in virtù di autonomo contratto con la paziente;
nella de- negata ipotesi di declaratoria di concorrente responsabilità della com- parente in ordine alle lesioni subite dalla sig.ra in Parte_1 conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito dall'operatore Dott.
, dichiarare il diritto della comparente al re- Controparte_2
gresso ex art. 2055 2° comma c.c., per richiedere ed ottenere, nei con- fronti del medesimo Dott. tutte le somme semmai dovute e cor- CP_2 risposte da essa convenuta all'attrice; in tema di con- Controparte_1
danna al pagamento del compenso professionale ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, si adotti un giusto provvedimento.
Si costituiva in giudizio il convenuto Dott. Controparte_2 adducendo:
1. la manifesta infondatezza della domanda atteso che nessu- na responsabilità può iscriversi in capo al Dr. e del personale CP_2
della struttura sanitaria, non ravvisandosi alcuna condotta contrastante
(per negligenza, imprudenza o imperizia) con le regole universalmente accettate in campo medico;
2. che non si tratta di una lesione primaria
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dovuta a “legatura o resezione dell'uretere” per imprudenza o negligenza dello stesso;
3. che la paziente, già operata di isterectomia nel 2005 pres- so la clinica veniva nuovamente operata di annessectomia CP_1
per cistoma ovarico e tale intervento è particolarmente complesso e diffi- cile poiché, nel caso della sig.ra potevano essere presenti innu- Pt_1
merevoli aderenze viscero – viscerali;
4. che tale circostanza era stata ampiamente prevista dal dott. che, non solo aveva adeguata- CP_2
mente informato la paziente, ma anche richiesto la partecipazione all'in- tervento del dott. , responsabile all'epoca dei fatti del reparto Per_1
di Chirurgia di;
5. che in sede di intervento, come riportato CP_1
nel diario operatorio, all'apertura dell'addome la formazione cistica era completamente adesa al pacchetto viscerale e al pavimento pelvico sede di flogosi ed origine dei dolori lamentati dalla paziente e per asportare la formazione cistica il dott. e il dott. procedettero alla lisi CP_2 CP_3
delle aderenze e, come da prassi e abitudine controllarono l'integrità e il buon funzionamento del dell'uretere;
6. che la paziente veniva dimessa in buone condizioni di salute e solo nel 2007, dopo due anni, le veniva dia- gnosticato un rene silente, pertanto, è da ritenersi che nel caso de quo trattasi di lesione secondaria legata a stenosi cicatriziale e aderenziale, quindi imprevedibile e inevitabile complicanza dell'intervento;
7. che non esiste alcuna prova del nesso causale tra intervento e danno renale e la dichiarazione di responsabilità depositata da controparte, è stata inviata dal Dott. alla con l'evidente intento di dichiarare la propria di- CP_5
sponibilità a ritenersi responsabile delle complicanze lamentate dalla sig.ra qualora tale responsabilità fosse emersa dagli accerta- Pt_1 menti;
7. la contestazione in ordine all'entità della richiesta di risarcimen- to del tutto arbitraria e sproporzionata;
8. la richiesta di chiamata in causa delle assicurazioni e CP_6 Parte_5 Parte_2
con le quali ha stipulato rispettivamente la polizza n.
[...]
10119777L e n. 013500/011029245581, a copertura dei rischi professio- nali connessi alla responsabilità civile, al fine di essere manlevato, non- ché il dott. che ha fatto parte dell'equipe medica che ha ope- Per_1 rato l'attrice per l'eventuale responsabilità dello stesso.
Ciò posto, il convenuto Dott. concludeva: CHIAMARE IN GA- CP_2
RANZIA le predette compagnie di assicurazione affinché, in caso di con-
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danna del convenuto dr. coprano il risarci- Controparte_2 mento degli eventuali danni ed il dott. affinché si valuti l'eventuale CP_3
responsabilità dello stesso nella produzione delle lesioni lamentate dall'attrice. A tal fine CHIEDE che ai sensi dell'art. 269 c.p.c. l'ill'mo
G.U. voglia autorizzare la chiamata in garanzia della Lloyd's ass. spa in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica in Milano al
Corso Garibaldi, 86, in persona del legale rap- Parte_2
presentante p.t. dom.to per la carica in San Cesario sul Panaro al Corso
Libertà, 53, dott. Piazza A. Moro, 36 Caserta e posporre l'u- Per_1
dienza di prima comparizione concedendo termine per le dovute notifi- che. CONCLUDE Nel merito per il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, ed infondata sia in fatto che in diritto. in via su- bordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento sia pur parziale della domanda attrice, valutata anche la eventuale responsabilità del dott. To- ny , dichiarare il terzo e/o per CP_3 CP_4 Parte_2
quanto di loro competenza, tenute a coprire la responsabilità del dott.
e, per l'effetto, condannare queste ultime al pagamento di quan- CP_2 to eventualmente dovuto all'attrice dal convenuto. Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giu- dizio la terza chiamata adducendo:
1. di Parte_2
aderire alla difesa svolta dal Dott.
2. la prescrizione del diritto CP_2 derivante dal rapporto assicurativo, ai sensi dell'art. 2952 c.c., atteso che la Sig.ra dopo l'intervento chirurgico 20/9/2005 ha immediata- Pt_1
mente contestato al Dott. il problema al rene sinistro, inoltre, la CP_2
paziente ha anche inviato una richiesta risarcitoria con lettera 1/7/2010 e il medico con successiva lettera 3/8/2012 ha riconosciuto la complicanza, mentre egli ha inviato la denuncia all'assicuratrice solo con lettera del
10/9/2014; 3. che la copertura è operante in secondo rischio, ai sensi dell'art. 16 punto 2 c.g.a.; 4. che il Dott. ha stipulato una prima CP_2 polizza r.c.p. con a copertura delle sue attività, Controparte_4
pertanto, anche rispetto ad essa e al massimale la Compagnia deve consi- derarsi di secondo rischio;
5. l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 17 c.g.a., poiché al momento della stipula
15/6/2010 era ben consapevole del problema insorto e ha omesso di co-
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municare alla Compagnia informazioni certamente in grado di incidere sulla valutazione del rischio assunto e che, se fossero state conosciute, avrebbero indotto a non prestare il proprio con- Parte_2
senso o comunque a prestarlo escludendo il sinistro in questione;
6. la perdita del diritto all'indennizzo per violazione della clausola di cui all'art. 7 c.g.a. ai sensi del quale egli deve “astenersi da qualsiasi rico- noscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore”;
7. che in subordine il Giudice dovrà ridurre la manle- va prestata dalla scrivente Compagnia in misura equitativa che qui viene indicata nella quota del 50%;
8. l'infondatezza dell'azione di rivalsa pro- posta da nei confronti del Dott. poiché la stessa ha CP_1 CP_2
concluso un contratto, di primo rischio, che presta copertura sia in favore della sia in favore del personale medico;
9. l'estraneità CP_1 dell'azione di rivalsa all'oggetto della garanzia delimitato dall'art. 16 contratto avente per oggetto la garanzia del medico limitatamente alle ri- chieste risarcitorie per i danni colposamente cagionati ai pazienti;
10. la decadenza del Dott. dal diritto alla garanzia per violazione CP_2 dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914 c.c. per non aver esteso il contraddittorio nei confronti di e della Compagnia assicu- CP_1 ratrice della Struttura Sanitaria;
11. l'inammissibilità dell'azione di rival- sa avanti al Giudice ordinario trattandosi di un'azione di natura contrat- tuale avente ad oggetto prestazioni professionali rese in un rapporto di natura subordinata, quindi, riservata alla cognizione del Magistrato del
Lavoro, con conseguente necessità di separazione della domanda;
12. che in via subordinata eccepiva l'operatività della polizza nei limiti dell'art. 18 c.g.a. per cui la Compagnia potrà essere tenuta a rispondere solo della quota parte di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato, anche in re- lazione all'azione di rivalsa;
13. che l'art. 18 c.g.a. esclude la copertura assicurativa se prima dei trattamenti sanitari non è stato raccolto un vali- do consenso informato scritto;
14. che in via residuale, il Tribunale do- vrebbe dichiarare la ripartizione del rischio tra la Compagnia assicuratri- ce di ed , ai sensi del quarto comma CP_1 Parte_2 dell'art. 1910 c.c.
Ciò posto, la terza chiamata rassegnava le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda di responsabilità
8
avanzata da nei confronti del Dott. ovvero, in via CP_1 CP_2
pregiudiziale subordinata, disporne la separazione rimettendole al Ma- gistrato del Lavoro competente, per i motivi esposti nel paragrafo D); sempre in via pregiudiziale, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione pregiudiziale, rigettare comunque la domanda svolta dalla nei confronti del Dott. in quanto infondata, CP_5 CP_2
previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro in- tercorso tra le parti;
in via principale di merito, rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra tanto con riferimento alla sussistenza di Pt_1 un diritto risarcitorio quanto in ordine all'ammontare dei danni prote- stati;
accertare e dichiarare comunque che il diritto assicurativo aziona- to dal Dott. è prescritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare CP_2
che la polizza r.c.p. stipulata dalla presta copertura assicurativa CP_5
di primo rischio non solo in favore della Struttura Sanitaria ma anche in favore del personale medico e quindi del Dott. per i motivi de- CP_2
dotti sub C); accertare e dichiarare comunque la inoperatività della po- lizza , o in subordine la sussistenza di una sola Parte_2
garanzia di secondo rischio, o ancora la riduzione del diritto all'indennizzo nella misura del 50%, per le ragioni spiegate nello stesso par. C); accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate nel paragrafo E); con condanna al pagamento di spe- se, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il con- tributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Si costituiva in giudizio il Dott. adducendo:
1. di aver CP_3 assistito all'intervento quale mero “osservatore”, senza porre in essere specifiche manovre chirurgiche in quanto presente soltanto su semplice richiesta del Dr. quindi, senza che la paziente si fosse mai affi- CP_2 data alle cure e/o alle attività chirurgiche del medesimo, tant'è che nel diario clinico e nella storia clinica della paziente non risulta mai menzio- nata alcuna attività medica svolta dal Dr. , prima, durante e dopo il CP_3
ricovero presso;
2. di aver ricevuto una sola missiva di costi- CP_1
tuzione in mora recante la data del 28/10/2009, ricevuta dalla Casa di Cu- ra Villa Fiorita con Mod. 26 il 30/10/2009, trasmessa in data 03/11/2009
a mezzo fax, e di aver inoltrato denuncia sinistro alle proprie garanti per
9
RCT e Tutela Legale, , Parte_2 Controparte_7
- ed , a mezzo rac-
[...] Controparte_8 Controparte_9
comandata a.r. del 04/11/2009; 3. che nel novembre 2009 riscontrava la richiesta danni della signora a mezzo fax e relazionava altresì Pt_1 sul caso clinico in oggetto, comunicando all'Avv. Fausta Zona e alla
[...]
la propria assoluta estraneità ai fatti addebitati al Controparte_10
Dr. precisando di essere stato presente all'intervento a mero ti- CP_2
tolo di osservatore;
4. che alcuna richiesta di manleva e/o di chiamata in corresponsabilità è mai pervenuta dai convenuti, pertanto, ogni eventuale pretesa è da considerarsi prescritta, vuoi se si consideri il normale termi- ne di prescrizione dell'azione extra-contrattuale da atto illecito spettante alla paziente, ex art. 2043 c.c., vuoi se si consideri il diverso termine di prescrizione a cui sarebbe soggetto eventualmente il reato di lesioni col- pose ascrivibile al responsabile in caso di accertata malpractice sanitaria;
5. che parte attrice, convinta della assoluta estraneità del Dr. CP_3
ai fatti per cui è causa, presentava altresì istanza di mediazione
[...]
stragiudiziale esclusivamente avverso i convenuti principali e solo questi conveniva in giudizio;
6. che i fatti dedotti da parte attrice non risultano provati mancando del tutto la certezza sull'an del dedotto danno iatroge- no, l'insussistenza del nesso di causa tra le proprie manovre diagnostiche, chirurgico-terapeutiche e i danni lamentati da parte ricorrente;
7. che le manovre diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche poste in essere dal
[...]
assistito dal dr. , furono improntate ai canoni della diligenza, Pt_4 CP_3
della prudenza e della perizia, nel pieno rispetto delle leges artis e delle linee guida dettate dalla migliore scienza ed esperienza medico- chirurgica della comunità scientifica;
8. che la Controparte_1
, presso la cui struttura il Dr. operava quale libero-
[...] CP_3
professionista e responsabile del reparto di chirurgia su contratto di con- sulenza intercorso fino al 2010, è obbligata in proprio, a titolo contrattua- le, nei confronti della ricorrente, nonché obbligata alla manleva del pro- prio collaboratore professionale, ex art 1218 e 1228 c.c.
Ciò posto, il Dott. rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito, CP_3
in via principale 1) Accertare e dichiarare, in via preliminare, che
l'azione risarcitoria in capo alla signora non è passibile di Pt_1
estensione in danno di per maturata prescrizione dei ter- CP_3
10
mini ex lege prescritti ex artt. 2043 e 2935 c.c., nonché per maturata pre- scrizione del più lungo termine, eventualmente applicabile, previsto dall'art. 590 c.p. per le lesioni colpose cagionate dal sanitario convenu- to, Dr. durante lo svolgimento delle manovre chirurgiche di cui CP_2
è causa;
2) Accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, la matura- ta prescrizione del diritto alla estensione del contraddittorio per manleva azionato dal convenuto principale dr. nei confronti del dr. CP_2 [...]
, in quanto esperibile a far data dal lontano 20/09/2005, ovve- CP_11
ro, dal 13/06/2009, data di costituzione in mora della e del CP_1
convenuto principale medesimo;
conseguentemente, accertare e dichia- rare la totale estraneità del dr. ai fatti di causa, per CP_3
l'effetto, condannare il dr. in favore del convenuto CP_2 CP_12
al pagamento di spese, diritti ed onorari di procedura, come da
[...]
allegata nota spese, con attribuzione allo scrivente procuratore che ne ha fatto anticipo;
3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la partecipa- zione a mero titolo di “assistenza” del dr. (semplice me- CP_3
dico–chirugo) all'intervento di “asportazione di cisti ovarica sx” esegui- to il 20/09/2005 sulla paziente ad opera esclusiva del Dr. Pt_1 [...]
quale responsabile del Reparto di Ostetricia e Ginecologia presso Pt_4
la casa di Cura , con esclusione di qualsivoglia ipotesi Controparte_1
di responsabilità colposa a carico del medesimo per i fatti di causa;
4)
Accertare e dichiarare, in ogni caso, che alcuna manovra terapeutica o chirurgica abbia costituito fonte di responsabilità di tipo omissivo o commissivo imputabile al dr. , che sia riconducibile etio- CP_3
logicamente ai danni cagionati alla paziente , la cui Parte_1
difesa ha correttamente e logicamente evitato di estendergli il contenzio- so de quo;
per l'effetto, condannare il dr. anche ai sensi e per CP_2 gli effetti di cui all'art. 96 e ss. c.p.c., in favore di , al Controparte_12
pagamento di spese, diritti ed onorari di procedura, per lite temeraria, nella misura ritenuta congrua dall'On.le Giudicante, con attribuzione al- lo scrivente procuratore, anticipatario;
5) In via subordinata, salva e impregiudicata la richiesta di accertamento della maturata prescrizione del diritto al risarcimento di nei confronti di Parte_1 [...]
, nonché l'avvenuta prescrizione, in favore di , del CP_3 CP_3
più lungo termine di estinzione del reato eventuale di lesioni colpose, ex
11
art. 590 c.p., nonché della maturata prescrizione del termine per esperire azione di diritto alla manleva in capo al Dr. nei confronti del CP_2
Dr. , si chiede di accertare e dichiarare altresì la maturata prescri- CP_3
zione del medesimo diritto in capo alla Controparte_1
nei confronti del Dr. , a titolo di manleva, per il rapporto CP_3 di collaborazione professionale in essere con i convenuti all'epoca dei fatti, nonché in base alla normativa civilista in tema di contatto di speda- lità; 6) Per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1
che esperisse azione di manleva nei confronti di , al pa- CP_3
gamento, in favore di , di spese, diritti ed onorari di pro- CP_3
cedura, nella misura equitativamente determinata dal Giudicante, con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo.
Si costituiva in giudizio adducendo:
1. di Controparte_4
associarsi alle difese nel merito spiegate dal convenuto;
2. la nullità dell'atto di citazione poiché manca l'analitica riconduzione dell'evento dannoso a specifica condotta commissiva od omissiva dei sanitari e le vi- cende di causa vengono genericamente ricollegate a non meglio precisate imperizia e negligenza del convenuto, senza allegare alcuno specifico inadempimento;
3. che è da escludersi ogni ipotesi di imperizia, impru- denza e negligenza da parte del medico convenuto, attesa la natura com- plessa dell'intervento, pertanto alcuna colpa grave può configurarsi e, in ogni caso, è del tutto carente la prova in ordine al nesso causale;
4. di im- pugnare la richiesta del risarcimento sia in ordine alle voci di danno ge- nericamente richieste che in relazione al quantum della pretesa, ancorato ad una valutazione del tutto indimostrata e per relationem alla consulenza di parte e sfornita del benché minimo parametro medico-legale di riferi- mento;
5. il difetto di ogni presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale per come richiesto dalle diverse parti e per quello patrimo- niale, non allegato né provato e di impugnare la richiesta di risarcimento danni anche per la duplicazione e sovrapposizione delle voci di danno impropriamente richieste;
6. l'inoperatività della polizza poiché la do- manda di “manleva” è effettuata in assenza di parametri di riferimento e gli odierni comparenti non sono messi in condizione di conoscere i titoli per i quali sono convenuti in giudizio, né se i fatti per cui è causa sono coperti dalla garanzia portata dalla polizza, né se ricadono nel periodo di
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vigenza e/o operatività della stessa, né se vi siano condizioni di operativi- tà della garanzia o di sua esclusione;
7. che la polizza invoca è la n.
10119777L, con periodo di assicurazione 19.5.2009-19.5.2010 e clausola claims made per cui terminato il periodo di assicurazione cessa ogni ob- bligo dell'assicuratore e nessun reclamo potrà essere denunciato e che non avendo denunciato il sinistro durante il periodo di vigenza della po- lizza questa non è operante;
8. l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 10.1 del contratto di assicurazione che esclude la garanzia per si- nistri denunciati in data successiva alla scadenza della polizza;
9.
l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 18 del contratto di assicura- zione che esclude la garanzia per omessa denuncia dei sinistri entro 10 giorni;
10. che attraverso la dichiarazione richiamata dall'attrice come assunzione di responsabilità da parte del professionista il ha al- CP_2 tresì violato altro preciso obbligo contrattuale (art. 18) per cui “senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammet- tere sue responsabilità”; 11. che il Giudice voglia contenere l'accertamento e la condanna nell'ambito del provato e comunque del dovuto alla luce delle previsioni di polizza, ivi incluse quelle inerenti la franchigia e i massimali, come emergenti per tabulas, oltre che della va- lutazione della operatività/concorrenza di ulteriore polizza assicurativa invocata nei confronti di diverso soggetto.
Ciò posto, la chiamata in causa concludeva: 1) in via preliminare dichia- rare, inammissibile/ improcedibile/nullo l'atto di chiamata in causa dei per come indirizzato ai comparenti Assicuratori difettandone ogni pre- supposto di legge per quanto innanzi rilevato;
2) nel merito dichiarare completamente infondata in fatto ed in diritto ogni avversa pretesa e, comunque, ogni diritto avanzato nei confronti degli Assicuratori, poiché non sussistente valida e operante garanzia assicurativa l'evento per cui è causa, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa;
3) nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti del Dott.
contenere la sua condanna nei limiti del dovuto e del provato e, CP_2
solo ove accertata l'esistenza di una valida e operante copertura assicu- rativa in capo ai comparenti Assicuratori, contenere le somme della eventuale manleva entro i limiti derivanti dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili al caso di specie, nell'ambito del provato e delle
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previsioni di polizza, ivi incluse quelle inerenti a franchigia e massimali;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
La domanda è infondata.
In punto di diritto, si rileva che la fattispecie va inquadrata nell'ottica del- la responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medi- co-chirurgica.
Al riguardo va detto che l'ente sanitario, nel caso di specie una struttura privata, risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per i danni subiti a causa della non dili- gente esecuzione della prestazione medica sia da parte di un medico (pa- ramedico, ausiliare) proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può dubitarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un con- tratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si in- staura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto,
e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicu- rezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assisti- ti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio) (Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n. 9556), con la conseguenza che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un inte- resse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non su- bire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a secon- da che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la
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struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività
(cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS.
UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass.
Sezioni Unite n. 577/2008). Ai fini della configurabilità della responsabi- lità della struttura sanitaria è, infatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsa- bilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un profes- sionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n.
13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006).
Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronun- cia, infatti, la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempi- mento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio dirit- to, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debito- re convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'ine- satto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezio- ni Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche al- la responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: consideran-
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do oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato
(che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguen- ze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che in tema di re- sponsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Supre- ma Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità con- trattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato compor- tamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempi- mento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affermazio- ni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema Corte nel seguente prin- cipio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sa- nitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempi- mento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamenta- to, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito anche in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mos- so, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordine all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577), ha por-
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tato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbli- gazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologi- ca (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligen- te e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile. La distinzione tra prestazione di facile esecu- zione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di partico- lare difficoltà, come detto, non rileva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il ri- sultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo sco- stamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame. In ogni caso, con specifico riferimento alla di- sciplina applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve esclu- dersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabilizzazione eccessivamente gravosa del professionista per- sona fisica, mentre tale esigenza non si pone per una struttura, per sua na- tura insensibile a pressioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria ri- sponderà a titolo contrattuale verso il paziente del proprio inadempimen- to, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi an- tecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
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Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova discipli- na negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifi- che. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, in- somma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, an- che nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causa- to da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tutta- via, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la qua- le impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causan- te, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effet- tuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n.
581/08). Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponde- ranza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamen- to giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal pa- ziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e pron- tamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evita- re il danno verificatosi (così: Sez. III, 17.1.2008, n. 867; Sez. III,
23.9.2004, n. 19133). E' necessario accertare, insomma, che il compor- tamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa
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del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata te- nuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sa- rebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole ve- rosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma
(tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi cau- sali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, emerge che nell'atto di citazione la parte attrice si li- mitava ad effettuare una generica ricostruzione della vicenda medica per cui è causa ed allegava come inadempimento dei convenuti la diagnosi, effettuata a due anni di distanza dall'intervento, di “sindrome aderenziale complessa che successivamente è esitata in stenosi uretrale e silenzio funzionale del rene sx, con complicanza di doversi sottoporre a nefrec- tomia sx”, riferendo di aver subito un danno biologico del 35%, oltre un periodo di inabilità di giorni 90 (30 assoluta e 60 al 50%) a seguito dell'errato intervento chirurgico.
L 'affermazione circa l'errato intervento chirurgico è un'allegazione del tutto generica e non specifica, come richiesto dalla giurisprudenza di cui sopra. Tuttavia, il Tribunale, nella persona del precedente giudice unico, onde accertare eventuali profili di responsabilità ravvisabili nella condot- ta dei sanitari ha comunque nominato un C.T.U. al quale ha affidato tale quesito.
Ebbene, nella relazione depositata in atti il CTU, Dr. ha Persona_2 accertato: “In conclusione, non sono ravvisabili profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che assistettero la sig.ra nel Pt_1 corso del ricovero presso la ” di Capua dal Controparte_1
18/9/2005 al 24/9/2005 per le seguenti ragioni: a) la ostruzione ureterale sinistra che ha causato idronefrosi e perdita della funzionalità renale omolaterale è ascrivibile a una sindrome aderenziale post-chirurgica; b)
La sindrome aderenziale è comune dopo chirurgia addomino-pelvica, per lo più ginecologica, soprattutto in pazienti che hanno subito inter- venti chirurgici pregressi e che siano stati già sottoposti ad interventi specifici di lisi di sindrome aderenziale già conseguite ai precedenti in- terventi;
c) La sindrome aderenziale è una complicanza prevedibile ma non prevenibile che è associata anche alla predisposizione individuale di
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ciascun paziente. In particolare, la perizianda ne era soggettivamente prona come evidenzia la sua storia clinica personale. d) Non sono pre- senti dati clinici documentali del periodo successivo all'intervento di an- nessiectomia sinistra del 2005, pertanto non sono precisabili i disturbi patiti dalla p. nel post-operatorio, né è lecito evidenziare omissioni sui relativi possibili accertamenti. Tutto ciò in considerazione del fatto che:
1. l'idronefrosi è una patologia che spesso decorre in maniera silente, con soli episodi di coliche addominali;
2. allo stato attuale la p. presenta una funzione di filtrazione glomerulare globale nella norma, seppur in presenza dell'unico contributo del rene di destra.
Alla luce delle risultanze della CTU, che rimarca il carattere non preve- nibile della sindrome aderenziale post-chirurgica patita, deve escludersi che la condotta posta in essere dai sanitari sia da porsi in relazione causa- le con il danno lamentato da parte attrice, non essendo ravvisabili erro- neità od omissioni nell'esecuzione del predetto intervento e/o nelle cure prestate. A diverse conclusioni non avrebbe condotto la prova testimonia- le articolata da parte attrice. Invero, premesso che i capitoli indicati at- tengono a circostanze valutative non demandabili ai testi o comunque da provarsi per tabulas, la relativa prova non sarebbe comunque idonea a confutare le argomentazioni logiche espresse dal CTU.
Pertanto, la domanda attorea non può essere accolta, con conseguente as- sorbimento delle avverse domande proposte dai convenuti e dalle parti chiamate in causa.
In ordine alle spese di lite, motivi di equità anche in relazione alla durata del processo inducono a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
- Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 26.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 3789/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza del 24 febbraio 2024 per la discussione.
Visto l'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3789/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo, subentrato al precedente giudice unico giusta decreto del 13 settembre 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3789 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Adriano Parte_1
Tufariello e Fausta Zona e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
attrice
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Antonio Gravina e Rossella Gravina e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
convenuta
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Controparte_2
Avv.ti Bruno Pozzuoli e Concetta Gentili e con questi elettivamente do- miciliato presso lo studio dei difensori;
convenuto
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Parte_2
Mancuso Pierluigi e Pellegrini Andrea e con questi elettivamente domici- liata presso lo studio dei difensori;
chiamata in causa
e
2
Dott. , rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Maria Gat- CP_3
to e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
chiamato in causa
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Controparte_4
Giuseppe Maria Monda e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
24.02.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2016 la sig.ra Parte_3
conveniva in giudizio la e il dott.
[...] Controparte_5 CP_2
adducendo:
1. che il 18 settembre 2005 veniva ricoverata presso
[...]
la per essere sottoposta ad intervento di asportazione Controparte_5 di cisti ovarica a sinistra;
2. che prima dell'intervento l'attrice presentava una regolare funzionalità dei reni;
3. che l'intervento veniva eseguito il
20 settembre 2005 dal Dott. nel Reparto di Controparte_2
Ostetricia e Ginecologia della , e l'attrice veniva di- Controparte_5 messa il 24 settembre;
4. che dopo tre giorni dall'intervento accusava for- ti dolori in regione rene sx e veniva diagnosticato un “rene silenzioso”;
5. che durante l'intervento di annessiectomia sx con aderenze, il dott.
[...]
per imperizia, imprudenza e negligenza ha cagionato una lesione Pt_4 dell'uretre sx, con conseguente occlusione stenosante dello stesso, pro- ducendo una lenta e progressiva riduzione della funzionalità renale fino alla totale compromissione;
6. che questa condizione patologica ha gene- rato nell'attrice uno stato di profonda ansia ed apprensione, come emerge dalla relazione psicodiagnostica;
7. che sussiste il nesso di causalità tra intervento e lesione subita dall'attrice, come emerge dalla relazione- medico legale depositata in atti la quale rappresenta che l'attrice ha svi-
3
luppato, in seguito all'intervento, una sindrome aderenziale complessa che successivamente è esitata in stenosi uretrale e silenzio funzionale del rene sx, con complicanza di doversi sottoporre a nefrectomia sx;
8. che per effetto della condotta negligente del medico, l'attrice ha riportato un danno biologico del 35%, oltre un periodo di inabilità di giorni 90 (30 as- soluta e 60 al 50%) per cui ha diritto ad un risarcimento di euro
250.000,00 applicando le tabelle di Milano con massima personalizza- zione del danno;
9. che vani sono stati i vari tentativi di pervenire ad un bonario componimento della lite;
10. di aver presentato istanza di media- zione e che il procedimento si è concluso negativamente.
Ciò posto, l'attrice chiedeva: Accogliere la domanda e, per l'effetto:
Condannare la clinica in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., nonché il dott. in via solidale, ognuno Controparte_2
per le proprie responsabilità, ovvero in via alternativa, al risarcimento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 250.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interes- si legali e rivalutazione monetaria, il tutto nel limite di Euro 260.000,00.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali con attribuzione agli avv.ti Adriano Tufariello e Fausta Zona, per fattone anticipo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta
[...]
contestando la domanda adducendo:
1. la prescrizione Controparte_1 dell'azione, per essere decorso il termine quinquennale dall'intervento eseguito in data 20 settembre 2005, trattandosi di responsabilità da illeci- to civile ex art. 2043 c.c.; 2. la carenza di legittimazione passiva stante la propria carenza di responsabilità in ordine all'intervento eseguito dal
Dott. , il quale ha operato non sulla base di un Controparte_2
rapporto di dipendenza con la struttura sanitaria, bensì quale libero pro- fessionista, usufruendo esclusivamente dei servizi offerti dalla comparen- te;
3. che nel caso in esame l'intervento fu programmato ed eseguito dal
Dott. con il quale l'attrice aveva instaurato un proprio rapporto CP_2 contrattuale, mentre l'altro autonomo e separato rapporto con la clinica ha avuto ad oggetto soltanto la fruizione dei servizi necessari e funziona- li, sia all'intervento, sia alla degenza;
4. che in subordine eccepisce l'insussistenza di prova, nesso di causalità e colpa e che ove mai venisse
4
addebitata alla struttura una concorrente responsabilità nella determina- zione dei danni lamentati dall'attrice, si riserva, il diritto di agire in re- gresso nei confronti dell'operatore chirurgico, dott. Controparte_2
;
5. l'ingiustificata richiesta in ordine al quantum.
[...]
Per quanto esposto la convenuta conclude- Controparte_1
va: in via preliminare, rigettare la domanda attorea, stante la intervenu- ta eccepita prescrizione dell'azione; ancora in via preliminare, rigetta- re la domanda attorea, attesa la eccepita carenza di legittimazione pas- siva della casa di cura , stante la estraneità della conve- Controparte_1
nuta in ordine ai pretesi danni lamentati dall'attrice e la mancanza di nesso di causalità tra le obbligazioni previste a carico della casa di cura
e le denunciate conseguenze dell'intervento chirurgico;
subordinata- mente, nel merito, rigettare la domanda attrice, siccome inammissibile, improponibile, nonché manifestamente infondata in fatto e in diritto;
ancora nel merito accertare e dichiarare che la responsabilità degli esiti dell'intervento è addebitabile esclusivamente ad esso operatore chirurgi- co Dott. sia in quanto operatore non legato alla struttura sani- CP_2
taria da rapporto di dipendenza, sia perché lo stesso risponde diretta- mente di ogni danno derivante da inadempimento di prestazioni profes- sionali svolte in virtù di autonomo contratto con la paziente;
nella de- negata ipotesi di declaratoria di concorrente responsabilità della com- parente in ordine alle lesioni subite dalla sig.ra in Parte_1 conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito dall'operatore Dott.
, dichiarare il diritto della comparente al re- Controparte_2
gresso ex art. 2055 2° comma c.c., per richiedere ed ottenere, nei con- fronti del medesimo Dott. tutte le somme semmai dovute e cor- CP_2 risposte da essa convenuta all'attrice; in tema di con- Controparte_1
danna al pagamento del compenso professionale ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, si adotti un giusto provvedimento.
Si costituiva in giudizio il convenuto Dott. Controparte_2 adducendo:
1. la manifesta infondatezza della domanda atteso che nessu- na responsabilità può iscriversi in capo al Dr. e del personale CP_2
della struttura sanitaria, non ravvisandosi alcuna condotta contrastante
(per negligenza, imprudenza o imperizia) con le regole universalmente accettate in campo medico;
2. che non si tratta di una lesione primaria
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dovuta a “legatura o resezione dell'uretere” per imprudenza o negligenza dello stesso;
3. che la paziente, già operata di isterectomia nel 2005 pres- so la clinica veniva nuovamente operata di annessectomia CP_1
per cistoma ovarico e tale intervento è particolarmente complesso e diffi- cile poiché, nel caso della sig.ra potevano essere presenti innu- Pt_1
merevoli aderenze viscero – viscerali;
4. che tale circostanza era stata ampiamente prevista dal dott. che, non solo aveva adeguata- CP_2
mente informato la paziente, ma anche richiesto la partecipazione all'in- tervento del dott. , responsabile all'epoca dei fatti del reparto Per_1
di Chirurgia di;
5. che in sede di intervento, come riportato CP_1
nel diario operatorio, all'apertura dell'addome la formazione cistica era completamente adesa al pacchetto viscerale e al pavimento pelvico sede di flogosi ed origine dei dolori lamentati dalla paziente e per asportare la formazione cistica il dott. e il dott. procedettero alla lisi CP_2 CP_3
delle aderenze e, come da prassi e abitudine controllarono l'integrità e il buon funzionamento del dell'uretere;
6. che la paziente veniva dimessa in buone condizioni di salute e solo nel 2007, dopo due anni, le veniva dia- gnosticato un rene silente, pertanto, è da ritenersi che nel caso de quo trattasi di lesione secondaria legata a stenosi cicatriziale e aderenziale, quindi imprevedibile e inevitabile complicanza dell'intervento;
7. che non esiste alcuna prova del nesso causale tra intervento e danno renale e la dichiarazione di responsabilità depositata da controparte, è stata inviata dal Dott. alla con l'evidente intento di dichiarare la propria di- CP_5
sponibilità a ritenersi responsabile delle complicanze lamentate dalla sig.ra qualora tale responsabilità fosse emersa dagli accerta- Pt_1 menti;
7. la contestazione in ordine all'entità della richiesta di risarcimen- to del tutto arbitraria e sproporzionata;
8. la richiesta di chiamata in causa delle assicurazioni e CP_6 Parte_5 Parte_2
con le quali ha stipulato rispettivamente la polizza n.
[...]
10119777L e n. 013500/011029245581, a copertura dei rischi professio- nali connessi alla responsabilità civile, al fine di essere manlevato, non- ché il dott. che ha fatto parte dell'equipe medica che ha ope- Per_1 rato l'attrice per l'eventuale responsabilità dello stesso.
Ciò posto, il convenuto Dott. concludeva: CHIAMARE IN GA- CP_2
RANZIA le predette compagnie di assicurazione affinché, in caso di con-
6
danna del convenuto dr. coprano il risarci- Controparte_2 mento degli eventuali danni ed il dott. affinché si valuti l'eventuale CP_3
responsabilità dello stesso nella produzione delle lesioni lamentate dall'attrice. A tal fine CHIEDE che ai sensi dell'art. 269 c.p.c. l'ill'mo
G.U. voglia autorizzare la chiamata in garanzia della Lloyd's ass. spa in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica in Milano al
Corso Garibaldi, 86, in persona del legale rap- Parte_2
presentante p.t. dom.to per la carica in San Cesario sul Panaro al Corso
Libertà, 53, dott. Piazza A. Moro, 36 Caserta e posporre l'u- Per_1
dienza di prima comparizione concedendo termine per le dovute notifi- che. CONCLUDE Nel merito per il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, ed infondata sia in fatto che in diritto. in via su- bordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento sia pur parziale della domanda attrice, valutata anche la eventuale responsabilità del dott. To- ny , dichiarare il terzo e/o per CP_3 CP_4 Parte_2
quanto di loro competenza, tenute a coprire la responsabilità del dott.
e, per l'effetto, condannare queste ultime al pagamento di quan- CP_2 to eventualmente dovuto all'attrice dal convenuto. Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giu- dizio la terza chiamata adducendo:
1. di Parte_2
aderire alla difesa svolta dal Dott.
2. la prescrizione del diritto CP_2 derivante dal rapporto assicurativo, ai sensi dell'art. 2952 c.c., atteso che la Sig.ra dopo l'intervento chirurgico 20/9/2005 ha immediata- Pt_1
mente contestato al Dott. il problema al rene sinistro, inoltre, la CP_2
paziente ha anche inviato una richiesta risarcitoria con lettera 1/7/2010 e il medico con successiva lettera 3/8/2012 ha riconosciuto la complicanza, mentre egli ha inviato la denuncia all'assicuratrice solo con lettera del
10/9/2014; 3. che la copertura è operante in secondo rischio, ai sensi dell'art. 16 punto 2 c.g.a.; 4. che il Dott. ha stipulato una prima CP_2 polizza r.c.p. con a copertura delle sue attività, Controparte_4
pertanto, anche rispetto ad essa e al massimale la Compagnia deve consi- derarsi di secondo rischio;
5. l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 17 c.g.a., poiché al momento della stipula
15/6/2010 era ben consapevole del problema insorto e ha omesso di co-
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municare alla Compagnia informazioni certamente in grado di incidere sulla valutazione del rischio assunto e che, se fossero state conosciute, avrebbero indotto a non prestare il proprio con- Parte_2
senso o comunque a prestarlo escludendo il sinistro in questione;
6. la perdita del diritto all'indennizzo per violazione della clausola di cui all'art. 7 c.g.a. ai sensi del quale egli deve “astenersi da qualsiasi rico- noscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore”;
7. che in subordine il Giudice dovrà ridurre la manle- va prestata dalla scrivente Compagnia in misura equitativa che qui viene indicata nella quota del 50%;
8. l'infondatezza dell'azione di rivalsa pro- posta da nei confronti del Dott. poiché la stessa ha CP_1 CP_2
concluso un contratto, di primo rischio, che presta copertura sia in favore della sia in favore del personale medico;
9. l'estraneità CP_1 dell'azione di rivalsa all'oggetto della garanzia delimitato dall'art. 16 contratto avente per oggetto la garanzia del medico limitatamente alle ri- chieste risarcitorie per i danni colposamente cagionati ai pazienti;
10. la decadenza del Dott. dal diritto alla garanzia per violazione CP_2 dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914 c.c. per non aver esteso il contraddittorio nei confronti di e della Compagnia assicu- CP_1 ratrice della Struttura Sanitaria;
11. l'inammissibilità dell'azione di rival- sa avanti al Giudice ordinario trattandosi di un'azione di natura contrat- tuale avente ad oggetto prestazioni professionali rese in un rapporto di natura subordinata, quindi, riservata alla cognizione del Magistrato del
Lavoro, con conseguente necessità di separazione della domanda;
12. che in via subordinata eccepiva l'operatività della polizza nei limiti dell'art. 18 c.g.a. per cui la Compagnia potrà essere tenuta a rispondere solo della quota parte di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato, anche in re- lazione all'azione di rivalsa;
13. che l'art. 18 c.g.a. esclude la copertura assicurativa se prima dei trattamenti sanitari non è stato raccolto un vali- do consenso informato scritto;
14. che in via residuale, il Tribunale do- vrebbe dichiarare la ripartizione del rischio tra la Compagnia assicuratri- ce di ed , ai sensi del quarto comma CP_1 Parte_2 dell'art. 1910 c.c.
Ciò posto, la terza chiamata rassegnava le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda di responsabilità
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avanzata da nei confronti del Dott. ovvero, in via CP_1 CP_2
pregiudiziale subordinata, disporne la separazione rimettendole al Ma- gistrato del Lavoro competente, per i motivi esposti nel paragrafo D); sempre in via pregiudiziale, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione pregiudiziale, rigettare comunque la domanda svolta dalla nei confronti del Dott. in quanto infondata, CP_5 CP_2
previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro in- tercorso tra le parti;
in via principale di merito, rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra tanto con riferimento alla sussistenza di Pt_1 un diritto risarcitorio quanto in ordine all'ammontare dei danni prote- stati;
accertare e dichiarare comunque che il diritto assicurativo aziona- to dal Dott. è prescritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare CP_2
che la polizza r.c.p. stipulata dalla presta copertura assicurativa CP_5
di primo rischio non solo in favore della Struttura Sanitaria ma anche in favore del personale medico e quindi del Dott. per i motivi de- CP_2
dotti sub C); accertare e dichiarare comunque la inoperatività della po- lizza , o in subordine la sussistenza di una sola Parte_2
garanzia di secondo rischio, o ancora la riduzione del diritto all'indennizzo nella misura del 50%, per le ragioni spiegate nello stesso par. C); accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate nel paragrafo E); con condanna al pagamento di spe- se, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il con- tributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Si costituiva in giudizio il Dott. adducendo:
1. di aver CP_3 assistito all'intervento quale mero “osservatore”, senza porre in essere specifiche manovre chirurgiche in quanto presente soltanto su semplice richiesta del Dr. quindi, senza che la paziente si fosse mai affi- CP_2 data alle cure e/o alle attività chirurgiche del medesimo, tant'è che nel diario clinico e nella storia clinica della paziente non risulta mai menzio- nata alcuna attività medica svolta dal Dr. , prima, durante e dopo il CP_3
ricovero presso;
2. di aver ricevuto una sola missiva di costi- CP_1
tuzione in mora recante la data del 28/10/2009, ricevuta dalla Casa di Cu- ra Villa Fiorita con Mod. 26 il 30/10/2009, trasmessa in data 03/11/2009
a mezzo fax, e di aver inoltrato denuncia sinistro alle proprie garanti per
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RCT e Tutela Legale, , Parte_2 Controparte_7
- ed , a mezzo rac-
[...] Controparte_8 Controparte_9
comandata a.r. del 04/11/2009; 3. che nel novembre 2009 riscontrava la richiesta danni della signora a mezzo fax e relazionava altresì Pt_1 sul caso clinico in oggetto, comunicando all'Avv. Fausta Zona e alla
[...]
la propria assoluta estraneità ai fatti addebitati al Controparte_10
Dr. precisando di essere stato presente all'intervento a mero ti- CP_2
tolo di osservatore;
4. che alcuna richiesta di manleva e/o di chiamata in corresponsabilità è mai pervenuta dai convenuti, pertanto, ogni eventuale pretesa è da considerarsi prescritta, vuoi se si consideri il normale termi- ne di prescrizione dell'azione extra-contrattuale da atto illecito spettante alla paziente, ex art. 2043 c.c., vuoi se si consideri il diverso termine di prescrizione a cui sarebbe soggetto eventualmente il reato di lesioni col- pose ascrivibile al responsabile in caso di accertata malpractice sanitaria;
5. che parte attrice, convinta della assoluta estraneità del Dr. CP_3
ai fatti per cui è causa, presentava altresì istanza di mediazione
[...]
stragiudiziale esclusivamente avverso i convenuti principali e solo questi conveniva in giudizio;
6. che i fatti dedotti da parte attrice non risultano provati mancando del tutto la certezza sull'an del dedotto danno iatroge- no, l'insussistenza del nesso di causa tra le proprie manovre diagnostiche, chirurgico-terapeutiche e i danni lamentati da parte ricorrente;
7. che le manovre diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche poste in essere dal
[...]
assistito dal dr. , furono improntate ai canoni della diligenza, Pt_4 CP_3
della prudenza e della perizia, nel pieno rispetto delle leges artis e delle linee guida dettate dalla migliore scienza ed esperienza medico- chirurgica della comunità scientifica;
8. che la Controparte_1
, presso la cui struttura il Dr. operava quale libero-
[...] CP_3
professionista e responsabile del reparto di chirurgia su contratto di con- sulenza intercorso fino al 2010, è obbligata in proprio, a titolo contrattua- le, nei confronti della ricorrente, nonché obbligata alla manleva del pro- prio collaboratore professionale, ex art 1218 e 1228 c.c.
Ciò posto, il Dott. rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito, CP_3
in via principale 1) Accertare e dichiarare, in via preliminare, che
l'azione risarcitoria in capo alla signora non è passibile di Pt_1
estensione in danno di per maturata prescrizione dei ter- CP_3
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mini ex lege prescritti ex artt. 2043 e 2935 c.c., nonché per maturata pre- scrizione del più lungo termine, eventualmente applicabile, previsto dall'art. 590 c.p. per le lesioni colpose cagionate dal sanitario convenu- to, Dr. durante lo svolgimento delle manovre chirurgiche di cui CP_2
è causa;
2) Accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, la matura- ta prescrizione del diritto alla estensione del contraddittorio per manleva azionato dal convenuto principale dr. nei confronti del dr. CP_2 [...]
, in quanto esperibile a far data dal lontano 20/09/2005, ovve- CP_11
ro, dal 13/06/2009, data di costituzione in mora della e del CP_1
convenuto principale medesimo;
conseguentemente, accertare e dichia- rare la totale estraneità del dr. ai fatti di causa, per CP_3
l'effetto, condannare il dr. in favore del convenuto CP_2 CP_12
al pagamento di spese, diritti ed onorari di procedura, come da
[...]
allegata nota spese, con attribuzione allo scrivente procuratore che ne ha fatto anticipo;
3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la partecipa- zione a mero titolo di “assistenza” del dr. (semplice me- CP_3
dico–chirugo) all'intervento di “asportazione di cisti ovarica sx” esegui- to il 20/09/2005 sulla paziente ad opera esclusiva del Dr. Pt_1 [...]
quale responsabile del Reparto di Ostetricia e Ginecologia presso Pt_4
la casa di Cura , con esclusione di qualsivoglia ipotesi Controparte_1
di responsabilità colposa a carico del medesimo per i fatti di causa;
4)
Accertare e dichiarare, in ogni caso, che alcuna manovra terapeutica o chirurgica abbia costituito fonte di responsabilità di tipo omissivo o commissivo imputabile al dr. , che sia riconducibile etio- CP_3
logicamente ai danni cagionati alla paziente , la cui Parte_1
difesa ha correttamente e logicamente evitato di estendergli il contenzio- so de quo;
per l'effetto, condannare il dr. anche ai sensi e per CP_2 gli effetti di cui all'art. 96 e ss. c.p.c., in favore di , al Controparte_12
pagamento di spese, diritti ed onorari di procedura, per lite temeraria, nella misura ritenuta congrua dall'On.le Giudicante, con attribuzione al- lo scrivente procuratore, anticipatario;
5) In via subordinata, salva e impregiudicata la richiesta di accertamento della maturata prescrizione del diritto al risarcimento di nei confronti di Parte_1 [...]
, nonché l'avvenuta prescrizione, in favore di , del CP_3 CP_3
più lungo termine di estinzione del reato eventuale di lesioni colpose, ex
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art. 590 c.p., nonché della maturata prescrizione del termine per esperire azione di diritto alla manleva in capo al Dr. nei confronti del CP_2
Dr. , si chiede di accertare e dichiarare altresì la maturata prescri- CP_3
zione del medesimo diritto in capo alla Controparte_1
nei confronti del Dr. , a titolo di manleva, per il rapporto CP_3 di collaborazione professionale in essere con i convenuti all'epoca dei fatti, nonché in base alla normativa civilista in tema di contatto di speda- lità; 6) Per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1
che esperisse azione di manleva nei confronti di , al pa- CP_3
gamento, in favore di , di spese, diritti ed onorari di pro- CP_3
cedura, nella misura equitativamente determinata dal Giudicante, con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo.
Si costituiva in giudizio adducendo:
1. di Controparte_4
associarsi alle difese nel merito spiegate dal convenuto;
2. la nullità dell'atto di citazione poiché manca l'analitica riconduzione dell'evento dannoso a specifica condotta commissiva od omissiva dei sanitari e le vi- cende di causa vengono genericamente ricollegate a non meglio precisate imperizia e negligenza del convenuto, senza allegare alcuno specifico inadempimento;
3. che è da escludersi ogni ipotesi di imperizia, impru- denza e negligenza da parte del medico convenuto, attesa la natura com- plessa dell'intervento, pertanto alcuna colpa grave può configurarsi e, in ogni caso, è del tutto carente la prova in ordine al nesso causale;
4. di im- pugnare la richiesta del risarcimento sia in ordine alle voci di danno ge- nericamente richieste che in relazione al quantum della pretesa, ancorato ad una valutazione del tutto indimostrata e per relationem alla consulenza di parte e sfornita del benché minimo parametro medico-legale di riferi- mento;
5. il difetto di ogni presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale per come richiesto dalle diverse parti e per quello patrimo- niale, non allegato né provato e di impugnare la richiesta di risarcimento danni anche per la duplicazione e sovrapposizione delle voci di danno impropriamente richieste;
6. l'inoperatività della polizza poiché la do- manda di “manleva” è effettuata in assenza di parametri di riferimento e gli odierni comparenti non sono messi in condizione di conoscere i titoli per i quali sono convenuti in giudizio, né se i fatti per cui è causa sono coperti dalla garanzia portata dalla polizza, né se ricadono nel periodo di
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vigenza e/o operatività della stessa, né se vi siano condizioni di operativi- tà della garanzia o di sua esclusione;
7. che la polizza invoca è la n.
10119777L, con periodo di assicurazione 19.5.2009-19.5.2010 e clausola claims made per cui terminato il periodo di assicurazione cessa ogni ob- bligo dell'assicuratore e nessun reclamo potrà essere denunciato e che non avendo denunciato il sinistro durante il periodo di vigenza della po- lizza questa non è operante;
8. l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 10.1 del contratto di assicurazione che esclude la garanzia per si- nistri denunciati in data successiva alla scadenza della polizza;
9.
l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 18 del contratto di assicura- zione che esclude la garanzia per omessa denuncia dei sinistri entro 10 giorni;
10. che attraverso la dichiarazione richiamata dall'attrice come assunzione di responsabilità da parte del professionista il ha al- CP_2 tresì violato altro preciso obbligo contrattuale (art. 18) per cui “senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammet- tere sue responsabilità”; 11. che il Giudice voglia contenere l'accertamento e la condanna nell'ambito del provato e comunque del dovuto alla luce delle previsioni di polizza, ivi incluse quelle inerenti la franchigia e i massimali, come emergenti per tabulas, oltre che della va- lutazione della operatività/concorrenza di ulteriore polizza assicurativa invocata nei confronti di diverso soggetto.
Ciò posto, la chiamata in causa concludeva: 1) in via preliminare dichia- rare, inammissibile/ improcedibile/nullo l'atto di chiamata in causa dei per come indirizzato ai comparenti Assicuratori difettandone ogni pre- supposto di legge per quanto innanzi rilevato;
2) nel merito dichiarare completamente infondata in fatto ed in diritto ogni avversa pretesa e, comunque, ogni diritto avanzato nei confronti degli Assicuratori, poiché non sussistente valida e operante garanzia assicurativa l'evento per cui è causa, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa;
3) nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti del Dott.
contenere la sua condanna nei limiti del dovuto e del provato e, CP_2
solo ove accertata l'esistenza di una valida e operante copertura assicu- rativa in capo ai comparenti Assicuratori, contenere le somme della eventuale manleva entro i limiti derivanti dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili al caso di specie, nell'ambito del provato e delle
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previsioni di polizza, ivi incluse quelle inerenti a franchigia e massimali;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
La domanda è infondata.
In punto di diritto, si rileva che la fattispecie va inquadrata nell'ottica del- la responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medi- co-chirurgica.
Al riguardo va detto che l'ente sanitario, nel caso di specie una struttura privata, risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per i danni subiti a causa della non dili- gente esecuzione della prestazione medica sia da parte di un medico (pa- ramedico, ausiliare) proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può dubitarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un con- tratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si in- staura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto,
e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicu- rezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assisti- ti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio) (Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n. 9556), con la conseguenza che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un inte- resse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non su- bire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a secon- da che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la
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struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività
(cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS.
UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass.
Sezioni Unite n. 577/2008). Ai fini della configurabilità della responsabi- lità della struttura sanitaria è, infatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsa- bilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un profes- sionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n.
13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006).
Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronun- cia, infatti, la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempi- mento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio dirit- to, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debito- re convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'ine- satto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezio- ni Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche al- la responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: consideran-
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do oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato
(che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguen- ze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che in tema di re- sponsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Supre- ma Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità con- trattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato compor- tamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempi- mento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affermazio- ni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema Corte nel seguente prin- cipio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sa- nitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempi- mento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamenta- to, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito anche in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mos- so, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordine all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577), ha por-
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tato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbli- gazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologi- ca (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligen- te e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile. La distinzione tra prestazione di facile esecu- zione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di partico- lare difficoltà, come detto, non rileva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il ri- sultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo sco- stamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame. In ogni caso, con specifico riferimento alla di- sciplina applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve esclu- dersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabilizzazione eccessivamente gravosa del professionista per- sona fisica, mentre tale esigenza non si pone per una struttura, per sua na- tura insensibile a pressioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria ri- sponderà a titolo contrattuale verso il paziente del proprio inadempimen- to, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi an- tecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
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Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova discipli- na negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifi- che. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, in- somma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, an- che nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causa- to da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tutta- via, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la qua- le impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causan- te, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effet- tuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n.
581/08). Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponde- ranza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamen- to giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal pa- ziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e pron- tamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evita- re il danno verificatosi (così: Sez. III, 17.1.2008, n. 867; Sez. III,
23.9.2004, n. 19133). E' necessario accertare, insomma, che il compor- tamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa
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del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata te- nuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sa- rebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole ve- rosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma
(tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi cau- sali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, emerge che nell'atto di citazione la parte attrice si li- mitava ad effettuare una generica ricostruzione della vicenda medica per cui è causa ed allegava come inadempimento dei convenuti la diagnosi, effettuata a due anni di distanza dall'intervento, di “sindrome aderenziale complessa che successivamente è esitata in stenosi uretrale e silenzio funzionale del rene sx, con complicanza di doversi sottoporre a nefrec- tomia sx”, riferendo di aver subito un danno biologico del 35%, oltre un periodo di inabilità di giorni 90 (30 assoluta e 60 al 50%) a seguito dell'errato intervento chirurgico.
L 'affermazione circa l'errato intervento chirurgico è un'allegazione del tutto generica e non specifica, come richiesto dalla giurisprudenza di cui sopra. Tuttavia, il Tribunale, nella persona del precedente giudice unico, onde accertare eventuali profili di responsabilità ravvisabili nella condot- ta dei sanitari ha comunque nominato un C.T.U. al quale ha affidato tale quesito.
Ebbene, nella relazione depositata in atti il CTU, Dr. ha Persona_2 accertato: “In conclusione, non sono ravvisabili profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che assistettero la sig.ra nel Pt_1 corso del ricovero presso la ” di Capua dal Controparte_1
18/9/2005 al 24/9/2005 per le seguenti ragioni: a) la ostruzione ureterale sinistra che ha causato idronefrosi e perdita della funzionalità renale omolaterale è ascrivibile a una sindrome aderenziale post-chirurgica; b)
La sindrome aderenziale è comune dopo chirurgia addomino-pelvica, per lo più ginecologica, soprattutto in pazienti che hanno subito inter- venti chirurgici pregressi e che siano stati già sottoposti ad interventi specifici di lisi di sindrome aderenziale già conseguite ai precedenti in- terventi;
c) La sindrome aderenziale è una complicanza prevedibile ma non prevenibile che è associata anche alla predisposizione individuale di
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ciascun paziente. In particolare, la perizianda ne era soggettivamente prona come evidenzia la sua storia clinica personale. d) Non sono pre- senti dati clinici documentali del periodo successivo all'intervento di an- nessiectomia sinistra del 2005, pertanto non sono precisabili i disturbi patiti dalla p. nel post-operatorio, né è lecito evidenziare omissioni sui relativi possibili accertamenti. Tutto ciò in considerazione del fatto che:
1. l'idronefrosi è una patologia che spesso decorre in maniera silente, con soli episodi di coliche addominali;
2. allo stato attuale la p. presenta una funzione di filtrazione glomerulare globale nella norma, seppur in presenza dell'unico contributo del rene di destra.
Alla luce delle risultanze della CTU, che rimarca il carattere non preve- nibile della sindrome aderenziale post-chirurgica patita, deve escludersi che la condotta posta in essere dai sanitari sia da porsi in relazione causa- le con il danno lamentato da parte attrice, non essendo ravvisabili erro- neità od omissioni nell'esecuzione del predetto intervento e/o nelle cure prestate. A diverse conclusioni non avrebbe condotto la prova testimonia- le articolata da parte attrice. Invero, premesso che i capitoli indicati at- tengono a circostanze valutative non demandabili ai testi o comunque da provarsi per tabulas, la relativa prova non sarebbe comunque idonea a confutare le argomentazioni logiche espresse dal CTU.
Pertanto, la domanda attorea non può essere accolta, con conseguente as- sorbimento delle avverse domande proposte dai convenuti e dalle parti chiamate in causa.
In ordine alle spese di lite, motivi di equità anche in relazione alla durata del processo inducono a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
- Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 26.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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