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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10566 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico, Antonio
AN pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies ultimo comma cpa (da artt. 436bis-350terzo comma-350bis cpc), nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 7690/24, avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento di violazione al CdS e riservata in decisione all'udienza del 23.10.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Andrea Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di Fatto e Diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 Parte_1
e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. PO22800033797 Cronologico Registro 20220895223 emessa dalla
[...] in data 18.11.2022, notificata in data 23.01.2023, con cui veniva Controparte_1 ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 82,30 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 c. 1f) e c. 15 CdS. Si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 35716/2023 pubblicata in data 10.10.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, per non avere la PA ha fornito la prova di aver adibito aree di parcheggio gratuite nelle immediate vicinanze di quelle dove è previsto il parcheggio a pagamento. Sulle spese così statuiva in parte motiva :
” Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Precisando poi in dispositivo :
“Condanna la in persona del Prefetto p.t. alla refusione dei Controparte_1 compensi professionali al procuratore anticipatario, che liquida in complessivi € 137,00, di cui € 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
L'appellante afferma che: “la causa ha assunto R.G. n. 6731/2023 ed è stata affidata alle cure della dott.ssa la quale, con l'impugnata Sentenza, ha accolto Per_1 integralmente il ricorso. Ciò nonostante, non ha inteso condannare la
[...] alla refusione delle spese di procedura” (enfasi aggiunta). Controparte_1
Dunque, l'appellante sostiene che il GdP ha errato, in sostanza, nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è infondato in quanto, come accennato, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha esplicitamente condannato la al pagamento delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 137,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori. Il proposto gravame va dunque respinto. Nulla va infine disposte per le spese di secondo grado stante la riferita contumacia della evocata . CP_1
Viste anche le disposizioni indicate in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 35716/2023, Parte_1 pubblicata in data 10.10.2023, del Giudice di Pace di Napoli;
b) nulla per le spese d'appello. Così deciso in Napoli il 15.11.2025.
Il giudice unico
Antonio AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico, Antonio
AN pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies ultimo comma cpa (da artt. 436bis-350terzo comma-350bis cpc), nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 7690/24, avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento di violazione al CdS e riservata in decisione all'udienza del 23.10.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Andrea Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di Fatto e Diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 Parte_1
e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. PO22800033797 Cronologico Registro 20220895223 emessa dalla
[...] in data 18.11.2022, notificata in data 23.01.2023, con cui veniva Controparte_1 ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 82,30 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 c. 1f) e c. 15 CdS. Si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 35716/2023 pubblicata in data 10.10.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, per non avere la PA ha fornito la prova di aver adibito aree di parcheggio gratuite nelle immediate vicinanze di quelle dove è previsto il parcheggio a pagamento. Sulle spese così statuiva in parte motiva :
” Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Precisando poi in dispositivo :
“Condanna la in persona del Prefetto p.t. alla refusione dei Controparte_1 compensi professionali al procuratore anticipatario, che liquida in complessivi € 137,00, di cui € 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
L'appellante afferma che: “la causa ha assunto R.G. n. 6731/2023 ed è stata affidata alle cure della dott.ssa la quale, con l'impugnata Sentenza, ha accolto Per_1 integralmente il ricorso. Ciò nonostante, non ha inteso condannare la
[...] alla refusione delle spese di procedura” (enfasi aggiunta). Controparte_1
Dunque, l'appellante sostiene che il GdP ha errato, in sostanza, nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è infondato in quanto, come accennato, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha esplicitamente condannato la al pagamento delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 137,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori. Il proposto gravame va dunque respinto. Nulla va infine disposte per le spese di secondo grado stante la riferita contumacia della evocata . CP_1
Viste anche le disposizioni indicate in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 35716/2023, Parte_1 pubblicata in data 10.10.2023, del Giudice di Pace di Napoli;
b) nulla per le spese d'appello. Così deciso in Napoli il 15.11.2025.
Il giudice unico
Antonio AN