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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 403/2022 depositato il 23/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bertinoro - Piazza Della Liberta', 1 47032 Bertinoro FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 2 e pubblicata il 10/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 929 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 819 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento datati 15.10.2020 n. 929 e n.819, notificati il 23.12.2020 per l'anno 2016 e per l'anno 2017, il comune di Bertinoro contestava a Ricorrente_1, proprietaria di diversi terreni e fabbricati nel territorio comunale, il versamento dell'IMU inferiore relativamente a quanto dovuto.
Avverso i predetti avvisi di accertamento la contribuente proponeva distinti ricorsi eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della legge n. 241/90 nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212; l'illegittimità dell'avviso di accertamento per la mancata tassabilità ai fini IMU degli immobili posseduti;
la mancata applicazione dell'art. 12, D. Lgs. n. 472/1997.
La CTP di Forlì respingeva i ricorsi ritenendo motivati gli avvisi di accertamento, la debenza dell'imposta sulla base della classificazione catastale dei medesimi e, infine, la legittimità delle sanzioni irrogate.
Propone appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
La sentenza non è congruamente motivata e, nel caso di specie si è in presenza di motivazione apparente che non consente il controllo sulla logicità del ragionamento decisorio seguito dai giudici di primo grado.
Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia l'erroneità della decisione atteso che “per quanto riguarda i fabbricati l'affermazione del Giudice denota e dimostra di non aver esaminato sia il ricorso che la documentazione prodotta semplicemente perché nel ricorso veniva affermato che l'annotazione richiesta dalla normativa è contenuta nella visura catastale (doc. n. 2 al ricorso introduttivo) in cui gli immobili D1 sono definiti tra le ALTRE INFORMAZIONI “categoria parifica alla D10”.
Per altro verso, invoca l'esenzione posto che “Nel caso di specie l'appellante unitamente ai suoi tre figli, tutti e tre IAP, ha affittato i terreni ad una società agricola che li conduce (doc. n. 3 al ricorso introduttivo). … Da quanto precede si ritiene che la richiesta di pagamento dell'IMU sui terreni agricoli concessi in locazione ad una società agricola in cui sono presenti soci che hanno la qualifica di IAP riconosciuta legittima dal Giudice provinciale sia da annullare”.
Con il terzo motivo sottolinea l'illegittima esclusione dall'applicazione del regime della continuazione invocando l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 comma 5 D.lgs 472/1997
Si costituisce in giudizio il comune di Bertinoro con richiesta di conferma della decisione di primo grado evidenziando la corretta e completa motivazione della sentenza impugnata, l'iscrizione catastale che non consente diverse interpretazioni in punto di debenza dell'imposta e, infine, l'inapplicabilità della continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado ai fini del riconoscimento della ruralità di un terreno o fabbricato è necessario fare riferimento alla classificazione catastale dell'immobile ossia che il bene sia iscritto in categoria A/6 o D/10.
Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione tra cui, da ultimo, Cass. nr. 105 del 4 gennaio 2025 RV673708 secondo cui “con riferimento al connotato della ruralità è stato affermato da tempo in sede di legittimità che, in tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l.
n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma
1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale,
è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato (Cass., Sez. 5, n. 10283/2019, Rv. 653370 – 01, Sez. 5, n. 7930/2016, Rv. 639626 –
01; nello stesso senso già in tema di Ici, Sez. U, n. 18565/2009, Rv. 609281 - 01).
Consegue che l'appello vada accolto limitatamente ai fabbricati per i quali dalla visura catastale prodotta dalla difesa ed allegata al ricorso introduttivo si legge sotto la voce “ALTRE INFORMAZIONI” che gli immobili
D1 sono parificati alla categoria D10.
Per quanto attiene ai terreni, viceversa, l'appello è infondato.
Non vi è prova in atti che la contribuente possieda la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, sicché la carenza del requisito comporta la non spettanza delle agevolazioni in materia di IMU.
Fondato è il terzo motivo di ricorso: la Corte di cassazione si è pronunciata sul punto con l'ordinanza
10971/2024 secondo cui “….., non possono non prendersi in considerazione altresì Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 18230 del 16/09/2016 (“In tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997”) e Cass., Sez.
5, Ordinanza n. 18447 del 30/06/2021 (“In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del
1997, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate.”). Cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3265 del 02/03/2012 (conf. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 26077 del 30/12/2015): < della continuazione, sancito dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo", è applicabile anche all'ICI.>>. In questo panorama si inserisce, infine, Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11473 del 2022, secondo cui < versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che si sia in presenza del medesimo accertamento per più annualità di talché, alla luce del principio sopra riportato, è applicabile l'istituto della continuazione con rideterminazione delle sanzioni ad opera del Comune.
P.Q.M.
La Corte in parziale riforma della decisione impugnata accoglie l'appello limitatamente agli immobili classificati D/10 e all'applicazione dell'art. 12 comma 5 del d.lgs 472/97. Conferma nel resto. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 403/2022 depositato il 23/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bertinoro - Piazza Della Liberta', 1 47032 Bertinoro FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 2 e pubblicata il 10/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 929 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 819 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento datati 15.10.2020 n. 929 e n.819, notificati il 23.12.2020 per l'anno 2016 e per l'anno 2017, il comune di Bertinoro contestava a Ricorrente_1, proprietaria di diversi terreni e fabbricati nel territorio comunale, il versamento dell'IMU inferiore relativamente a quanto dovuto.
Avverso i predetti avvisi di accertamento la contribuente proponeva distinti ricorsi eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della legge n. 241/90 nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212; l'illegittimità dell'avviso di accertamento per la mancata tassabilità ai fini IMU degli immobili posseduti;
la mancata applicazione dell'art. 12, D. Lgs. n. 472/1997.
La CTP di Forlì respingeva i ricorsi ritenendo motivati gli avvisi di accertamento, la debenza dell'imposta sulla base della classificazione catastale dei medesimi e, infine, la legittimità delle sanzioni irrogate.
Propone appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
La sentenza non è congruamente motivata e, nel caso di specie si è in presenza di motivazione apparente che non consente il controllo sulla logicità del ragionamento decisorio seguito dai giudici di primo grado.
Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia l'erroneità della decisione atteso che “per quanto riguarda i fabbricati l'affermazione del Giudice denota e dimostra di non aver esaminato sia il ricorso che la documentazione prodotta semplicemente perché nel ricorso veniva affermato che l'annotazione richiesta dalla normativa è contenuta nella visura catastale (doc. n. 2 al ricorso introduttivo) in cui gli immobili D1 sono definiti tra le ALTRE INFORMAZIONI “categoria parifica alla D10”.
Per altro verso, invoca l'esenzione posto che “Nel caso di specie l'appellante unitamente ai suoi tre figli, tutti e tre IAP, ha affittato i terreni ad una società agricola che li conduce (doc. n. 3 al ricorso introduttivo). … Da quanto precede si ritiene che la richiesta di pagamento dell'IMU sui terreni agricoli concessi in locazione ad una società agricola in cui sono presenti soci che hanno la qualifica di IAP riconosciuta legittima dal Giudice provinciale sia da annullare”.
Con il terzo motivo sottolinea l'illegittima esclusione dall'applicazione del regime della continuazione invocando l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 comma 5 D.lgs 472/1997
Si costituisce in giudizio il comune di Bertinoro con richiesta di conferma della decisione di primo grado evidenziando la corretta e completa motivazione della sentenza impugnata, l'iscrizione catastale che non consente diverse interpretazioni in punto di debenza dell'imposta e, infine, l'inapplicabilità della continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado ai fini del riconoscimento della ruralità di un terreno o fabbricato è necessario fare riferimento alla classificazione catastale dell'immobile ossia che il bene sia iscritto in categoria A/6 o D/10.
Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione tra cui, da ultimo, Cass. nr. 105 del 4 gennaio 2025 RV673708 secondo cui “con riferimento al connotato della ruralità è stato affermato da tempo in sede di legittimità che, in tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l.
n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma
1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale,
è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato (Cass., Sez. 5, n. 10283/2019, Rv. 653370 – 01, Sez. 5, n. 7930/2016, Rv. 639626 –
01; nello stesso senso già in tema di Ici, Sez. U, n. 18565/2009, Rv. 609281 - 01).
Consegue che l'appello vada accolto limitatamente ai fabbricati per i quali dalla visura catastale prodotta dalla difesa ed allegata al ricorso introduttivo si legge sotto la voce “ALTRE INFORMAZIONI” che gli immobili
D1 sono parificati alla categoria D10.
Per quanto attiene ai terreni, viceversa, l'appello è infondato.
Non vi è prova in atti che la contribuente possieda la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, sicché la carenza del requisito comporta la non spettanza delle agevolazioni in materia di IMU.
Fondato è il terzo motivo di ricorso: la Corte di cassazione si è pronunciata sul punto con l'ordinanza
10971/2024 secondo cui “….., non possono non prendersi in considerazione altresì Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 18230 del 16/09/2016 (“In tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997”) e Cass., Sez.
5, Ordinanza n. 18447 del 30/06/2021 (“In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del
1997, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate.”). Cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3265 del 02/03/2012 (conf. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 26077 del 30/12/2015): < della continuazione, sancito dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo", è applicabile anche all'ICI.>>. In questo panorama si inserisce, infine, Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11473 del 2022, secondo cui < versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che si sia in presenza del medesimo accertamento per più annualità di talché, alla luce del principio sopra riportato, è applicabile l'istituto della continuazione con rideterminazione delle sanzioni ad opera del Comune.
P.Q.M.
La Corte in parziale riforma della decisione impugnata accoglie l'appello limitatamente agli immobili classificati D/10 e all'applicazione dell'art. 12 comma 5 del d.lgs 472/97. Conferma nel resto. Compensa le spese di giudizio.