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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2141/2020 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA DANTE n. 52, C.F._1
AVOLA, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANA DI MARIA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA MILANO C.LE C.F._3
VINCI n. 7, AVOLA , presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CUNI (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note
1 prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 13 novembre 2020,
ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 CP_1
presso le abitazioni site in Avola (SR) via Roma n. 59 e via Falaride,
[...] trv. III, n. 7 senza soluzione di continuità dal mese di maggio 2010 al 4 settembre 2020, svolgendo le mansioni di collaboratrice domestica inquadrabile al livello “C” del C.C.N.L. “sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”; di essersi occupata di rassettare casa, fare le pulizie, stirare, cucinare e, dal 2018, anche di mansioni di autista accompagnando ove richiesto , coniuge della resistente;
di aver lavorato dal Persona_1
2010 all'agosto 2016 senza regolare assunzione, 7 giorni su 7 senza riposi settimanali, con orario di lavoro dalle ore 8:30 alle 13:00, e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, con orario pomeridiano osservato solo nel periodo estivo per
70/100 ore mensili durante la stagione estiva, a fronte della corresponsione della somma di € 5,00 l'ora, corrispostale brevi manu in denaro contante;
di essere stata assunta dal mese di settembre 2016 al mese di maggio 2020 con un fittizio contratto part-time per 10 ore settimanali, percependo in contanti la somma di € 6,00 l'ora fino al 31/12/2019 e di € 7,00 l'ora per l'anno 2020; di aver svolto, per l'intera durata del rapporto di lavoro, le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente alle direttive che venivano impartite dalla resistente che corrispondeva altresì personalmente CP_1 la retribuzione.
La ricorrente ha chiesto dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato descritto in ricorso;
condannare a Controparte_1 corrispondere a la somma complessiva di € 81.179,90 per Parte_1 le causali indicate in ricorso;
condannare la datrice di lavoro al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio , contestando le domande Controparte_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: che le uniche prestazioni svolte da alle dipendenze di Parte_1 CP_1
sono state offerte nel periodo 2016-2020; che non vi è stato alcun
[...] rapporto di lavoro tra le parti relativamente al periodo 2010-2016 se non sporadiche prestazioni occasionali che non hanno rivestito il carattere della
2 subordinazione ed i relativi compensi, all'epoca integralmente corrisposti, risultano prescritti per effetto della prescrizione ordinaria quinquennale;
che il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, limitato al periodo 01.09.2016 – 31.05.2020, è stato regolarizzato come da contratto e buste paga nel rispetto del ccnl applicabile con il pagamento di retribuzioni calcolate sulla base di € 7,00 nette per ogni ora di lavoro;
di aver effettuato un bonifico in data 29.07.2020 per la somma di € 2.000,00 a titolo di anticipo di retribuzioni e compensi in favore di , che in Parte_1 seguito ha rifiutato di riprendere il lavoro secondo quanto in precedenza promesso;
che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario, per 13^ mensilità, per 14^ mensilità, rol o malattia, né per ferie e permessi non goduti.
ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso;
e in via Controparte_1 riconvenzionale, condannarsi la lavoratrice al pagamento in favore della resistente della somma di € 2.000,00. ha sostenuto l'infondatezza della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dalla resistente;
al riguardo ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, la somma di € 2.000,00, di cui al bonifico del 29.07.2020, non rappresentava affatto un anticipo di retribuzioni e compensi, bensì l'importo delle retribuzioni non corrisposte brevi manu alla lavoratrice nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio
2020.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324); sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo
3 compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto ed ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa (Tribunale Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183).
In relazione alle ferie non godute si rileva che, in materia di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore” (Tribunale Fermo sez. lav., 15/09/2020, n.85).
Ciò premesso, la causa è stata istruita – tra l'altro - mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente, dell'interrogatorio formale della resistente e della prova testimoniale di Controparte_1 Tes_1 per parte ricorrente e di ,
[...] Testimone_2 Testimone_3
e per parte resistente. Testimone_4
La ricorrente , in sede di interrogatorio formale reso Parte_1 in data 20 ottobre 2022, ha affermato: di non aver lavorato in autonomia in favore di tra il 2010 ed il 2012 solo per alcuni giorni in Controparte_1 occasione dell'inizio e della fine della stagione estiva;
di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 2010 al 2020 per molto più di due ore al giorno, svolgendo nel periodo estivo da aprile a settembre anche 100 ore mensili senza riposi settimanali, lavorando anche la domenica e nei giorni festivi mentre nel periodo invernale l'orario si riduceva;
di non aver chiesto, per impegni di lavoro presso altri soggetti, di spostare gli orari di lavoro e recuperare anche in giorni diversi;
di non aver comunicato, nel maggio 2020, alla di smettere di lavorare per usufruire dei ristori CP_1
Covid o del reddito di cittadinanza;
di non aver chiesto, nel luglio 2020, alla resistente di riprendere il lavoro a decorrere dal 1.08.2020 e di avere un anticipo sulle retribuzioni per far fronte a spese personali;
di aver continuato a lavorare presso la resistente fino a settembre 2020.
4 , in sede di interrogatorio formale reso in data 2 Controparte_1 febbraio 2023, ha negato: che la ricorrente abbia lavorato come collaboratrice domestica alle proprie dipendenze continuativamente dal maggio 2010 al 4 settembre 2020; che la ricorrente, dal maggio 2010 all' agosto 2016 abbia lavorato 7 giorni su 7 senza riposi settimanali dalle ore
8:30 alle h. 13:00, e, nel periodo estivo, dalle ore 14:00 alle ore 17:30; che, dal settembre 2016 al settembre 2020 la ricorrente abbia lavorato 7 giorni su 7, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e, nel periodo estivo, dalle ore 14.30 fino alle ore 17.30; che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, la ricorrente si sia occupata del riassetto delle case, delle pulizie, di cucinare e di fare da autista al marito della resistente . Persona_1
sentita in data 20 ottobre 2022, ha affermato: che Tes_1
ha lavorato alle dipendenze di presso le Parte_1 Controparte_1 sue abitazioni site in Avola, via Roma n. 59 e via Falaride, trv III, n. 7, continuativamente da maggio 2010 al 4 settembre 2020 con mansioni di collaboratrice domestica;
di essere informata di tale circostanza poiché veniva chiamata di tanto in tanto dalla ricorrente per darle una mano nei lavori domestici presso le abitazioni della , che era a conoscenza CP_1 di ciò; che la ricorrente, dal maggio 2010 all' agosto 2016 ha lavorato 7 giorni su 7 senza riposi settimanali dalle ore 8:30 alle h. 13:00, e, nel periodo estivo, dalle ore 14:00 alle ore 17:30; che, dal settembre 2016 al settembre 2020 la ricorrente ha lavorato 7 giorni su 7, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e, soltanto nel periodo estivo, dalle ore 14.30 fino alle ore 17.30; che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, la ricorrente si è occupata del riassetto delle case, delle pulizie, di cucinare e di fare da autista al marito della;
di aver incontrato una volta la per strada mentre CP_1 Pt_1 accompagnava in macchina facendogli da autista;
di aver Persona_1 sentito per telefono in altre occasioni la ricorrente che le diceva di riattaccare in quanto doveva accompagnare il ad una visita Per_1 specialistica;
che le direttive sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa erano date esclusivamente dalla che provvedeva anche CP_1 al pagamento della retribuzione per contanti;
di non aver mai assistito ai pagamenti fatti alla;
che i pagamenti fatti alla teste nelle Pt_1 Tes_5 occasioni in cui le capitava di lavorare alle dipendenze della resistente, venivano fatti in contanti dalla che si occupava di darle CP_1 disposizioni sui lavori da eseguire;
di aver lavorato presso la a CP_1 periodi, prevalentemente nei periodi estivi.
5 , sentita in data 20 ottobre 2022, ha affermato: di Testimone_2 essere la nipote della resistente;
di aver visto raramente la ricorrente presso l'abitazione della in via Falaride anteriormente al 2016 e di averla CP_1 rivista con più assiduità dal 2016; che la ed il marito abitavano ad CP_1
Avola in via Roma molti anni fa fino al 2002-2003; che la aiutava la
Pt_1 resistente nelle pulizie lavorando per circa due ore al giorno;
di essere a conoscenza dei fatti per aver incontrato alcune volte la ricorrente uscendo per andare a lavoro, in quanto la alcune volte entrava dal cancello di
Pt_1 ingresso di la cui proprietà è confinante con la casa della Testimone_2 resistente;
di aver incontrato la ricorrente all' uscita dal lavoro intorno alle ore 11.30 ed altre volte la mattina presto quando la iniziava a
Pt_1 lavorare;
che la ricorrente non aveva dei giorni fissi di lavoro e se saltava un giorno lo recuperava in altra data, in quanto poteva succedere che la resistente ed il marito si allontanassero per lunghi periodi di 1 mese – 1 mese e mezzo per raggiungere le figlie residenti a [...]e a Verona, per cui la non andava a lavoro tutti i giorni ed al più prima del rientro del
Pt_1 datore di lavoro dava una rinfrescata alla casa;
che la ricorrente e la avevano un bel rapporto tant'è che spesso la si intratteneva CP_1 Pt_1 per un caffè o una sigaretta dopo il lavoro e veniva trattata come una cara amica dalla resistente;
che la ricorrente non ha svolto gli orari di lavoro e le ulteriori mansioni indicate in ricorso limitandosi a fare le pulizie;
che la si occupava di dare le direttive di lavoro in casa e di non essere in CP_1 grado di rispondere sulle modalità di pagamento;
di essersi recata a casa di sua zia quasi giornalmente. Controparte_1
Di IA , sentita in data 2 febbraio 2023, ha Testimone_3 affermato: di conoscere in quanto la resistente è sposata Controparte_1 con il fratello della suocera della teste Di IA;
di conoscere la ricorrente con il nome di;
di abitare in una casa in via Falaride situata di fronte Per_2
a quella della resistente;
di non aver mai visto prima del 2015 la ricorrente;
di aver effettuato nel 2015 i lavori di ristrutturazione nella casa in cui adesso abita da maggio a dicembre, a volte fino a febbraio;
di andare comunque spesso a pranzo anche nei periodi in cui non vi abita in tale abitazione perché li vivono altri suoi parenti;
di aver cominciato a vedere la uno o due anni dopo la ristrutturazione, quindi nel 2016 o nel 2017; Pt_1 di non averla più vista dal marzo 2020/ periodo covid;
di aver visto la ricorrente pulire a casa della resistente spesso, mai di domenica, per non più di due ore al giorno;
che la veniva con lo scooter e si occupava Pt_1 delle pulizie della casa della;
che la ricorrente veniva considerata CP_1
6 dalla teste Di IA e dalla resistente una persona di famiglia;
che la ricorrente aveva avuto un trauma familiare e stava anche poco bene di salute;
che la si occupava di pulire soltanto, non cucinava né faceva Pt_1
l'autista al marito della;
di non poter dire come veniva retribuiva CP_1 la ricorrente in quanto non era presente né lo ha mai chiesto;
che la era presente in casa quando la ricorrente lavorava dando le CP_1 direttive alla Russo;
di non aver mai visto dal 2016 al 2020 altri dipendenti in casa della . CP_1
sentita in data 2 febbraio 2023, ha affermato: Testimone_4 che la ricorrente ha lavorato dal 2016 al 2020 come collaboratrice domestica della resistente, mai in via Roma perché da una vita la CP_1 si era trasferita in via Falaride;
di essere a conoscenza dei fatti in quanto, soprattutto in estate, è solita frequentare, ed a volte pernottarvi non tenendo famiglia, la casa di via Falaride per cui vedeva la ricorrente arrivare con il suo scooter e stare lì dalle 9 alle 11 dal lunedi al venerdi. che la ricorrente non ha svolto gli orari di lavoro e le ulteriori mansioni indicate in ricorso limitandosi a fare le pulizie, in particolare non della cucina in quanto la resistente è una cuoca provetta;
che la non faceva da autista al marito Pt_1 della resistente perché la veniva con lo scooter e non Persona_1 Pt_1 in auto;
che la dava indicazioni sull'attività di lavoro da svolgere CP_1 alla;
di non aver mai assistito al pagamento di somme tra la e Pt_1 Pt_1 la;
di aver svolto attività lavorativa fino al 2018 come animatore CP_1 socio culturale a Siracusa dalle 9 alle 15, usufruendo delle ferie estive di circa 15 giorni e di quelle natalizie di una settimana ma che in ogni caso quando non lavorava andava al mare in via Falaride;
di non aver svolto attività lavorativa nel periodo Covid.
Occorre rilevare che, tenuto conto della precisa e documentale ricostruzione del rapporto di lavoro offerta dalla resistente Controparte_1 mediante le buste paga regolarmente sottoscritte da con Parte_1 la dicitura per “quietanza mensile” allegate in atti, la ricorrente avrebbe dovuto provare con particolare rigore lo svolgimento delle mansioni, dell'orario e dei periodi di lavoro descritti in ricorso. A fronte di tali emergenze, deve aggiungersi che i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni marcatamente contrastanti tra loro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi,
è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e
7 vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 1547 del 27/01/2015).
Come rilevato, in ordine ai periodi di lavoro, all'orario di lavoro ed alle mansioni asseritamente svolte, le allegazioni contenute in ricorso non appaiono in alcun modo dimostrate a seguito dell'istruttoria orale non essendo seguito, alle originarie allegazioni della ricorrente, alcun puntuale riscontro nelle testimonianze assunte in corso di giudizio, a fronte della necessità, invece, di una prova inequivoca.
Le affermazioni della testimone risultano infatti non Tes_1 sufficientemente attendibili, non essendo emerso alcun riscontro documentale relativo al rapporto di lavoro della teste alle Tes_5 dipendenze della resistente.
Al contrario, le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente
, e abituali Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 frequentatrici dell'abitazione della resistente, appaiono maggiormente attendibili in quanto più coerenti tra loro, meglio circostanziate nel tempo e nello spazio e caratterizzate da sufficiente spontaneità, verosimiglianza, precisione e completezza nella narrazione dei fatti.
La lavoratrice non ha dunque fornito sufficiente prova, della quale era onerata, dello svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto alle mansioni, ai periodi ed agli orari di lavoro indicati nella documentazione allegata da parte resistente e di quanto ulteriormente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro.
In ordine alla domanda riconvenzionale, relativa al bonifico del
29.07.2020, si osserva che la fattispecie deve essere ricondotta allo schema della ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che trova fondamento nel principio dell'ingiustificato arricchimento in senso lato e richiede che il pagamento eseguito non fosse dovuto per mancanza di una causa contrattuale giustificativa originaria o perché questa sia venuta meno o sia invalida, cosicché il debito pagato non esisteva a carico del solvens
(Tribunale Roma, 11/10/2018, n. 7487); la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è superflua ogni indagine sulla natura e
8 sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi" (Cass., 4 maggio 1991, n. 4893; Cass., 27 febbraio 1998, n.
2209).
In caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. , sez. I, 14/04/2023, n.
10028).
Spetta quindi a provare sia l'avvenuto pagamento Controparte_1
(pacifico), sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Nel caso di specie, si rileva che la resistente afferma << di aver effettuato un bonifico in data 29.07.2020 per la somma di € 2.000,00 a titolo di anticipo di retribuzioni e compensi in favore di , Parte_1 che in seguito ha rifiutato di riprendere il lavoro secondo quanto in precedenza promesso >>; la causale del bonifico è, però, semplicemente
“ANTICIPO”, senza nessun altro riferimento;
dacché appare impossibile ricollegare il pagamento alla articolata affermazione di << anticipo di retribuzioni e compensi in favore di , che in seguito ha Parte_1 rifiutato di riprendere il lavoro secondo quanto in precedenza promesso >>.
E la sussistenza di rapporto lavorativo nel periodo 2016-2020 rappresenta un ulteriore indizio della presenza di causa giustificativa del pagamento.
Le domande proposte – in via principale e riconvenzionale – non possono, pertanto, trovare accoglimento.
La soccombenza parziale reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2141/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale;
spese compensate.
Siracusa, 2/12/2024
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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