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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2229 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai IGnori magistrati:
Dott. Francesco Lupia –Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2229 /2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. TEDESCO Parte_1 C.F._1
MARIAFRANCESCA (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in GUIDONIA MONTECELIO, VIA CARLO PISACANE 18 (PEC:
Email_1
e
CA NO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
pagina 1 di 5 GASBARRI MASSIMILIANO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio in GUIDONIA MONTECELIO, VIALE ROMA, 122 (P.E.C.:
Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: Separazione personale consensuale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 24.5.2024 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 1.3.2003 in Tivoli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2003 atto N. 79 parte 2 serie A);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Per_ Considerato che dall'unione sono nati i figli (Tivoli, il 03/08/2003) e (Tivoli, Per_1
18/06/2012);
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà della IG.ra madre del IG. ZZ, resterà in Parte_2
pagina 2 di 5 uso esclusivo a quest'ultimo. La IG.ra se ne è già allontanata, attualmente abita presso un Pt_1 alloggio preso in locazione ( contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle
Entrate), sito in Guidonia Montecelio (Rm) alla Via Rosolino Pilo n. 22 – int. 4, nel quale vive
Per_ insieme alla figlia minore
Quanto al figlio maggiore oggi maggiorenne e studente universitario, ma non ancora Per_1
economicamente indipendente, lo stesso abiterà abitualmente con la madre ovvero deciderà successivamente con chi dei due genitori andrà a vivere.
3) Il IG. ZZ verserà alla IG.ra per il di lei mantenimento un assegno mensile di € Pt_1
600,00 - ai fini perequativi - nonché la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia
Per_ minore da versare alla IG.ra in qualità di genitore collocatario, e la somma di € 300,00 Pt_1
per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, da versare direttamente a Per_1 quest'ultimo; tali somme verranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese in cui la IG.ra si allontanerà dalla casa coniugale e saranno rivalutate annualmente in base agli Pt_1
indici istat.
4) Quanto alle spese straordinarie per i figli – saranno poste a carico dei coniugi al 50% ciascuno, tenuto conto del Protocollo del Tribunale di Tivoli.
5) Quanto all'assegno unico per ambedue i figli, verrà percepito per intero dalla IG.ra , il Pt_1
IG. ZZ si impegna a fornire la documentazione necessaria per presentare la relativa domanda periodica e a sottoscrivere quanto richiesto per ottenere l'erogazione di tale assegno unico al 100% in favore della IG.ra . Pt_1
Per_ 6) Quanto all'affidamento e collocamento della prole, la figlia minore verrà affidata congiuntamente a entrambi i coniugi con collocamento presso la madre. Compatibilmente con le eIGenze della minore, il padre potrà vederla e tenerla con sé durante il week end nel seguente modo:
Per_
- 1 week end – lo trascorrerà con il padre dal venerdì (uscita di scuola) sino alle Per_ 21.00 della domenica, orario entro cui il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre. pagina 3 di 5 Per_
- 1 week end – lo trascorrerà interamente con la madre.
- Così in maniera alternata tra i coniugi, salvo diverso accordo tra gli stessi e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della minore;
• Per le festività pasquali i genitori alterneranno negli anni la frequentazione il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
• Per le festività natalizie, dalla chiusura della scuola sino al 29 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre per l'anno 2024, alternandosi durante i suddetti periodi per l'anno successivo;
Per_
• Durante il periodo di ferie estive la minore trascorrerà con il padre almeno 15 gg tra luglio e agosto di ciascun anno, periodo che il padre provvederà a comunicare alla madre entro il mese di giugno di ciascun anno;
Per_
• Durante tale periodo estivo, la minore trascorrerà anche con la madre 15 gg durante i quali rimane interrotto il diritto/dovere di visita paterno;
Per_
• il padre potrà avere con sé la figlia anche per un'altra settimana durante l'anno da comunicare alla madre con congruo preavviso di almeno dieci giorni.
7) Quanto ai risparmi della famiglia depositati sul conto corrente intestato alla IG.ra , pari Pt_1 ad € 13.800,00 c.a. (alla data di presentazione del ricorso), le somme resteranno nella disponibilità esclusiva e definitiva di quest'ultima. I coniugi dichiarano al contempo di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale.
8) Entrambi i coniugi si impegnano affinché la minore, durante il tempo di permanenza presso ciascuno di loro, abbia la possibilità di avere almeno un contatto telefonico giornaliero, con l'altro genitore.
9) Entrambi i coniugi, sin d'ora, danno il loro reciproco consenso, per ogni eventuale autorizzazione, che sarà necessaria, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto ovvero della carta Per_ d'identità, valida anche per l'espatrio, alla minore e reciprocamente il consenso anche per ciò che concerne loro stessi. pagina 4 di 5 10) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione di residenza o domicilio, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, comunque, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, altresì, i rispettivi recapiti telefonici, anche di villeggiatura.
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della prole, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e CA NO, Parte_1
coniugati in data 1.3.2003 in Tivoli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2003 atto N. 79 parte 2 serie A), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a
10), da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio tenutasi via teams in data 13 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Dott. Francesco Lupia Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai IGnori magistrati:
Dott. Francesco Lupia –Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2229 /2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. TEDESCO Parte_1 C.F._1
MARIAFRANCESCA (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in GUIDONIA MONTECELIO, VIA CARLO PISACANE 18 (PEC:
Email_1
e
CA NO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
pagina 1 di 5 GASBARRI MASSIMILIANO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio in GUIDONIA MONTECELIO, VIALE ROMA, 122 (P.E.C.:
Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: Separazione personale consensuale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 24.5.2024 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 1.3.2003 in Tivoli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2003 atto N. 79 parte 2 serie A);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Per_ Considerato che dall'unione sono nati i figli (Tivoli, il 03/08/2003) e (Tivoli, Per_1
18/06/2012);
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà della IG.ra madre del IG. ZZ, resterà in Parte_2
pagina 2 di 5 uso esclusivo a quest'ultimo. La IG.ra se ne è già allontanata, attualmente abita presso un Pt_1 alloggio preso in locazione ( contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle
Entrate), sito in Guidonia Montecelio (Rm) alla Via Rosolino Pilo n. 22 – int. 4, nel quale vive
Per_ insieme alla figlia minore
Quanto al figlio maggiore oggi maggiorenne e studente universitario, ma non ancora Per_1
economicamente indipendente, lo stesso abiterà abitualmente con la madre ovvero deciderà successivamente con chi dei due genitori andrà a vivere.
3) Il IG. ZZ verserà alla IG.ra per il di lei mantenimento un assegno mensile di € Pt_1
600,00 - ai fini perequativi - nonché la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia
Per_ minore da versare alla IG.ra in qualità di genitore collocatario, e la somma di € 300,00 Pt_1
per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, da versare direttamente a Per_1 quest'ultimo; tali somme verranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese in cui la IG.ra si allontanerà dalla casa coniugale e saranno rivalutate annualmente in base agli Pt_1
indici istat.
4) Quanto alle spese straordinarie per i figli – saranno poste a carico dei coniugi al 50% ciascuno, tenuto conto del Protocollo del Tribunale di Tivoli.
5) Quanto all'assegno unico per ambedue i figli, verrà percepito per intero dalla IG.ra , il Pt_1
IG. ZZ si impegna a fornire la documentazione necessaria per presentare la relativa domanda periodica e a sottoscrivere quanto richiesto per ottenere l'erogazione di tale assegno unico al 100% in favore della IG.ra . Pt_1
Per_ 6) Quanto all'affidamento e collocamento della prole, la figlia minore verrà affidata congiuntamente a entrambi i coniugi con collocamento presso la madre. Compatibilmente con le eIGenze della minore, il padre potrà vederla e tenerla con sé durante il week end nel seguente modo:
Per_
- 1 week end – lo trascorrerà con il padre dal venerdì (uscita di scuola) sino alle Per_ 21.00 della domenica, orario entro cui il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre. pagina 3 di 5 Per_
- 1 week end – lo trascorrerà interamente con la madre.
- Così in maniera alternata tra i coniugi, salvo diverso accordo tra gli stessi e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della minore;
• Per le festività pasquali i genitori alterneranno negli anni la frequentazione il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
• Per le festività natalizie, dalla chiusura della scuola sino al 29 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre per l'anno 2024, alternandosi durante i suddetti periodi per l'anno successivo;
Per_
• Durante il periodo di ferie estive la minore trascorrerà con il padre almeno 15 gg tra luglio e agosto di ciascun anno, periodo che il padre provvederà a comunicare alla madre entro il mese di giugno di ciascun anno;
Per_
• Durante tale periodo estivo, la minore trascorrerà anche con la madre 15 gg durante i quali rimane interrotto il diritto/dovere di visita paterno;
Per_
• il padre potrà avere con sé la figlia anche per un'altra settimana durante l'anno da comunicare alla madre con congruo preavviso di almeno dieci giorni.
7) Quanto ai risparmi della famiglia depositati sul conto corrente intestato alla IG.ra , pari Pt_1 ad € 13.800,00 c.a. (alla data di presentazione del ricorso), le somme resteranno nella disponibilità esclusiva e definitiva di quest'ultima. I coniugi dichiarano al contempo di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale.
8) Entrambi i coniugi si impegnano affinché la minore, durante il tempo di permanenza presso ciascuno di loro, abbia la possibilità di avere almeno un contatto telefonico giornaliero, con l'altro genitore.
9) Entrambi i coniugi, sin d'ora, danno il loro reciproco consenso, per ogni eventuale autorizzazione, che sarà necessaria, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto ovvero della carta Per_ d'identità, valida anche per l'espatrio, alla minore e reciprocamente il consenso anche per ciò che concerne loro stessi. pagina 4 di 5 10) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione di residenza o domicilio, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, comunque, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, altresì, i rispettivi recapiti telefonici, anche di villeggiatura.
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della prole, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e CA NO, Parte_1
coniugati in data 1.3.2003 in Tivoli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2003 atto N. 79 parte 2 serie A), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a
10), da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio tenutasi via teams in data 13 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Dott. Francesco Lupia Dott.ssa Chiara Pulicati
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