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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4811/2023, promossa con ricorso depositato in data 14/11/2023 da
[...]
, con avv. FILIPPI ANGELA, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contumace;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Margarita ha adito questo Tribunale esponendo di aver contratto con Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Trieste l'11.08.2022, senza nascita di figli. Ha quindi chiesto la ricorrente pronunciarsi la separazione tra i coniugi, con addebito a carico del marito.
All'udienza di comparizione personale del 29/02/24, fissata ai sensi degli artt. 473 bis 14, 473 bis 21 e 473 bis
42 c.p.c., si è presentata la sola la quale, preso atto della mancata comparizione e costituzione del Parte_1 resistente, ha dichiarato di rinunciare all'addebito e alle istanze istruttorie formulate.
Visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., il Giudice designato ha, in via provvisoria, autorizzato i coniugi a vivere separati e quindi, nel merito, ha acquisito le conclusioni della sola ricorrente, riservando infine la definitiva decisione al Collegio, che ha pronunciato la sentenza n. 239/24.
Con le note depositate per la nuova udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha reiterato la richiesta di divorzio, dando atto che: è stata pubblicata in data 06.03.2024 la sentenza di separazione dei coniugi n. 239/2024; la predetta sentenza è stata notificata il 14.03.2024 dalla ricorrente al resistente in uno con il provvedimento di fissazione di nuova udienza per la decisione sull'ulteriore domanda cumulativa di divorzio (doc. a); in data 14.11.2024 è stato apposto il passaggio in giudicato sulla sentenza di separazione.
Sicché, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, stabilendo che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile.
pagina 1 di 2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge”.
La ricorrente ha infine riproposto le proprie richieste nel nuovo termine indicato, all'esito del decorso del tempo prescritto tra separazione e divorzio.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dall'istante, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né
ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura in effetti ininterrottamente da oltre dodici mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato.
Inoltre, la domanda dà atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/08/2022, in Trieste, tra e Parte_1 Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza
(matrimonio trascritto al n. 78, parte 2, serie A, anno 2022).
Spese compensate.
Così deciso in Trieste, 8/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4811/2023, promossa con ricorso depositato in data 14/11/2023 da
[...]
, con avv. FILIPPI ANGELA, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contumace;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Margarita ha adito questo Tribunale esponendo di aver contratto con Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Trieste l'11.08.2022, senza nascita di figli. Ha quindi chiesto la ricorrente pronunciarsi la separazione tra i coniugi, con addebito a carico del marito.
All'udienza di comparizione personale del 29/02/24, fissata ai sensi degli artt. 473 bis 14, 473 bis 21 e 473 bis
42 c.p.c., si è presentata la sola la quale, preso atto della mancata comparizione e costituzione del Parte_1 resistente, ha dichiarato di rinunciare all'addebito e alle istanze istruttorie formulate.
Visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., il Giudice designato ha, in via provvisoria, autorizzato i coniugi a vivere separati e quindi, nel merito, ha acquisito le conclusioni della sola ricorrente, riservando infine la definitiva decisione al Collegio, che ha pronunciato la sentenza n. 239/24.
Con le note depositate per la nuova udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha reiterato la richiesta di divorzio, dando atto che: è stata pubblicata in data 06.03.2024 la sentenza di separazione dei coniugi n. 239/2024; la predetta sentenza è stata notificata il 14.03.2024 dalla ricorrente al resistente in uno con il provvedimento di fissazione di nuova udienza per la decisione sull'ulteriore domanda cumulativa di divorzio (doc. a); in data 14.11.2024 è stato apposto il passaggio in giudicato sulla sentenza di separazione.
Sicché, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, stabilendo che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile.
pagina 1 di 2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge”.
La ricorrente ha infine riproposto le proprie richieste nel nuovo termine indicato, all'esito del decorso del tempo prescritto tra separazione e divorzio.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dall'istante, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né
ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura in effetti ininterrottamente da oltre dodici mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato.
Inoltre, la domanda dà atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/08/2022, in Trieste, tra e Parte_1 Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza
(matrimonio trascritto al n. 78, parte 2, serie A, anno 2022).
Spese compensate.
Così deciso in Trieste, 8/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2