Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03091/2025REG.PROV.COLL.
N. 01609/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Macrì e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Il Ministero dell’Interno e la Questura di CE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di CE (Sezione Terza), n. 1056/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di CE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il decreto con cui il Questore di CE ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza del porto di fucile per uso caccia.
2. Il Tar ha respinto il ricorso, perché infondato, in quanto:
“ parte ricorrente deduce - essenzialmente - la violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della Legge 7.8.1990, n. 241, nonché degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. n. 773/1931 e la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, lamentando, da un lato, che la Questura di CE, nel provvedimento impugnato, si è limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel “preavviso di rigetto” senza in alcun modo valutare e motivare in ordine alle specifiche doglianze mosse dall’odierno ricorrente con le memorie prodotte in sede amministrativa e, dall’altro lato, in relazione alle segnalazioni ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990, che “pare non attuale e motivato il giudizio negativo fornito dalla Questura di CE, in quanto gli episodi contestati in violazione dell’art. 75 DPR 309/1990 si riferiscono all’età adolescenziale, essendo trascorsi oramai 20 anni”, nonché, in relazione alle frequentazioni richiamate dai Carabinieri nella nota integrativa n. 61/80, che “detti fatti non sono mai stati contestati al ricorrente” e, comunque, che “il fatto che il Sig. -OMISSIS-sia stato notato dialogare in un bar, per 8 volte nell’arco temporale di 6 anni (dal 2007 al 2013) con soggetti, i quali successivamente, e cioè nel 2014, sono stati coinvolti in una operazione di polizia, mai potrebbe portare il Questore ad assumere, con un ragionamento corretto dal punto di vista giuridico, che il soggetto sia una persona caratterizzata da una condotta non meritevole” (…) n el particolare caso di specie, l’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia (sorretto da adeguata istruttoria ed esaustiva motivazione) è esente dai vizi di legittimità prospettati da parte ricorrente, tenuto conto, da un lato, dell’ampia discrezionalità amministrativa spettante in “subiecta materia” all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questore) e, dall’altro lato, dei reiterati episodi - ben quattro - di uso personale di sostanze stupefacenti oltre che di frequentazione di pregiudicati, sebbene risalenti nel tempo (di cui alla nota n.61/80 del 28/10/2020 e successiva integrazione del 15/02/2021) del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, richiamati nel provvedimento impugnato; circostanze per cui il Questore di CE, avvalendosi del potere discrezionale, ha ritenuto “di doversi respingere l’istanza di cui innanzi, in quanto l 'interessato non risulta in possesso dei prescritti requisiti di condotta e di assoluta e completa affidabilità indispensabili per poter essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi” (…)
1.3. Né si ravvisa la denunciata violazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della Legge 7.8.1990, n. 241 ss.mm., in quanto, da un lato, nel provvedimento impugnato, si dà espressamente atto “delle memorie difensive prodotte a seguito dalla suddetta comunicazione, che si ritiene non possano mutare il giudizio prognostico negativo di questa Autorità di Pubblica sicurezza in ordine alia condotta dell'interessato, in quanto la reiterazione degli illeciti posti in essere dall'interessato, in materia di uso di sostanze stupefacenti, nonché le risultanze circa le sue frequentazioni con soggetti pregiudicati, benché risalenti nel tempo, hanno un'incidenza negativa sull'affidabilità in materia di armi”, e, dall’altro lato, l’obbligo, ex artt.10 e 10 bis della L. n. 241/1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’iter procedimentale non impone all’Amministrazione una formale e analitica confutazione di ogni argomento ivi utilizzato ”.
3. Con il ricorso qui in scrutinio, l’appellante censura la sentenza in quanto “ il provvedimento di diniego di porto d’armi della Questura gravato – tutt’altro che “sorretto da adeguata istruttoria ed esaustiva motivazione” – si è appiattito sulla nota del Comando dei Carabinieri, motivata esclusivamente su condotte risalenti nel tempo, senza alcun rilievo all’attualità della condotta tenuta dal Sig. -OMISSIS- ”.
L’appellante soggiunge di non volere “ certo disconoscere la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nel valutare tali istanze; tuttavia, proprio l’ampia discrezionalità in capo alla p.A. avrebbe imposto una più articolata istruttoria, in particolare sull’attuale situazione dell’odierno appellante, nonché una valutazione rispettosa del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
In particolare, il Tar non ha adeguatamente valutato che la Questura ha poggiato il proprio provvedimento esclusivamente sul parere negativo della Stazione dei Carabinieri fondato, da un lato, su fatti risalenti a circa vent’anni fa – ossia ad un periodo in cui l’odierno appellante, oggi trentacinquenne, non era neppure maggiorenne (alcune segnalazioni sono relative a fatti in cui il Sig. -OMISSIS-aveva 15 anni) – e non costituenti neppure reato, ossia l’episodico consumo di sostanze stupefacenti; dall’altro lato, sull’episodico colloquio che l’appellante avrebbe avuto con pregiudicati all’interno di un bar (un totale di circa n. 8 eventi in un periodo di 6 anni) nel medesimo, piccolo comune in cui risiede.
A tal riguardo, non si comprende come possa determinare un giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto il dialogo in luoghi aperti al pubblico, ossia in alcuni bar del medesimo comune di residenza del Sig. -OMISSIS-(per un totale di circa n. 7 eventi in un periodo di 6 anni) e la presenza in occasione della festa di San IN (festeggiata, in Salento, al pari delle festività pasquali: in tali occasioni, la quasi totalità dei cittadini si reca in luoghi di ritrovo molto affollati); oltretutto, non si è minimamente valutato che l’appellante è un imprenditore nel settore della ristorazione e che, per ragioni professionali, è necessariamente a diretto contatto con una pluralità di soggetti (peraltro, residente all’interno di una realtà comunale di poche migliaia di abitanti in cui tutti, di fatto, si conoscono per aver frequentato le medesime scuole o perché, a loro volta, i figli frequentano le medesime scuole); oltre a ciò, l’istante non poteva avere notizie sulla moralità di chi incontrava casualmente poiché i soggetti con cui era stato trovato a dialogare solo successivamente a tali episodi sono stati coinvolti in una operazione di polizia; peraltro, a tutt’oggi, essendo oscurati i nomi degli occasionali dialoganti, il Sig. -OMISSIS-non sa neppure quali possano essere il o i soggetti, solo successivamente coinvolti nell’operazione, potendo questi essere vecchi compagni di scuola piuttosto che soggetti intenzionati a chiedere un preventivo per un servizio catering (…) il Sig. -OMISSIS-aveva segnalato che lo stesso – che produceva certificato dei carichi pendenti negativo rilasciato l’1.9.2021 (all. q al ricorso doc. n. 6) – non ha più fatto uso delle predette sostanze (si vedano i risultati degli esami tossicologici che si producono, all. h doc. n. 7), avviando una ditta individuale (-OMISSIS-, in atti visura camerale, all. l doc. n. 8) che occupa diversi dipendenti (in atti cedole busta paga dipendenti, all. m, e DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi, all. n doc. nn. 9 e 10) e divenendo padre di due bambine.
Tutto ciò – che quanto meno a livello indiziario, costituisce elemento su cui poggiare una minima affidabilità sulla persona del richiedente – non è stato considerato dalla Questura che ha suffragato il proprio convincimento sulla base di fatti – non aventi rilievo penale, neppure a livello embrionale – e, inoltre, risalenti a circa 10/20 anni addietro (…)
Paradossalmente il ricorrente – qualora le condotte contestate avessero avuto rilievo penale e fossero sfociate in condanne – avrebbe finito per godere di una ‘maggiore tutela’ in relazione al rilascio del porto d’armi; infatti, avrebbe ottenuto la riabilitazione e, dunque, sarebbe venuto meno l’effetto preclusivo al giudizio di affidabilità del soggetto, mentre, secondo l’Amministrazione, le segnalazioni relative alla fase adolescenziale costituirebbero delle macchie indelebili sull’affidabilità del Sig. -OMISSIS-(a cui non sarebbe consentita una riabilitazione); è evidente l’irragionevolezza di tale valutazione.
L’illegittimità è ancor più evidente alla luce del fatto che l’odierno appellante non ha effettuato una richiesta di porto d’armi per difesa personale bensì per solo uso caccia e, quindi, soggetto a numerose limitazioni (quali la possibilità di utilizzo di soli fucili da caccia, che possono essere utilizzati limitatamente nei periodi della stagione venatoria e nelle zone all’uopo autorizzate)..
..La sentenza è, altresì, meritevole di riforma nel capo in cui ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/’90 per aver il provvedimento impugnato dato atto delle memorie presentate dal ricorrente; il provvedimento è, invece, illegittimo poiché – pur a fronte delle consistenti argomentazioni poste nelle memorie difensive – la Questura si è limitata a riprodurre, in palese violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/’90, quanto indicato nel preavviso di rigetto (doc. nn. 5 e ).
Tale motivo è ancor più pregnante alla luce dell’art. 12, comma 1, lett. d) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che, come noto, ha modificato l’art. 21 octies, II comma, l.n. 241/’90 prevedendo che “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis” ”.
4. L’Amministrazione si è costituita, senza depositare memorie.
5. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2. Preliminarmente va osservato che l’ostatività dell’assunzione di sostanze stupefacenti è prevista dal decreto del Ministero della Sanità del 24 aprile 1998, modificato dal decreto del Ministero della Salute (recante disposizioni sui “ Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale ”), emesso ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 89, il cui art. 1, punto 5), ha disposto che “ costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci ”.
Sotto tale aspetto, il provvedimento impugnato in primo grado ha natura di atto vincolato (nel senso vds. Cons. Stato, sez. III, nn. 2305 del 2016; n. 6292 del 2018; n. 3875 del 2016; n. 6291 del 2021, n. 1130 del 2023 e n. 3542 del 2024).
2.1. Giova inoltre ricordare che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione della detta misura, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, n. 11540/2022; n. 3542/2024).
2.2. Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, di pericolosità sociale, bensì è un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ”.
Il particolare rigore che connota i suddetti approdi giurisprudenziali ben si spiega in ragione della rilevanza e della delicatezza delle antagoniste esigenze con cui la detenzione delle armi può entrare in conflitto; com’è noto, il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse; ciò consente di scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera, restante massa dei consociati sull’assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, n. 3542/2024).
3. In sintesi, nel caso di specie la citata discrezionalità dell’Amministrazione circa la sussistenza del pericolo di abuso dell’arma risulta esercitata in modo non irragionevole ed il conseguente provvedimento ministeriale riposa su solide basi, che le doglianze dall’appellante non riescono a scalfire, tenuto conto – oltre che del richiamato precedente per assunzione di stupefacenti – dei numerosi controlli dell’istante con persone pregiudicate per reati in materia di stupefacenti e/o criminalità organizzata.
4. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
5. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr., ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
5.1. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.