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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIPIERRO Parte_1 C.F._1 ettiv in VIA ZANNOTTI, 201 71016 SAN SEVEROpresso il difensore avv. DIPIERRO LUCIANA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
Premesso
Con atto depositato il 07/10/2024 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendo 1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e ricorrendone le condizioni di legge, il diritto del sig. alla percezione della pensione di reversibilità Controparte_2 del defunto padre dalla data della domanda amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il diritto CP_ della ricorrente alla corresponsione degli arretrati dovuti;
2. per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dei ridetti ratei maturati e mai percepiti;
Esponeva che In data 27.05.2021 il ricorrente presentava all' domanda amministrativa CP_1
n.2064891300036 per ottenere il riconoscimento della pen di reversibilità (dopo il decesso della madre avvenuto il 23.02.2021), ai sensi dell'art. 13 del RDL n. 636/39 come modificato dall'art. 22 della Legge n.903/65; 2. in data 01.12.2021 l' decideva di non CP_1 accogliere la domanda, non riconoscendo la ricorrente inabile alla data rte del familiare;
in realtà il ricorrente (nato il [...]), al momento del decesso della madre superava di gran lunga i 26 anni di età, ma versava in condizioni di inabilità oltre che di vivenza a carico, si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
1 Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione .
Osserva
Nel caso al vaglio la madre del ricorrente è deceduta in data 23-2-2021.
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti a favore di soggetti inabili aventi causa da assicurato o pensionato deceduto successivamente al 30 giugno 1984, trova applicazione la definizione di inabilità di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui “si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa…”.
L invocando le risultanze dell'estratto contributivo, dimostra che il ricorrente, dal 1973, CP_1 ma solo sino al 2016, ha regolarmente lavorato e percepito i trattamenti di disoccupazione.
Ai fini del requisito della convivenza l' fa notare che questa si è instaurata solo 8 giorni CP_1 prima della morte della madre, dal 15-2-2021 (v. certificazione in atti) ; evidente la efficacia dimostrativa della circostanza in questione.
Nel caso di specie il ricorrente è stato titolare di assegno di invalidità ordinario, il quale presuppone una riduzione parziale (non pure totale) della capacità lavorativa.
Nessuna contestazione ha sollevato parte ricorrente nella udienza odierna, sede della prima difesa utile.
La domanda va pertanto respinta.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- Rigetta la domanda e dichiara le spese non ripetibili;
Foggia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIPIERRO Parte_1 C.F._1 ettiv in VIA ZANNOTTI, 201 71016 SAN SEVEROpresso il difensore avv. DIPIERRO LUCIANA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
Premesso
Con atto depositato il 07/10/2024 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendo 1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e ricorrendone le condizioni di legge, il diritto del sig. alla percezione della pensione di reversibilità Controparte_2 del defunto padre dalla data della domanda amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il diritto CP_ della ricorrente alla corresponsione degli arretrati dovuti;
2. per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dei ridetti ratei maturati e mai percepiti;
Esponeva che In data 27.05.2021 il ricorrente presentava all' domanda amministrativa CP_1
n.2064891300036 per ottenere il riconoscimento della pen di reversibilità (dopo il decesso della madre avvenuto il 23.02.2021), ai sensi dell'art. 13 del RDL n. 636/39 come modificato dall'art. 22 della Legge n.903/65; 2. in data 01.12.2021 l' decideva di non CP_1 accogliere la domanda, non riconoscendo la ricorrente inabile alla data rte del familiare;
in realtà il ricorrente (nato il [...]), al momento del decesso della madre superava di gran lunga i 26 anni di età, ma versava in condizioni di inabilità oltre che di vivenza a carico, si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
1 Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione .
Osserva
Nel caso al vaglio la madre del ricorrente è deceduta in data 23-2-2021.
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti a favore di soggetti inabili aventi causa da assicurato o pensionato deceduto successivamente al 30 giugno 1984, trova applicazione la definizione di inabilità di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui “si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa…”.
L invocando le risultanze dell'estratto contributivo, dimostra che il ricorrente, dal 1973, CP_1 ma solo sino al 2016, ha regolarmente lavorato e percepito i trattamenti di disoccupazione.
Ai fini del requisito della convivenza l' fa notare che questa si è instaurata solo 8 giorni CP_1 prima della morte della madre, dal 15-2-2021 (v. certificazione in atti) ; evidente la efficacia dimostrativa della circostanza in questione.
Nel caso di specie il ricorrente è stato titolare di assegno di invalidità ordinario, il quale presuppone una riduzione parziale (non pure totale) della capacità lavorativa.
Nessuna contestazione ha sollevato parte ricorrente nella udienza odierna, sede della prima difesa utile.
La domanda va pertanto respinta.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- Rigetta la domanda e dichiara le spese non ripetibili;
Foggia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2