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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione preventiva nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione ipotecaria pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5112/22 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 5112/22 ter cpc nel termine fissato del giorno 18.03.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”; e vertente CRONOLOGICO
_______________ tra Pa
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Acerbo Parte_2 REPERTORIO del Foro di Vallo della Lucania in virtù di mandato allegato al N. ______________
n. 029/2025 R.B. Prev. ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Agropoli, Corso G. Garibaldi, n. 52;
Ricorrente
Discusso nel termine del 18.03.2025 e con scambio di note scritte
in persona del legale ex art. 127 ter cpc Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. T. Pirillo del
Foro di Cosenza in virtù di procura allegata alla memoria difensiva,
Deposito minuta elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Amantea _________________
(Cs), Via Dogana, n. 258/b;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5112/22 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_2 CP_2 e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 18.03.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 25.07.2022, Parte_2
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100 76 2022
000003 22 000, notificata dall in data Controparte_1
15.06.2022, relativa (tra l'altro) a contributi previdenziali e assistenziali, per complessivi euro 46.351,00, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 18.03.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza
Giudizio n. 5112/22 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_2 CP_2 in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, Parte_2
pertanto, va rigettato.
Innanzitutto, gli atti prodromici alla comunicazione preventiva risultano regolarmente notificati all'odierno ricorrente. Invero, gli avvisi di addebito, così come i provvedimenti di iscrizione alla gestione commercianti, i provvedimenti di cancellazione a far data dal 30.04.2018 per la matricola n. 26319612 e la delibera di iscrizione con la matricola
1673827910 sono stati regolarmente notificati a mezzo pec oppure con raccomandata nelle date ivi riportate, come comprovato dalla documentazione depositata dall' resistente (cfr. all. nn.
1-10 del CP_3
fascicolo telematico di parte): d'altronde, l'odierno ricorrente non solo non ha impugnato i suddetti atti, ma non ha nemmeno formulato specifiche contestazioni circa i documenti attestanti le avvenute notifiche, depositate da controparte.
Inoltre, successivamente alla notifica dei suddetti atti sono stati notificati dall numerosi atti all'odierno ricorrente, peraltro interruttivi del CP_1
decorso della prescrizione quinquennale, costituiti dalle intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec in data 24.07.2019, in data 08.02.2020
e in data 07.05.2022 (cfr. il fascicolo telematico della resistente
: egualmente a fronte di tale produzione documentale la parte CP_1
ricorrente nulla di specifico ha eccepito o contestato, come risulta dalle note scritte depositate agli atti.
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle oggetto della comunicazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto, in riferimento al credito portato dall'atto impositivo impugnato, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass.
23397/2016; Cass. n. 25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n.
2697/2018; CTR Napoli n. 8464/2018).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad
Giudizio n. 5112/22 R.G. Migliorino c/o + 1 pag. 3 CP_2 impugnare i precedenti atti notificati (cartelle di pagamento, preavvisi, avvisi e intimazioni), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé
(vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n.
546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (ad esempio, intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Infine, va evidenziato che sono del tutto inammissibili le doglianze sollevate dalla parte ricorrente avverso gli avvisi di addebito (omessa indicazione dell'autorità competente presso la quale impugnare l'intimazione, l'omessa indicazione dei termini per proporre l'impugnazione dell'avviso di pagamento): in effetti, gli eventuali vizi degli stessi avrebbero dovuto essere oggetto di specifica impugnazione degli avvisi stessi, alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati;
egualmente del tutto inammissibile è la doglianza del ricorrente circa la mancanza dei presupposti impositivi (cancellazione della società di cui il ricorrente era socio, la mancanza di attività e di reddito
Giudizio n. 5112/22 R.G. c/o + 1 pag. 4 Parte_2 CP_2 percepito, ecc.): anche tali circostanze, una volta fornita la prova delle stesse, avrebbero dovuto essere oggetto dell'impugnazione degli avvisi di addebito, alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati.
Infine, per quanto riguarda gli interessi, gli stessi sono già indicati nei singoli atti prodromici. In ogni caso, in proposito, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall' CP_1
resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M.
n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nell' impugnato: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n.
602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto
Giudizio n. 5112/22 R.G. Migliorino c/o + 1 pag. 5 CP_2 risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti dell e
[...] Controparte_1
dell' con ricorso depositato in data 25.07.2022 e ritualmente CP_3
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti, in euro 5.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 18.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5112/22 R.G. c/o + 1 pag. 6 Parte_2 CP_2